Legge 3 giugno 1975, n. 160
(gu n. 146 del
05/06/1975)
Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale.
Urn: urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160
Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art.1.
Lavoratori dipendenti
A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo
mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave
e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle
miniere di zolfo della sicilia è elevato alla misura di l.55.950.
A decorrere dalla stessa data l'importo
mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31
dicembre 1974, fra l.42.950 e l.100.000, al netto degli assegni familiari, è
aumentato di lire 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma
precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre
1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al
trattamento minimo.
Negli aumenti di cui ai precedenti commi
sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione
della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153 .
Art.2.
Lavoratori autonomi
A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo
mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attività commerciali stabilito dall' articolo 2 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è elevato a
l.47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi
mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente
compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra l.34.800 e l.100.000, al netto
delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di l.13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma
precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre
1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al
trattamento minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i
miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina
della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153 .
A decorrere dall'1 gennaio 1977, gli
importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi
compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono
variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n.153.
Art.3.
Titolari di pensione
sociale
A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo
mensile della pensione sociale di cui all' articolo 3 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è elevato a
l.38.850.
L’importo predetto è comprensivo, per
l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della
perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153 .
I limiti di reddito di l.336.050 annue e di
l.1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell' articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n.153, nel testo modificato dall'articolo 3 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114,
sono aumentati dall'1 gennaio 1975, rispettivamente, a l.505.050 e a
l.1.560.000.quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Art.4.
Ciechi civili
A decorrere dall'1 gennaio 1975, lo articolo 5 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è sostituito dal
seguente:
La pensione, non riversibile, spettante ai
ciechi civili di cui all' articolo 1 della
legge 27 maggio 1970, n.382, è aumentata:
Da l.38.000 a l.51.000 mensili per i ciechi
assoluti,
Da l.25.000 a l.38.000 mensili per coloro
che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli
occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui allo
articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:
l.28.500 mensili per i ciechi assoluti;
l.24.500 mensili per i ciechi aventi un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
l'assegno di cui allo articolo 6 della
legge 27 maggio 1970, n.382, modificata dall’articolo 23 della
legge 11 agosto 1972, n.485, è aumentato da l.22.000 a l.35.000.
l'indennità di accompagnamento ai ciechi
civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n.382, fissata in
l.22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n.114, è elevata a l.35.000.
Art.5.
Mutilati ed invalidi civili
A decorrere dall'1 gennaio 1975, l' articolo 7 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è sostituito dal
seguente:
La pensione di inabilità di cui allo articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n.118, in favore dei mutilati ed invalidi civili
nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a
l.494.000 annue.gli importi di l.25.000, di cui al terzo comma del citato
articolo 12, sono elevati a l.38.000.
l'assegno mensile in favore dei mutilati ed
invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della
legge 11 agosto 1972, numero 485, è elevato a l.35.000 mensili.
l'assegno in favore dei mutilati ed
invalidi civili di cui all' articolo 17 della
legge 30 marzo 1971, n.118, modificato dall'articolo 22 della legge
11 agosto 1972, numero 485, è elevato a l.35.000 mensili.
Art.6.
Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti
A decorrere dall'1 gennaio 1975, l' articolo 9 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è sostituito dal
seguente:
A decorrere dall'1 gennaio 1975, l'assegno
mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della
legge 26 maggio 1970, n.381, modificato dall'articolo 23 del Decreto-legge
30 giugno 1972, n.267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n.485, è elevato a l.38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di
l.12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a l.38.000
mensili.
Art.7.
Estensione della
perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati
ed invalidi civili nonché dei sordomuti.
A decorrere dall'1 gennaio 1976 ai titolari
delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si
applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153, con la stessa disciplina stabilita dal
penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico della
assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi.
I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo
comma, e 10 del Decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n.114, sono aumentati, a decorrere dall'1
gennaio 1975, da l.1.320.000 a l.1.560.000 e vengono annualmente aumentati in
misura pari allo aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Art.8.
Periodo di
riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita
con effetto dall'1 gennaio 1976 il secondo
comma dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153, è sostituito dal seguente:
Ai fini previsti nel precedente comma la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo
al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con
il valore medio dello indice in base al quale è stato effettuato il precedente
aumento.
Per la determinazione della misura
percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto
dall'1 gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell' articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n.153, nel testo di cui al comma precedente è
effettuato con riferimento al valore medio dello indice relativo al periodo
dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Art.9.
Collegamento del
trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria
L’importo mensile del trattamento minimo di
pensione di cui all' articolo 1, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, è
aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei
tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi
gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la
variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha
effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore
medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto
dall'1 gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio
dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento
percentuale è applicato all'importo di l.52.550.
A partire dalla seconda applicazione del
presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono
calcolate dall'istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del
volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento
dell'indice di cui al primo comma è accertata con Decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art.10.
Disciplina della
perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti
A decorrere dall'1 gennaio 1976 e con
effetto dall'1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai
trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione e del fondo di cui all' articolo 1 sono aumentati in misura
percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo
comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dello indice del
costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153 .
La variazione percentuale dell'indice del
costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice
relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a
quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio
dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento;in sede
di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio
dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle
pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva
pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito
fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono
stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi
al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui
ha effetto l'aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto è
stabilito nella seguente misura:
A decorrere dall'1 gennaio 1976:
per i punti accertati per il periodo
agosto-ottobre 1974:l.400;
per i punti accertati per il periodo
novembre 1974-luglio 1975:l.1.008;
a decorrere dall'1 gennaio 1977:l.1.260;
a decorrere dall'1 gennaio 1978:l.1.512;
a decorrere dall'1 gennaio 1979:l.1.714;
a decorrere dall'1 gennaio 1980:l.1910.
Sono escluse dall'applicazione della
disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le
pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme
dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153, nonché le pensioni aventi decorrenza
compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e
quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione
percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.la
trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione.
Art.11.
Nuove aliquote dei
contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari
con decorrenza dal periodo di paga in corso
alla data dell'1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a
5) dell' articolo 20 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, sono così
modificate:
1) dal 5, 15 per cento al 4, 45 per cento;
2) dal 5, 15 per cento al 4, 45 per cento;
3) dal 3, 50 per cento al 3, 05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4, 30 per cento;
5) dal 7, 50 per cento al 6, 50 per cento.
Art.12.
Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti
Con decorrenza dal periodo di paga in corso
alla data dell'1 giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di
lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui
all' articolo 17, primo,
secondo e terzo comma, del Decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, sono
rispettivamente elevate dal 20, 10 al 21, 50 per cento, di cui il 14, 70 per
cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7, 10 al 7, 80 per cento, di cui il
5, 45 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dalperiodo di paga in corso
alla data dell'1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21, 50 per cento, indicata
al precedente comma, è aumentata al 23, 50 per cento, di cui il 16, 35 per
cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso
alle date dell'1 gennaio 1976 e dell'1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva
del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9, 80 per cento, di cui il 6,
80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8, 35
per cento a carico dei datori di lavoro.
Le misure dei contributi a percentuale
dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo,
di cui al secondo comma dell' articolo 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420, sono
rispettivamente elevate:
Con la decorrenza di cui al primo comma, al
17, 10 per cento, di cui l'11, 75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed
al 16, 35 per cento, di cui l'11, 25 per cento a carico dei datori di lavoro;
Con la decorrenza di cui al secondo comma, al
19, 10 per cento, di cui il 13, 40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed
al 18, 35 per cento, di cui il 12, 90 per cento a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma
dell' articolo 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420 .
Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma
del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all' articolo 2 del Decreto-legge
2 febbraio 1960, n.54, è stabilita nella misura dell'1, 30 per cento della retribuzione.
Il contributo integrativo dovuto per i
salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1957, n.853, è stabilito, con la stessa decorrenza
di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0, 25 per
cento della retribuzione determinata ai sensi dell' articolo 28 del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488 .
Gli aumenti di cui al presente articolo si
applicano con decorrenza dall'1 gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla
prosecuzione volontaria di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1432 .
Art.13.
Aumento del
contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti
A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data dell'1 giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli
apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a l.508
settimanali di cui l.15 da valere quale contributo base.
In corrispondenza del predetto aumento è
elevato il contributo fisso complessivo.
Art.14.
Minimali di retribuzione ai fini contributivi
A decorrere dal periodo di paga in corso al
primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge,
il primo comma dell' articolo 21 del Decreto-legge
2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, è sostituito dal
seguente:
il limite minimo di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi
convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, a l.2.500 giornaliere.
Art.15.
Divieto di cumulo
della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione
Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti
ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici
diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad
esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di
pensione è dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono
corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in
sede di liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti
commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire
centomila mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31
dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione trasferirà annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti
la somma di lire 15 miliardi.
Art.16.
Adeguamento
periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti
Al fine di assicurare l'equilibrio della
gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive
afferenti al fondo stesso possono essere modificate, mediante Decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base
delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso.la modifica delle
aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio
consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del
complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il
bilancio si riferisce.
Art.17.
Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti
Il contributo dovuto per l'adeguamento
delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti è stabilito, con decorrenza dall'1 gennaio 1975, nella misura di
l.198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi
26 ottobre 1957, n.1047 e 9 gennaio 1963, n.9, e successive modificazioni ed
integrazioni.per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai
sensi della legge 25 luglio
1952, n.991, il contributo è ridotto a l.148 giornaliere.con la stessa
decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di l.100 per
ogni giornata di iscrizione.
Il contributo base di adeguamento e la relativa
addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno,
indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dall'1
gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono
equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle
norme vigenti.
Ai soli fini del raggiungimento dei
requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui
al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei
giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono
moltiplicati per il coefficiente 1, 50.per lo stesso coefficiente sono
moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle
donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna.ai fini di cui sopra
non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più
di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.
I contributi versati o accreditati in
favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria
ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività
commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a
carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono
ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di
contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:
1 contributo annuo = 156 contributi
giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi
giornalieri.
I contributi versati o accreditati nella
gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle
donne ed i giovani dall'1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la
liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani
o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti
della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi
settimanali secondo il seguente parametro:3 contributi giornalieri = 1
contributo settimanale.
Art.18.
Ripianamento della
gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza
dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia
e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.
Agli oneri derivanti dalle operazioni
finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui ai successivi
articoli 19 e 20.
Si applicano a dette operazioni le norme di
cui al quarto comma dell' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n.853 .
Art.19.
Istituzione di un
conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Il gettito derivante dal contributo
addizionale di cui al primo comma dell' articolo 17 è versato in un conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale, denominato conto
speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti.
Da detto conto di tesoreria sono
annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello stato le somme
occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello stato, di cui al
successivo articolo 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previste
dall' articolo 18 .
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.20.
Apporto dello stato
per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Annualmente, con la legge di bilancio, è
determinato l'intervento dello stato a favore della gestione per
l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo
addizionale di cui allo articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie
previste dall' articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del
disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello stato, di cui al
precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare
del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al Decreto-legge 2
marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n.114.
Art.21.
Finanziamento delle
gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti
Il contributo per l'adeguamento delle
pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio
1959, n.463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell' articolo 10 della
legge 22 luglio 1966, n.613, è stabilito, con decorrenza dall'1
gennaio 1975, nella misura di l.6.000 di cui l.1.000 destinate al risanamento
delle rispettive gestioni speciali.
Il Ministro per il tesoro può utilizzare il
gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al
comma precedente, con le modalità di cui all' articolo 19, per effettuare
operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite
dall' articolo 18 .
Per gli anni successivi al 1976 è
confermato il contributo dello stato a favore delle gestioni pensionistiche
degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla
tabella allegata al Decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114.
Art.22.
Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa
A decorrere dal periodo di paga in corso
all'1 gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura
fissa all'istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della
stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle
pensioni verificatisi in applicazione dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n.153, con l'arrotondamento alle dieci lire per
eccesso.i relativi contributi base sono determinati in relazione alla
corrispondente classe di contribuzione.della stessa percentuale e con la stessa
decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o
convenzionali stabilite anteriormente all'1 gennaio dell'anno precedente con
esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio
di cui alla legge 18 dicembre
1973, n.877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite
con il Decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi
domestici e familiari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n.1403 .
A decorrere dall'1 gennaio 1974 l'indennità
integrativa speciale, di cui all' articolo 1 della
legge 27 maggio 1959, n.324, corrisposta al personale dello stato, anche
con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione
previsti dall' articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n.153, per il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono
l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate
in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa
speciale.
Art.23.
Fonti di copertura e
interventi finanziari delle gestioni previdenziali
All'onere derivante al bilancio dello stato
dalla applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per
l'anno 1975 in lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro
per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'istituto nazionale della previdenza
sociale farà fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:
A) con il maggior gettito conseguente agli
aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;
B) con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall' articolo 14 ;
C) con il trasferimento dalla gestione
disoccupazione delle economie di cui all' articolo 15 ;
D) con le disponibilità della gestione del
fondo sociale.
Art.24.
Invalidità
pensionabile
Il primo comma dell' articolo 10 del Regio
Decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, nella legge
6 luglio 1939, n.1272, è sostituito dal seguente:
si considera invalido l'assicurato la cui
capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a
meno di un terzo.
Le disposizioni di cui al comma precedente
non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.25.
Arrotondamento
Ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori
domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti
disposizioni, è arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire
per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o
inferiori a 500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente
ha effetto dal periodo di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a
quello di pubblicazione della presente legge.
Art.26.
Retribuzione pensionabile
L' articolo 14 della
legge 30 aprile 1969, n.153, è sostituito dal seguente:
per le pensioni decorrenti da data
successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base
per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo
comma dello articolo 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, è costituito dalle
ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della
pensione.
Per la determinazione della retribuzione
annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al
comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si
calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.la
retribuzione annua pensionabile è data dalla media artmetica delle retribuzioni
corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Per le pensioni decorrenti da data
posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i
tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono
considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di
decorrenza della pensione.
Nei casi in cui il numero complessivo dei
contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua
pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da
data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione
medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le
settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane
ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi
anzidetti.la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le
retribuzioni più elevate.
Il totale delle retribuzioni di ciascuno
dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la
parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al
limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della
tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane di
contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
In tale ipotesi il totale delle
retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia
possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla
data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte
eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma.per il gruppo formato
dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non è
preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione
settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della
penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione,
per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.
Per le pensioni indicate al primo comma, cessano
di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell' articolo 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n.488 .
Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché
i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali
emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei
contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.
Il secondo e il terso comma dell' articolo
3 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n.818, sono
abrogati.
Art.27.
Limite di retribuzione pensionabile
La quarantesima classe di contribuzione
delle tabelle a e b allegate al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, è abolita.
Qualora la retribuzione da considerare per
la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi
il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui
alle tabelle a e b allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n.488, il predetto importo si calcola computando tante volte il
valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo
limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e
computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base
della classe in cui detta eccedenza si colloca.
Ai fini della liquidazione della pensione a
carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i
superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia
effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dello articolo 5, sesto
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, modificato
dall'articolo 14 della
legge 30 aprile 1969, n.153, per le pensioni aventi decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono
in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le
settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a
ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di
ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale -
aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla
data di decorrenza della pensione.qualora il numero delle settimane da valutare
sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di c
ontribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il
valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della
penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della liquidazione della pensione a
carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i
superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati
per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non
si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver
suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando
a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nello ambito di
ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale -
aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla
data di decorrenza della pensione.qualora il numero delle settimane da valutare
sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione
base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del
contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima
classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della determinazione dell'importo
del contributo volontario settimanale, di cui all' articolo 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1432, non è presa in
considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che
superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai
versamenti volontari.agli stessi fini non è preso in considerazione, per la
parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base -
maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore
alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
I criteri di cui al precedente comma si
applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal
primo comma dello articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n.818 .
Art.28.
Percentualizzazione del contributo base
L'obbligo del versamento dei contributi
assicurativi base, di cui alle tabelle a e b allegate al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, e successive modificazioni e
integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote
sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:
0, 11 per cento delle retribuzioni dei
dipendenti soggetti alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti;
0, 01 per cento delle retribuzioni dei
dipendenti soggetti alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0, 01 per cento delle retribuzioni dei
dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;
0, 01 per cento delle retribuzioni dei
dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'ente nazionale
assistenza orfani dei lavoratori italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione
della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente all'1 maggio 1968, le
classi di contribuzione di cui alle tabelle a e b del citato Decreto.
L' articolo 5, comma quarto, del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.818, è abrogato.
Art.29.
Esercenti attività commerciali
L' articolo 1 della legge 27 novembre 1960,
n.1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n.1088,
è sostituito dal seguente:
L'assicurazione contro le malattie prevista
dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano
attività commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, in
possesso dei seguenti requisiti:
A) siano titolari o gestori in proprio di
imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
B)Abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
C) partecipino personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione
contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori
in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971,
n.426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza
dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio
della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione
speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui
allo articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n.1062 ;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai
titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio
della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge&
a) testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931, n.773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita
delle armi, degli strumenti da punta e da taglio;agli articoli 46 e 47 per il
commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza
fumo;agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi
contemplati;all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari;all'articolo
127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) legge 14 ottobre 1974, n.524, sulla
disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
c) legge 18 giugno 1931, n.987, per il
commercio di piante, parti di piante e semi;
d) legge 5 febbraio 1934, n.327, per il
commercio in forma ambulante;
e) Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, all'articolo
194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) legge 22 dicembre 1957, n.1293, e
relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n.1074, per la organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
g) legge 23 febbraio 1950, n.170, e Decreto-legge
26 ottobre 1970, n.745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.1034, per
l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di
carburante;
4) essere:
A) familiari coadiutori, preposti al punto
di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall' articolo 9 della
legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina del commercio;
B)Agenti di viaggio muniti della licenza
prevista dall' articolo 5 del Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, n.2523 ;
C) conduttori di case di cura;
D) gestori di campeggi;
E)Affittacamere;
F) titolari di agenzia per pratiche
automobilistiche e di scuola guida;
G) titolari o gestori, in proprio, di
rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);
H) esercenti librerie o buffets di
stazione;
I) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti
di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla
legge 25 marzo 1959, n.125 ;
L) esportatori di prodotti ortofrutticoli o
agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi
della legge 25 gennaio 1966, n.31 ;
M) appaltatori di spacci di cooperative, di
spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
Gli ausiliari del commercio soggetti alla
assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:
A) gli agenti e rappresentanti di commercio
iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
istituito con legge 12 marzo 1968, n.316;
B) gli agenti aerei, gli agenti marittimi
raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n.496, e i pubblici mediatori
marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.478, ed al Decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n.66 ;
C) gli agenti delle librerie di stazione;
D) i mediatori iscritti negli appositi
ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.253 ;
E) i propagandisti e i procacciatori di
affari;
F) i commissionari di commercio;
G) i titolari di istituti di informazione
muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
Sono compresi altresì tra i soggetti della
presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i
corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del Regio Decreto 18
giugno 1931, n.773, e del Regio Decreto-legge 18 gennaio 1937, n.448, convertito
in legge 17 giugno 1937, n.1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi
divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già
dell'assistenza dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di
pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali
(erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n.99, purchè non
proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i
cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'assicurazione contro le
malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i
propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi
familiari a carico.
Agli effetti della presente legge, per
familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che
lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.
L'obbligo dell'assicurazione non sussiste
per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia
e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.
Per i soggetti di cui al presente articolo
che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già isc
ritti negli elenchi nominativi di cui allo articolo 6 della legge 27 novembre
1960, n.1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla
data in cui è avvenuta.
Il contributo di cui alla lettera a) dell'
articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n.1397, nel testo modificato
dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n.1088, è posto a carico degli
assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste
in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall' articolo 1,
lettera a) della legge 27 novembre 1960, n.1397, nel testo modificato
dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n.1088.
Alla lettera c) dell' articolo 2 della
legge 25 novembre 1971, n.1088, sono aggiunte le seguenti classi:
sesta classe:reddito da l.5.000.001 a
l.7.000.000;
settima classe:reddito da l.7.000.001 a
l.10.000.000;
ottava classe:reddito oltre l.10.000.000.
Il reddito derivante dalla attività
dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Art.30.
Unificazione delle
gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi
A decorrere dall'1 gennaio 1975 le gestioni
base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n.1047,
degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n.463, e
degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui
alla legge 22 luglio
1966, n.613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle
quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve.a decorrere
dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno
alle rispettive gestioni unificate.
Per l'accreditamente dei contributi ai
sensi dell' articolo 39 della
legge 30 aprile 1969, n.153, lo importo stanziato annualmente dal
consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale
graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui è avvenuta la
relativa delibera.
Art.31.
Trattenute per il fondo sociale
Le disposizioni di cui all' articolo 22
della legge 13 luglio 1967, n.583, e dello articolo unico della legge 20 marzo
1968, n.369, cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 1976.
Art.32.
Requisiti per la pensione di riversibilità
Il secondo comma dell' articolo 7 della
legge 12 agosto 1962, n.1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della
legge 30 aprile 1969, n.153, è sostituito dal seguente:
si prescinde dai requisiti di cui al punto
2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia
avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per
causa di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente
alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi
pronunciata a norma della legge 1 dicembre
1970, n.898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Art.33.
Previdenza marinara
Le disposizioni di cui allo articolo 8
della legge 22 febbraio 1973, n.27, sono estese ai marittimi di terza
categoria.
I termini per la presentazione delle
domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.
Art.34.
Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia
La disposizione di cui all' articolo 4 del Decreto-legge
30 giugno 1972, n.267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n.485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che
prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in
vigore della legge 30 aprile
1969, n.153 .
Il termine di cui all'articolo
2-quinquies del Decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n.114, viene ulteriormente prorogato per
altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art.35.
Riapertura di termine per le pensioni della previdenza
marinara
Il termine di decadenza di cui all' articolo 98, primo
comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n.658, è soppresso.
Le pensioni spettanti ai sensi del
precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
Art.36.
Contributi figurativi di malattia
Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera
a), n.2 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, sono sostituite
dalle seguenti:
i periodi di malattia tempestivamente
accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno
dell'infermità, purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello
stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a roma, addì 3 giugno 1975
Leone
Moro - toros - gui
Andreotti - colombo
Visto, il guardasigilli:reale