Legge n. 140 del 28 maggio 1997
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica".
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1
1.
Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica, é convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto
da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre
1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da
finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi
per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del
fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a
lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
Disposizioni
finanziarie
Art. 2.
Anticipo d'imposta
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:
" 211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i
sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al
versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare
complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del
codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e
1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai
dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni
ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31
dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al
presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un
numero di dipendenti:
a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento
del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla
prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore
versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996
relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.
211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per
tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino
incremento del numero degli addetti delle singole aziende.
211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di
accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella
dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al
1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei
predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute
sui redditi da lavoro dipendente.
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta
alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri
previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso
costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle
ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere
dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti
trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al
rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine
rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il
credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui,
- l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui
trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.".
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle
entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano
richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito
destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto
dei lavoratori dipendenti.
3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo
sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità
e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le associazioni di categoria interessate, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 3.
Trattamento di fine
servizio e termini di liquidazione della pensione
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto
in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In
ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere
in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello
previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi
causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto
l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli
interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal
29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il
trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e
comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli
interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici,
nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità
derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei
predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione
all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine
servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione
medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6.
I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal
servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato
qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano
ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
di fine servizio, comunque denominato.
Art. 3-bis.
Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante norme di
razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:
"181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31
dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito
pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali
emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato
a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti
previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in
sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione
dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà
determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni
versato agli enti previdenziali".
2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle
somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso
annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la
prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare
degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".
3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato.
Art. 4.
Disposizioni in materia di condono previdenziale
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati
tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di
dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il
versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi
e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi
nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei
contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate
dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale
importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio
1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies,
del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, la scadenza della prima e della
seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo
degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito
il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi
oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini
di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di
regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto - legge 23 ottobre
1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.
4.
I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale,
debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino
a tutto il mese di dicembre 1996, purchè in scadenza entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro
il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro
il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate
successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo
per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo
periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi
può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per
cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in
una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il
31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente
nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del
dovuto.
4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive,
interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore
agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla
riscossione dei corrispondenti importi.
5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini
previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di
procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni,
per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. 6. Restano confermate
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.
6-bis.
Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti
privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia
di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da
assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Disposizioni varie di contenimento
1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto
di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli
riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in
contrasto con quelle di cui al presente comma.
2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i
capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte
per gli importi indicati nella tabella medesima.
3.
In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di determinazione delle tariffe dei
servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in
aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per
cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente
derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del
tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.
Art. 6.
Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro
1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano
ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di
prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in
violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ovvero senza autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le
eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione
pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma
a dipendenti pubblici.
2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:
"56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti
di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di
requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e
che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione. ".
3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono inseriti i seguenti:
"58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i
compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
all'unità".
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno
alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive
scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a
tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario
articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo
infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da
ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni
dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni
continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente
comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali
uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.
Art. 7.
Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari
1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un
programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti
previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del
predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative
ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo
fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un
valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema - tipo di contratto d'acquisto dei
predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei
relativi pagamenti;
d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto
disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma
ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il
compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in
ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio
dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a
vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto
del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a
concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei
conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime
condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Gli enti
previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti
individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il
relativo schema - tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta
irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In
caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli
organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma
straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per
ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da
alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le
entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti.
Art. 8.
Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito
le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento
da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni
pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere, al fine di realizzare
celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti,
con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti
abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata
affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno,
individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base
della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene
determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della
possibilità della loro realizzazione.
1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di
cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare,
per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei
crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.
Capo III
Disposizioni in materia fiscale
Art. 9.
Obblighi di versamento a carico dei concessionari della
riscossione
1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di
ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente
per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista
dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di
cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di
cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di
versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine
previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è -
determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente
garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000
miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.
Art. 9-bis.
Norme in materia di entrata
1. I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non
hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera
percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del pre sente decreto, non siano ancora
intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative
imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di
interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero
in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e
il 15 marzo 1998.
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:
"75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate
dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui
all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data
del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in
imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini
della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta
sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza
ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa
individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione
intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa
l'iscrizione al registro delle imprese".
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta
1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività
commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del
contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono
regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori
somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al
citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 5.
Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che
hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo,
tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici
finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in
base alle dichiarazioni presentate.
6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi
alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere
definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è
d'importo fino a lire 5 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore
della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30
milioni.
7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di
giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a
seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione
non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate
dal ricorrente.
8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del
comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono
effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti
affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di
imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque
lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili;
b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto
impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di
sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti
in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie,
catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito
dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è
pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi
grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la
definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.
10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue
automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In
relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni
mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento,
contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente
ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità
dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità
formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.
11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le
forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a
trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento
delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al
saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici
giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto
versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della
commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La
commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.
12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del
decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e
integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono
della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni
previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale
ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre
1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le
persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la
somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
13. Sono considerati validi, ai fini della definizione
dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti
effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere
effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme
dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono
dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data
dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è
superiore a lire 20 mila.
14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies
dell'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la
soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto -
legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere
dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.
15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per
gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo
stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal
quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.
16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30
aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore
aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi
di accertamento di cui all'articolo 41 -bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e
integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a
condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme
derivanti dall'accertamento parziale.
17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate
alla data del 15 dicembre 1995.
18. L'intervenuta definizione da parte delle società od
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma
societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal
caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall'articolo 6-bis
del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31
luglio 1997.
20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai
seguenti: "Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato
dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se per il bene pignorato non si
rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo
comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia
dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal
concessionario unitamente al credito di imposta".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle
procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso
di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando
l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa
espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto -
legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è
prorogato al 31 luglio 1997.
23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto -
legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento
delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di
concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è
prorogato al 28 febbraio 1998.
Art. 10.
Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici
1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli
enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31
dicembre 1993, n. 579, e della legge 28
dicembre 1995, n. 549, continuano a
svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle
predette leggi.
Art. 11.
Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria
e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre
imposte, la lettera a) è abrogata;
b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione,
dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
"n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.";
c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla
dichiarazione, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve
essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine
per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.";
d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di
cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è
corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b),
e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano
i presupposti.";
e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione
sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli
stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati
nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria
e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di
quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto
versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito
autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione
competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era
all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di
Roma.";
e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione
dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni
previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: ", e si
detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata
a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della
parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso". 1-bis.
Le disposizioni di cui alla lettera ebis del comma 1 si applicano a decorrere
dal 29 marzo 1997.
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La trascrizione del certificato di successione deve
essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi
dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.";
b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione
di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore
a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento
dell'ammontare non corrisposto.";
c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola: "formalità" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma
1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346.";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di
imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni
commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici
liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini
di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del
1990.";
d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle
imposte, al comma 4, dopo le parole: "ufficio del registro" sono
inserite le seguenti: "e versate direttamente dagli eredi e dai
legatari".
3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione,
acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai
soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali
di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella
comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del
loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto
valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle
successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio
anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del
citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta
sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli
articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del
decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c).
Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi
e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643
del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino
alla data del 1 gennaio 2003.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le
quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di
presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi
previsti dall'articolo 33, comma 1-bis), del decreto legislativo n. 346 del
1990, introdotto dal comma 1, lettera e), è prorogato di tre mesi. Per le
dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli
avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono
tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal
predetto articolo 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di
quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la
liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro
trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di
liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di
presentazione della dichiarazione di successione.
5. La trascrizione del certificato di successione deve essere
richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già
presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al
prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei
tributi di cui al presente articolo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle
del presente articolo.
Art. 12.
Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria
e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi
incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le
somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento
tributario.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono
ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero
delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in
servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività
definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite
dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione
con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del
fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio
all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale.
Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono
economia di bilancio.
3.
Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei
compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative
dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle
eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e
definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina
introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle
medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le
condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze
funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e
ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo
scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire
53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92
miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito
derivante dal presente decreto.
Art. 13.
Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese
industriali
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi
dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di
imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di
ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato in materia , secondo le modalità di
cui al presente articolo.
2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su
base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per
l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di
presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è
cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme
dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste
valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti
regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla
quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in
quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e
la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta
esclusivamente la disponibilità dei fondi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere
dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non
possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui
al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni.
3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5
ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle
somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e
sanzioni.
4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:
a) le tipologie di spesa ammissibili;
b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per
tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei
criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in
materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle
spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei tre periodi di imposta precedenti;
c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso
automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo
dell'agevolazione;
e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità d
restituzione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le
medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni
integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti
legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari al lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa
di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle
seguenti leggi:
-
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: -- 100
miliardi;
- Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario): -- 200 miliardi;
-
Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di
indennizzi): -- 50 miliardi.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13-bis.
Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in
materia di IVA
1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "dell'avvio", introdotte
dall'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le
procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo
1997.
Art. 14.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto
sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio
del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite,
ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
Art. 15.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Si omette il testo dell'allegato
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