Legge 12 giugno 1990, n. 146
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge.
Articolo 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi
pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla
sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme
delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute,
della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse
naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed
urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti
della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica,
con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le
poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Articolo 2.
1. Nell'àmbito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso
minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione,
nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La
comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano
il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente
ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 (Comma
così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27
maggio 1996, n. 171, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente
comma nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva
dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo
d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e
non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le
prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali
nell'ipotesi di inosservanza).
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi,
nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2
dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti,
concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad
assicurare, nell'àmbito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando
ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso
servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei
predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste
procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le
parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del
comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o
contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo
di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la
prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di
competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia
parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni
indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano
previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di
autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione
di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute
a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei
servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso
di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi
previsti al presente comma (Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83).
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai
servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure
di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità
delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo
scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi
alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci
giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori (Comma
così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27
maggio 1996, n. 171, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente
comma nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva
dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo
d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e
non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le
prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali
nell'ipotesi di inosservanza).
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e
rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal
lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti
ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la
revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che é stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale
di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini
previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni,
fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative
e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali
radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali
quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali
previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di
garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies .
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Articolo 2-bis.
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di
protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di
cui all'articolo 1, é esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se
tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui
al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione
devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello
indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle
motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello
di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia
valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4
(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2).
Articolo 3.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e
per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto
al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione
delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci
necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la
continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali
relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone
comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Articolo 4.
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione
delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria (Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83).
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che
proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti
ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero
entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire
50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un
periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi
sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria (Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 20-24
febbraio 1995, n. 57, ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L.
12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei
benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della
Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno
1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione
sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4).
3. Comma abrogato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi
o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o
della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro
caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro (Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge).
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non
risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione
sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro (Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge)
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata
nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h) (Comma aggiunto
dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge)
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle
autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa,
la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del
comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi
aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di
cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle
parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di
essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause
di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente
articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere
eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data
comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura
la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la
trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente (Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge)
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla
Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2 (Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge)
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel
termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di
garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che
non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla
Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio (Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge)
Articolo 5.
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di
cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero
dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e
la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Articolo 6.
Aggiunge due commi all'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300,
Articolo 7.
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole
concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e nei contratti collettivi di
lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
presente legge (Comma così modificato dall'art. 5, L. 11 aprile 2000, n. 83)
Articolo
7-bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono
legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge,
in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso
articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli
utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali
responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando
venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e)
ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire
con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei
servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 8.
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o
dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo
1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione
collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su
segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e
urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di
garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero,
negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a
statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un
tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se
il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già
proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da
parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai
predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é
adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione
collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi
siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di
lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere (Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 9.
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli
imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della
consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le
sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (Comma così
modificato dall'art. 8, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge).
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'àmbito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono
soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai
sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non
superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa
autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 10.
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le
amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro
l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni
dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello
della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo
regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,
sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in
cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Articolo 11.
1.
Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del
codice penale.
2.
Articolo 12.
1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del
lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto,
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i
contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità.
Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al
comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone
che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti
politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro,
nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con
amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza (Comma così modificato
prima dall'art. 17, comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 9, L. 11 aprile 2000, n. 83).
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è
nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola
volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni
dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle
imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del
mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione (Comma
così sostituito dall'art. 17, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127).
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'àmbito della tutela del diritto di sciopero
e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi
pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (La Corte costituzionale, con
sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57, ha dichiarato: l'illegittimità dell'art.
4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la
sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su
indicazione della Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990,
n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione
sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4).
Articolo 13.
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le
organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini
dell'elenco di cui alla legge 30
luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro
parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità
delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee
sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione
entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il
termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle
parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo
2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai
sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria
regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o
similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili
devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente
il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel
tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e
della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui
all'articolo 1, é necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei
servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del
50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi
particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla
necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente
occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per
la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione,
da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione.
Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono
immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni
interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis
per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di
propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la
Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel
caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di
amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e
le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali,
accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e
formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i
regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze
del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma
1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono
le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di
conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita
delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data
dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore
tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima,
all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di
conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra
successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase
precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera,
i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge
e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal
lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o
riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti
sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata
comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione
collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle
quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il
predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle
imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a
fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle
sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei
casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle
medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i
termini economici e normativi della controversia e sentire le parti
interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli
utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla
richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della
presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o
comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o
l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le
amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad
osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma
4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei
codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni
previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4,
prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle
proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di àmbito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o
codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno
l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o
contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in
luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali,
valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed
individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza
ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione
tramite i mezzi di informazione (Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 14.
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le
modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2
dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa
ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso
parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indìce, sempre che
valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le
modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante
il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il
dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro
i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro,
nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo
svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che
assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi
parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la
propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in
cui valuti non adeguate le misure Individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa (Comma così
modificato dall'art. 11, L. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 15.
Sostituisce il quinto comma dell'art. 11, L. 29 marzo 1983, n. 93,
Articolo 16.
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta
comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o
degli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93.
Articolo 17.
Articolo abrogato dall'art. 12, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 18.
1. Sostituisce i commi ottavo e nono dell'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93.
2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non
è previsto il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 19.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti
stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque
attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
Articolo 20.
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi
diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23
maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto
previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Comma
così modificato dall'art. 13, L. 11 aprile 2000, n. 83).
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile (Comma
aggiunto dall'art. 14, L. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 20-bis.
1. Contro le
deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni é ammesso
ricorso al giudice del lavoro (Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 11 aprile 2000, n. 83).
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