Legge 30 aprile 1969, n. 153
Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
pubblicata
nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1969, n. 111.
Art. 1 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
A
decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere
della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della
presente legge.
Art. 2 -Finanziamento del fondo sociale
L'apporto
dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della Legge 21
luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della Legge 22 luglio
1966, n. 613 dall'art. 22 lettera b) della Legge 27
luglio 1967,n. 658 e dall'art. 3 della Legge 18 marzo 1968,
n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a
complessive lire 904 miliardi.
Per
gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6
miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma,
che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi
fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4
miliardi.
Gli
apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle
gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali come dall'allegata tabella A.
Art. 3 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
All'onere
di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:
quanto
a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15
febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio
diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per
autotrazione;
quanto
a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie
che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la
contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con
emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
All'onere
complessivo di lire 2859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:
per
un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di
bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al
decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla
cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965,
n. 903;
per
un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali
del tesoro o di speciali certificati di credito.
Art. 4 - Assunzione dell'onere delle
pensioni sociali
I
mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi
tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche
e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il
servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le
rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del
Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di
credito per le opere pubbliche.
Per
la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove
anni si osservano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per
la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le
modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Per
le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire
354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una
corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei
singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
Ai
fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere
relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente
art. 2, è autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti
contributi integrativi:
lire
23 miliardi nell'anno 1970;
lire
137 miliardi nell'anno 1971;
lire
169 miliardi nell'anno 1972;
lire
263 miliardi nell'anno 1973;
lire
393 miliardi nell'anno 1974;
lire
535 miliardi nell'anno 1975.
All'onere
complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con
le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilità di lire 138
miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e
fino al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958,
n. 84.
Art. 6 - Assunzione dell'onere delle pensioni
sociali
La
contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle
seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono
calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto:
anno
1969: 4,39%;
anno
1970: 4,39%;
anno
1971: 4,39%;
anno
1972: 4,30%;
anno
1973: 3,70%;
anno
1974: 2,90%;
anno
1975: 2,09%.
La
contribuzione a favore del fondo sociale, posta a carico delle Gestioni speciali
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, è ridotta,
per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito
annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie
interessate alle predette gestioni:
anno
1971: 55,6%;
anno
1972: 44,4%;
anno
1973: 33,3%;
anno
1974: 22,2%;
anno
1975: 11,1%.
La
contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della Gestione speciale
per gli esercenti attività commerciali, è ridotta, per gli anni dal 1971 al
1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per
l'adeguamento delle pensioni, dovuti alla categoria interessata dalla predetta
Gestione:
anno
1971: 62,5%;
anno
1972: 50%;
anno
1973: 37,5%;
anno
1974: 25%;
anno
1975: 12,5%.
Art. 7 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
A
decorrere dall'1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, previsti dall'art. 2 del Dpr 27 aprile 1968, n.
488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per
titolari di età inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che
abbiano compiuto i 65 anni di età.
A
decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di
pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, previsti
dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R.
27 aprile 1968, n. 488, sono elevati,
per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.
Art. 8 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Ai
cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di
assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo
italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e
che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica
entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere al 1° gennaio 1969,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo
per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto
1962, numero 1338, fino al raggiungimento
dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
I
trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti, con la medesima
decorrenza, anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù
del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.
Ai
fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da
organismi assicuratori esteri.
I
lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il
diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi
di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione
provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di
un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale
integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è
riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da
organismi assicuratori esteri.
Art. 9 -
Miglioramento dei trattamenti di pensione
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni a carico
delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli
artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura
pari al dieci per cento del loro ammontare.
Art. 10 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di
anzianità, di vecchiaia e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle
disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli
stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie
previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base
alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate determinandone
l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori
assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
Art. 11 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima
della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata
nella tabella D) annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è stabilita nel 74%.
Per
le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura
è stabilita nell'80 per cento.
Le
misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono
determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge.
Le
percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni
riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di
vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31
dicembre 1975.
Il
titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età
prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e
faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa
successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione
della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488.
Alla
pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto
dall'articolo 9 della presente legge.
Art. 12 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797
e l'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124,
sono sostituiti dal seguente:
"Per
la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di
qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono
escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a
titolo:
1)
di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per
cento, del loro ammontare;
2)
di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal
lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3)
di indennità di anzianità;
4)
di indennità di cassa;
5)
di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del
trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6)
di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per
eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche
indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'articolo 74 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione,
tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi
provvigionale attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per
cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione
degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere
tassativo.
La
retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza
sociale interessate".
Art. 13 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
I
titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente
al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa
abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle
dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà
al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento
secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma .
Dalla
data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione
della pensione in godimento.
I
ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 saranno recuperati
in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in
deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo art. 69.
Art. 14 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1968, il
periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da
assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di
cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di
decorrenza della pensione.
Per
la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260
settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi
successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente
a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data
dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che
hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Per
le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della
media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i
dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.
Nei
casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e
figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia
inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al
31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si
suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di
contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si
calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La
retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più
elevate.
Qualora
il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e
figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia
inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
Non
si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che
superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla
data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.
Per
le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui
ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Le
somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai
conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del
rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono
essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai
fini contributivi e pensionistici, pro quota, in relazione ai singoli periodi
di pertinenza.
Il
secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818
sono abrogati.
Art. 15 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Agli
effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri
obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola,
accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle
settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di
contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla
ripartizione.
Nel
caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche
settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse
da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in
considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane,
dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non
agricola.
Qualora
il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per
disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un
anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della Legge 4
aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai
fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana
di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente
a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle
settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da
quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 16 - Miglioramento dei trattamenti di pensione
Per
i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di
campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in
considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di
contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 17 - Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al
dieci per cento del loro ammontare.
Con
la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti
minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono
elevati a lire 23.000 mensili.
Ai
fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il
disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente
all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla
riliquidazione della pensione per compimento del 60°anno di età del lavoratore,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla
pensione anticipata.
Nei
confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del
compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere,
cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di
pensione anticipata e integrativa.
Qualora
la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del
pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli
indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di
pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i
criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.
Nel
caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del
trattamento pensionistico in atto.
In
relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
, sono abrogati.
Art. 18 - Miglioramento dei trattamenti di pensione
Per
gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità,
per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di
contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della
presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di
cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
per un massimo di 5 anni.
Al
fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in
sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale
risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio
1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le
speciali marche di cui all'art. 7 della Legge 5 gennaio 1960, n. 5.
La
pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico della
Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando
il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
Al
compimento del 55° anno di età, l'interessato può ottenere, a domanda, la
pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5 e successive
modificazioni calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere
nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60°
anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo
inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato
il trattamento pensionistico in atto.
A
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del quale il lavoratore
compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo comma del presente
articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto,
quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità
contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la
pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità
contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la
pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il
disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 19 - Perequazione automatica delle
pensioni
Gli
importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per
i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote
di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse
dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a
quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma
del presente articolo.
Ai
fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice
relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a
quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio
dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento .
L'aumento
delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma
risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento
delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice
del costo della vita.
Le
misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base
agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano
anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data
nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui
ha effetto l'aumento.
La
variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per il tesoro.
Art. 20 - Disciplina del cumulo della pensione con la
retribuzione
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è sostituito dal seguente:
"Non
sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione
lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e
fino a concorrenza della retribuzione stessa le quote eccedenti i trattamenti
minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle
gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 delle legge 21 luglio
1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota
di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante
dall'applicazione del disposto del precedente comma.
Ai
fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le
pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle
integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni
devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per
contributi previdenziali ed assistenziali.
Le
disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi
forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei
casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il
diritto di sostituzione da parte di amministrazione dello Stato e di enti
locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione
limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
I
titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli
con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non
sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.
Il
divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla
tredicesima rata di pensione, né alle pensioni corrisposte a coloro che
svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio
nazionale".
Per
le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di
miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al
presente articolo.
Nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della
presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della
presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto alle dipendenze di terzi.
Art. 21 - Perequazione automatica delle
pensioni
All'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è aggiunto il seguente comma:
"Qualora
l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito
in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da
effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando
l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per
sei".
Art. 22 - Perequazione automatica delle pensioni
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti
alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
a)
siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i
periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie
assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
b)
possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di
lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti,
militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del
successivo art. 49;
c)
non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione
della domanda di pensione.
Il
requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore
dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.
Per
gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione
giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai
fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei
rapporti desumibili dallo stesso articolo.
A
tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente
dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente,
in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di
contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza
dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza
degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorché
i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività
soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i
superstiti in settori diversi dell'agricoltura, le settimane di contribuzioni
relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola
determinati con i criteri di cui al comma precedente.
La
pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle
norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
La
pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di
vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
La
pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la
retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze
di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima
mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in
occasione delle festività natalizie.
Ai
fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la
pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle
integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione
devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per
contributi previdenziali ed assistenziali.
Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni
liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Gli
articoli 5, ultimo comma, della
legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
sono abrogati.
Art. 23 - Perequazione automatica delle
pensioni
Al
titolare di pensione di reversibilità che sia anche beneficiario di altra
pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito
il trattamento minimo sulla pensione diretta.
La
pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto
previsto dall'articolo 22, legge 21 luglio 1965,
n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.
Art. 24 - Perequazione automatica delle
pensioni
L'articolo 7 delle legge 12 agosto
1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio
1965, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Non
ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, modificato
dall'articolo 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, il coniuge:
1)
quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua
colpa;
2)
quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto
matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2
anni.
Si
prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata
prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul
lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".
Ai
superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al
momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di
vecchiaia, spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio
1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
La
domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere
presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai
fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o
dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903,
che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa
risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la
pensione di reversibilità in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori
superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.
Art. 25 - Perequazione automatica delle
pensioni
I
superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, hanno diritto alla pensione
indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto
alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge e, se titolari di pensione a carico della gestione,
che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.
Qualora
non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della
legge 26 ottobre 1957, numero 1047.
I
contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono
essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta
o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se
titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa
abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.
Ove
non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati
nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto
alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa solo se
sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047.
Sono
abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio
1966, numero 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 26 - Pensioni agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di
reddito
Ai
cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto
l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di
ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei
ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una
pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate
mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite
o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari,
od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e
precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti
pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a
qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue. Da calcolo
dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.
La
13a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.
Le
persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno
diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo
delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Qualora,
a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale
risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La
pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita
gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale
compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La
domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla
certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione
territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione
decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella
di entrata in vigore della presente legge.
Chiunque
compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione
della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di
quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La
suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
attraverso le proprie sedi provinciali.
Per
i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la
comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 - Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di
legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e
relativamente:
a)
alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del
presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi
proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione
siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18
rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni
sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei
lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i
presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'amministrazione dello
Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza
sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del
comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente
dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale,
composto di cinque funzionari dell'amministrazione dello Stato, eserciterà il
controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del
codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su
proposta del consiglio di amministrazione;
b)
al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati
provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto
riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione
e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del
comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un
funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , la
decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico
delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
c)
alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento
previsto al punto b);
d)
alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel
rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di
tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa.
Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai
Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a
nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni
definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le
delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico
del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione.
Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate,
ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i
provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova
deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreché i rilievi
mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di deficit
nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati
per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati.
Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai
vice-presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio
dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il
tesoro.
Art. 28 - Deleghe al Governo
Per
particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto
previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando
l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico
sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge. 21 luglio
1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri
Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è
delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a)
alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle
disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle
varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
b)
ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli
assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, la commisurazione dei contributi nelle
varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle
pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività… merceologiche
promiscue; c) ad istituzionalizzare, nell'attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio
1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle
retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di
servizio dei singoli soci.
Art. 29 - Deleghe al Governo
A
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la
gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni
che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti" al quale sono attribuite le attività, le passività e le
riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad
incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.
A
decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al
Fondo pensioni.
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la
costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del
Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'istituto
rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di
amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonché
di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere
attribuiti i seguenti compiti:
a)
predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e
deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo
grado - qualora non si provveda ad affidare tale facoltà; decisionale a
costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati
provinciali;
b)
vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare
l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
c)
formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia
di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui
trasmissione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio
parere motivato;
d)
dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonché
su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il
parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.
Le
norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì l'istituzione di un
collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale
dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per
ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Le
funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste
dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.
Il
Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa
data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza
delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in
materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.
Entro
la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi
valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi -
integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale
obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
Art. 30 - Deleghe al Governo
Le
deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno
esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove
senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
Art. 31 - Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 -
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - norme recanti
modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di
disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la
disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori
produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando,
qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli
operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari
categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la
legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di
disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra
le gestioni interessate.
Con
lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel
biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi
nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad
89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto
all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa
far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi
giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della
durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori
dipendenti dei settori produttivi non agricoli.
Art. 32 - Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme
intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a
domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
a)
determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i
Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni
di categoria a carattere nazionale più rappresentative, con riferimento a classi
di reddito convenzionali;
b)
determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati
nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti;
c)
utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori
diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;
d)
liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi
di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione
delle norme in vigore nelle gestioni medesime.
Art. 33 - Deleghe al Governo
Entro
il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri
competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori
autonomi più rappresentative in carattere nazionale, è delegato ad emanare
norme intese a:
a)
realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei
lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i
lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione
obbligatoria comune ;
b)
consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a
quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più
elevate ed adeguate pensioni contributive.
Art. 34 - Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 -
sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere
nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di
anzianità; e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai
periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge
26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
Art. 35 - Deleghe al Governo
Entro
il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione
parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 21 luglio
1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti
dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei
lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad
emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche
con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo
economico, norme intese a:
a)
rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile al fine di:
1)
determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse
nella pratica attuazione della disciplina medesima;
2)
differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei
soggetti;
3)
abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed
operai;
4)
attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista
alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5)
attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a
snellirne il procedimento;
6)
attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita
dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e
gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento
dell'invalidità pensionabile;
b)
riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti
e per la tubercolosi al fine di:
1)
attuare il principio per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere
con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un
rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento,
derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti;
2)
stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in
ambedue le forme di assicurazione:
sistemi
diversi da quello delle tessere con marche;
i
termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con
il sistema prescelto;
il
numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di
ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui
devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire
volontariamente;
3)
stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a
quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156
settimane di contribuzione effettiva.
Dovrà
essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta
rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente
riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità
contributiva;
c)
attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la
totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria
volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata;
d)
disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori
addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone
addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per
l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione
assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in
relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed
alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto ;
e)
rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di
lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari
sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma
restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati
dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio
1965, n. 903 - saranno previste norme:
1)
per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura
tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2)
per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi
di lavoro;
3)
per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il
conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di
invalidità generica e specifica e per i superstiti;
4)
per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
f)
istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle
schede relative ai pensionati:
1)
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti;
2)
di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne
abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
3)
di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi
professionisti;
4)
di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
stabilendo
che:
gli
organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario
centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo
entro il termine sopra indicato;
gli
stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale
nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede
relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
il
casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle
schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a
rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare
lo stato di pensionato;
le
spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale
nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà
stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di
amministrazione dell'INPS.
Art. 36 - L'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche
con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle
norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari
conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle
pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi,
e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
Art. 37 - Deleghe al Governo
Entro
il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo
unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto
concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le
integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme
stesse con quelle della presente
legge.
Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
sentita la commissione di cui all'articolo 35.
Art. 38 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
La
misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione
indicati nell'articolo 9 della presente legge può essere modificata, per il
quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le
confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi
di cui all'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n.
238, l'equilibrio delle relative gestioni.
Il
datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al
lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione
corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente all'INPS a
favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la
vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla
retribuzione e di quelli versati a suo carico.
L'estratto-conto
deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro
nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.
Il
datore di lavoro che non provvede alla consegna dell'estratto-conto entro i
termini stabiliti, ovvero lo rilasci con dati inesatti, è punito con l'ammenda
da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il
documento si riferisce.
Art. 39 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Nei
casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali
calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni
contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non
prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme
corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve dalle
rispettive gestioni.
I
prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno
potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni
successivi.
Restano
ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonché
quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.
Art. 40 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
All'articolo 27 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente
comma:
"il
requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di
vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i
contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti
della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti
o prove certe".
Art. 41 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Il
termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
In
relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di
matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o,
se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.
La
mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato
al comma precedente è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si
applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della legge del 4
aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente
della Repubblica aprile 1957, n. 818.
I
proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 43 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Con
effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni:
1)
la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"a)
il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di
qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non
sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che
indirette".
2)
la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
"b)
i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel
complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e al lire 32.000 mensili
nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di
guerra sia dirette che indirette".
3)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"I
limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli
assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel
caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione a lire
54.000 mensili per i due genitori".
Con
effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, è sostituito dal seguente:
"L'aumento
previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico
del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai
sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché
essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000 o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione".
Ai
fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed
estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni stesse non
superiori i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.
I
miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono
computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma della
legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 44 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
All'articolo 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:
"In
caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione
della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo
famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le
quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni
familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione
previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente
agli stessi beneficiari".
Il
presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno
di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Il
primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
abrogati.
All'articolo 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:
"In
caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione
della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo
famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le
quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni
familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione
previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente
agli stessi beneficiari".
Il
presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno
di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Il
primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
sono abrogati.
Art. 45 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
Per
la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della
vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di
assegni familiari.
Con
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed
il comitato speciale di cui all'articolo 29 della presente legge, verrà
stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto
delle disposizioni dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni
familiari.
Art. 46 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
A
decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno
nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e
possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
Per
le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di
maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari
corrisposti ai lavoratori dell'industria.
I
titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali
fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più
elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della
parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di
miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a
cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
Art. 47 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
L'articolo
11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:
"Nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e
agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che
all'atto del licenziamento, determinato dalle situazione che formano oggetto
del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57
anni di età se uomini o 52 se donne e possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180
contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente,
alle tabelle A)
e B) allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è
dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un
assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore
anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno
non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.
L'assegno,
salvo il diritto di opzione, è sostituivo del trattamento previsto dal
precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la
indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i
lavoratori compiono l'età del pensionamento.
Dal
divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a
queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione
di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal
lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione
dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito
dall'articolo 8.
I
titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692,
e successive modificazioni.
Ai
predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21,22,
terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 48, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le
modalità di erogazione delle prestazioni".
Art. 48 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Il
limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4
agosto 1955, n. 602, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i
figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita
considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora
gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento
degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di età.
L'onere
derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente
articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che
erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche
interessate.
Art. 49 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
I
periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio
1958, n. 55, nonché i periodi di servizio
militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono
considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della
determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali
periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente
all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione anzidetta.
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro
che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e
nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o
assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento
pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.
Dall'entrata
in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo
1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.
Sono
altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della
determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni.
Il
secondo comma dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è così modificato:
"Agli
effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96
e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su
espressa domanda dell'interessato".
Art. 50 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Il
periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
Per
tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore
della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto
entro due anni.
Per
i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto
entro il primo quinquennio di iscrizione.
Art. 51 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Agli
impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto
degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1,
del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato
tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre
1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento
dell'onere dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338,
con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a
carico del richiedente.
La
facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che
abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle
ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla
legislazione italiana .
Le
disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la
legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei
lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata
prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n.
2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima,
sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà effetto la presente
legge.
Ai
soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo
quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile
1952, n. 218, per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2,
lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da
parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di
riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo
immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Per
l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo,
l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all'epoca di
svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 52 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 322,
è aggiunto il seguente comma:
"Tali
norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30
aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza
abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente
periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza
sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento
dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali
in applicazione alla presente legge".
Art. 53 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Per
le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della
presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la
facoltà di opzione prevista dall'articolo 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il
secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
è abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni dovranno essere
liquidate d'ufficio.
Art. 54 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
La
facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971 .
Entro
tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può
essere ulteriormente prorogato.
Art. 55 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Dal
divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui
all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima
rata di pensione.
Art. 56 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Coloro
che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma
dell'articolo 11, della legge 12 agosto
1962, numero 1338, hanno facoltà, qualunque sia la
loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
All'articolo 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il seguente comma:
"Il
lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari
a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
intentato verso gli stessi non sia manifestatamente infondato e
temerario".
Art. 58 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia
di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di
dieci anni.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni
adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché
posteriori al 30 giugno 1959.
Art. 59 -Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
All'Istituto
nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare
convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il
pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure
mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio
indicato dal pensionato.
Art. 60 -Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
All'articolo 9 sub 2, punto 1) delle
legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo
capoverso è sostituito dal seguente:
"1.560
contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani,
purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi
anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di
pensionamento".
Art. 61 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C)
e D) allegate alla legge 21 luglio
1965, numero 903, sono sostituite dalle tabelle D)
ed E) allegate alla presente legge.
Art. 62 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
I
requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni
previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive
modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti
versata.
La
prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della
ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi
agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è
soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.
Art. 63 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Gli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti
dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati
ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità
quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di inizio del quinquennio.
Per
ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali,
nonché gli elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi.
Gli
elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli
per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi
stessi. Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione
degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun
quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30
giugno 1969.
Restano
ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Gli
elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola dal 16 al 31
luglio.
Art. 64 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Il
termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo
1968, n. 238, per la presentazione della domanda
di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2, della legge 20
febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.
I
superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al
1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia,
hanno diritto alla pensione indiretta sempreché nei loro confronti:
a)
al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite
dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario,
o in quello modificato dall'articolo 2, della legge 4 aprile
1952, n. 218, a seconda che la morte sia
avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951
e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale
18 gennaio 1945, n. 39;
b)
al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione
dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo
modificato dall'articolo 7, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e dall'articolo 24, della legge 21 luglio
1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo,
del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c)
alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno
degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione
del diritto alla pensione ai superstiti.
La
domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
I
superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera
b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono
presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.
Le
pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore
anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
E'
abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo
1968, n. 238.
Art. 65 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Gli
enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali
gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si
intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
La
percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare,
comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere
impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive,
dai regolamenti e dagli statuti.
Le
percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di
bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del
Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il
Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I
piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data
d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di
tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del
bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello
di presentazione.
L'approvazione
dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private
indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le
procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del
codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.
E'
abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.
Art. 66 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato
e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice
civile è abrogato.
I
crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a
istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi -
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia
ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui
all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del
citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì la norma dell'articolo
2776 del codice civile.
I
crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela
previdenziale ed assistenziale, nonché gli accessori, limitatamente al 50 per
cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al
precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo
i crediti ivi indicati.
Le
norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti
anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è
fatto valere posteriormente.
Esse
si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente,
qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore
della legge stessa.
Si
intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.
Art. 67 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
I
miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano
ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed
agli assegni in favore dei ciechi civili.
Art. 68 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si
applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.
Le
pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
Le
pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un
quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di
forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni
contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni
amministrative.
Per
le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale
obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo.
Le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni
indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la
indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Art. 70 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Per
i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono
dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957,
n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della
presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta
dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di
cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre
automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La
presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale
che fruiscono già di analoghi trattamenti.
Art. 71 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
E'
abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente
legge.
Art. 72 - Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
La
presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella
A - Interventi finanziari dello Stato previsti dall'articolo
2 a favore delle gestioni pensionistiche.
ANNI
|
FONDO SOCIALE
|
COLTIVATORI DIRETTI
|
ARTIGIANI
|
COMMERCIANTI
|
1969
|
755
|
139
|
6
|
4
|
1970
|
764
|
158
|
6
|
4
|
1971
|
740
|
166
|
19
|
14
|
1972
|
735
|
175
|
20
|
16
|
1973
|
731
|
185
|
22
|
17
|
1974
|
725
|
196
|
23
|
19
|
1975
|
720
|
206
|
24
|
20
|
|
5.170
|
1.225
|
120
|
96
|
Tabella B -
Percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione nel periodo 1°
gennaio 1969 - 31 dicembre 1975
Anzianità Percentuale Anzianità
Percentuale
Contributiva (1) contributiva (1)
0........................
-- 21.................... 38,85
1......................
1,85 22.................... 40,70
2......................
3,70 23.................... 42,55
3......................
5,55 24.................... 44,40
4......................
7,40 25.................... 46,25
5......................
9,25 26.................... 48,10
6.....................
11,10 27.................... 49,95
7.....................
12,95 28.................... 51,80
8.....................
14,80 29.................... 53,65
9.....................
16,65 30.................... 55,50
10....................
18,50 31.................... 57,35
11....................
20,35 32.................... 59,20
12....................
22,20 33.................... 61,05
13....................
24,05 34.................... 62,90
14....................
25,90 35.................... 64,75
15....................
27,75 36.................... 66,60
16....................
29,60 37.................... 68,45
17....................
31,45 38.................... 70,30
18....................
33,30 39.................... 72,15
19....................
35,15 40 ed oltre....... 74,00
20....................
37,00
(1)
La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato
dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 1,85 il numero delle
settimane compreso nella frazione predetta.