Legge 23 maggio 1997, n. 135
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante
disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997
Art.
1.
1. Il decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997
Art. 1.
Interventi
per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale
1. Al fine di
consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo
sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con
i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione
europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali
con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le
somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo
restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso
Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze,
restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto
legislativo n. 96 del 1993. Con effetto
dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui
autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi
a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire
50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla
copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di
edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio
1996, n. 23, con le procedure e modalità
previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia
universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire
cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con
deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli
interventi di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire
1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per
gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997
- 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
3. Secondo quanto
disposto dalla legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, al
fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere
pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo
irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di
sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con
priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i
Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato
permanente per le politiche agro - alimentari, a contrarre mutui decennali con
il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo
massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire
80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per
la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
Art. 2.
Regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello
1. Sono escluse
dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12,
terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, nonchè dalla retribuzione pensionabile di cui
all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed
altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento
economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione
dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della
retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai
lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può
superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per
cento dal 1 gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i
successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del
tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
3. Le erogazioni
di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci
per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo
non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici
complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo
una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte
residua.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della
determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme
pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime
contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai
dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti
economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
6. Ai fini
dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i
contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro
stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli
aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.
7. Il datore di
lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma
1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle
sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per
l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per
l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire
37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni
1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
b) quanto a lire 86 miliardi per
l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per
l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
c) quanto a lire 16 miliardi per
l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno
1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno
2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente
articolo.
Art. 3.
Disposizioni
in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione
professionale
1. Per la
prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4,
comma 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55
miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede
il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti
locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le
opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero
dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari
competenti.
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo
stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per
ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo
9, comma 25, lettera b), del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, nonchè i
trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997,
concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto
dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, nel
limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione
salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno
1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 21
dell'articolo 1 del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è sostituito dal
seguente:
" 21. Allo
scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i
lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i
servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma
1 dell'articolo 14 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono costituire società miste
ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, a condizione che il personale
dipendente delle predette società sia costituito nella misura del quaranta per
cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del
quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La
partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a
cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla
fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga
a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore
a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o
connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente
promossi dai medesimi soggetti promotori.".
4-bis. I
lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente
utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio
1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio,
titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998
dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a
selezione, di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità.
5. Per il
finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18,
primo comma, lettera h), e 26 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro
il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. Gli oneri
relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera
a), dell'articolo 21 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino
alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite
di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
7. I corsi
organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto - legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari
ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle
relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi,
secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I
relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1
del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per
l'anno l997.
8. Al fine di accelerare l'avvio
e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di
valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali
intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali nonchè ai funzionari delegati dell'assessorato per i
beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione
siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede
anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico
capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10.
L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su
proposta dell'amministrazione interessata.
9. Gli interventi
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti
all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando
non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui
all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE)
2081 / 93, in età compresa tra i 18 e i 35
anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che
presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in
agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e
modalità di concessione delle agevolazioni.
Art. 3-bis.
Procedure
relative agli ammortizzatori sociali
1. Al fine di accelerare le
procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma,
vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di
approvazione dei programmi di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno
per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2,
comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Il requisito
di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento
della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della
medesima legge n. 223 del 1991.
Art. 4.
Intervento
su immobili adibiti a teatri
1. In attesa
dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è
istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri,
avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed
adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di
proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con
eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri
predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di
interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui
al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
3. Alla costituzione delle
disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono
inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito
delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2
della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonchè per ulteriori
individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori
dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo.
Art. 5.
Interventi
nel settore del trasporto aereo
1. Per la
realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento
delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari,
Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la
contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le
previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od
altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale
ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale
di lire 45 miliardi per l'anno 1998.
2. La
realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione
aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno
degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative
agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 6.
Sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue
1. Le risorse
derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di
protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonchè le ulteriori risorse
attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla
realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario
di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione
delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse
nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste
per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli
di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione.
Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva
riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro
del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea
le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di
assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti
dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
alle regioni competenti:
a) una quota pari
al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli
interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano,
entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in
bilancio;
b) una quota del
costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento,
tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile
all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della
consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva
disponibilità delle risorse in bilancio;
c) la quota
residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da
parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti
dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed
agli interventi di cui al comma 1 già appaltati o affidati in concessione e che
risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti
dell'articolo 13 del presento decreto, intendendosi sostituito all'elenco di
cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera
senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministero dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al
quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di
provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore
provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota
residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonchè le
risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e
depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità
per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni
interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria
allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero
dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi
previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica
competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e
documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base
del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400
milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare,
incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie
disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore
delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle
risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita
segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più
di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo
tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire
1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno
1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 7.
Mantenimento
in bilancio di fondi
1. Le
disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per
l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate
nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o
di proseguire interventi in corso di attuazione:
a) capitoli 7701,
8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza
statale, nonchè l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli
enti acquedottistici;
b) capitoli 8401,
8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione,
completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà
statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi
interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
c) capitolo 7552
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e
agevolazioni alle attività di ricerca;
d) capitolo 2557
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure
di valutazione di impatto ambientale;
e) capitoli 9051,
9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di
edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni
Campania, Basilicata e Puglia;
f) capitoli 7352
e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del
Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio
con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in
trattamento di sussidio di disoccupazione, nonchè la realizzazione del sistema
di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di
Venezia;
g) capitoli 4501
dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli
interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonchè degli interventi in
favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei
procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in
vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorchè riferiti a fatti verificatisi
anteriormente al 1 gennaio 1996;
h) capitolo 8200
dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la
realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico
di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;
i) capitoli 7652 e 1171 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti,
rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento
e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e
gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;
l) capitoli 191 e
193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e capitoli 1109, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti
interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle
attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione
fiscale, ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia
fiscale contenute nella legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonchè l'attività produttiva della
predetta amministrazione autonoma.
1-bis. Il termine
per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.
1-ter. Il termine
per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17,
commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n. 67,
è prorogato al 31 dicembre 1997.
Art. 8.
Semplificazione
dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e
prestiti
1. I commi 54,
56, 57 e 58 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti
dai seguenti:
a) " 54. Al fine di
razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo
alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di
competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità
montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle società per
la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende
speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il
Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per
gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi,incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre
rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire
500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui
fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento
delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio
nazionale.";
b) " 56. I
soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate,
possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di
opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale
risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento
urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il
costo presunto dell'opera da realizzare, nonchè la prevista copertura
finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti
richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare
mediante il ricorso anche a società partecipate dalla Cassa medesima.
L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle
disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite
massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.";
c) " 57. L'anticipazione,
aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le
modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento
della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi
cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni
qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di
cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti
l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora
non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla
realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto
meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) " 58. Alla Cassa depositi
e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al
tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato.
I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di
cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25
miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 9.
Accelerazione
della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero
dei lavori pubblici
1. Sino alla
emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di
progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma
triennale di cui all'articolo 14
della medesima legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni.
2. È istituito
presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al
finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da
eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei
lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del
Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7
miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
2-bis. Il
Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese
anticipate.
Art. 10.
Modalità
di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a
malati di AIDS
1. Per garantire l'immediata realizzazione
degli interventi previsti dalla legge 5 giugno
1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi
disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito,
con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche
per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità
stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Art. 11.
Centri
storici
1. Al comma 7,
lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
sostituito dall'articolo 2 ,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunte, in fine, le parole: "e, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;".
2. Al comma 8,
lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole:
"non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968,".
2-bis. Dopo il
comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è inserito il seguente:
" 8-bis. La denuncia di
inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione
dell'impresa a cui si intende affidare i lavori ".
Art. 12.
Disposizioni
in materia di sicurezza nei cantieri
1. Sino al 31
dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1
dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed è ridotta
della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 758 del 1994.
Art. 13.
Commissari
straordinari e interventi sostitutivi
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale,
in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur
potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti
comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più
commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui
al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di
natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o
ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
(Seguiva un
periodo soppresso dalla legge di conversione).
3. La pronuncia
sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora
intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di
cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati
dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici
giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli
interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della
normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del
patrimonio storico, artistico e monumentale, nonchè dei principi generali
dell'ordinamento.
4-ter. I
provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere
motivati.
5. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione
dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non
impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse,
destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di
assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta
ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1,
comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di
venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in
lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998
e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui
al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla
corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere
di cui al predetto comma 1.
Art. 14.
Finanziamenti
per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura
e per iniziative produttive.
1. I
finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978
al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto
non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni,
su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di
risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31,
lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente
quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente
ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al
netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori
eventualmente già impiegati per i programmi originari.
2. I finanziamenti per l'edilizia
residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonchè quelli ricavati
dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale
in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale
minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle
disponibilità.
3. Al fine di
favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i
contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere
erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza
assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In attesa
dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la
necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento
dello stanziamento previsto dall'articolo 3,
comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e
con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.578. Per
concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4
giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante
dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400
milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
5. Per consentire
interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato
produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al dieci per cento
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative
produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'articolo 6-ter del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
Art. 15.
Snellimento
delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 2-bis. Con
decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le
modalità necessarie per:
a) attivare il
collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una
o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai
dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e
nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di
sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le
attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura,
stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni
della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di
sospensione;
c) rendere
accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio
delle attestazioni di cui alla lettera b).
2-ter. Previa informativa alla
amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le
comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai
soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali
soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto
recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le
segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi
dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata
superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto
mesi.".
2. Al comma 5
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori del caso di lavori
o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva.".
Art. 16.
(Soppresso
dalla legge di conversione)
Art. 17.
Anticipata
occupazione del demanio aeroportuale
1. In attesa
dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può
autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali
aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni
demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei
diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti
necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture aeroportuali, nonchè all'attività di gestione aeroportuale.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione
prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n.
324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i
diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976,
come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti
autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata
occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali
complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di
cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato
affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale
ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della
provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma
del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle
infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione
e per le migliorie apportate.
Art. 18.
Rimborso
delle spese di patrocinio legale
1. Le spese
legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa,
promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza
di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento
di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda
la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza
nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni
del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti
la responsabilità.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 19.
Norme
sul processo amministrativo
1. Nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto
provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione
e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree
ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il tribunale
amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione,
può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato
in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
3. Tutti i
termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria.
4. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve
essere celebrata entro sessanta giorni.
5. Con la
sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia
specificamente sulle spese del processo cautelare.
6. La parte
interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal
tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del
dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta
giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato
si applica l'articolo 33
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 19-bis.
Realizzazione
e potenziamento di tratti autostradali
1. Per le
finalità e con le modalità previste nell'articolo 2,
comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto
Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un
ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.
Norme
finali
1. Le
disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel
presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute
nei regolamenti di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di
aggiornamento al documento di programmazione economicofinanziaria per il
triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 20-bis.
Funzioni
attribuite al Ministero dei lavori pubblici
1. Le funzioni
attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e
9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure
già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.
2. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.
Art. 20-ter.
Disposizioni
in materia di indennità di mobilità
1. Il diritto
all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur
regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i
termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992
fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.
2. Senza
ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati
fino al momento dell'erogazione.
3. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo
di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per
l'anno 1997.
Art. 21.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.