Legge 13 maggio 1988, n. 153
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante
norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti.
(GU
n. 112 del 14/05/1988)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante norme
in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2:
Al comma secondo,
le parole: "ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che
abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono soppresse; e le parole
da: "per i nuclei familiari" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "i livelli di reddito della predetta tabella sono
aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti
che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se
minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati
di lire due milioni se i soggetti di cui al comma primo si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata
legalmente, celibe o nubile";
Al comma sesto,
sono aggiunte, in fine, le parole: "del nucleo familiare possono far
parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i
fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero
senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano
conseguito il diritto a pensione ai superstiti";
Dopo il comma
sesto, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Non
fanno parte del nucleo familiare di cui al comma sesto il coniuge ed i figli ed
equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio
della repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia
riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani
ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti
di famiglia. L'accertamento degli stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
ministro degli affari esteri;" dopo il comma ottavo, è aggiunto il
seguente:
"8-bis. Per
lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti
il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è
compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque
spettante;" dopo il comma dodicesimo, è aggiunto il seguente:
"12-bis. Per
i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli
assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del presidente
della repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e
integrazioni." all'articolo 3:
Il comma secondo
è sostituito dal seguente:
"2. Al fine
di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia
con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del Trattato di Pace di
Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del capo
provvisorio dello stato 28 novembre 1947, n. 1430 , ratificato con legge 25
novembre 1952, n. 3054 , l'aumento di cui al comma primo non si applica altresì
in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti
marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno
definite con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il
ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto
allegato;" al comma terzo, le parole: "sono esenti dalla tassa
erariale di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono
esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e
quarto comma";
Al comma sesto,
le parole: "e sono autorizzate ad operare" sono soppresse; e le
parole: "in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il miglioramento ed
il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali";
I commi ottavo e
nono sono soppressi.
2. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 ,
ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
3. La presente
legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta
ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
13 maggio 1988
Cossiga
De Mita, presidente
del consiglio dei ministri
Formica, ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Prandini,
ministro della marina mercantile
Visto, il
guardasigilli: vassalli