Legge
6 luglio 2002, n. 137
"Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di enti pubblici"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002
ART.
1.
(Deleghe
di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o
modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai princípi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della
citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e
motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri".
ART.
2.
(Procedure
per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
1. All'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2
è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini
dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
ART.
3.
(Disposizioni
transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati
ai sensi degli articoli 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della
legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri
è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per
le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte
eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel
contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai
vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari
funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito
del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un
responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di
diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 4.
(Modifica
all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
ineleggibilità).
1. All'articolo 60, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero
1) è sostituito dal seguente:
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il
Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le
funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".
ART.
5.
(Delega
per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle
aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della
Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio
1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le
previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n.
331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al
comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione
ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i
comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione
delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando,
altresí, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni
permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresí autorizzato, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal
presente articolo.
ART.
6.
(Delega
per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti
legislativi, ai sensi dell'articolo 24
della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le
procedure, i princípi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo,
nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati
a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la
classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile
2001, n. 138.
ART.
7.
(Delega
per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già
emanati, ai sensi dell'articolo 21,
comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, attenendosi ai princípi e criteri direttivi
contenuti nel citato comma 15.
ART.
8.
(Fondo
di perequazione).
1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa
gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993,
n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal
citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento
di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al
comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali,
alla competente struttura del segretariato generale della giustizia
amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità
adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia
amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che
ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50
per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il
predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso
spese.
4. La residua consistenza del fondo è
periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e
i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono
soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni
dei magistrati amministrativi.
ART.
9.
(Delega
per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra
loro e con le norme della legge 23
febbraio 2001, n. 38.
ART.
10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria
e diritto d'autore).
1. Ferma restando la delega di cui
all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività
culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e
ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica,
danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà
letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1,
senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli
articoli 117 e
118 della Costituzione;
b) adeguamento alla
normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento
dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali,
anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e
l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di
settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del
bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle
procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla
materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti
di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di
regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza
determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione
degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli
accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni
culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a
soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici
e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da
consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata
specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione
necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e
prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente
previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela
e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e
funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per
la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi
tecnici, secondo princípi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare
attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione,
in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività
culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa
militare;
e) quanto alle
materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le
procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure
di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di
quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e
degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla
materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la
legislazione ai princípi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione
europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per
il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle
regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti
privati;
g) quanto alla
materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel
rispetto dei princípi e criteri direttivi indicati all'articolo 14,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri
soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli
aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e
diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai
princípi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto
d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto
degli stessi princípi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
ART.
11.
(Ufficio
per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure).
1. Il Nucleo per la semplificazione delle
norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è
abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del
1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione
pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un
ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro
per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito
di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere
all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della
citata legge n. 50 del 1999, nonché alla
predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio
delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione
pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti,
anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le
modalità di cui all'articolo 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile,
sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi
economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi
costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi
organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli
delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del
personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori
ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto
un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32,
comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di
personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma
3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della
riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico
svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della
contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato
al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della
presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato
agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente
attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di
competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle
esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento
normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione
pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART.
12.
(Trasferimento
di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
1. All'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane,
strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già
assegnati, ai sensi dell'articolo 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART.
13.
(Delega
per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari
opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1,
senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) razionalizzare
gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari
opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative
funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla
Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle
attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in
materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello
nazionale.
ART.
14.
(Interventi
correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4,
comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il consiglio dei
dipartimenti;";
b) all'articolo 4,
comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla
seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";
c) all'articolo 4,
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei
dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività
scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti
annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei
dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di
cui all'articolo 7";
d) all'articolo 14,
comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) il consiglio
scientifico;";
e) all'articolo 14,
comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite
le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli
enti";
f) all'articolo 14,
comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria
dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante
per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della
categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
g) all'articolo 14,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio
scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle
attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due
membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di
cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.