Legge 27
febbraio 2009, n. 14
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
Legge di conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1
dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207.
3. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
CAPO I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1.
Servizi
radiotelevisivi
1. Fino
alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura
dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A.
CAPO II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2.
Proroga
dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre
2003, n. 350
1.
All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2010».
2.
All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2010».
2-bis.
Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è
sostituito dal seguente:
«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis,
commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese
relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che
possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere
infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di
stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno
degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del
triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di
venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere
adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i
criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonchè i termini
e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati
utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti
locali interessati dall'applicazione del presente comma».
CAPO III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3.
Accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1.
All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
1-bis.
Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo,
della legge 24
gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le
disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al
primo periodo.
1-ter.
All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
al primo periodo, dopo le parole: «è consentita l'adesione ad un'unica forma
associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e,
al secondo periodo, le parole: «A partire dal 1 gennaio 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «A partire dal 1 gennaio 2010».
1-quater.
Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine
dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
1-quinquies.
Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante
corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma
11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
1-sexies.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per
l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del
Fondo di cui al comma 1-quater.
Art. 4.
Taglia-enti
1.
All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2009».
Art. 5.
Validità
delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni
1. Il
termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le
assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio
1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni.
Art. 6.
Concorsi
con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le
facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30
giugno 2009.
Art. 7.
Società
di rilevazione statistica dell'ISTAT
1.
All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali,
autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse;
b) al
terzo periodo, le parole: «partecipanti alla società» sono soppresse e le
parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella società»;
c) al
quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
Art. 7-bis
Criteri e
parametri di misurabilità dell'azione amministrativa
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31
luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono
definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione
amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico
accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi
2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a)
correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle
prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b)
correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa;
c)
correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da
definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento
dei servizi resi;
d)
dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli
obiettivi dell'ufficio.
Art. 8.
Accantonamento
di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
1. Le
risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
CAPO IV
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9.
Versamento
delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine
per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate
nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è
prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni,
anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000
euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da
destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte
di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato
per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000
euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a
specifiche esigenze dell'Autorità.
2. I
comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso
l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa,
con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
CAPO V
AFFARI ESTERI
Art. 10.
Elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e
conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono
rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23
ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli
attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica
fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
2-bis.
All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis,
le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007».
2-ter.
All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
1312».
2-quater.
All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la
lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis)
spese di funzionamento».
CAPO VI
INTERNO
Art. 11.
Contrasto
al terrorismo internazionale
1.
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole:
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2009».
Art. 12.
Mantenimento
in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di
uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di
benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonchè
requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
1. In
applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle
leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma
Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
2.
All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1
gennaio 2011,».
2-bis.
Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge
3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art.
12-bis
Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con
i congiunti e con altre persone, nonchè con il garante dei diritti dei
detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;
b)
all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
«l-bis) i
garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».
CAPO VII
DIFESA
Art. 13.
Emanazione
del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il
termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il
regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo
di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007,
termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati
indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
3. Le
somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 14.
Proroga
di termini per l'Amministrazione della difesa
1.
All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all'anno 2015».
2.
All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno
2015»;
b) al comma
4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all'anno 2015»;
c) al comma
5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all'anno 2015».
2-bis.
Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:
«1-ter.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1°
gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla
tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado
di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è
pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del
medesimo ruolo, ridotto all'unità».
3. Dall'applicazione
dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
4.
All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma
4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6.
L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i
contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le
strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è differita al 31 dicembre 2009.
7-bis.
Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006,
n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal
Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione
della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il
periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato di 2 anni.
Art. 15.
Proroga
di termini in materia di accantonamenti
1. Le
quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1,
comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
2. Le
somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13,
della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono
ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate
nell'esercizio finanziario 2009.
CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16.
Proroga
dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1.
All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355».
1-bis.
Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore
della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre
2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio
2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema
previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e
rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con
il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi
di programma.
Art. 17.
Proroga
dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388
1. Le
risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al
termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del
fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Liquidazione
coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I
termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonchè
relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari
medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Art. 19.
Class
action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».
Art. 20.
Proroga
dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1.
All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
1-bis.
All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantadue mesi».
Art. 21.
Differimento
di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto
per autotrazione (GPL)
1. Il termine
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di
distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva
resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.
1-bis.
Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di
elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli
opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario
semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze.
CAPO IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Art. 22.
Disposizioni
in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole
1.
All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino
al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009».
2. Nel
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c)
del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e
4-septiesdecies.
2-bis.
All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Resta
salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito
dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla
insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie».
Art. 23.
Disposizioni
relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1.
All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
1-bis.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si
considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
1-ter.
All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2009».
1-quater.
Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno
2009.
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24.
Limitazioni
alla guida
1.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2010».
1-bis.
Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di
un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre
sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della
sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata
nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
b)
all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c)
all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza,
nonchè i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
d) nel
titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Vendita
e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le
regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare,
tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico
diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti
all'abuso di tali bevande.
2. Con lo
stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori
altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di
contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico».
Art. 25.
Canoni
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1.
All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il
31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
Art. 26.
Proroghe
convenzioni Tirrenia
1. Al
fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio
marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del
processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento
ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre
1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore
sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni». Entro il termine
di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da
renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonchè al mutato quadro
ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore
efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di
competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle
disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle
disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione,
razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la
struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro
istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori
impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione
europea ed internazionale nonchè per realizzare una corrispondenza con i
livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di
coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed
interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad
adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per
accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo,
privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli
assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante
flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con
atti amministrativi.
Art. 27.
Indagine
conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai
fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere,
il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.
1-bis.
All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono
inserite le seguenti:
«all'individuazione
della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per
il trasporto pubblico regionale e locale e»;
b) al
comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse
per i diversi contratti».
Art. 28.
Diritti
aeroportuali
1.
All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 29.
Concessioni
aeroportuali
1.
All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
1-bis.
In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese
con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri
programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al
fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i
tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni
di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che
per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria
compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo
periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore
dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per
il versamento dei premi assicurativi.
1-ter.
All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di
esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
b)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri
decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti
ed entità tecniche, nonchè le idonee procedure per la loro installazione
quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su
tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi,
componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti
decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli
stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta
della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter.
Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi,
componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di
approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto
dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater.
Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis
sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1-quater.
Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3
(Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa,
apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo
stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i
pontili di attracco.
3. La
sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
b)
dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis
(Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio
con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso
nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico
limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da
altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con
autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività
della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c)
all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per
poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo
giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati
nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d)
all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel
servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è
vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni
ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione
dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è
esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici.
4. Le
prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono
effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio
di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune
che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il
prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel
territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è
previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
"foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a)
fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o
società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni
prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del
conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio
servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di
due settimane»;
e)
dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis
(Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi
regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti
il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e
11 della presente legge è punita:
a) con
un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima
inosservanza;
b) con
due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda
inosservanza;
c) con
tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza
inosservanza;
d) con
la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».
1-quinquies.
All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come
modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
1-sexies.
L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
«25. In
relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i
titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese
quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono
tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici».
1-septies.
Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1-octies.
La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è differita al 1° gennaio 2010.
1-novies.
Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio
in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di
Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.
1-decies.
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle
navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui
all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno
2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in
20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti
nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo
1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari
ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo
7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in
bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
1-duodecies.
All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro
quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
1-terdecies.
Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della
legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno
2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio
e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies.
I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31
dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere
utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.
1-quinquiesdecies.
Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute
nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2007:
a)
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le
parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) all'articolo
241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi
e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati.
Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare
complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all'effettivo lavoro svolto».
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30.
Delimitazione
delle aree di balneabilità delle acque
1.
All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le
parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2009».
Art. 31.
Sostanze
attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1.
All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2010».
1-bis.
L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle
forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati
negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al
comma 1-bis.
Art. 32.
Modifiche
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere
dal 16 maggio 2009.
2. Il
termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti
la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al
16 maggio 2009.
2-bis.
All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo».
2-ter.
All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da
emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».
Art. 33.
Commercializzazione
di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo
24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 34.
Proroga
in materia di farmaci
1. La disposizione
di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009.
Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da
approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.
Art. 34-bis.
Personale
medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
1. Al
fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di
profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e
farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo
determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio
1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla
scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima
quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in
materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n.
120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al
comma 2.
2. Alla
copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di €
2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si
provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro
1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad €
1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale
per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di
farmacovigilanza, nonchè per l'armonizzazione delle procedure di competenza
agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie
europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel
numero di 450 unità.
5. A
decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti,
l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato
in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
6. Nel
triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami
per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in
pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per
il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto
personale.
7.
L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6
del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a
carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto
articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.».
Art. 35.
Personale
degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di
biobanche
1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il
secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è soppresso.
3. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al
comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine
di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e
di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non
si tiene conto del maturato economico.
4. Il
personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., per
effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive
nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro
funzionamento.
5. Nelle parole
«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
6. Alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto
dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e
dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni.
7.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a
decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si
provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere
dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Ai
fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di
riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno
solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione
del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In
sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è
quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i
procedimenti di cui all'allegato A
rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di
impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o
all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti
nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per
consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i
redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno
di ciascun anno.
12. Ai
soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati
reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli
enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal
ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione
collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In
caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine
previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione
sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli
arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il
termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di
alcun arretrato.
14. Il
termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di
strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della
predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003,
autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15.
L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è
abrogato.
16.
Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare
ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento
in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo
le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari
promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento
in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a
quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior
posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto
al giudizio della Commissione superiore di avanzamento».
CAPO XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 36.
Procedure
di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente
all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20
agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.
1-bis.
Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono
stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento
dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il
requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di
scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai
suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
Art. 37.
Proroga
di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. È
abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.
2-bis.
All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle
seguenti: «2010-2011».
2-ter.
Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» è sostituita
dalla seguente: «100»;
b)
all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c)
all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» è
sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) è abrogata;
d)
all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui
non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al
comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza,
provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti
nella valutazione finale dell'esame di Stato»;
e)
all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono
soppresse.
2-quater.
Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in
favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi
strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione
degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono
essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito
dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31
dicembre 2009.
CAPO XIII
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 38.
Autorizzazione
paesaggistica
1.
All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 39.
Compenso
per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1.
All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 40.
Enti
culturali
1. I
termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2010. 2. I termini di durata degli organi
nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili
fino al 31 dicembre 2010.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe
di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di
istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013
1. Il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1,
commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il
termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato
al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2009.
3. Il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di
cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il
termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno
2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
6. Il
divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
6-bis.
All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2015»;
b)
dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per l'importo
complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis».
6-ter.
All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le
parole: «l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle
entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater.
Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative
ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su
richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008.
Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni
sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies.
Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater,
si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure
previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
7. Le
disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono
essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute
rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in
base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8.
All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
10. Il
potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle
riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio
2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione
delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di
consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il
procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «,
nonchè la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il
comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero.».
11. Al
fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare
certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30
milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per
l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro
per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere
derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le
attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono
fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti
convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I
provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già
dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da
effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e
nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
14. Il
termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui
all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è
differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla
predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche
oppure fra investitori.
15.
All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un
contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il
termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi
dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato
al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nelle more
del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il
30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle
procedure di cui al presente comma.
16-bis.
Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
164, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009».
16-ter.
Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti
di cui al comma 16-octies, nonchè di quelli posti in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, alla società Fintecna o società da essa
interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il
patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato
dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del
trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater.
La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con
gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano
attività escluse dal trasferimento.
16-quinquies.
Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è
fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
16-sexies.
La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito
secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e può continuare ad avvalersi
dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è
costituita alla data del trasferimento.
16-septies.
Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità
stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio
pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1,
comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies.
Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni
dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della
LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società
Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di
liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività
nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle
operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al
bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con
apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice,
a valere sulle risorse della liquidazione.
16-novies.
Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta
o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies.
A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è soppresso.
16-undecies.
Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993,
n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno
alle attività produttive, nonchè alle imprese colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre
2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
16-duodecies.
All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le
seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di
cui all'articolo 27,»;
b) al
terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in
corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al
secondo comma del presente articolo».
16-terdecies.
Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti
la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU)
nonchè per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio
dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
16-quaterdecies.
Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale
e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale,
possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma,
con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due
incarichi di livello dirigenziale, nonchè fino a due incarichi di livello
dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. I predetti incarichi, da
conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a
quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso
fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata
ad avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei
servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di
euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies.
Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in
particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonchè di tutte le attività comunque
utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale
sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere
sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies.
In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è
istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies.
Alla copertura degli oneri di cui al comma
16-sexiesdecies,
pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41-bis
EDITORIA
1.
All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è
sostituito dal seguente:
«3-ter.
Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che
risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla
data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di
cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni».
2.
All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le
azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purchè la
partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche
o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il
sesto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora
la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società
fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da
parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto
soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso
la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».
3.
All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis.
Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa
ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai
contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di
agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.
1-ter.
Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario».
4.
All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5.
All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei giornalisti
dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.
6.
All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416, dopo le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le
seguenti: «, di giornali periodici».
7. Per il
sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per
i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione
per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e
18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di
euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai
processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da
ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori
all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni
sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo
aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.
8. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42.
Differimento
di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
2. Il
termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1
dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo
le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per
la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per
l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per
l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al
30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al
fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle
somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è
prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle
domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio
2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22
del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei
riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il
termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla
copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730
milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata
del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In
attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al
Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è prorogato al 1o gennaio 2010.
7-bis.
Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per
l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre»;
b)
all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente:
«nono»;
c)
all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attività
produttive» sono soppresse;
d)
all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono
inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,» e le
parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;
e)
all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla
seguente: «luglio»;
f)
all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente:
«nono» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»;
g)
all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente:
«nono»;
h)
all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla
seguente: «nono»;
i)
all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla
seguente: «nono»;
l)
all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in
via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse.
7-quater.
Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies.
Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, è sostituita dalla
seguente: «30»;
b) all'articolo
19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la rata di pensione
corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del» e le
parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse
retribuzioni»;
c) all'articolo
19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti:
«sulla retribuzione di competenza del mese di luglio».
7-sexies.
Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati
nonchè i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza
fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009
la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i
termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di
comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
7-septies.
All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
quinto periodo è soppresso.
7-octies.
All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal
comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al
comma 7, alinea, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole da: «fino a
una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le
quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto
di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con
modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione»; c) il comma 7-quater
è sostituito dal seguente:
«7-quater.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del
comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici».
7-novies.
Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della
riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies.
Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli,
ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati
«Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.
Art.
42-bis
Disposizioni
per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità
1. Le violazioni
ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità
commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante
affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari,
possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonchè in
sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile,
di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a
1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in
più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al
ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la
relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta
da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia.
La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le
predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di
decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si
applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.
Art.
42-ter
Interpretazione
autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11
1.
L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri
finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso
la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di
radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.
Art. 43.
Importo
massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto
conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria
manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si
applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per
l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle
risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle
sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la
realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei
conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli
stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia
dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del
rendiconto generale dello Stato.
Art. 43-bis
Interventi
nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
1. In
considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle
condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002,
effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP),
ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di
cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281
del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in
liquidazione.
2. I beni
immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai
soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il
trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti
originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi
trasferiti.
4. Il
valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall'Agenzia del
territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla
base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in
possesso della SCIP.
5. Il
trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato
senza versamento di corrispettivo.
6. Il
trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato
per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai
sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto
dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle
passività della società stessa relative alla seconda operazione di
cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti,
al netto degli incassi disponibili.
7. Al
fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in
nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le
somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la
Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del
30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate,
in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari,
alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di
cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui
al comma 6. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo
e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti
originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio
trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il
pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle
somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere
un'anticipazione di tesoreria che è estinta entro l'anno a valere sul
suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da parte dei
predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8.
L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le
somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata
alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione
al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione
di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la
residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli
enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa
necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali
aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta
differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza
in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti
originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i
rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma.
9.
Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al
versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15
aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con
l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui
al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore
accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli
enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di
anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello
Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del
mercato immobiliare.
10.
Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi
alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto
effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire
agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte
dell'Agenzia del demanio.
11. La
seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso
delle passività di cui al comma 6.
12. Per
le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla
vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i
diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste
dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17,
17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti
originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i
beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti
l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di
cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli
incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare. I soggetti
originariamente proprietari possono modificare le suddette procedure al fine
di rendere più efficiente il processo di vendita. Qualora gli immobili
trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato
decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unità immobiliari
aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed analogo
valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono
sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti
alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con
liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto
all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di
eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari
promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare
privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino
l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione
al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di
esso, nonchè alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13.
L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili
di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di
individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite
le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle
due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le
informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti
originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L'Agenzia del
territorio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro
dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di
proprietà degli enti previdenziali pubblici.
Art. 44.
Disposizioni
in materia di tutela della riservatezza
1.
All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.
1-bis. I
dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi
telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga
agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del
trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°
agosto 2005.
2.
All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3.
L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così
modificato:
a) al comma
1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma
2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il
comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis.
In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle
misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo
167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di
cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter.
In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure
necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1,
lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in
ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a
centottantamila euro.».
4.
All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono
soppresse.
5.
All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la
sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6.
All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo
l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il
seguente:
«Art.
164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). - 1. Se
taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore
gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività
svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono
applicati in misura pari a due quinti.
2. In
caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente
Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis
e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è
ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In
altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge
numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al
presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le
sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo
quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.».
8.
All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a
cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo
169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
a) nel
comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del
comma;
b) nel
comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«quarto
del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10.
All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque»
sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».
11. Agli
oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in
favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio
2009.
Art. 44-bis
Disposizioni
in materia di infrastrutture carcerarie
1. Per
far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e
comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti
dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al
compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di
nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle
esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello
svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra
i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, redige un programma degli interventi necessari,
specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse
economiche a tal fine occorrenti.
4. Con
successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del
programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi
dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi
decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione
fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le
opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonchè, se di importo
superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la
loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del
titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la
parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla
cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547,
e successive modificazioni.
6.
L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura
eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo
4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è sostituito dal seguente:
«Art. 4.
- 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di
personalità giuridica.
2. La cassa
delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed
internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e
progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle
condizioni carcerarie.
3. Organi
della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al
presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto
emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili presso l'ente.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente
indicate nel comma 2, nonchè disciplinare l'amministrazione, la contabilità,
la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla
data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli
articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5.
Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare
personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria,
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 45.
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO
A
(articolo
35, comma 10)
a)
Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età
inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza
anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni;
b) riduzione
dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c)
revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d)
incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i
redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e)
incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i
redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
|