Parlamento Italiano
testo in vigore dal: 20-3-2009
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Legge 4 marzo 2009, n. 15
"Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei
conti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo
2009
Art. 1.
(Modifica
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)
1. Il secondo periodo del comma 2
dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo
qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».
2. L’articolo 2,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle
disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Delega
al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1
della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti
regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare
riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi
interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture,
finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali
di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche
amministrazioni l’accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione
del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza
dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi
sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e
conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti
sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema
più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio
di concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di
carriera;
h) introduzione di strumenti
che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su
base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per
l’accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni
del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;
i) previsione dell’obbligo di
permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione
anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando
titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la
permanenza nelle sedi carenti di organico.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati nell’osservanza dei princìpi e criteri direttivi
fissati dai seguenti articoli, nonchè nel rispetto del principio di pari
opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma
2, lettera a), 4, 5 e 6, nonchè previo parere della medesima
Conferenza relativamente all’attuazione delle restanti disposizioni della
presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine è prorogato di sessanta giorni
3. Entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al
comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti
princìpi generali dell’ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni
e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente
legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che
risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.
Art. 3.
(Princìpi
e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e
funzionalità delle amministrazioni pubbliche)
1. L’esercizio della delega nella
materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina
della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire
una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè, sulla base di
questa, ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti, e
quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nell’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) precisare, ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da
ultimo, dall’articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del
rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione
collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione
collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto
previsto dagli articoli 2,
comma 2, secondo periodo, e 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
c) prevedere meccanismi di
monitoraggio sull’effettività e congruenza della ripartizione delle materie
attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere l’applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione
di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la
fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il
rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa
ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini
dell’accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema
standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per
la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria,
nonchè adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte
dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento
evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;
g) potenziare le
amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di
personale in mobilità ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di
contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e
nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonchè
quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i
seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza
dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei
requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi
organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo
svolgimento dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di
rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e
delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo
nei confronti dell’ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e
delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per l’individuazione della relativa composizione,
anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il
settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i
ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione
giuridica con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei
vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare
prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli
organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
7) semplificazione del procedimento di
contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono
strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi
collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per
armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti
negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai
decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139,
13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche
amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con
possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;
m) prevedere l’imputabilità
della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità
di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei
contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) prevedere, al fine di
ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a
collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni
pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza
di organico;
o) prevedere, al fine di
favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle
pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di
una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Art. 4.
(Princìpi
e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle
amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio
di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)
1. L’esercizio della delega nella
materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare
la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici dell’intero procedimento di produzione del servizio
reso all’utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle
singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli
interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed
economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonchè a
prevedere l’obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o
produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri
deliberati dall’organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai
valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe
rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti,
di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 2, l’obiettivo di allineamento entro un termine
ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine,
a prevedere l’attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai
cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle
amministrazioni pubbliche.
2. Nell’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione
delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante
ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti
in materia, nonchè con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei
servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati
anche a livello internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi
che l’amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via
consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell’anno precedente è stata
effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche
al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di
misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento
individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l’organizzazione
di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di
miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di
associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e
organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante
adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;
d) promuovere la
confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni
anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell’andamento
gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica
funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento
gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per
gruppi omogenei di esse, da adottare all’interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei
risultati;
e) riordinare gli organismi che
svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il
personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai
comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata
professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena
indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle
metodologie e degli standard definiti dall’organismo di cui alla
lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia
della valutazione, svolta dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni
e responsabilità;
f) prevedere, nell’ambito del riordino
dell’ARAN di cui all’articolo 3, l’istituzione, in posizione autonoma e
indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri
enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b),
di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento
gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo sull’attività svolta. I componenti, in numero non superiore a
cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee
all’amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell’organismo, con comprovate competenze in Italia
o all’estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle
lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio
della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo
parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a
maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i
presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui
è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f),
e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali
conformemente all’esito della valutazione;
h) assicurare la totale
accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e
delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche
attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la
rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni,
affinchè possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni
operate dall’interno delle amministrazioni e valutazioni operate
dall’esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri
di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un
programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in
conformità agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l’ampliamento dei poteri
ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all’articolo 60,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di
agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei
concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi
con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e
preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard
qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori,
dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente
rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione
esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di
ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione
o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti
legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in
particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un
procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente
competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di indirizzo,
l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le misure idonee siano
assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del
giudizio, il giudice ordini all’amministrazione o al concessionario di porre
in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o
ai mancati adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi
di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina
vigente;
5) prevedere che la sentenza
definitiva comporti l’obbligo di attivare le procedure relative
all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea
pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure
idonei ad evitare che l’azione di cui all’alinea della presente lettera nei
confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o
proseguita, nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo
con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul
medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento
dell’organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa
massima di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e di 4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì
autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010
per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
progetti sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le
metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla
rete internet:
b) sviluppare i processi di formazione del personale
preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di
valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza
delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un
apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009 e a 8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1,
comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di organizzazione dell’organismo di cui al comma 2, lettera f),
e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2,
lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza
è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione
sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei princìpi di buon andamento e imparzialità.
8. Le amministrazioni pubbliche
adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella
propria organizzazione e nella propria attività.
9. All’articolo 1, comma 1, del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa
valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».
Art. 5.
(Princìpi
e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)
1. L’esercizio della delega nella
materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre
nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di
valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e
della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative
stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l’affermazione del
principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e
nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nell’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al
merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del
rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato,
evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e
premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal
dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai
fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale
interno;
c) destinare al personale,
direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e
razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di
funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture
amministrative;
d) stabilire che le
progressioni meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;
e) definire una riserva di
accesso dall’esterno alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle
rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le
progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le
aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non
superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e
ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi
che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.
Art. 6.
(Princìpi
e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all’articolo 72, comma
11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. L’esercizio della delega nella
materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina
della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione
del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di
valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di
produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e
demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni
di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di
gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della
giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di
vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la
piena e coerente attuazione dell’indirizzo politico degli organi di governo
in ambito amministrativo.
2. Nell’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilità del
dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro
pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in
capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
1) individuazione dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’ufficio al quale è preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttività;
3) utilizzo dell’istituto della
mobilità individuale di cui all’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la
trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del
dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza
sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull’efficienza
della relativa struttura nonchè, all’esito dell’accertamento della predetta
responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato
motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilità
civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per
le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano
di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza
previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f) prevedere che l’accesso alla
prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive
pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure
volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il
conferimento dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure
selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un
periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi
di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalità determinate, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto
delle disposizioni previste nell’articolo 32
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante
intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito
programma per assicurare un’adeguata offerta formativa ai fini dell’immediata
applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata
in vigore;
h) ridefinire i criteri di
conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la
relativa disciplina ai princìpi di trasparenza e pubblicità ed ai princìpi
desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, escludendo la conferma dell’incarico dirigenziale ricoperto in
caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri
e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell’incarico, secondo
i sistemi di valutazione adottati dall’amministrazione, e ridefinire,
altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai
ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura
del Comitato dei garanti di cui all’articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonchè sull’effettiva
adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o
della mancata conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze
nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti
nell’ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura
massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel
procedimento di valutazione di cui all’articolo 4;
m) rivedere la disciplina delle
incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto
alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorità politica;
n) semplificare la disciplina
della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne più ampia l’applicazione e di valorizzare
il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilità
professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare
riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano
situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione
legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una
misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta
eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di
corrispondere l’indennità di risultato ai dirigenti qualora le
amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto
sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i princìpi contenuti nella
presente legge.
3. Al comma 11 dell’articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell’anzianità massima
contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell’anzianità
massima di servizio effettivo di 40 anni».
Art. 7.
(Princìpi
e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici)
1. L’esercizio della delega nella
materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina
delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali
vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli
uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo. Nell’ambito delle suddette norme sono individuate le
disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.
2. Nell’esercizio della delega
nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare le fasi dei
procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le
infrazioni di minore gravità, nonchè razionalizzare i tempi del procedimento
disciplinare, anche ridefinendo la natura e l’entità dei relativi termini e
prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove,
oltre all’obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della
sentenza penale alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento
disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del
procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di
quest’ultimo;
c) definire la tipologia delle
infrazioni che, per la loro gravità, comportano l’irrogazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso
rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di
certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo
altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una
fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore
a quella stabilita per il delitto di cui all’articolo 640, secondo comma, del
codice penale e la procedibilità d’ufficio;
d) prevedere meccanismi
rigorosi per l’esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza
per malattia del dipendente, nonchè la responsabilità disciplinare e, se
pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso
in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo
stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale
nell’accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del
dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali
sia accertata la mancata prestazione, nonchè del danno all’immagine subìto
dall’amministrazione;
f) prevedere il divieto di
attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o
strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e
improduttività;
g) prevedere ipotesi di
illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico
dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione
al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e
modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto
del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave
danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza
o incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di
illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per
negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell’azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilità
erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle
unità in esubero;
m) ampliare i poteri
disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l’erogazione di
sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto
di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) prevedere l’equipollenza tra
la affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la
sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali
di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione
collettiva;
p) prevedere l’obbligo, per il
personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino
identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e
cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate
categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse
attribuiti.
Art. 8.
(Norma
interpretativa in materia di vicedirigenza)
1. L’articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata
esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una
specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei
requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della
disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione
di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del
comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL)
1. Dopo l’articolo 10
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il
seguente:
«Art. 10-bis. – (Ulteriori
attribuzioni). – 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 99
della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale
al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l’Archivio nazionale dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento
alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello,
predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione
collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze
della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo
svolgimento di una conferenza annuale sull’attività compiuta dalle
amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle
categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la
discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche
amministrazioni e sui problemi emergenti».
2. Il CNEL provvede all’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Efficienza
dell’azione amministrativa)
1. All’articolo 3,
comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all’anno precedente e
al primo quadrimestre dell’anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti:
«danno conto, con riferimento all’anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal
Ministro per l’attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,
con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le misure idonee a rafforzare l’autonomia e ad accrescere le
capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo
interno, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 11.
(Corte
dei conti)
1. Le disposizioni di delega della
presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che
restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle
disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a
richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli
su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o
tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da
direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente,
su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con
decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base
delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può
disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti
capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di
piani e programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le
cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni
l’amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli
impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per
il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla
presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, di cui all’articolo 7,
comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo
concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle
gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà
attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi
di governo e l’obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti
delle rispettive Assemblee elettive.
4. All’articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva
diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non
sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello
regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e
contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili.
Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti,
per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti,
con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo
comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1977, n. 385».
5. Il comma 61
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le
notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell’articolo
3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato
elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei
conti, quale organo di governo dell’istituto, sentito il parere dei presidenti
di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e
comunica al Governo, la relazione di cui all’articolo 3,
comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne
trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita
ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri
organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio
di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi
extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o
aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi
extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di
servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all’articolo
41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si
applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e
per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni
funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all’articolo 1,
quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
introdotto dall’articolo 54
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme
di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal
Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), della
legge 27 aprile
1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell’articolo 18,
comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da
quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del
Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il
Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con
funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due
sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del
Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell’azione disciplinare
da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente
della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di
presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano
previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum.
Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta
idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle
prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del
Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell’esercizio delle
proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni
di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. All’onere conseguente
si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di
presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti
indìce le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo,
è prorogato al 7 maggio 2009.
Art. 12.
(Monitoraggio
della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)
1. Il Governo trasmette annualmente
al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull’andamento della spesa
relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali
in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 13.
(Modifica
all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di
semplificazione della legislazione)
1. All’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è
sostituito dal seguente:
«18. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative,
di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al
comma 19».
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 4 marzo 2009.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
|