Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
(pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.229 del 11 settembre 1962)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1.
Il coefficiente di
moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge
26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.
Art. 2.
L'importo mensile delle pensioni
di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo
1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:
A) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in
favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 12.000;
B) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in
favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età,
lire 15.000.
I trattamenti
minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
A) a coloro che percepiscono più pensioni a
carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o
che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora
per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo garantito;
B) a coloro i quali prestano opera retribuita
alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla
retribuzione.
Ove non competano
i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le
disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti
minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo
del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni
stabilite dall'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ai trattamenti minimi si aggiunge
una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi
in occasione delle festività natalizie.
Il titolare di
pensione è tenuto a denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale,
entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di
pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.
Il datore di
lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti
minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12,
comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218,
di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai
trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'istituto nazionale della
previdenza sociale.
L'istituto nazionale della
previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione
del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti
di legge.
A carico di
chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di
procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 23,
quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Per i titolari di
pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel
settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra
qualifica - fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica
impiegatizia - la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12
della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal
secondo comma dell'articolo 6 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione
dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma,
sono effettuate direttamente dall'istituto nazionale della previdenza sociale
in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e
risultante dagli elenchi anagrafici.
Art. 3.
Il servizio militare relativo al
periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali
come previsto dalla legge 4 aprile
1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata
precedentemente a tale legge.
Art. 4.
I contributi versati o
accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia
differita ai sensi dell'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il
perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto,
a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purché:
A) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della
pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidità, il
pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;
B) sia accertata la perdita della residua
capacità di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidità.
I contributi
eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma
precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai
pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla
decorrenza del precedente supplemento.
I supplementi di
cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale è presentata la domanda.
La relativa
misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i
sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento
delle pensioni.
I supplementi
calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo
del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni
stabilite dall'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.
Se la pensione in
atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo,
l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello
spettante a titolo di supplemento.
In caso di morte
del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della
pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora
il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.
Art. 5.
L'assicurato cui sia stata
liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di
liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere
la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o
accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano
sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione
supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto
l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme
dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione
supplementare:
A) decorre dal 1/a giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda;
B) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la
percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando
il risultate importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento
delle pensioni;
C) è aumentata di un decimo del suo importo per
ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218;
D) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della
precitata legge n. 218.
I contributi
versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno
diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
La pensione
supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità,la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo
di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le
norme della predetta assicurazione.
In caso di morte
di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del
presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui
versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato
luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non
siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore
dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una
pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione
supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la
decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri
contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai
fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
È abrogata ogni
altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate
nel primo comma.
Art. 6.
È fissato un
nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte
dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55.
I superstiti di assicurato
deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1/a gennaio 1958 e che al
momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione previsti dal numero 1) dell'articolo 9, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto
alla pensione di vecchiaia, hanno il diritto alla pensione indiretta con
decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge,
semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i
superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55.
La domanda di
pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del
presente articolo.
Art. 7.
L'articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal
seguente:
Non ha diritto alla pensione
prevista dall'articolo 13 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della
legge 4 aprile 1952, numero 218, il coniuge:
1/a) quando sia
passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa;
2/a) quando, dopo
la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età
superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato
meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due
coniugi sia maggiore di venti anni.
Si prescinde dai
requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della
differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il
decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.
Art. 8.
Il quinto comma
dell'articolo 10
della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito
dal seguente:
Le disposizioni contenute nel
secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni
a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o
che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora
per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore
al minimo garantito.
Art. 9.
In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 10,
comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo
modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente
legge, si dispone:
A) spetta il trattamento minimo sulla pensione
di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga
pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
B) spetta il trattamento minimo sulla pensione
di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di
pensione di riversibilità integrata al minimo.
Cessa dal diritto
ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorché rimanga
unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.
Art. 10.
Nel caso di
contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le
riduzioni previste dall'articolo 12
della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato
dallo articolo 6 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo
2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al
contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo
eventualmente spettante.
Art. 11.
Possono essere
ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni
di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del
versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata allo istituto
prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'età di 45 anni per le
donne e di 50 per gli uomini.
Tuttavia, nei primi due anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di
prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere
le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la
loro età.
Art. 12.
Il sesto ed il
settimo comma dell'articolo 6 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti
dai seguenti:
La prima tessera
rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due anni dalla
data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche
corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda
di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio
della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere
dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia
riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità
dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.
Le tessere per la
prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla
scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo
che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera
stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le
marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della
tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver
proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto, rientreranno
nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle
ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle
spese.
L'assicurato che
ha riconsegnato all'istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può
ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei
contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna
suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente
articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio
anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla
medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le
operazioni indicate nel comma precedente.
Art. 13.
Ferme restando le
disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi
per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non
possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
può chiedere all'istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei
casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che
spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva
matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore
dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a
quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita
integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i
contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di
lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su
esibizione all'istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data
certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del
rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore,
quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a
norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca
all'istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro
e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita
il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi
prevista al quarto comma, deve versare all'istituto nazionale della previdenza
sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione
dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 14.
A coloro che sono
in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata
con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile
1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1/a
luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello
derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione
previsto dai primi tre commi dello articolo 29
della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'articolo 29 indicato al comma
precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle
assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonché alle pensioni a carico del
ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
ai cittadini
italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'istituto
nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione
sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'accordo Italo-Libico del 2
ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno
acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che
matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta
dall'istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello stato,
un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti
minimi previsti dalla presente legge.
Art. 16.
Le disposizioni
degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si
applicano agli assicurati e ai pensionati delle gestioni speciali di cui alla
legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.
Art. 17.
A partire dal 1/a
luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'opera nazionale
pensionati d'Italia dall'articolo 12,
terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55,
è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal fondo
per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza
di malattia ai pensionati.
Per l'anno 1962, è concesso
all'opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del fondo adeguamento
pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di
nuove case di riposo.
Il pagamento di tale contributo
straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Sono apportate le
seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto del
presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:
1/a) la lettera a) dell'articolo
6 è sostituita dalla seguente:
a) il marito nei confronti della moglie purché
essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel
complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le
pensioni di guerra;
2/a) la lettera
b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
b) i genitori non abbiano, per redditi di
qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel
caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori;
3/a) l'articolo 9
è sostituito dal seguente:
I limiti di
reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni
familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di
redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000
mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due
genitori.
Art. 19.
Fermo restando il
concorso finanziario dello stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni,
stabilito dall'articolo 16
della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13
della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo
11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo stato concorre per
l'esercizio 1962-1963 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per
l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 2 e per
l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente articolo 15.
A decorrere dall'esercizio
finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi di cui al
precedente comma, è elevato a lire 37,5 miliardi.
All'onere di lire
50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio
1962-63 e a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi
si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento
recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite allo stato estero.
Il ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 20.
A partire dal primo periodo di
paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del
contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai
fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle
pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile,
di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico
del lavoratore.
A decorrere dal primo periodo di
paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del
contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per
cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del
datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.
In aumento alle
misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti
quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del
finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:
Il 2,80 per cento
della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a
quello in corso al 1/a gennaio 1964, data in cui - ai sensi dell'articolo 5 della
citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 - l'onere
per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive
gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di
servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con
l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e
lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;
Lo 0,20 per cento
della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere
per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità
del fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati per il periodo anteriore al 1/a gennaio 1962. Con decreto del ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per il
tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota
anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui
trattasi.
Art. 21.
La misura del contributo dovuto
dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16
della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può
essere modificata con decreto del presidente della repubblica, ad iniziativa
del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro
per il tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto
nazionale della previdenza sociale.
Le variazioni
della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in
relazione al fabbisogno del fondo e alle risultanze della relativa gestione
derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico
del fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
A decorrere dal primo periodo di
paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore
la presente legge, le tabelle a e b, n. 1, dei contributi base dovuti per le
assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20
febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle a e b, n.
1, allegate alla presente legge.
Art. 23.
Con effetto dal 1/a luglio 1962
sono abrogate le seguenti disposizioni:
Articolo 61,
ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155;
Articolo 11
della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del
decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
articolo 5
e articolo 11,
ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
Articolo 12,
quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Articolo 27,
ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Articolo 21 del
decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
Art. 24.
Il diritto a
beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera b) del primo comma
dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie
il 65/a anno di età.
I pensionati che compiano il 65/a
anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data
stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.
Art. 25.
È istituita presso il ministero
del lavoro e della previdenza sociale una commissione con il compito di
procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità,
le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'istituto nazionale della
previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La commissione è
nominata dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno
parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel consiglio di
amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti, 2
funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario
per ciascuno dei ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello
istituto nazionale della previdenza sociale.
La commissione
potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
La commissione
dovrà riferire al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita
relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione
predetta e in particolare sui seguenti punti:
Soggetti
protetti;
Età di
pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;
Prestazioni di
vecchiaia, di invalidità e inabilità;
Condizioni di
invalidità pensionabile;
Problemi del
cumulo delle prestazioni, dell'istituto della prosecuzione volontaria e
dell'assicurazione facoltativa;
Assicurazione di
malattia ai pensionati e relativo finanziamento;
Finanziamento ed
interventi dello stato.
Il ministro per
il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione
al C.N.E.L. Per il parere: quindi provvederà, nei sei mesi successivi, a
presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il
funzionamento della commissione saranno a carico dello stato di previsione
della spesa del ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
1962-63 (capitolo 14).
Art. 26.
Le disposizioni della presente
legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.
Salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avrà effetto con
decorrenza dal 1/a luglio 1962.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano
Terme, addì 12 agosto 1962
Segni
Fanfani -
Bertinelli -
Bosco -
Tremelloni -
Trabucchi
Visto, il
Guardasigilli: Bosco
Annesso A
Tabella a
contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
--------------------------------
Annesso A
Tabella a
contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
Omissis
Annesso B
Tabella b
contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro 1. - In
generale - Esclusi gli agricoli
-----------------------------------
Annesso B
Tabella b
contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro 1. - In
generale - Esclusi gli agricoli
Omissis