Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme.
(Pubblicata
nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1968, n. 23.)
Art. 1.
(Produzione
e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti).
La produzione
agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro
formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati
dalla presente legge.
Art. 2.
(Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni).
La data ed il
luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi
militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione
delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.
Art. 3.
(Dichiarazioni
temporaneamente sostitutive).
I regolamenti
ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi
la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole.
I regolamenti di
cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il
termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare
o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della
dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali .
Art. 4.
(Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà).
L'atto di
notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Art. 5.
(Documentazione
mediante semplice esibizione).
Salvo quanto
disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo
stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale
possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di
documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti
dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6.
(Trascrizione
dei dati dai documenti esibiti).
Ai fini
dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente
a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da
essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il
modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario .
Nel caso in cui
non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il
modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario
autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.
Art. 7.
(Copie
autentiche).
Le copie
autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte
in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in
vigore.
Art. 8.
(Dichiarazioni
e documenti relativi agli incapaci).
Se l'interessato
è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti
rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9.
(Documenti
spontaneamente esibiti).
Fermo restando
quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli
atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti
regolari dalla amministrazione.
Art. 10.
(Accertamenti
d'ufficio).
La buona
condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove
richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole
amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti,
stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Art. 11.
(Certificazioni
contestuali).
Le certificazioni
da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità
personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico
documento.
Art. 12.
(Redazione
di atti pubblici).
Le leggi, i
decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono
redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono
essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.
Per la redazione
delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puì utilizzarsi,
compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a
speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la
riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo
articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione
del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in
conformità agli atti medesimi .
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e
giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei
singoli sistemi di redazione.
Art. 13.
(Stesura
degli atti pubblici).
Il testo degli
atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non
lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
Per le variazioni
da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con
chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti
leggibile.
Art. 14.
(Autenticazione
di copie).
Le copie autentiche,
totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i
sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali
procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le
disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di
copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può
essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il
luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome,
la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Il pubblico
ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da
bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15.
(Legalizzazione
di firme).
La legalizzazione
di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della
autenticità della firma stessa.
Nelle
legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui
firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e
il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 16.
(Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute).
Le firme dei capi
delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui
certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in
cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17.
(Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero).
Le firme sugli
atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi,
centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso .
Le firme sugli
atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione.
Si osserva il
secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla comptente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli
atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture .
Sono fatte salve le esenzioni
dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.
Art. 18.
(Atti
non soggetti a legalizzazione).
Salvo quanto
previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme
apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati,
copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico
ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Art. 19.
(Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile).
In materia di
trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20.
(Autenticazione
delle sottoscrizioni).
La sottoscrizione
di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere
autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione
deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della
persona che sottoscrive.
Il pubblico
ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e
il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme
apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la propria firma.
Art. 20-bis.
La dichiarazione
di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del
dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47
della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il pubblico
ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della
dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare .
Art. 21.
(Regime
fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme).
Le dichiarazioni fatte ai sensi
degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della
sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di
lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.
La legalizzazione
di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione
governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa
nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo
17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo
straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un
traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.
L'imposta di
bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il
foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e
terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio
a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle
legalizzazioni.
Per le
autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento
della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale
residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente,
ad annullare le relative marche .
Art. 22.
(Modalità
fiscali per la legalizzazione di firme).
Agli effetti
della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può
farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere
un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal
caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro
dell'ufficio .
Art. 23.
(Esenzioni
fiscali).
L'imposta di
bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono
dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la
dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare .
Eguale beneficio
è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante
esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco
dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla
autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del
certificato di povertà.
Art. 24.
(Assenza
di responsabilità della pubblica amministrazione).
La pubblica amministrazione e i
suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi.
Art. 25.
(Riproduzione
di documenti d'archivio ed altri atti).
Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti,
ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza
ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione,
la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma
negativo.
Salvo quanto
previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le
finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le
modalità della fotoriproduzione e della autenticazione .
Per le pubbliche
amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite
con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo
parere della commissione di cui al citato articolo 12 del
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
Art. 26.
(Sanzioni
penali).
Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
A tali effetti,
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a
uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i
reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica
le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella
denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e
documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
Art. 27.
(Rinvio).
Salvo quanto
previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato
alle norme del R.D. 9 luglio
1939, numero 1238 , concernenti la presentazione dei
documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 , relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali .
Restano ferme le
disposizioni del R.D. 4 giugno
1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di
studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
Art. 28.
(Norme
abrogate).
Sono abrogate la
L. 3 dicembre 1942, n. 1700, la L. 14 aprile 1957, n. 251 , il D.P.R. 2 agosto
1957, n. 678 , la L. 18 marzo 1958, n. 228, la L. 15 giugno 1959, n. 430 , ed
ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M. del 3 agosto
1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni
restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e
14.