Legge 29 giugno 1939, n. 1497
Protezione
delle bellezze naturali
(in
GU 30 giugno 1939, n.151)
Art. 1
Sono soggette
alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1. le cose
immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
2. le ville, i
giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose
d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune
bellezza;
3. i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
4. le bellezze
panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di
quelle bellezze.
Art. 2.
Delle cose di cui
ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono
compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.
La compilazione
di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia
con decreto del Ministero per l'educazione nazionale (Ora, della pubblica
istruzione).
La Commissione è
presieduta da un delegato del Ministero per l'educazione nazionale l'educazione
nazionale (Ora, della pubblica istruzione), scelto preferibilmente fra i membri
del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (superiore
delle antichità e belle arti), ed è composta:
del regio
Soprintendente ai monumenti competente per sede;
del Presidente
dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno parte di
diritto della Commissione:
i Podestà (=
Sindaci) dei Comuni interessati;
i rappresentanti
delle categorie interessate.
Il presidente
della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia
mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale (= Corpo
forestale dello Stato), o un artista designato dalla Confederazione
professionisti e artisti (dalle Associazioni sindacali di categoria degli
artisti), a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
L'elenco delle località, così
compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati
per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della
Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le
sedi delle Unioni (Associazioni) provinciali dei professionisti e degli
artisti, delle Unioni (Associazioni) provinciali degli agricoltori e delle
Unioni (Associazioni) provinciali degli industriali.
Art. 3.
Entro il termine
di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione, i proprietari, possessori o detentori
comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della
Soprintendenza.
Nello stesso termine, chiunque
ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni
sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e
riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero per l'educazione
nazionale (della pubblica istruzione) entro il successivo trimestre per il
tramite delle Soprintendenze.
Il Ministro,
esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che
ritenga opportune.
Art. 4.
L'elenco delle
località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Una copia del
numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo
di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è
contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune
ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro il
successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori
interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia,
sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero per l'educazione nazionale
(della pubblica istruzione) e il Consiglio di Stato.
Tale pronuncia ha
carattere di provvedimento definitivo.
Art. 5.
Delle vaste località incluse
nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro
per l'educazione nazionale (della pubblica istruzione) ha facoltà di disporre
un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal
regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al
fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo
pregiudizievole alla bellezza panoramica.
Il detto piano se
compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte
mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati,
e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché
chiunque ne possa prendere visione.
Contro il piano territoriale
paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel
termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.
Art. 6.
Sulla base
dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla
Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale (della pubblica
istruzione) ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione
del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, degli immobili.
Tale
dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della
Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore.
Contro la
dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma
dell'art. 4.
Art. 7.
I proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato
oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto
che è protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto,
debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla
competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che
non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al regio
Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre
mesi dalla loro presentazione.
Art. 8.
Indipendentemente
dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di cui
all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale (della pubblica istruzione)
ha facoltà:
1) di inibire che
si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar
pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette
alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non
sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli
iniziati lavori.
Art. 9.
Il provvedimento
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se
entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la
Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del
vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei
lavori iniziati.
Il provvedimento
stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica
dell'approvazione all'interessato.
Art. 10.
Per lavori su cose, né
precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né
precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei
quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la
preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il
rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già
eseguite sono demolite a spese del Ministero per l'educazione nazionale (della
pubblica istruzione).
Art. 11.
Nel caso di
aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e
di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4
dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn.
1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere
le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le
quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano
ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.
Art. 12.
L'approvazione
dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto
ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro per l'educazione
nazionale (della pubblica istruzione).
Art. 13.
I provvedimenti
da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano
aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto
con il Ministro delle finanze (per le partecipazioni statali).
I provvedimenti
che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono
essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni (della marina
mercantile) e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con
il Ministro dei lavori pubblici.
I provvedimenti
di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di
soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765,
devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare (per il
turismo e lo spettacolo).
Tutti i
provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di
concerto con le singole Amministrazioni interessate.
Art. 14.
Nell'ambito e in
prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge
non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai
monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di
interpellare l'Ente provinciale per il turismo.
Il Ministro per
l'educazione nazionale (della pubblica istruzione) ha facoltà di ordinare per
mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei
cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che
rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e
località soggette alla presente legge.
E' anche facoltà
del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3
e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con
quella armonizzi.
In caso di inadempienza, il
Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui
all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale.
Art. 15.
Indipendentemente
dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e
agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero per
l'educazione nazionale (della pubblica istruzione) ritenga più opportuno,
nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla
demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di
una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
Se il
trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha
facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero per l'educazione nazionale (della
pubblica istruzione), per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa
esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della
vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità di
cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale (della
pubblica istruzione) in base a perizia degli uffici del Genio civile o della
Milizia forestale (Corpo forestale dello stato) assistiti dal regio
Soprintendente.
Se il
trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è
determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal
Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal trasgressore.
Il provvedimento
emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo
quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre
mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto
deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del
collegio peritale.
Il provvedimento
emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è
immediatamente esecutivo.
L'indennità, comunque
determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo
affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
Art. 16.
Non è dovuto
indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei
precedenti articoli.
Tuttavia, nei soli casi di
divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili,
potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale,
uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito
capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale (della
pubblica istruzione), in relazione al gettito dei proventi di cui all'art. 15
della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Allo stesso
capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località
di cui all'art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed
esclusi i premi di operosità e rendimento.
Art. 17.
Se l'imposizione del vincolo a
termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito
degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei
terreni ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, ancorché nel Comune sia in
vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei
fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e
dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli
estremi Previsti dalle disposizioni medesime.
Art. 18.
Le notifiche
d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite
in base alla L. 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli
effetti della presente legge.
Art. 19.
La L. 11 giugno
1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della
presente legge, sono abrogate