Legge 23 aprile 1981, n. 155
Adeguamento
delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e
per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale
e pensionistica. (PREPENSIONAMENTI)
(in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 114, del 27 aprile).
Art.
1. Concorsi.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli
organici del personale, nonchè, nella misura del 45% dei posti di cui al primo
comma dell'art. 43 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante
assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da
non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e
mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.
Ai fini
dell'applicazione del primo comma dell'art. 26-quinquies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di
cui all'art. 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, per la
revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle
effettive esigenze funzionali, fino al 45% dei posti di cui al primo comma
dell'art. 43 della
citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi
pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base
provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può
essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione,
soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame
dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e
commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo
tecnico, possono consistere, in deroga all'art. 5, quarto
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,
nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti
ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono
chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento
di tali concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche
particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'art. 61, numeri
2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Le prove di esame
dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico
consistono in quelle previste nell'art. 5, quarto
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi
pubblici indetti dopo il 1º gennaio 1980, per
i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano
scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora
iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al
quarto e quinto comma del presente articolo.
Art.
2. Commissioni di esame.
Le commissioni esaminatrici dei
concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono articolarsi, per la
revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in
sottocommissioni.
Art.
3. Inserimento nel ruolo speciale.
Il personale dei disciolti enti
mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data del 30 settembre 1980 è
inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con
decorrenza 1º luglio 1980.
Art.
4. Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70.
In occasione del
rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'art. 26 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra
l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce
funzionali di elevata responsabilità direttiva e di professionalità tecnica;
anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto
organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del
personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente
all'entrata in vigore della legge 20 marzo
1975, n. 70, e di quello addetto
istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista
o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.
La delegazione
della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del
personale degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, è costituita dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato,
dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonchè da 6 membri,
rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza
dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta.
Le trattative per
il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per
il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima
della scadenza del triennio.
Il concorso di
cui all'art. 19 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo
quanto sarà diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità
di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione
oggettiva di titoli di servizio e di merito.
I trattamenti
economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle
norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di
lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono
determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e
nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo
comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai
sensi degli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509
- è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività,
dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi
adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle più elevate
professionalità e all'incentivazione alla mobilità. L'impegno di spesa per
l'anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5% delle spese lorde
per le retribuzioni del personale, sarà determinato con deliberazione dei
competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
5. Beni strumentali.
Dopo il penultimo
comma dell'art. 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
<<Su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al 10% dei fondi
disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo
comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di
immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non
rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I
piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma>>.
All'art. 65 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto,
è aggiunto il seguente comma:
<<Le Regioni assegnano
parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le
esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76
della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani
concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di
efficienza e funzionalità>>.
L'art. 20 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, è abrogato.
Art.
6. Decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a
tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta
dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda
sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla
presentazione della domanda stessa.
Art.
7. Pensioni supplementari e supplementi di pensione.
Le pensioni
supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le
stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione
medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura
del trattamento minimo.
La disposizione
di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la
determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le
retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento
di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del
precedente supplemento.
In deroga a
quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per
una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia
stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni
di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai
supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per
contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà,
peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il
pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di
pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a
tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato
l'art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n. 485.
Art.
8. Contributi figurativi.
Ai fini del
calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da
attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per
gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media
delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare
in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della
pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite
in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti,
danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di
integrazione salariale.
Nei casi in cui
nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da
attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino
percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori
all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo
da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita
nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in
corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il
riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media
retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a
retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore
retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi
dei precedenti commi.
I periodi di
sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti
utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua
misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme
occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai
periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa
l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di
lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori
retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai
agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi
per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei
giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella
determinata ai sensi dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a
quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati
in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della
pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e
di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in
aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano
regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento
economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli
impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in
materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e
della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e
integrazioni.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei
contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai
lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art.
9. Dichiarazione di responsabilità.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di
amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali,
rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in
luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nei casi in cui risulti che la
prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al
vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione
stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e
la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei
limiti stabiliti dall'art. 69 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 10.
Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di
adeguamento della aliquota contributiva.
Il quarto comma
dell'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:
<<La misura
dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle
risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il
comitato di vigilanza del Fondo>>.
Art.
11. Pensioni in regime internazionale.
L'Istituto nazionale della
previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme
corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in
regime internazionale.
Art.
12. Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi.
A decorrere dal
1º gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla
riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4
luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli
esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternità nonchè di quelli
previsti all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di
conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della prendenza
sociale.
I versamenti sono
effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla
scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
Il contributo di
cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione,
con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce.
In fase di prima
applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere
effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 25 luglio
1981.
Sono estese ai
contributi sociali di malattia e maternità nonchè a quelli previsti dall'art. 4
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, le norme che regolano
l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per
l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti
lavoratori autonomi, nonchè le norme che regolano il relativo contenzioso.
I contributi
afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra
la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale
sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonchè eventuali
conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla
data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima
scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
In caso
d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da
quella prevista per l'attività svolta, i termini prescrizionali per
l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alla gestione speciale di pertinenza
sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di
cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione
relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di
categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle
Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860,
ed all'art. 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
Il disposto di
cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua
entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.
I contributi di
cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla
data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
13. Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo.
A decorrere dal 1º gennaio 1981 i
contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dal coloni e
mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo
con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno
di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini
di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli
unificati.
In fase di prima
applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere
effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10
settembre 1981.
Le ditte, che non
effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza
stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un
massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti,
maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo
intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della
riscossione esattoriale.
Le ditte, che
dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto
o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in
ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente
con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per
l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per
ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista
per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.
Nei ruoli
esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che
omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per
l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per
ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.
Il tasso di
interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista
dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e
modificazioni.
Per la
riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai
ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50%.
L'art. 2 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.
Art.
14. Contributo per l'indennità economica di malattia.
La quota parte dei contributi da
devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle
prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50% della
retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad
esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato
nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.
Per gli aventi
diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso
la quota di contributo è fissata nella misura del 3%.
Fino
all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di
contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione
alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata,
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del
contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di
lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al
solo contributo di malattia base esistente dopo la entrata in vigore della
presente legge.
Le eventuali
maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere
ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto
comma dell'art. 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse
di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie,
filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto
di concessione alle ferrovie.
La misura
dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale
risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di
variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote
destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui
al precedente terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in
deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da
devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare
delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto
di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato art. 74 nonchè
all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla
predetta gestione.
Art.
15. Certificazione di malattia.
Con effetto dal
15 marzo 1980, nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
<<Il
lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a
trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e
l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso
Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro>>.
Nell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai
seguenti:
<<Il datore
di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella
ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto
Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento
dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli
aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.
Qualora l'evento
morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere
fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nella attestazione
di cui al primo comma>>.
Art.
16. Pensionamento anticipato.
Con effetto dal
14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da
quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei
ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'art. 2, quinto
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di
cui, rispettivamente, alle tabelle A
e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del
rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità
contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della
risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se
donne.
La Cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo
che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I
contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per
due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e
per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
I lavoratori
interessati, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare
la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi
degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la
integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e
verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la
domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
Il contributo
addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti
dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità
relativa agli interventi straordinari.
Il contributo
addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di
paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge fino al 31 dicembre 1981.
Agli effetti del
cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la
retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui
all'art. 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di
pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a
carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art.
17. Dirigenti di aziende industriali.
Nei periodi
previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in
materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le
quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far
valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico
dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della
risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla
pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60º anno di età se
uomini, o del 55º anno se donne.
L'assegno di cui
al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza
di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità
di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori
compiono il 60º anno di età se uomini ed il 55º se donne. Dal divieto di cumulo
sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste
assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si
applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni
per carichi familiari nonchè quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie
e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art.
18. Minatori.
Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai
lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti
miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorchè parziali in sotterraneo, per
le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180
contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente,
alle tabelle A
e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno
15 anni, a lavori in sotterraneo, purchè in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di
cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti
del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il
trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e
quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano
far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore
degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonchè quella accreditata
a norma dell'art. 49, quarto
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno
15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base
dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di
anzianità.
La Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla
Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive
in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la
Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i
mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30
anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa
per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità
separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in
quella relativa agli interventi ordinari.
Relativamente alle pensioni di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi
terzo, sesto e settimo del precedente art. 16.
Art.
19. Massimale di retribuzione pensionabile.
Per le pensioni a carico del
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva
al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai
fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000.
Art.
20. Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo.
Con effetto dal
1º gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni
familiari.
Art. 21.
Contributi per i lavoratori marittimi.
In attesa del riordinamento del
sistema previdenziale del lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle
aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla
base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le
predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione
previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art.
22. Prestazioni termalistiche.
In attesa della
regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni
termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45,
81 e 83 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
ed i relativi criteri di attuazione.
Per lo stesso
periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangotermali ai propri
assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in
vigore.
Per il
finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dell'art. 52, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
23. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
A decorrere dal
1º settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità
e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici
di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a
tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad
orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche
temporanee della impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di
mensa o ristorazione, purchè dette situazioni diano luogo all'applicazione del
trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria.
Il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore
dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore
stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino
più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni
di crisi della azienda commerciale accertata ai sensi dell'art. 2, quinto
comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Nell'ipotesi di
cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti
di cui all'art. 21, secondo
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
l'art. 25
della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.
Art.
24. Personale di volo.
Nei casi in cui sia stata
esercitata, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la
facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione
sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a
carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con
decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per
effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della
gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai
periodi lavorativi predetti.
Art.
25. Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione.
In deroga a
quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori,
impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1º febbraio 1980 da imprese
industriali e da imprese edili e affini, anche artigiane, che abbiano
beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di
integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la
determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di
disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario
di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per
l'ultimo mese.
L'art. 8, primo
comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso
che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche
ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale
dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa
sia intervenuta.
Art.
26. Norma transitoria.
Nei confronti dei
datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui
all'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 476, relativamente ai
lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore
copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la
denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano
effettuate entro il 30 novembre 1980.
Art.
27. Condono contributivo.
Il termine di cui
all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente
prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981.
Per le imprese, che
alla data del 31 maggio 1981, si trovano in stato di amministrazione
controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è
fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta
amministrazione controllata.
Il versamento dei
contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di
cui la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente
comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo
comma del predetto art. 1 del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286.
Le norme di cui all'art.
23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora
i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono
essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta
dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve
essere versata entro il 31 dicembre 1981.
Art.
28. Condono in materia di prestazioni pensionistiche.
Il termine previsto dall'art. 28,
terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120 giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo
al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la
data di scadenza del nuovo termine.
Art.
29. Gestioni commissariali.
Le gestioni
commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di
diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti
locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto
1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono
confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali
tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e,
comunque, non oltre il 30 novembre 1981.
I commissari sono
coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza
delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
I commissari ed i
Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
La prestazione
economica-previdenziale di cui al punto 3) dell'art. 3 della legge 28 luglio
1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si
provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12% sulla retribuzione,
scorporata dal contributo complessivo di cui all'art. 5 della citata legge e
successive modificazioni.
Art.
30. Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i
lavoratori dello spettacolo.
A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1981 le misure dei contributi
a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori
dello spettacolo, di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 2,210%, di cui il
15,40% a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35%, di cui il 14,90% a
carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il
disposto del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
In attesa del
riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della
riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico
del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si
applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Art.
31. Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI.
La gestione
speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede
all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi
integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in
quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente
collocato a riposo ai sensi del terzo comma dall'art. 1-quindecies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge
21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico a carico dei
fondi medesimi.
Al fine di
garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente
mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio
liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle
rispettive gestioni di liquidazioni.
Art.
32. Assegni familiari ai lavoratori stranieri.
L'ultimo comma dell'art. 1 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: <<Ai
cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle
dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per
le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica
spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le
particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali
stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti
della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del
presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento
di reciprocità>>.
La legge 31
luglio 1956, n. 1035, è abrogata.
Per i pensionati
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza
gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5
novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal 1º gennaio 1974.
Art.
33. Assunzione di personale da comandare.
Per gli
adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo
1980, n. 75, l'INPS è autorizzato ad assumere
entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente art. 1, n. 200 assistenti
e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a
carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che
comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa
dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, l'INPS
delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più
immediate esigenze di tale ente.
Art.
34. Copertura finanziaria.
Agli oneri
derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, valutati in lire
150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione
del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.