Legge 11 luglio 2002, n. 148
"Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11
aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002 - Supplemento Ordinario n.
151
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di
studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è
data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione
stessa.
ART. 2.
1. La competenza per il
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli
di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari
italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione
universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia.
ART. 3.
1. Ai fini dell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione
universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente
documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro
il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande
stesse.
ART. 4.
1. L'applicazione dell'articolo
VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale
ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 5.
1. Il riconoscimento dei titoli
accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato
da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di
esecuzione.
ART. 6.
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari
esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del
Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.
ART. 7.
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi
previsti dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede
all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2
della Convenzione.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresí determinati le
modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre
amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di
informazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale
di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative
che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a
decorrere dall'anno 2002.
ART. 8.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002
ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 9.
1. Sono abrogati il secondo ed il
terzo comma dell'articolo 170
e
l'articolo 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Si omette
il testo della Convenzione)