|
Legge
3 febbraio 2003, n. 14
"DISPOSIZIONI
PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE
COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2002"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 Febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 19
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A
e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B nonché,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i
decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie
di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano
l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni
in essi contenute.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega
legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili,
contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme
penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella
dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103
euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate
da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti
occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo
si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano
in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando
i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze
delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia
e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22
febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della
presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri
derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono
sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove
ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette
tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative
vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i princìpi ed
i criteri direttivi contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente
articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell’articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Modifica all’articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella
causa C-372/99)
1. All’articolo 1469-sexies, primo comma, del codice
civile, dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «o che
raccomandano l’utilizzo di».
Art. 7.
(Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 5 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività
svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4
ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione».
Art. 8.
(Delega
al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo
è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti
l’attuazione della suddetta direttiva.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi generali indicati
dall’articolo 2.
Art. 9.
(Modifica all’articolo 36 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio)
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è
soppresso.
Art. 10.
(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo)
1. All’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: «la
lettera a), punto 1), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la
lettera b), punto 1), del comma 1».
Art. 11.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)
1. Il Governo è
autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il terzo comma dell’articolo 15 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in
base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l’aggiunta di
sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire
solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all’alimentazione umana, ivi
compresi gli additivi;
b) prevedere che l’idoneità
all’alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba
essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l’aggiunta delle
sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da
parte del produttore all’autorità sanitaria competente.
Art. 12.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)
1.
Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base
ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato
per le «paste alimentari fresche» da vendersi sfuse, alle quali applicare
termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione,
e per le «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse, per le
quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture «paste
alimentari fresche» e «paste alimentari fresche pastorizzate» siano esposte
in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.
Art. 13.
(Modifiche
alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)
1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «Stato» sono soppresse le seguenti
parole: «, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso
della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico».
2.
All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409,
dopo la parola: «iscrizione» sono soppresse le seguenti: «i laureati in
medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un
diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché».
3. L’articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.
Art. 14.
(Attuazione
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano)
1.
Per l’attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, il Governo può tenere distinte le disposizioni
relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili
dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti
a prescrizione medica di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano
i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate
della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di
consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.
Art. 15.
(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presìdi
medico-chirurgici e modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i
dispositivi medici)
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presìdi medico-chirurgici
disciplinati dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall’articolo 201 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2
dell’articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all’interessato del
provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale
a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. In detta
ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi
della domanda di autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non
più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione
presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a
quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte
dell’azienda della documentazione integrativa richiesta.
3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, è soggetto alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. Il comma 2 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.
Art. 16.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in
materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore
dell’architettura)
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
129, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Ambito
di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento
dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo per l’accesso o l’esercizio in Italia dell’attività
di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. I
diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli
altri Stati membri dell’Unione europea, sono elencati nella comunicazione
della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto
ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «Fachhochschulen»
nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni,
esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all’articolo 4 e
dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all’attività di architetto
con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica
Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito
certificato rilasciato dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto.
2-quater. Sono, altresì, ammessi
alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 4, i diplomi,
certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all’articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati
riconosciuti in un altro Stato membro dell’Unione europea e corrispondano ai
diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell’allegato A.
2-quinquies. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica alla Commissione
europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell’Unione
europea e agli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e
che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l’indicazione delle
Università che li rilasciano».
3. L’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
129, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Competenze e procedimento) – 1. I
soggetti di cui all’articolo 1 devono presentare al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca domanda per il
riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’ammissione all’esercizio
dell’attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua
italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale
l’interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata
dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo
o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata,
o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il
diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne
conferma la veridicità;
b) un certificato rilasciato da
un’autorità competente dello Stato membro d’origine o di provenienza, che
dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso
richiesti per l’accesso all’attività di architetto. Se lo Stato membro
d’origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve
essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un
documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato.
Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro
d’origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia
fede che l’interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in
cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una
competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un
organismo professionale qualificato dello Stato membro d’origine o di
provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che
l’interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato,
che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di
fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti
dell’interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione
civile;
c) un certificato di cittadinanza o
copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza
dell’interessato.
3. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca può richiedere che i documenti, se
redatti in lingua diversa dall’italiano, siano accompagnati da una
traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia
impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni
dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione
i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono
essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di
presentazione della documentazione, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della
domanda e della relativa documentazione, richiedendo all’interessato le
eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di
cui al comma 2, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
indìce, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la
conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un
rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con
l’adozione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro
tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il
provvedimento di rifiuto sono comunicati all’interessato. Il decreto è
altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori territorialmente competente per l’iscrizione nell’albo ai sensi
dell’articolo 5.
10. Se i titoli di cui all’articolo 2,
comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di
cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere
condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell’esperienza professionale
acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo».
4. L’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
129, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) – 1. Sono
ammessi all’esercizio dell’attività disciplinata dal presente decreto, con
carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui
all’articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli
di cui all’allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea
di cui all’articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione
prevista dall’articolo 6;
b) esercitano legalmente l’attività
relativa al settore dell’architettura nello Stato membro in cui sono
stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui
al comma 1, comporta l’iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti
presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all’articolo
1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento
dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento
professionale in quanto compatibili».
5. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 129, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di
architetto in altri Stati membri) – 1. Ai fini del riconoscimento in
altri Stati dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca certifica il valore abilitante all’esercizio della
professione dei titoli conseguiti in Italia».
6. L’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 129, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Norme transitorie) – 1. Sono
riconosciuti, ai fini dell’accesso alle attività disciplinate dal presente
decreto e del loro esercizio:
–a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati
dagli altri Stati membri dell’Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed
elencati nell’allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli
altri titoli elencati nell’allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell’Unione
europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo
durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli
altri Stati membri dell’Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori
al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima
del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente
svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti
il rilascio dell’attestato, le attività relative;
d) gli attestati, rilasciati negli
altri Stati membri dell’Unione europea, sulla base di disposizioni emanate
nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il
titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di
architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel
corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato, le attività
relative;
e) gli attestati rilasciati dalle
autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la
relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall’8
maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca,
con i titoli elencati all’allegato A».
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento
contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento ed iscrizione all’albo degli architetti di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno
1994, n. 776.
Art. 17.
(Modifica all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio
2002, nella causa C-279/00)
1. All’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro
Stato membro dell’Unione europea».
Art. 18.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
1.
L’articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia
di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee, è abrogato.
2. All’articolo 17, primo comma, numero 7, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola:
«residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio
professionale».
Art. 19.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in
materia di servizi postali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, un decreto legislativo per dare
attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunità in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare l’ambito dei servizi
postali riservati dal 1º gennaio 2003 e dal 1º gennaio 2006, ivi compresa la
corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza,
nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale
entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l’applicazione dei
princìpi di trasparenza e di non discriminazione nell’applicazione delle
condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il
trasferimento di sovvenzioni dall’area riservata a quella del servizio
universale;
d) assicurare procedure trasparenti,
semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi
del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori
privati;
e) garantire il rispetto dei servizi
riservati.
f) assicurare il mantenimento delle
prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali
da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli
utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico
riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località
montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20.
(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio
1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro, in relazione alla causa C-32/02)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del
Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi,
apportando alla legge 23 luglio
1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne
l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri generali
stabiliti nell’articolo 2.
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532,
e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)
1.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».
2. Il quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
«È
in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di
quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell’ambito delle
aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del
comparto turistico e dei pubblici esercizi».
Art.
22.
(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari)
1.
Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è
delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante
le norme per l’attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la
direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al
fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli
investimenti di OICVM.
2. L’attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le società di
gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata
dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività
previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di
origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di
succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle
imprese autorizzate sia esercitata dall’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità
italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento;
c) indicare quali servizi accessori
possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli
consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le società di
gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega
a terzi dell’esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa
che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della
responsabilità in capo alla società delegante;
e) stabilire, in armonia con la
disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso
all’attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che
designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la
gestione del proprio patrimonio;
f) prevedere che le società di
gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti
informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al
sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il
prospetto completo, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione
semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del
sottoscrittore che ne faccia richiesta;
g) concedere un
periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società
di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova
disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale
recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare
modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa
materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 23.
(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)
1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione
2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è
autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:
a) la
definizione dei criteri specifici relativi all’organizzazione ed esecuzione
delle ispezioni ambientali;
b) la
definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni
ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale,
regionale o locale;
c)
l’individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d)
l’introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate
facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 24.
(Modifica all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)
1. All’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali
o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista
smette di pedalare».
2.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 25.
(Modifica all’articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00)
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell’Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione,
di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura
ridotta previsto dall’articolo 202».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: «Il Governo emana entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Governo, al fine di consentire il previo
recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
emana, entro diciotto mesi».
Art. 27.
(Modifica all’articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319)
1. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) il Ministero per i beni e le attività
culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione
dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;».
Art. 28.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, le
parole: «non compresi nell’allegato 1» sono soppresse;
b) all’articolo 7, i commi 9 e 10
sono abrogati;
c) all’articolo 8, i commi 1, 2 e 3
sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Programma di
vigilanza annuale»;
d) all’articolo 15, il comma 3 è
abrogato.
Art. 29.
(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi)
1.
Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi, il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39,
è prorogato di un anno.
2. Il Governo è
delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando
integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le
procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle
procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro
nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa
dello Stato membro d’origine dell’ente creditizio, con le eccezioni
tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli
obblighi informativi e dell’attività di coordinamento tra le autorità degli
Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d’Italia e
consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di
vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite
adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati
membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai
provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in
conformità al principio dell’uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque
residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto
previsto alla lettera a) e per assicurare organicità alla normativa
interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo
IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24
novembre 2000, n. 340, e nel decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti
finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e
di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in
particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231
del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un
commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi
unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società
nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie)
1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica
le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di
società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all’articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.
Art. 31.
(Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all’articolo
1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l’attuazione
della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
2. L’attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata
ai princìpi in essa contenuti in merito all’ambito di applicazione della
disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia
finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti
dei contratti anche i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e),
della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli
strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalità mediante
le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa
realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le
disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme
previste dall’ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di
realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle
stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva
medesima.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato A
(Articolo
1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle
disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i
prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa
alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all’alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all’alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e
armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che
gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami
diversi dall’assicurazione sulla vita.
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica
temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di
Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica
la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante oleaginose e da fibra.
Allegato B
(Articolo
1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all’alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2002, relativa all’ozono nell’aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e
alla consultazione dei lavoratori.
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli
animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB
diossina-simili nei mangimi.
|