Legge 3 marzo 1971, n. 153
Iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento
professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti.
(gu
n. 096 del 19/04/1971)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art.1.
Ad integrazione
di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative,sulle scuole
italiane all'estero,approvato con regio decreto 12
febbraio 1940, n. 740, il ministro
degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché
attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali,a
favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Art.2.
Il ministro degli
affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di
assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:
A) classi o corsi preparatori aventi lo scopo
di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole
dei paesi di immigrazione;
B) corsi integrativi di lingua e cultura
generale italiana per i congiunti dei lavoratori italiani che frequentino nei
paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane
elementare e media;
C) corsi speciali annuali per la preparazione
dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di
licenza di scuola italiana elementare e media;
D) corsi di scuola popolare per lavoratori
italiani;
E) scuole materne e nidi di infanzia.
I lavoratori
italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze
scolastiche ed integrative della scuola previste e,per quanto possibile,analoghe
a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia,anche per quanto
riguarda refezioni scolastiche, borse di studio,trasporti e
pre-interdoposcuola.
Art.3.
Il ministero degli affari esteri, per attuare le
iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo
1, istituisce:
A) corsi di integrazione ed aggiornamento della
istruzione di base;
B) corsi di preparazione tecnico-professionale;
C) corsi di insegnamento pratico della lingua
locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro
congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di
formazione professionale.
Art.4.
I programmi di
insegnamento,le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei
titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono
stabiliti con decreto del ministro per gli affari esteri,di concerto con il
ministro per la pubblica istruzione.
Ogni altra
disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle
lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal
ministro per gli affari esteri,d'intesa con il ministro per la pubblica
istruzione.
I profili
professionale,i programmi di formazione e di perfezionamento professionale,le
norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14
novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie
per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3,sono
stabiliti con provvedimenti del ministero degli affari esteri da emanarsi di
concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale,sentito il
ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano
anche contenuto didattico-culturale.
Salvo varianti
rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge,le
disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle
vigenti nel territorio della repubblica.
Art.5.
I lavoratori
italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo
di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare
e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i
titoli di studio italiani a condizione che sostengono una prova integrativa di
lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con
provvedimento del ministro per gli affari esteri.
Dalla prova
integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con
profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
articolo 2,ovvero sino in possesso di un titolo di studio straniero che
comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
I provveditori
agli studi,accertate le condizioni previste nei precedenti commi,rilasciano il
documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con
decreto del ministro per la pubblica istruzione sentito il consiglio superiore
della pubblica istruzione di concerto con il ministro per gli affari esteri.
I lavoratori
italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo
finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani
di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio
finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente
ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una
apposita commissione nominata dal ministro per la pubblica istruzione, composta
di 7 membri,uno dei quali designato dal ministero degli affari esteri.
Le prove sono
sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata
presentata la domanda dall'interessato.
I programmi e le
modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del
ministro per la pubblica istruzione,sentito il consiglio superiore della
pubblica istruzione,d'intesa con il ministro per gli affari esteri.
Il documento
comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
La validità in Italia di attestati di qualifica
professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti
emigrati,diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo
4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti
del ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il
ministro per gli affari esteri e sentito il ministro per la pubblica istruzione
ove si tratti di questioni rientranti anche nella sia competenza. Il documento
comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato della
autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro
congiunti emigrati.
Art.6.
A favore delle
iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e
perfezionamento professionali, assunte da enti,associazioni,comitati e scuole
locali,che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo
l'azione diretta del ministero degli affari esteri,il ministero stesso ha
facoltà di concedere contributi in denaro, libri,materiale didattico e di
laboratorio,e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo,come previsto ai
successivi articoli 7 e 9.
Art.7.
Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge
presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e
professori di scuole secondarie di primo s secondo grado,degli ispettori
scolastici,dei direttori didattici,degli insegnanti elementari e delle
insegnanti di scuola materna dei ruoli del ministero della pubblica
istruzione,messi a disposizione del ministero degli affari esteri nei limiti e
secondo le modalità previste dal testo unico 12
febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e
dal decreto del
presidente della repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di
attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.
Al personale
suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico
vigenti per il personale di ruolo assegnato dal ministero degli affari esteri
alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti
legislativi sopracitati.
Art.8.
Il personale di
ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente
legge e del decreto del
presidente della repubblica 23 gennaio 1967, n. 215,
è destinato con decreto del ministero da cui dipende.
Il personale
anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è
collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni
previste dalle citate leggi,con decreto del ministro competente di concerto con
i ministri per degli affari esteri e per il tesoro.
Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e
di scuola materna è disposto con decreto del ministro per gli affari esteri,di
concerto con il ministro per il tesoro previa emanazione di analogo
provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.
Lo stipendio e
gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del
presidente della repubblica 23 gennaio 1967, n. 215,continuano
ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di
appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.
Art.9.
Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il
personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7,il ministero
degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti
scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od
abbiano comprovata esperienza specifica,siano forniti,possibilmente,del
requisito della cittadinanza e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno
di una delle principali lingue straniere.
Detto personale è
compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n.
1546,e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le
modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.
Art.10.
Ai fini del
concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi
in Italia,le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il
personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia
si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui
all'articolo 9 della presente legge.
La norma di cui
al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
La speciale
valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato
sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana
di cui all'articolo 8 del
decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
essa è riconosciuta altresì,ed alle stesse condizioni,al personale insegnante
non di ruolo di cui all'articolo 19,
ultimo comma,del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740,
assegnato alle scuole governative italiane all'estero,o in servizio all'estero
presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate,nonché in scuole
che ricevono contributi dal ministero degli affari esteri,sempre che queste
ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole
statali italiane all'estero.
Art.11.
Le prestazioni
professionali del personale docente e non docente,che comportino solamente un
esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di
lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui
ai precedenti articoli 2 e 3,debbono essere autorizzate dal ministero degli
affari esteri.
Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le
retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto
per il disimpegno delle suddette prestazioni,avendo riguardo alla quantità
delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle
scuole pubbliche locali.
Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a
carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di
formazione e perfezionamento professionali.
Art.12.
Sono messi a
disposizione del ministero degli affari esteri per amministrare,coordinare e
vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2,3 e 6 della presente legge fino
a 20 funzionari, ispettori centrali,presidi,professori delle scuole secondarie,
ispettori scolastici,direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola
materna,appartenenti ai ruoli del ministero della pubblica istruzione. Ad essi
si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto
comma,del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero
approvato con regio decreto 12
febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.
Art.13.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti
dei capitoli 2301, 2302,2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa
del ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli
corrispondenti degli anni successivi.
la presente
legge,munita del sigillo dello stato,sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
3 marzo 1971
Saragat
Colombo - Moro -
Ferrari Aggradi -
Misasi
- Donat Cattin
Visto, il
guardasigilli: Colombo