Legge 18 Giugno 2002, n. 136
"Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e
la laurea in scienze delle attività motorie e sportive"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica
rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e
dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell’accesso ai
pubblici concorsi ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nell’ambito della propria
autonomia, può definire l’accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato
dagli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8
maggio 1998, n.178, e di coloro che hanno conseguito
il titolo previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S,
75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
nonché ai master universitari di primo livello.
|