Legge 13 maggio 1975, n. 157
(gu n. 143 del 03/06/1975)
Estensione delle norme dello statuto degli impiegati
civili dello Stato di cui al Decreto Del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Urn: urn:nir:Stato:legge:1975-05-13;157
Preambolo
La camera dei deputati ed il senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art.1.
Salvo che non sia diversamente stabilito
nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle
amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui
agli articoli 4, 6, 7,
9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonché quelle
contenute nel titolo v della parte prima del testo unico approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì estese le disposizioni
previste nei titoli vi e vii e nel titolo viii (capi i, ii e v) della parte
prima del citato testo unico.
Art.2.
Gli operai dello Stato
sono classificati come segue:
Capi operai;
Operai specializzati;
Operai qualificati;
Operai comuni;
Operai apprendisti.
Il capo operaio sovraintende alle
lavorazioni nel settore cui è assegnato disponendo l'appropriato impiego degli
operai, del materiale e delle attrezzature relative;
Per l'operaio specializzato è richiesto il
più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;
Per l'operaio qualificato è richiesta una
specifica capacità nella qualifica professionale oppure particolare competenza
per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;
Per l'operaio comune è richiesta una
generica capacità nella qualifica o per l'espletamento di compiti che
richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di
pulizia;
L'operaio apprendista presta la propria
opera per conseguire una qualificazione professionale.
Gli operai dello Stato assumono la
qualifica professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita
tabella da emanare con Decreto del presidente del consiglio dei ministri su
proposta del ministro competente di concerto con il ministro per
l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il ministro per il
tesoro.fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano
ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.
Art.3.
La dotazione organica del ruolo è fissata per legge.
Il ruolo è distinto per categorie in
relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2 .
In casi eccezionali, per comprovate esigenze
di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli
degli operai di ciascuna amministrazione può essere aumentata, fino ad un
massimo del dieci per cento, con Decreto del presidente del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro interessato di concerto con il ministro per
l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il ministro per il
tesoro.
Resta salvo l'articolo 10 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1078, riguardante l'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Art.4.
Per l'assunzione degli operai dello Stato
sono richiesti i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto e
non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti
delle singole amministrazioni, la facoltà di elevare il limite inferiore, o
variare il limite superiore, per determinare categorie di operai in rapporto a
particolari esigenze di lavoro.
Per le categorie di candidati in favore dei
quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche
nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per
i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai
quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni
caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile
1968, n.482 ;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio,
da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.
Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono
avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli
altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di
concorso.
Possono conseguire la nomina ad operaio
dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all' articolo 7, comma
quinto, della legge 5 marzo 1961, n.90, abbiano ottenuto la
riabilitazione, ad eccezione per l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per la quale restano in vigore le norme di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1968, n.1006, per quanto concerne il reato di contrabbando
per i generi di monopolio.
Per l'ammissione all'esercizio di
particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per
caso, il Decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri
requisiti di carattere professionale.
Non hanno titolo per conseguire la nomina
ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico,
ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o
dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della
lettera d) dello articolo 56 della
legge 5 marzo 1961, n.90 .
Salvo che i singoli ordinamenti non
dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla repubblica.
I requisiti predetti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel Decreto che indice
il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.
Art.5.
I concorsi pubblici per l'assunzione nei
ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro
riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di
ciascuna amministrazione.
A tali concorsi possono partecipare tutti i
cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.
Con Decreto del ministro competente si
provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e
le qualifiche professionali richieste, nonché il numero dei posti conferibili.
Sono fatte salve le particolari
disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Le domande di ammissione al concorso si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.
A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Le amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i
posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite
agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare
sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.
Nei concorsi pubblici, relativi al
conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della
categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per
cento dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di
amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente
inferiore.
Nei bandi di concorso sono indicate, per
ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai
inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.la ammissione al concorso
di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano preStato servizio
senza demerito nell'ultimo triennio.
I posti non assegnati ai riservatari, per
mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della
graduatoria ai candidati esterni.
Entro otto mesi dalla data di registrazione
presso la corte dei conti del Decreto che approva la graduatoria dei vincitori,
l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli
operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei
posti disponibili.
I candidati vincitori ed idonei, per i
quali non sia Stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti,
possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a
quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed
il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.
Agli operai in servizio che partecipano a
concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria
superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la
località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno,
nonché la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.
Art.6.
Può essere indetto un unico concorso per il
conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili
in ruoli organici di amministrazioni diverse.
In tale caso le attribuzioni in materia
spettanti ai competenti organi dei ministeri interessati, sino all'approvazione
delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli
corrispondenti della presidenza del consiglio dei ministri;il concorso è
indetto con Decreto del presidente del consiglio di concerto con i ministri
interessati.
Detto Decreto stabilisce il numero dei
posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonché
il numero dei posti per ciascuna qualifica.
Nella domanda di ammissione al concorso i
candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed
indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se
vincitori, desiderano essere nominati.
I candidati stessi possono altresì
dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.
Le assegnazioni ai ruoli delle singole
amministrazioni sono disposte con il Decreto che approva la graduatoria dei
vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.
I candidati che non abbiano indicato
preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto
occupato nella graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo nel
quale rimangono posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di
graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art.7.
La nomina in prova ad operaio dello Stato
si consegue per pubblico concorso - fatte salve le eccezioni previste dalla
legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli
allievi operai civili delle scuole dell'amministrazione della difesa di cui
alla legge 19 maggio 1964, n.345, modificata dall'articolo 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n.1480 - da effettuare:
1) mediante prova d'arte od esperimento
pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire
nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai
qualificati;
2) a scelta, per i posti da conferire nella
categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti
attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla
qualifica per la quale si concorre.
L'apprendista operaio, trascorsi due anni
dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di
posti per operaio qualificato, indetto dalla amministrazione di
appartenenza.qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non
ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è
pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica.
All'operaio apprendista così dispensato
spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio
effettivamente preStato.
Per l'amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato restano in vigore le norme di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1968, n.1006 .
Art.8.
L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo
un periodo di prova di sei mesi.
In caso di esito sfavorevole il periodo di
prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia
ancora sfavorevole, il ministro dispone con proprio motivato Decreto la
risoluzione del rapporto.
In tale ipotesi spetta all'operaio una
indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il
periodo di prova.
Per l'operaio nominato in ruolo il servizio
di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Sono esentati dal periodo di prova gli
operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni
statali.
Il passaggio a categoria superiore, comunque
conseguito, non comporta periodo di prova.
Restano ferme le speciali disposizioni
delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione
del Decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.
Art.9.
La nomina a capo operaio è conferita
mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di
amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da
almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di
ottimo.
È fatto salvo per la amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell' articolo 9
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1078 .
Art.10.
Ogni amministrazione dello Stato deve
provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio
matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del
consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso
l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è
assegnato.
Art.11.
Alla nomina dell'operaio, in prova ed in
ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si
provvede con Decreto del ministro;alla cessazione dal servizio per raggiunti
limiti di età si provvede con provvedimento del capo del personale.
Nel Decreto di nomina sono indicate la
categoria di inquadramento e la qualifica professionale.
Restano salve le particolari disposizioni
previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Art.12.
Il personale operaio dello Stato deve
essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo
quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19 .
È fatto assoluto divieto di adibire
l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.
I responsabili di contravvenzioni a tale
divieto sono perseguibili in via disciplinare.
Art.13.
Gli operai appartenenti alla categoria dei
qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria
superiore mediante:
A) partecipazione a pubblico concorso nelle
cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio
in servizio precede, a parità di merito, i candidati esterni;
B) esercizio di mansioni proprie della
categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con
provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a
tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa
detrazione delle riserve di legge;
C) partecipazione a concorso interno per il
conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di
quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito
indicato nella stessa lettera b);
D) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente
ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per
i posti messi a concorso in conformità di quanto prevede lo articolo 5 , comma
ottavo e comma nono, della presente legge.
Gli operai dell'amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con
anzianità non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di addetto
al controllo nella produzione per almeno trecento giorni lavorativi, e che
siano stati classificati ottimi nell'ultimo triennio, possono accedere senza
concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei
posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione
comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede
di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.
Art.14.
Le amministrazioni dello Stato favoriscono,
con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la
qualificazione e riqualificazione professionale, nonché l'aggiornamento dei
dipendenti operai, compresi gli apprendisti.
Art.15.
Per effettive ed inderogabili esigenze di
servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col
suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel Decreto di
nomina, fermi restando però categoria di appartenenza ed inquadramento
economico.
il
relativo provvedimento è disposto dal direttore generale previo accertamento
dell'idoneità fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei
compiti propri della nuova qualifica professionale.
Art.16.
La durata settimanale dell'orario di lavoro
degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore.
Gli intervalli tra un turno e l'altro di
cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non
sono considerati periodi di lavoro.
È compreso nell'orario di lavoro il tempo
in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando
queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi
assenze dal lavoro debitamente autorizzate.
Fermo restando in quaranta ore effettive
l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un
orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.
Art.17.
Quando ricorrono eccezionali ed urgenti
necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare
l'orario normale.
Tale prolungamento non può eccedere due ore
per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i
casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per
evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei
casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto
all'infuori dell'orario normale.sono fatte salve le speciali disposizioni che
stabiliscono limiti diversi.
I criteri generali per l'applicazione delle
disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od
azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal
consiglio di amministrazione.
L'amministrazione, sentito il consiglio di
amministrazione, ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per
tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di
giornate di lavoro settimanale.tali riduzioni devono essere compensate con
prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.
Può essere ordinato lavoro nei giorni
festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei
locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni
lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.
L'operaio non può rifiutarsi, senza
giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro,
o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè
di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.
Le assenze dal lavoro debitamente
autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzioni di
retribuzione.
Art.18.
L'operaio assente dal servizio per
infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per
causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad
un'indennità giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze
percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennità integrativa
speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o
analoga indennità, e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente
assistenziale o dall'istituto assicuratore.
Per quanto concerne il riconoscimento e la
concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica
eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale,
si applicano le norme di cui all' articolo 68,
ottavo e nono comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3, e degli articoli 43 e
seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686
L' articolo 30 della
legge 5 marzo 1961, n.90, è abrogato.
Art.19.
I trasferimenti dell'operaio da una ad
altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta
dell'interessato.
Nel primo caso l'amministrazione deve tener
conto, oltre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia
dell'interessato stesso, di eventuali necessità di studio sue e dei suoi figli,
nonché del servizio già preStato in sedi disagiate.
Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi
dei propri usuali mezzi di informazione, dà periodicamente notizia dei posti
vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti
per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni
trasferimenti su domanda del personale.
Il trasferimento può essere altresì
disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta
servizio determini nocumento al prestigio dell'ufficio.
Il consiglio di amministrazione è
competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di
trasferimenti.
Lo operaio può essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale;al comando si provvede con Decreto
dei ministri interessati, di concerto con il ministro per il tesoro, previo assenso
formale dell'operaio stesso.
Il comando è disposto per tempo determinato
e per riconosciute esigenze di servizio.
La spesa per il personale operaio comandato
presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento
autonomo dello Stato.
Art.20.
L'operaio che viola i suoi doveri è
soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) riduzione dello stipendio;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
Art.21.
La censura è una dichiarazione di biasimo
scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.
La censura è inflitta dal direttore dello
stabilimento o dal capo dell'ufficio.
Avverso il provvedimento di cui al
precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente,
il quale decide in via definitiva.
Art.22.
L'operaio ha diritto allo stipendio la cui
misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente, al dodicesimo
o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica
degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Resta ferma la scala parametrica prevista
dal quadro i, sezione c, allegata allo stesso Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
La cessione, il sequestro o il pignoramento
del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono
aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non
possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.
Art.23.
Restano fermi i criteri attualmente in
vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19
della legge 5 marzo 1961, n.90, ed allo articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1078.
Art.24.
Al personale operaio dello Stato, compreso
quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o
di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o
immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno
perequativo pensionabile od analogo.
L'attribuzione del parametro di stipendio
pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente
assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare
dall'1 luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o lo inquadramento a categoria
superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.
Qualora il trattamento economico attribuito
ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli
interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza,
per effetto della attribuzione dell'ulteriore parametro, è attribuito nella
nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe Stato necessario per
conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente
superiore a quello conferito all'atto dello inquadramento, attribuendo altresì
gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento
economico non inferiore a quello in godimento.
Gli effetti economici delle norme di cui ai
precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dall'1
gennaio 1975.
Art.25.
La disposizione di cui all' articolo 3, comma
primo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha
carattere permanente.
Art.26.
Le norme della presente legge si applicano
agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento
autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con
quelle contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a roma, addì 13 maggio 1975
Leone
Moro - cossiga -
Colombo
Visto, il guardasigilli:reale