Legge
7 giugno 2000, n. 150
"Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 13 giugno 2000
Capo I.
PRINCÌPI
GENERALI
Art. 1.
(Finalità
ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente
legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia
dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della
presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva
la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli
atti pubblici.
4. Nel rispetto
delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di
tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione
e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero
dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a)
l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici;
b)
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri
enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c)
la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
5. Le attività di
informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a)
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l’applicazione;
b)
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c)
favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d)
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
e)
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso
dei procedimenti amministrativi;
f)
promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell’Italia, in
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di
informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non
sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e
offerte al pubblico.
Art. 2.
(Forme,
strumenti e prodotti)
1. Le attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano,
oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale
non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite
promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di
informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di
sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i
sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più
regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle
forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme
vigenti in materia.
Art. 3.
(Messaggi
di utilità sociale e di pubblico interesse)
1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può
trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico
interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private,
radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali
messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di
tempi non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione
per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito
dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società
autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di
cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento
giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque,
occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola
concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora
non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di
utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Art. 4.
(Formazione
professionale)
1. Le amministrazioni pubbliche
individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da
adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la
formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui
all’articolo 5.
2. Le attività di
formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
secondo le disposizioni del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università,
con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e
materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonchè da
strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di
cui al comma 1.
Art. 5.
(Regolamento)
1. Con
regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione
e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli
interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge
attività di informazione e di comunicazione.
Art. 6.
(Strutture)
1. In conformità
alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità
alle norme degli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle
di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli
sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e
gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione
definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e
nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle
attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando,
in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.
Art. 7.
(Portavoce)
1. L’organo di
vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce,
anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai
fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta
la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è
attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle
risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio
per le relazioni con il pubblico)
1. L’attività
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini
singoli e associati.
2. Le pubbliche
amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni
con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a)
garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b)
agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c)
promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le
reti civiche;
d)
attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da
parte degli utenti;
e)
garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonchè fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici
per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Art. 9.
(Uffici
stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui
attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono
costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale
dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo
alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di
ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L’ufficio
stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice
dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori
e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe
possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di
contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Disposizione
finale)
1. Le
disposizioni del presente Capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117
della Costituzione e si applicano, altresì, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei
limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo II.
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Art. 11.
(Programmi
di comunicazione)
1. In conformità
a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall’articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonchè dalle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il
programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno
successivo, comprensivo dei progetti di cui all’articolo 13, sulla base delle
indicazioni metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il
mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di
comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso
dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l’informazione
e l’editoria.
2. Per
l’attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l’informazione
e l’editoria provvede in particolare a:
a)
svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni
statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni
che ne facciano richiesta;
b)
sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione
pubblica presso le amministrazioni;
c)
stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali
sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o
sulla stampa, nonchè le relative tariffe.
Art. 12.
(Piano
di comunicazione)
1. Sulla base dei
programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione,
integrativo del piano di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Una copia del piano approvato
è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano
per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del
Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Art. 13.
(Progetti
di comunicazione a carattere pubblicitario)
1. Le
amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, ai fini della formulazione di un preventivo
parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di
cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l’obiettivo
della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i
destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere
specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei
mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione.
3. Per le
campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello
Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai
destinatari, anche delle testate italiane all’estero.
Art. 14.
(Finanziamento
dei progetti)
1. La realizzazione dei progetti
di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato,
integrativi del piano di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico,
è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di
responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in
misura corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15.
(Procedure
di gara)
1. Per la
realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche
in deroga ai limiti previsti dall’articolo 6 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione
dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonchè per
la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si
tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati
l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
l’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.