Legge 15 luglio 2002, n. 145
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
(G.U. 24 luglio 2002, n. 172)
Art. 1.
(Modifica
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300".
Art. 2.
(Delega
di funzioni dei dirigenti)
1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"1-bis. I
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare
per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1
a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito
degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del
codice civile".
Art. 3.
(Norme
in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari
internazionali nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
1. Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche
in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Tutti
gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei princípi definiti dall'articolo 24. È
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
c) al comma 3, le
parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei
ruoli";
d) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6";
e) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
"4-bis. I
criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";
f) dopo il comma
5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del
5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri
di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";
g) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. Gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e
dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi
sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";
h) il comma 7 è
abrogato;
i) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo";
l) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";
m) al comma 12 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 246";
n) dopo il comma
12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi".
2. All'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati
con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione
può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è
abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo,
le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma
1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del
medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del
medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi
ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,".
4. L'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
"ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In
ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati,
su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti
o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli
effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al
mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento
di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al
fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".
5. L'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
"ART. 28. - (Accesso alla qualifica di
dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma
di laurea. Sono altresí ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo
di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione
possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al
comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresí, dipendenti
di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti
devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle
strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di
applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i
candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al
corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono
definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che indíce i concorsi
pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina
delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle
selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di
cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma
2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano
un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1
comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati
alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo,
è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
6. È fatta
comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli
idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei
limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano
immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati
dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività
di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione
degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del
personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si
intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di
prima applicazione dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo
equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di
disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il
mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad
un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai
fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
8. Al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo,
le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"dei ruoli";
b) all'articolo
53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite
le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente
decreto,".
Art. 4.
(Concorsi
per la qualifica dirigenziale)
1. A coloro i
quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con
riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto
legislativo n. 387 del 1998.
Art. 5.
(Personale
di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Nei limiti del
50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei
dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale
di cui all'articolo 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato,
previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e
professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data,
nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta
effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10,
comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
dello stesso regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Norme
in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)
1. Le nomine
degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o
degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o
partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque
denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la
scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della
prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato
di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai
rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi
livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali
e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di
cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei
mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle
conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura
fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7.
(Modifiche
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Dopo l'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
"ART. 23-bis. - (Disposizioni in materia
di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la
ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è
espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma
10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi
competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile
ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di
attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale
di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è
stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo
periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su
contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una
impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attività in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in
relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due
anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate
alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di
intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e
con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a
carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti
durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non
trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle
Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono
definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".
2. All'articolo
101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano
ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini
delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale
viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di
appartenenza
3. Dopo l'articolo 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La
contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di
un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di
prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è
definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle
regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27".
4. Al comma 2
dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici,
già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli
enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla
dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto
della distinzione di ruolo e funzioni".
5. Dalla
disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 8.
(Semplificazione
delle procedure di collocamento fuori ruolo)
1. L'articolo 1 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione
interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un
impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti
o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere
continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui
contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto
per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla
scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto
disposto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento
di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2. Per i
cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli
previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso
enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai
fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio
1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonché ai fini della valutazione dei titoli.
3. All'articolo 1,
comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge
altra forma di collaborazione autorizzata".
Art. 9.
(Accesso
di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali)
1. È istituito,
presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle
imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza
italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni
internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al
comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le
richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di
interesse;
c) i settori professionali ed il numero
massimo di candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro
senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a
ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con
eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti,
sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche
possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza,
alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di
analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non
superiore a tre anni, non rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno
luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato,
da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.
Art. 10.
(Disposizioni
di attuazione)
1. Con uno o più
regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
e le procedure attuative dell'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli
articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché
le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione,
dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole
amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il
rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite
procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non
sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del
componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore
di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di
atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la
parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Art. 11.
(Norma finale)
1. In tutte le
disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è
espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale
richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole
amministrazioni.
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