LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16
Norme
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1.
1. I commi 1, 2,
3 e 4 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti
dai seguenti:
" 1. Non
possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della
giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione
e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organiesecutivi delle comunita'
montane:
a) coloro che
hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che
hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che
sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso
fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che
sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a),
se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero
citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui
confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a
procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio,
ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non
definitivo.
3. Le
disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio
regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta
regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del
sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale
elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1
e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e'
tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna
delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina,
essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata
sospensione dalle cariche sopra indicate.
4-ter. La
sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e
dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e'
adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono
comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata
in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una
delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene
definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le
disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di
chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa
la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del
codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna
delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi
gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato
dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la
sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita'
e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente
alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita'
sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta
regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei
presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i
provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle
amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
4-octies. Al
personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le
disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies".
Art. 2.
1. Al sesto comma
dell'articolo 28 del
testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo
modificato dall'articolo 4,
commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di
accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del
candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55".
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:
" c) elimina
i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di
alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto
comma dell'articolo 28, o manca il certificato di
iscrizione nelle
liste elettorali;".
3. Il n. 2) del
nono comma dell'articolo 32 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente:
"2) la dichiarazione autenticata di
accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di
non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55;".
4. La lettera c)
del primo comma dell'articolo 33 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:
" c) elimina
dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la
sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del
nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali;".
5. Dopo l'articolo 87 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e' inserito il seguente:
"Art.
87-bis. - 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni".
Art. 3.
1. Al n. 2)
dell'ottavo comma dell'articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della
candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55;".
2. Il n. 2) del
primo comma dell'articolo 10
della citata legge n. 108 del 1968 e'
sostituito dal seguente:
"2) cancella dalle liste i nomi dei
candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma
dell'articolo 9, ottavo comma;".
Art. 4.
1. Sono abrogate
la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.
2. Al comma 1
dell'articolo 40
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
soppresse le seguenti parole: "o quando siano imputati di uno dei reati
previsti dalla legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di
sicurezza".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 60 del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun
contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un
contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il
contrassegno medesimo".
Art. 6.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma,
addi' 18 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro
dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle
note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15 della
legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e
non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale,
assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli
e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle
comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna,
anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche
non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con
sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono
stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento
penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia'
disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in
udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di
cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza,
anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca
della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la
nomina e' di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale,
comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei
loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali,
provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha deliberato la nomina o la
convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza
dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al
comma 1 sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti
dal comma 4-quinquies, comporta la immediata sospensione dalle cariche sopra
indicate.
4-ter. La sospensione dei presidenti delle
giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e'
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme
istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata
in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o
alla nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche
indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi
precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai
sensi dell'articolo 178 del
codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si
fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o
dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta
dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e proce dure
previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni
e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie
locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta
salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati
dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti
locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al
comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e
4-sexies.
5. Quando, in relazione a fatti o attivita'
comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha
emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici
ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi
enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati
e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5
sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa".
Note all'art. 2:
- L'art. 28 del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
come, da ultimo, modificato dall'art. 12, comma
1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7,
8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271,
e dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 28. - Le candidature debbono
essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore
ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.
Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una
cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore.
La dichiarazione di presentazione della lista
deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori
nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori
nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti.
La popolazione del comune e' determinata in
base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori
iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita
dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori
che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due
testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato
all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale,
da allegare alla lista.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu'
di una dichiarazione di presentazione di lista.
Con la lista devesi anche presentare la
dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da
un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di
accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del
candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Per ogni candidato si deve, inoltre,
presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi
comune della Repubblica.
E' obbligatoria la presentazione di un
contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in
triplice esemplare.
Nessuno puo' accettare le candidature in piu'
di una lista nello stesso comune.
La presentazione delle candidature deve essere
fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12
del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il
giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso
giorno, alla commissione elettorale circondariale".
- L'art. 30 del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma
3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 30. - La commissione elettorale
circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle
candidature:
a) verifica che le candidature siano
sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelli che non lo
sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si
possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli
notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in
errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48
ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i
contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei
quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal
comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto
comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia'
compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero
di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi
nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a
ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista appositamente convocati.
Ai fini di cui al primo comma la
dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve
contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente,
autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".
- L'art. 32 del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma
1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7
e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271,
e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32. - La dichiarazione di
presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a)-b) (omissis);
c) da almeno 175 e da non piu' di 250
elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non piu' di 500
elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100
elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500
elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500
elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000
elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
(Il secondo comma ha cessato di avere
vigore).
La popolazione del comune e' determinata in
base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori
iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno
dei soggetti di cui all'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui
al quarto comma dell'art. 28.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione
di presentazione di lista.
Nessuna lista puo' comprendere un numero di
candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un
terzo.
Di tutti i candidati dev'essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve re care
una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Nessuno puo' essere candidato in piu' di una
lista di uno stesso comune.
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche
figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di
accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di
non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la
facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso
l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la
firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma
dell'art. 28.
La lista e gli allegati devono essere
presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle
ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il
giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso
giorno alla commissione elettorale circondariale competente per
territorio".
- L'art. 33 del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma
5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 33. - La commissione elettorale
circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si
possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli
notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in
errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o
soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a
carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del
nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia'
compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero
di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi
nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a
ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32,
appositamente convocati.
Il delegato di ciascuna lista puo' prendere
cognizione, entro la stessa sera, dele contestazioni fatte dalla commissione e
delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione si torna a radunare l'indomani
alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle
modificazioni eseguite".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9 della
legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normale), come modificato, da ultimo, dalla legge 11 agosto
1991, n. 271, e dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 9 (Liste di candidati). - Le liste
dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del
tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della
votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale
rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore
20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su
apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e
la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'art. 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune
nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e
non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unita' superiore.
Di tutti i candidati deve essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare
una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
E' consentito presentare la propria
candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purche' sotto lo stesso
simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le
liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive,
sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite
di cui sopra e le rinvia, cosi' modificate, agli uffici centrali
circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare
inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei
sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della
dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle
liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della
candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un
pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero,
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere
l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato
di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di
ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno,
anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di
contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con
quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa
inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in
errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegnni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.
La dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due
delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi
autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della
lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale".
- Il testo dell'art. 10 della
citata legge n. 108/1968, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10.
(Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o
di candidati). -
L'ufficio
centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le
liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di
elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo
prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste
condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di
candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione,
cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle
norme di cui all'articolo precedente;
2) cancella dalle
liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di
alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art.
9, ottavo comma;
3) cancella dalle
liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21
anno di eta' al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia'
presentata nella circoscrizione.
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio
centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio
centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi
documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell'ufficio centrale
circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste
o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'ufficio centrale regionale.
Il ricorso deve
essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria
dell'ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto
ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale,
all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L'ufficio
centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni
dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed
agli uffici centrali circoscrizionali".
Note all'art. 4:
- La legge n.
286/1977, abrogata dalla presente legge, recava: "Norme sulla sospensione
e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di
procedimenti penali".
- La legge n.
765/1986, abrogata dalla presente legge, recava norme sulla:
"Applicabilita' della legge 1 giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e
decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti
penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende
ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali".
- Il testo dell'art. 40 della
legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie
locali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 40 (Rimozione
e sospensione di amministratori di enti locali). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco,
il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita'
montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il
prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora
sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte
salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55".
-------------------------
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 5220):
Presentato
dall'on. RIZZO ed altri il 9 novembre 1990.
Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 gennaio 1991, con
parere della commissione II.
Esaminato dalla I
commissione il 20, 21 febbraio 1991; 5, 7 marzo 1991.
Esaminato in aula
l'11, 12, 13 marzo 1991; 2, 16, 17, 23 ottobre 1991 e approvato il 24 ottobre
1991, in un testo unificato con atto n. 5428 (disegno di legge d'iniziativa del
Ministro dell'interno SCOTTI).
Senato della
Repubblica (atto n. 3021):
Assegnato alla 1a
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1991, con
parere della commissione 2a.
Esaminato dalla
1a commissione il 10, 11 dicembre 1991.
Relazione scritta
annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 3021/ A - relatore sen. CABRAS).
Esaminato in aula
e approvato il 18 dicembre 1991.