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30-04-1969 n° 153 - Leggi

Legge 30 aprile 1969, n. 153
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Legge 30 aprile 1969, n

Legge 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1969, n. 111.

 

 

Art. 1 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.

 

 

Art. 2 -Finanziamento del fondo sociale

 

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della Legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della Legge 22 luglio 1966, n. 613 dall'art. 22 lettera b) della Legge 27 luglio 1967,n. 658 e dall'art. 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.

Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali come dall'allegata tabella A.

 

 

Art. 3 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 2859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

 

 

Art. 4 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 5 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, è autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:

lire 23 miliardi nell'anno 1970;

lire 137 miliardi nell'anno 1971;

lire 169 miliardi nell'anno 1972;

lire 263 miliardi nell'anno 1973;

lire 393 miliardi nell'anno 1974;

lire 535 miliardi nell'anno 1975.

All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilità di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84.

 

 

Art. 6 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto:

anno 1969: 4,39%;

anno 1970: 4,39%;

anno 1971: 4,39%;

anno 1972: 4,30%;

anno 1973: 3,70%;

anno 1974: 2,90%;

anno 1975: 2,09%.

 

La contribuzione a favore del fondo sociale, posta a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni:

anno 1971: 55,6%;

anno 1972: 44,4%;

anno 1973: 33,3%;

anno 1974: 22,2%;

anno 1975: 11,1%.

 

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti alla categoria interessata dalla predetta Gestione:

anno 1971: 62,5%;

anno 1972: 50%;

anno 1973: 37,5%;

anno 1974: 25%;

anno 1975: 12,5%.

 

 

Art. 7 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

A decorrere dall'1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2 del Dpr 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per titolari di età inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, previsti dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

 

 

Art. 8 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere al 1° gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti, con la medesima decorrenza, anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri.

I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.

 

 

Art. 9 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

 

 

Art. 10 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

 

 

Art. 11 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74%.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge.

Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.

 

 

Art. 12 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento, del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionale attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".

 

 

Art. 13 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma .

Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento.

I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo art. 69.

 

 

Art. 14 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.

Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818 sono abrogati.

 

 

Art. 15 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della Legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

 

Art. 16 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

 

Art. 17 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60°anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.

Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.

 

 

Art. 18 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'art. 7 della Legge 5 gennaio 1960, n. 5.

La pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

Al compimento del 55° anno di età, l'interessato può ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5 e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

 

Art. 19 - Perequazione automatica delle pensioni

 

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento .

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

 

Art. 20 - Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 delle legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazione dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".

Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

 

 

Art. 21 - Perequazione automatica delle pensioni

 

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".

 

 

Art. 22 - Perequazione automatica delle pensioni

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

b) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo.

A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dell'agricoltura, le settimane di contribuzioni relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

 

Art. 23 - Perequazione automatica delle pensioni

 

Al titolare di pensione di reversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.

 

 

Art. 24 - Perequazione automatica delle pensioni

 

L'articolo 7 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".

Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di reversibilità in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.

 

 

Art. 25 - Perequazione automatica delle pensioni

 

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolari di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, numero 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

 

 

Art. 26 - Pensioni agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito

 

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue. Da calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

La 13a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 27 - Deleghe al Governo

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari dell'amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;

b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);

d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreché i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice-presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

 

 

Art. 28 - Deleghe al Governo

 

Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge. 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività… merceologiche promiscue; c) ad istituzionalizzare, nell'attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.

 

 

Art. 29 - Deleghe al Governo

 

A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

A decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facoltà; decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;

b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonché su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.

Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.

Entro la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

 

 

Art. 30 - Deleghe al Governo

 

Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.

 

 

Art. 31 - Deleghe al Governo

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.

Con lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.

 

 

Art. 32 - Deleghe al Governo

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.

 

 

Art. 33 - Deleghe al Governo

 

Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative in carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a:

a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune ;

b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive.

 

 

Art. 34 - Deleghe al Governo

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità; e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.

 

 

Art. 35 - Deleghe al Governo

 

Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;

c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata;

d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto ;

e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

stabilendo che:

gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

 

 

Art. 36 - L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

 

Art. 37 - Deleghe al Governo

 

Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente

legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e sentita la commissione di cui all'articolo 35.

 

 

Art. 38 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.

Il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico.

L'estratto-conto deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

Il datore di lavoro che non provvede alla consegna dell'estratto-conto entro i termini stabiliti, ovvero lo rilasci con dati inesatti, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

 

 

Art. 39 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Nei casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve dalle rispettive gestioni.

I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.

Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonché quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.

 

 

Art. 40 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

"il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe".

 

 

Art. 41 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 42 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.

La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della legge del 4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Art. 43 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e al lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione a lire 54.000 mensili per i due genitori".

Con effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni stesse non superiori i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

 

 

Art. 44 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

 

Art. 45 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'articolo 29 della presente legge, verrà stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.

 

 

Art. 46 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

 

 

Art. 47 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:

"Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazione che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostituivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.

I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21,22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 48, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni".

 

 

Art. 48 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 602, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.

 

 

Art. 49 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.

Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato:

"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato".

 

 

Art. 50 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

 

 

Art. 51 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.

La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana .

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà effetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.

 

 

Art. 52 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

"Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione alla presente legge".

 

 

Art. 53 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.

 

 

Art. 54 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971 .

Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato.

 

 

Art. 55 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.

 

 

Art. 56 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 57 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il seguente comma:

"Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestatamente infondato e temerario".

 

 

Art. 58 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 30 giugno 1959.

 

 

Art. 59 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

 

 

Art. 60 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 9 sub 2, punto 1) delle legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento".

 

 

Art. 61 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, numero 903, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge.

 

 

Art. 62 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.

La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.

 

 

Art. 63 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali, nonché gli elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi.

Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e settimo dell'articolo 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Gli elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola dal 16 al 31 luglio.

 

 

Art. 64 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta sempreché nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.

Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

E' abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.

 

 

Art. 65 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

 

 

Art. 66 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonché gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è fatto valere posteriormente.

Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.

 

 

Art. 67 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

 

 

Art. 68 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 69 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

 

 

Art. 70 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono già di analoghi trattamenti.

 

 

Art. 71 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

 

Art. 72 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabella A - Interventi finanziari dello Stato previsti dall'articolo 2 a favore delle gestioni pensionistiche.

 

 

ANNI

FONDO SOCIALE

COLTIVATORI DIRETTI

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

1969

755

139

6

4

1970

764

158

6

4

1971

740

166

19

14

1972

735

175

20

16

1973

731

185

22

17

1974

725

196

23

19

1975

720

206

24

20

 

5.170

1.225

120

96

 

 

Tabella B - Percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione nel periodo 1° gennaio 1969 - 31 dicembre 1975

 

Anzianità        Percentuale          Anzianità         Percentuale

 

Contributiva       (1)                     contributiva          (1)

 

0........................ -- 21.................... 38,85

 

1...................... 1,85 22.................... 40,70

 

2...................... 3,70 23.................... 42,55

 

3...................... 5,55 24.................... 44,40

 

4...................... 7,40 25.................... 46,25

 

5...................... 9,25 26.................... 48,10

 

6..................... 11,10 27.................... 49,95

 

7..................... 12,95 28.................... 51,80

 

8..................... 14,80 29.................... 53,65

 

9..................... 16,65 30.................... 55,50

 

10.................... 18,50 31.................... 57,35

 

11.................... 20,35 32.................... 59,20

 

12.................... 22,20 33.................... 61,05

 

13.................... 24,05 34.................... 62,90

 

14.................... 25,90 35.................... 64,75

 

15.................... 27,75 36.................... 66,60

 

16.................... 29,60 37.................... 68,45

 

17.................... 31,45 38.................... 70,30

 

18.................... 33,30 39.................... 72,15

 

19.................... 35,15 40 ed oltre....... 74,00

 

20.................... 37,00

 

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 1,85 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.