LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari. (11G0190)
(GU n. 216 del 16-9-2011)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare
risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari
di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto
dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di
lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del
bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del
tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di
razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici
requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli
aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo
di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più
uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei
rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura
accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che
l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per
raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei
procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali
limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento,
nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il
riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali
tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di
riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue
sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale
amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente,
dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono
trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di
procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile
con le successive vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del
personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro
ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca
trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della
giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale
di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico
conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei
costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio
presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura
non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura
limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui
sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e
nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici
del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli
uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi
incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a
disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione
giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di
magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale
complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del
termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere
o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto
delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini
dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni
competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di
sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4,
entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
13 agosto 2011, n. 138
Testo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione
14 settembre 2011, n. 148
(GU
n. 216 del 16-9-2011 )
Titolo I
DISPOSIZIONI
PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con
le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((
... )).
A
norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(( Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento
entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa
pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4
marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie
fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un
ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle
forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121,
l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione
dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e
tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il
programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione
di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità
nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare
possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di
miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.))
((2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa
del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra
finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene
delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.))
((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del
programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.))
((4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma
1, nonchè per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà
inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi
standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.
In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.))
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
((01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali
di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in
rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente
decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun
Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun
anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno
2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino
all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per
gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per
ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del
bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno
precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento
del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita
risoluzione parlamentare.))
((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01,
in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel
rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima
legge n. 196 del 2009.
La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare
il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e,
comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa
di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano
interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.
196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi
al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma
14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.))
((03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno
del triennio producano effettivi risparmi di spesa.))
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni
di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento ((netto))»,
riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente,
di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo
netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:
«e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate». ((Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non possono
comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale
nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo
l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».))
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito
della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74
e dall'articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,
anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14:
a)
ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche,
in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n.
194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis ,
del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonchè di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza
del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, nonchè le strutture del comparto
sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6,
comma 21-sexies , primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno
2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle
seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater , in
alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può
essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle
aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa»;
b) al comma 1-quater , primo periodo, le parole: «30
settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel
medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2012, nonchè a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013».
((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n.
98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo
periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità
previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel
rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento».))
8.
All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e
successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e
successivi»;
b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per
l'anno 2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno 2012»;
d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per
l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per
l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno
2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;
e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di euro
per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno
2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo
sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
seguenti: «di cui al primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere
dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno
2012»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012,
con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È
abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono
fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto
articolo
5. ((Per assicurare la razionalità del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività
cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la
soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite
di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del
suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.))
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno
2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino ((alla
totalità))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6,
in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a
6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti
interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per
gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto
ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di
attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di
trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6,
del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le
misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a
decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti.
((12-bis . Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.))
((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a
disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento
tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»
sono inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le parole:
«soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «nonchè ai relativi consigli
tributari»;))
b) ((al comma terzo, la parola: «segnala» è
sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;))
c) ((al comma quarto, la parola: «comunica» è
sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;))
d) ((al comma quinto, la parola: «può» è sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;))
e) ((è aggiunto, in fine, il seguente comma:))
((«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità
per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle
dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate
categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono
altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione
all'attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza».))
((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo
periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione
entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.))
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)): «Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita
struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento
delle risorse ((può essere attribuito)), in particolare, a
favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i
criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei
servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono
ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se
l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario.
Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non
sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al
precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui
all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale
che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.».
((15. Al
comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: «emesse» sono
inserite le seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere prestiti»
sono inserite le seguenti: «o altre forme di assistenza finanziaria» e dopo
le parole: «9-10 maggio 2010» sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo
quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».))
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la
richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il
dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», è sostituita
dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono
sostituite dalle seguenti: «La disponibilità al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», ((sono
sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilità».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e
flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale,
il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico
ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente
conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a
condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria,
anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di
altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.».
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma
1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«((2014))», «((2015))», «((2016))»,
«((2017))», «((2018))», «((2019))»,
«((2025))» e «((2026))».
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, . 449,
dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono inserite le
seguenti)): «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28
maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per
raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione,».
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la
deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede
congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla
suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali
di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente
riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,
nonchè la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con
gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro,
ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del
raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.))
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite
annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello
Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonchè le celebrazioni
nazionali e le festività dei Santi Patroni((, ad esclusione del 25
aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2
giugno, festa nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla
base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente
ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di
rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, ((è
sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione
dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai
sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267))».
((26-bis . Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in
ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonchè alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria,
le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4
del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società
totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività
affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 14, comma 13-ter , del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonchè le
modalità di rendicontazione e controllo.))
((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24
milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica
la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge
13 dicembre 2010, n. 220.))
((26-quater . Il Commissario di cui ai commi precedenti non
può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.))
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è sostituito dal seguente:
«17. Il Commissario straordinario del Governo può
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso
Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale
viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonchè
subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva
attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole: «della Confederazione generale dell'industria
italiana» sono inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia».))
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche dì cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi
i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della
performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti
regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del
territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero
dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del
territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15
luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di
collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies
quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31
marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
31. (( (Soppresso) )).
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonchè dell'applicazione
dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del
presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto nonchè agli incarichi aventi
comunque decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai
direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati
delle amministrazioni centrali dello Stato.».
((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal
seguente:))
((«Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono,
salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un
anno».))
(( Art. 1-bis
Indennità di amministrazione
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:))
(( a) il trattamento economico complessivamente spettante
al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio
all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso
e continuativo previsti per l'interno», non include nè l'indennità di
amministrazione nè l'indennità integrativa speciale;))
(( b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.))
(( Art. 1-ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per
ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) il primo comma è sostituito dal seguente:))
((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie,
sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole
durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli
incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui
all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono
essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini»;))
(( b) dopo il primo comma è inserito il seguente:))
((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario
di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del
consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può
essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della
nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».))
((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto)).
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
((1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis ,del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º
gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.))
((2. In considerazione della eccezionalità della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi
annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte
eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del
limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della
riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18,
comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di
perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui
redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle
contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
22-bis , del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di
cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al
2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.))
((2-bis . Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal
seguente:))
((«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del
ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»;))
(( b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal
seguente:))
((«Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al
mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate
per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota
imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta
è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per
121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per
cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di
euro»;))
(( c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla
seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».))
((2-ter . Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.))
((2-quater . La variazione dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel
quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al
comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli
21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè al medesimo giorno il
corrispettivo non sia stato ancora pagato.))
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione
istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonchè dei giochi
numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale
della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del
prelievo erariale unico, nonchè la percentuale del compenso per le attività
di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro
dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il ((30
giugno 2012)), tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base ((dell'accisa
sui tabacchi lavorati)) prevista dall'allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione
delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non
inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di
euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo
49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2011».
((4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e
13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011
e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere
dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate
attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.))
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è
disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un
mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da
quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine
professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne
sia data pubblicazione sul relativo sito ((internet)). Si applicano
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .
2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma
2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei
confronti di tutti gli associati.».
((5-bis . L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che
si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative
cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta
giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di
cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine
dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate
degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare
quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.))
((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis , si applica una
sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli
condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è
sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di
finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte
dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello
indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno
aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per
l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31
dicembre 2011 sono prorogati di un anno.))
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo
decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti
casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di
cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo ((168-bis , comma 1, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986));
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente
istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì
agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui
all'articolo 27, comma 3-ter , del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dallo gennaio
2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la
misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1º gennaio
2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire
dal 1º gennaio 2012.
((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere utilizzate»
e: «oppure possono essere trasferite».))
((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona
fisica».))
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «((1.))
I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta
del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro
riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20
per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo,
dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei
quattro noni))»
sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter ,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al
periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter
» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal
seguente:
«5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con
sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo
articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.».
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma
1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1-bis ».))
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «((115.))Se i titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi
dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli
interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso
ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai
sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due
terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante
dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di
impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di
remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati
regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito
nonchè alle garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi
ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »;
b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter
» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ».
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell'ammontare realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo
testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento»,
ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
all'articolo 6, comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
all'articolo 17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e
delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla
Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli
similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono
in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto
emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109,
comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a
decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera, ((g))-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a
ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a
imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una
quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto
a decorrere dal 1º gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1º gennaio 2012 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di
cui al comma 11)), per gli interessi e altri proventi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le
obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non
inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione
della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi
in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31
dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del
conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera ((g))-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti
sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per
cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di
sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della
determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi
e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi,
secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto,
o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore
dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo
o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31
dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di cui all'articolo 73, comma 5-((quinquies del citato testo unico,))
a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero,
di cui all'articolo 10-ter , comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla
lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei
redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti;
l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini
previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a
tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o
amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta
sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29
e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli ((organismi
di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a),))
l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è
versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista
dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma
precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per
cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli
eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di
gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.
35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le
seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze
degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis , del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole «o aree
territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli
indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
((35-bis . All'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e
amministrativi» sono soppresse;))
(( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura civile e»
sono inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo»;))
(( c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Se manca
la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;))
(( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono soppressi i due
ultimi periodi;))
(( e) dopo il comma 6-bis , è inserito il seguente:))
((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) ,
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla
parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai
fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;))
(( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e per le controversie tributarie di valore
indeterminabile».))
((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»;))
(( b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:))
((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con le modalità di cui al terzo comma».))
((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 18, comma 2, lettera b) , dopo le
parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di
posta elettronica certificata»;))
(( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice
fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica
certificata»;))
(( c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente
deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della
materia del contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso».))
((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7, le
parole: «alle controversie instaurate» sono sostituite dalle seguenti: «ai
procedimenti iscritti a ruolo»;))
(( b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi».))
((35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo
5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente
al contributo unificato dovuto per il giudizio».))
((35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera m-bis ), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attività individuate nella lettera ))i)((»;))
(( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo, le
parole: «parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti:
«parenti fino al secondo grado».))
((35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari,
le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria.
L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con
ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta
non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea
nonchè per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati
i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice
fiscale.))
((36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate
alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità
della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso
separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di
economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette
maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio
di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla
riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle
imprese.))
((36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;))
(( b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento».))
((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili
netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali».))
((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta
di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e
36-ter .))
((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una
maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per
trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito
delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.))
((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte
sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo
versamento.))
((36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione
di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi.))
((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o
all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal
comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano
esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale
di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi
assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal
comma 36-quinquies , senza tener conto del reddito imputato dalla società
partecipata.))
((36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36))-octies(( si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.))
((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e
gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre
periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal
successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato
articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in
materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge
n. 724 del 1994.))
((36-undecies. Il comma 36))-decies(( trova applicazione anche qualora, nell'arco
temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due
periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito
inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della
citata legge n. 724 del 1994.))
((36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36))-decies(( e 36))-undecies(( si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36))-decies((e
36))-undecies((.))
((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis
), è inserita la seguente:))
((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a
soci o familiari dell'imprenditore».))
((36))-quaterdecies((.
I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o
familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione
dal reddito imponibile.))
((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito
imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera h-ter ), del testo unico delle imposte sui redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.))
((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di
controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36))-quaterdecies (l'impresa concedente ovvero il socio o
il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati
relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta
comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la
trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in
solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di
cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente
periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi
36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.))
((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a
controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.))
((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi da 36))-terdecies((
a 36-septiesdecies .))
((36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo
7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di
specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate
su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo
7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori
finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.))
((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera
))rr)((.))
((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3;))
(( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) , le parole: «a
lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
trentamila»;))
(( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a
lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;))
(( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) , le parole: «a
lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
cinquantamila»;))
(( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b) , le parole: «a
lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due
milioni»;))
(( f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire
centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;))
(( g) all'articolo 8, è abrogato il comma 3;))
(( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:))
((«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10
del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di
cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta
evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare
dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro»;))
(( i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla metà» sono
sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;))
(( l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:))
((«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti
dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;))
(( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:))
((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2».))
((36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36))-vicies(( semel si applicano ai fatti successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e
professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di
euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate
nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento
diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui
redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei
rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso
nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1,
5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
metà.))
((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,
dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli
effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti
IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate,».))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI,
PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle professioni e
delle attività economiche
1.
Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato
dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e
contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni ((relative alle attività di raccolta
di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano
effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine
di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli
istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione
con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine,
l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso
gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. ((Entro il 31
dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto
disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.))
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo
di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo
33 quinto comma della Costituzione)) per l'accesso alle professioni regolamentate,
gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività
risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva
possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare
una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico((, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana,))e non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio
dell'attività in forma societaria, della sede legale della società
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo
svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante
all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al
tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo
del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente
superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per
il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per
iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi
anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso,
quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale
dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con
decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente,
al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata
per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi
funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di
disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera
non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad
oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni,
è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e
non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,
l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul
principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di
libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività
economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva((,
fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle
attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro
mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge,
del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica
in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso
la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla
base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio
di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi
da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di
una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società
con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di
fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni
delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più
sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica
ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta
o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di
altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9
precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su
proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.))
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in
tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni
previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ((l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato)), entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della
salute umana;))
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è
destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta
o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede
legale dell'impresa.
((11-bis . In conformità alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di
taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59.))
((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera
d) è sostituita dalla seguente:))
((«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli
di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per
cento, nonchè agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la
rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della
difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni
caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte
corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure
sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta
giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata
deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine
perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle
determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure
di valorizzazione di cui all'articolo 314».))
((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:))
((a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino
a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla
comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di
credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;))
((b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a:
«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le
medesime modalità di cui al comma precedente».))
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali
al referendum popolare e alla
normativa dall'Unione europea
1.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando
tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di
universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea
a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1))
l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed
evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, ((le ragioni
della decisione e i benefici per la)) comunità locale derivanti dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata
pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo
i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima
di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione
di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario,
gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni
economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei
proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio
destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione
di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora
intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo
8, commi 2-bis e 2-quater , della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica
di cui al comma l, intende procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene
in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla
competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le società a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non
vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione
che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi
servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di
invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei
concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore
del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di
gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del
soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere
superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici
ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia
idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di
un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e
numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata
da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei
beni ((di cui al comma 29)), e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della
cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11,
nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40
per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità
e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo
delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo
affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del
socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12
se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può
avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house».
14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette
della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro
per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18,
comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
15. Le società cosiddette «in house» e le società a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici
locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione
del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c)((,))
del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si
applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale
ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società
quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a società cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonchè ogni
eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo
modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo
di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli
uffici o dei servizi dell'ente locale, nonchè degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di
controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti
la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto
si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre
anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei
servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si
applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti
del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti
indicati allo stesso comma, nonchè nei confronti di coloro che prestano, o
hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di
consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che
hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di società
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina
hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa
società.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver
svolto nè svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la
carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le
cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere nè dipendenti nè amministratori dell'ente locale
stesso.
27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19
al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la
loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in
quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione
del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f)((,))
dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i
beni di cui al comma 29)) non sono stati interamente ammortizzati, il
gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o
nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della
cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma
117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il
regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal
presente decreto è il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonchè gli affidamenti
diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d)
cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
b) le gestioni affidate direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia
avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30
giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia
avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10
ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a
condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente,
attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota
non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30
per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le società, le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonchè i soggetti cui è
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione
dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti
pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre
società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare.
Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e
non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società
da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, nonchè al socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla
cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto ((dai commi
da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di
energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale,
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè la gestione
delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. È
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto
disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.))
35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Norme in materia di società municipalizzate
1.
Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla
legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e
250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati
dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in
società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal
servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti
Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai
vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente
territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione
effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle
finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.
((1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione
Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per
l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))
((1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente
interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le
modalità di utilizzo delle risorse.))
(( Art. 5-bis
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e
realizzazione del Piano Sud
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure
finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e
l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di
cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere
sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali
dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonchè sulle risorse individuate
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, può eccedere
i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti
finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.))
((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30
settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione
del comma 1, nonchè le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti
regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle
predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno di riferimento.))
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di
inizio attività, denuncia e
dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3»
sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la
denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti
taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire ((esclusivamente)) l'azione di cui
all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104».
((2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonchè l'efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario
SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica
tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale
implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle
attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo
della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f))-octies((), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011,
pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 124 del 30 maggio
2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio
2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
((3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione
della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.))
((3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per
legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al
SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le
associazioni di categoria.))
4. ( ((Soppresso).))
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-((bis.)) Al fine di dare attuazione a
quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il
Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro
il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-((bis,))
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la
realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitori a dei
cittadini nei confronti dello Stato.
((6-bis . Al fine di semplificare l'attività amministrativa
e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti
che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332
e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione
reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti
sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente
percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e
si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.))
((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto
previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia
del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio
occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di
tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di
terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica
amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia
del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al
fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di
recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili
di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.))
(( Art. 6-bis
Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere
accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al
sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e
partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( Art. 6-ter
Fondo di rotazione per la progettualità
1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani
triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali
o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione
urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n.
549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti
Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la
descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da
un tecnico dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. ))
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche
e misure di perequazione nei settori
petrolifero, dell'energia elettrica e del gas
1.
Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro»,
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito
imponibile superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto
o distribuzione del gas naturale»;
c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o
eolica» sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
è aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai
fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto
di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori
entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
(( Art. 7-bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del
2008
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore»;))
(( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al
comma 4».))
Titolo
III
MISURE A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ((o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011,)) possono realizzare specifiche
intese ((con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati
a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario
relativo alle predette rappresentanze sindacali,))finalizzate alla
maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, ((all'adozione
di forme di partecipazione dei lavoratori,))alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove
attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono
riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro
e della produzione ((con riferimento)):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,
modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le
partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il
licenziamento discriminatorio ((, il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al
lavoro, nonchè fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso
di adozione o affidamento.))
((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonchè i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano
anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro.))
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei
confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto
stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
((3-bis . All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite
dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi
nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati»;))
(( b) dopo la lettera b) , è inserita la seguente:))
«((b-bis )condizioni di lavoro del personale))».
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1.
All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi
previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità
produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un
gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le
aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede
in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della
facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della
stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo
31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui
all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva
ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva
un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1.
All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le
seguenti parole: «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi
destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a
progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere
promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee
garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i
disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei
mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento ((del
relativo titolo)) di studio.
2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni))
regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1.
Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante
violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o
di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni
e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento
la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,
alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a
pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento
della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano
minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti
di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto
di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di
opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi
subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, nonchè dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui
ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque
anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la
recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».
Titolo IV
RIDUZIONE
DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli
altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per
i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni
2011, 2012 e 2013,))ai membri degli organi costituzionali((,
fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte
costituzionale,)) si applica, senza effetti a fini previdenziali, una
riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro
lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000
euro, nonchè del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito
della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la
riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del
trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
(( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività
lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per
cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma
1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro
e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i
150.000 euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di
cui al comma 1;))
b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare
l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare
ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.
((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio
2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonchè le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della
citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti
pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della
nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a
decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima
legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni
caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica
sopraggiunta.))
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi
più di un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli
elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
avviene per tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima
data».
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
e relative indennità. Misure premiali
1.
Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento
della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe
di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal
predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;
a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per
le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le
Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni
con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero
dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata
da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale
successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le
Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un
numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente
lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del
Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione
deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima
legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2012, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai
membri del Parlamento, così come rideterminata ((ai sensi dell'articolo
13)) del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; ((il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di
tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti
devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati
dalla Corte dei conti;))
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima
legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte
delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto
speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato
articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione
di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
Art. 15
Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
((1. (Soppresso).))
((2. (Soppresso).))
((3. (Soppresso).))
((4. (Soppresso).))
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo
delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali
previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità
superiore.
((6. (Soppresso).))
((7. (Soppresso).))
(( Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica
nei comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento
delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data
di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano
obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti
i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente
mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di più isole, nonchè al comune di Campione
d'Italia.))
((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facoltà di
aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro
spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse
inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di
cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante
tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla
base della legislazione vigente.))
((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo
32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente
articolo.))
((4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne
sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile
di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo
dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo
mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito
del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15
ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione
nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.))
((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti
giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle
funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura
civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei
commi 1, 2 e 4, nonchè i relativi rapporti finanziari risultanti dal
bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1
sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.))
((6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che
la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai
sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero
a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione
appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.))
((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data
di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi
ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I
comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di
diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui
al comma 1.))
((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma
6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto,
per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31
dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate
nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al
comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione
manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.))
((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli
eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto
2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonchè in quelli con
popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie
funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e
le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono
membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei
confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che
ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante
l'unione.))
((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il
consiglio, il presidente e la giunta.))
((11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni
che sono membri dell'unione nonchè, in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono
eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai
sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle
opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma
12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le
successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di
ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al
quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione;
l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7
giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le
competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi
4 e 9 del presente articolo.))
((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione
dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed
elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze
attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui
all'articolo 54 del medesimo testo unico.))
((13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che
la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i
comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze
di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo
presidente.))
((14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di
funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio
adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione
ai sensi del comma 9.))
((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori
dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni
aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che
risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori
locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio
dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.))
((16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione
nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo
comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo
periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15
ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione,
delle rispettive attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di
cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle
attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30
novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di
quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.))
((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:))
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei
consiglieri;))
(( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino
a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;))
(( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è
stabilito in tre;))
(( d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da
dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in
quattro.))
((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai
consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con
l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000.))
((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal
regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non
coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».))
((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni
della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente
con l'orario di lavoro dei partecipanti».))
((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata
in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti:
«per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta
dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».))
((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti,
esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o
di più isole».))
((23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di
una o di più isole».))
((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli
associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso
limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b)
è sostituita dalla seguente:))
((«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009».))
((25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonchè gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo
periodo, nel rispetto dei seguenti principi:))
a) ((rapporto proporzionale tra anzianità di
iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di
ciascun comune;))
b) ((previsione della necessità, ai fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli
enti locali;))
c) ((possesso di specifica qualificazione
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali.))
((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è
pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito
internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo
del prospetto di cui al primo periodo.))
((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le
parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012».))
((28. Al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano
attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma
186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del
presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto
rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il
quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto
previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3
e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))
((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo
quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.))
((30.
Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
((31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti
in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione
nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti))
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro
1.
Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((l'articolo 2 è sostituito dal seguente:))
((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di
settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;))
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«((Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1.)) Gli
atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in
Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale,
può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali
siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie
rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad
uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n.
936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a) , del presente
articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi
esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita
dal medesimo decreto)).
Art. 18
Voli in classe economica
1.
I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento
autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e
organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale
partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri
enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le
missioni legate a ragioni di servizio all'interno ((dei Paesi
appartenenti al Consiglio d'Europa)) utilizzano il mezzo di trasporto
aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma
468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con
qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie
equiparate, nonchè» sono soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del
presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, ((all'articolo
2 comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a
((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a ((132,8
milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di
euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di
euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto,
182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni))
per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( Art. 19-bis
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto
speciale e le province autonome
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42.))
Art. 20
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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