Legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento
delle autonomie locali."
(Pubblicata
in G.U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.)
Capo I - Princìpi generali
1.
Oggetto della legge. - 1. La presente legge detta i
princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le
funzioni.
2. Le
disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con
le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe ai princìpi della presente legge se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
2.
Autonomia dei comuni e delle province. - 1. Le
comunità locali, ordinate in comuni e province sono autonome.
2. Il comune è
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
3. La provincia,
ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo
sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le
province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle
leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le
province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le
leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e
dalla regione.
3.
Rapporti tra regioni ed enti locali. - 1. Ai
sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma,
della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio
delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le
province.
2. Ai fini di cui
al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dalla
presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della
Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge
regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con
la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali
al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione
determina gli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e
territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento
del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e
province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge
regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla
formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
7. La legge
regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli
atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge
regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti
per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i
programmi regionali, ove esistenti.
Capo II - Autonomia statutaria e potestà
regolamentare
4.
Statuti comunali e provinciali. - 1. I comuni e
le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto,
nell'ambito dei princìpi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni
degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi.
3. Gli statuti
sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo
l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo
statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nel bollettino ufficiale della regione.
5.
Regolamenti. - 1. Nel rispetto della legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
Capo III - Istituti di partecipazione
6.
Partecipazione popolare. - 1. I comuni
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di
quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune
sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel
procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto
devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli
o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le
consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
7.
Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.
- 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di
soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti
dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento
assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso l'amministrazione.
5. Al fine di
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
8.
Difensore civico. - 1. Lo statuto provinciale e quello
comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un
ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto
disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Capo IV - Il comune
9.
Funzioni. - 1. Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per
l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
10.
Compiti del comune per servizi di competenza statale. -
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare.
2. Le relative
funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere
affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
11.
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.
- 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di
fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni
predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di
fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche
conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge
regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni
contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di
favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche
con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della
regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di
fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali
contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione
di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più
comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati
soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti
nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non
meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i
servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
12.
Municipi. - 1. La legge regionale di cui al comma 3
dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle
comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i
servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del
comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un
prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio,
sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a
consigliere comunale.
3. Sono eletti i
candidati della lista che ottiene il, maggior numero di voti. La carica di
prosindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non
previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il regolamento
comunale.
5. Si applicano
agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei
comuni di pari popolazione.
13.
Circoscrizioni di decentramento comunale.
- 1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro
territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo
statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con
popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio
comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto
previsto dal comma 2.
4. Il consiglio
circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione
nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto
sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.
5. Il consiglio
circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. E' abrogata la
legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
Capo V - La provincia
14.
Funzioni. - 1. Spettano alla provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali
o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del
suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione
dei beni culturali;
d) viabilità e
trasporti;
e) protezione
della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca
nelle acque interne;
g) organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi
sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i) compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed
elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia,
in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina
attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
3. La gestione di
tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente
legge per la gestione dei servizi pubblici.
15.
Compiti di programmazione. - 1. La
provincia:
a) raccoglie e coordina le
proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla
determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e
piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e
adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale
che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei
comuni.
2. La provincia,
inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e,
in particolare, indica:
a) le diverse
destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;
b) la
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione;
c) le linee di
intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle
quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi
pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla
regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della
programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge
regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il
concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani
territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del
coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli enti e le
amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano
ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.
16.
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.
- 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle
esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare
nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base
di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i
comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione,
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun
territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la
maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente;
b) ciascun
territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero
territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa
dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area
stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la
popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione
di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province
preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse
finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del
secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme
intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d)
del comma 2.
Capo VI - Aree metropolitane
17.
Aree metropolitane. - 1. Sono considerate aree
metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti
abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
2. La regione può
procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana,
sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Quando l'area
metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla
nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove
province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come
territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area
metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con
specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».
5. In attuazione
dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto
speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a
quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di
Cagliari.
18.
Città metropolitana. - 1. Nell'area metropolitana,
l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) città
metropolitana;
b) comuni.
2. Alla città
metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto
compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi
della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana
ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco
presiede il consiglio e la giunta.
19.
Funzioni della città metropolitana e dei comuni.
- 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le
funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle
funzioni di competenza provinciale, le
funzioni
normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o
debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione
territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità,
traffico e trasporti;
c) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del
suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,
smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e
distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo
sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di
area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione
professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla città
metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa
attribuiti.
3. Ai comuni
dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla
città metropolitana.
20.
Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
- 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la
regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la
regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di
intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro
grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il
pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei
servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato
rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi
comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano
l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei
quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi
comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed
al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e
mobili.
21.
Delega al Governo. - 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi
decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni,
delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.
2. I decreti,
tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri
di cui ai precedenti articoli.
3. (comma
abrogato).
4. Qualora la
regione non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con
deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere.
Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti
legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni
interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Capo VII - Servizi
22.
Servizi pubblici locali. - 1. I comuni e
le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali.
2. I servizi
riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla
legge.
3. I comuni e le
province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione
a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c) a mezzo di
azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica
ed imprenditoriale;
d) a mezzo di
istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
23.
Aziende speciali ed istituzioni. - 1. L'azienda
speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale.
2. L'istituzione
è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali,
dotato di autonomia gestionale.
3. Organi
dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le
modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto
dell'ente locale.
4. L'azienda e
l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito
della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui
dipendono.
6. L'ente locale
conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio
dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
Capo VIII - Forme associative e di
cooperazione. Accordi di programma
24.
Convenzioni. - 1. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
25.
Consorzi. - 1. I comuni e le province, per la
gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire
un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i
rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una
convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare
la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi
consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter
dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere
la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo
statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli
organi consortili.
4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano
a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e
province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato,
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea
elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali
previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi
comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di
rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la
costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai
consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale,
ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello
statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al
regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi
si applicano le norme dettate per gli enti locali.
26.
Unioni di comuni. - 1. In previsione di una loro
fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia,
ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una
unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Può anche far
parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000
abitanti.
3. L'atto
costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica
deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
4. Sono organi
dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo
le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva
dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei
comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento
dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare,
nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con
i comuni.
6. Entro dieci
anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma
dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di
comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa
gestiti.
8. Le regioni
promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di
contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In
caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione
l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la
fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni
dell'unione.
27.
Accordi di programma. - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi
di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può
prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare
la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra
i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo,
consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce
gli effetti della intesa di cui all'articolo 81,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo
comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena
di decadenza.
5-bis. Per
l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da
un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali
o enti pubblici nazionali.
7. Allorché
l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più
regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di
cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed
è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina
di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma
previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di
intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1°
marzo 1986, n. 64.
Capo IX - Comunità montane
28.
Natura e ruolo. - 1. Le comunità montane sono enti
locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani
della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di
tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità
montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali
e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione
complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei
quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi
territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge
regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni
parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o
socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti,
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del
sistema geografico e socio-economico della comunità.
4. Al fine della
graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e
delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad
individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce
altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima,
della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo,
della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà
socio-economica.
29.
Funzioni. - 1. Spettano alle comunità montane le
funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio
associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione
spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio
di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla
regione.
3. Le comunità
montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli
strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi
compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità
montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di
sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano
pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati
dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure
previste dalla legge regionale.
6. Le regioni
provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della
legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di
cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della
citata legge n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito
dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma
dell'articolo 14
della citata legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3,
5 e
7 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102.
8. La comunità
montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.
Capo X - Organi del comune e della
provincia
30.
Organi. - 1. Sono organi del comune il consiglio,
la giunta, il sindaco.
2. Sono organi
della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
31.
Consigli comunali e provinciali. - 1. L'elezione
dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri
entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2-bis. Le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.
3. I consigli
durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo
statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri
delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori.
5. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente,
del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
6. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare
interrogazioni e mozioni.
7. Il presidente
del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il
sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7-bis. Nei casi
in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia,
questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
8. Le sedute del
consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento.
32.
Competenze dei consigli. - 1. Il consiglio
è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio
ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti
dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
b) i programmi,
le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed
i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i
piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie;
c) (lettera
abrogata);
d) le convenzioni
tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e) l'istituzione,
i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
f) l'assunzione
diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi
da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione
dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
m) gli acquisti e
le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
n) la definizione
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge.
3. Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
33.
Composizione delle giunte. - 1. La giunta
comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di
assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due nei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con
popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a sei nei
comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a
otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città
metropolitane.
2. La giunta
provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di
assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri
assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o
inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.
3. Nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono
nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei
componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad
assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
34.
Elezione del sindaco e del presidente della provincia -
Nomina della giunta. - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono
eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e
il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli
indirizzi generali di governo.
3. Chi ha
ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel
mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il sindaco può
revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
35.
Competenze delle giunte. - 1. La giunta
collabora con il sindaco o con il presidente della provincia
nell'amministrazione del comune o della provincia ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La giunta
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di
decentramento,
del segretario o
dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti dello stesso.
2-bis. E',
altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio.
36.
Competenze del sindaco e del presidente della provincia. -
01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
1. Il sindaco e
il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la
giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio,
e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
2. Essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
3. Il sindaco è
inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al
pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali
degli utenti.
4. In caso di
inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida,
provvede il prefetto.
5. Sulla base
degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della
provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
5-bis. Tutte le
nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.
5-ter. Il sindaco
e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo
51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali.
6. Il sindaco e
il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del
sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
37.
Mozione di sfiducia. - 1. Il voto del consiglio comunale
o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni
degli stessi.
2. Il sindaco, il
presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
37-bis.
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia.
- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente
della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco
ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15,
comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'art. 1, L. 18
gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni
presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili
e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo
scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la
decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive
giunte.
38.
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
- 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo
svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza
su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto.
2. Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza
adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
fossero incorsi.
4. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito
dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per
accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
6. Nelle materie
previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 10, il
sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non
siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire
la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco
o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente
articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
8. Alle spese per
il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco
non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria
ordinanza.
Capo XI - Controllo sugli organi
39.
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
- 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non
possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per
le seguenti cause:
1) dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
2) cessazione
dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;
2-bis) riduzione
dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti
del consiglio.
c) quando non sia
approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di
cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché
lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque
quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi
diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il
decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita
le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del
consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri
cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare,
fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di
scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
7. Iniziata la
procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento,
il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un
periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e
provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione
dell'ente.
8. (comma
abrogato).
40.
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali. -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei
consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i
presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano
atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o
per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il
prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte
salve le disposizioni dettate dall'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII - Controllo sugli atti
41.
Comitato regionale di controllo. - 1. Per
l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della
Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale,
il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge
regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia,
salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la
regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione
periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le
relative motivazioni di riferimento.
42.
Composizione del comitato. - 1. Il comitato
regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da quattro
esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto
da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal
competente ordine professionale;
2) uno iscritto
da almeno dieci anni, all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto
in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra
chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di
sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di
parlamentare nazionale, ovvero fra i funzionari statali, regionali o degli enti
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra
i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di
ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i
segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto
designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio
regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui
alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di
assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle
lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti,
eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed
ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente
scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da
segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e
le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del
consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza
dei rispettivi componenti.
7. Il presidente
ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori
ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti
del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative
previsti per gli amministratori locali.
43.
Incompatibilità ed ineleggibilità. - 1. Non possono
essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari
nazionali ed europei;
b) i componenti
del consiglio regionale;
c) gli
amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente
alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si
trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b)
e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti
ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del
comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti
locali della regione;
f) i componenti
di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che
prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti
sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che
ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale,
regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi
nell'anno precedente, alla costituzione del comitato.
44.
Norme regionali. - 1. Il funzionamento dei comitati
regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai
componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di
pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni,
nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. La legge
regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei
componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione
degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze
ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del
presidente.
3. Le spese per
il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché
la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della
regione.
4. La regione
provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo
ispirandosi ai princìpi, dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
45.
Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.
(articolo abrogato)
46.
Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio.
- (articolo abrogato)
47.
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni. -
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni
non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
48.
Potere sostitutivo. (articolo abrogato)
49.
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle
province. - 1. Salvo diverse disposizioni recate
dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di
comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla
vigilanza dettate per i comuni e per le province.
50.
Pareri obbligatori. - 1. I pareri obbligatori delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni
altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da
qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti
locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta,
sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine,
previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte
dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo
pari a quello del termine originario.
3. Decorso
infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si
prescinde dal parere.
Capo XIII - Uffici e personale
51.
Organizzazione degli uffici e del personale. -
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità
con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di
cui al presente comma.
2. Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza
delle commissioni di gara e di concorso;
b) la
responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la
stipulazione dei contratti;
d) gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale;
f) i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
h) gli atti ad
essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco.
3-bis. Nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono
svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.
4. I dirigenti
sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5-bis. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale
della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza
di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
6. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o
del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
7. Per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato.
8. (comma
abrogato).
9. (comma
abrogato).
10. (comma
abrogato).
11. Le norme del
presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti
dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge.
51-bis.
Direttore generale. - 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore
generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del
direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale
dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
4. Quando non
risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in
cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono
essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.
52.
Segretari comunali e provinciali. (articolo
abrogato)
53.
Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.
- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e
contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del
responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in
cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso
dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di
cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
4. (comma
abrogato)
Capo XIV - Finanza e contabilità
54.
Finanza locale. - 1. L'ordinamento della finanza
locale è riservato alla legge.
2. Ai comuni e
alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge
assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei
comuni e delle province è costituita da:
a) imposte
proprie;
b) addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e
diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti
erariali;
e) trasferimenti
regionali;
f) altre entrate
proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per
investimenti;
h) altre entrate.
5. I
trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono
ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del
territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata
distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale.
6. Lo Stato
assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente
locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi
di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici
tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.
Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi
di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe
inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti
locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge
determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli
enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico.
10. La legge
determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi
gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in
aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare
complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri
fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale
dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni
concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano
regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o
delegate.
13. Le risorse
spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi
settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le
regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla
base della programmazione regionale.
55.
Bilancio e programmazione finanziaria. - 1.
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge
dello Stato.
2. I comuni e le
province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i princìpi dell'universalità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è
corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e
i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
6. I risultati di
gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto
consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto
consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
56.
Deliberazioni a contrattare e relative procedure.
- 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:
a) il fine che
con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti
locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità
economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
57.
Revisione economico-finanziaria. - 1. I consigli
comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un
collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti
del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da
presidente;
b) uno tra gli
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli
iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in
carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta.
4. I revisori
hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio
dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il
consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo.
6. Nella stessa
relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei
conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro
doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei
suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può
prevedere forme di controllo economico interno della gestione.
Capo XV - Responsabilità
58.
Disposizioni in materia di responsabilità.
- 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili
dello Stato.
2. Il tesoriere
ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto
della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
2-bis. Gli agenti
contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono
tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di
conto di cui all'articolo 74 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed agli articoli 44 e
seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
.
3. I componenti
dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con
dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si
prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è
personale e non si estende agli eredi.
Capo XVI - Disposizioni finali e
transitorie
59.
Termine per l'adozione dello statuto. - 1. I
consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di
contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino
all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad
esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando
quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore
dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima
prevista dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo
34. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 34, limitatamente alle
amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso il
Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione
degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità
degli statuti stessi.
5. Sino
all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
60.
Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.
- 1. Entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province provvedono, anche in deroga
ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla
revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra
enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente
legge .
1-bis. Decorso il termine di cui
al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il
termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli
enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione
complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato
la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato
regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il
collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto
può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio
che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario
o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio
nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli
organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.
1-ter. Fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi
e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento
delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15
mila abitanti.
2. Le
circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278,
incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate
sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello
statuto comunale.
61.
Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di
comunità montane e di organi di controllo.
- 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e
di forme associative fra enti locali ai princìpi della presente legge.
2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il
riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28,
provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità
e tempi di attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla
ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni
contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione
legislativa regionale.
4. Il capo III del
titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non
avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.
62.
Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta.
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo è
delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con
l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di
cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia
attribuita alla regione.
63.
Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali.
- 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione
dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni
dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane
effettuata dalla regione.
2. Il Governo è
altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per
l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma
1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989,
è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei
comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione
(Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere
favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I
provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per
la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con
l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo,
acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli
adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei
decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni
parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di
cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».
6.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita
tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, vengono riquantificate in legge
finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto
all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto.
64.
Abrogazione di norme. - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico
della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico
della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma;
24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo
comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale
per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma
dell'articolo 6 della
legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi
attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.
2. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda
tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo
unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento
degli enti locali.
65.
Entrata in vigore della legge. - 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(ultimo
aggiornamento 15 dicembre 1997)