Parlamento Italiano
Legge 6 agosto 2008,
n. 133
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 -
Suppl. Ordinario n. 196
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
testo in vigore dal:
22-8-2008
La Camera
dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non
convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18
aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,
nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre
mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Brunetta, Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Titolo I
FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del
PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento
nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008,
al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento
nel 2011;
b) la crescita del tasso di
incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in
corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché
attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la
semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione
dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di
crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009
contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto
tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o
al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale
e localistico.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della
comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti,
senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi
titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture
civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, é determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui
al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di
coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione
delle reti dorsali.
4. L'operatore della
comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture
destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica
in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di
inizio attività é sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni.
L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
7. Qualora
l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia é priva di effetti.
8. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia é priva di effetti.
9. La sussistenza
del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di
sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando
le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. É comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore
della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei
commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato
l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività.
13. Per gli aspetti
non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute
più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le
disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione
nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni
facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei
comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui
alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90
e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle
opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la
necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)
e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le
società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a) , costituite da non più di sette anni, possedute da
almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da
almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e
all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima
attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società
costituite da non più di tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto
dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni
anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni
materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo
di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative
produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il
coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei
ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento
con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un
sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con
decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione
e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni
di attuazione.
1-bis. Per le
finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui
partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della
sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le
amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei
programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo,
compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può
intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. É istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica
le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le
ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide,
se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di
cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura , nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per
lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e
le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello
sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed
aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi
dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai
prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
2. Ai commi 200 e 201
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative
delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono
fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni
previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative
ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni
degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle
delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità
dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le
stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30
giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.
Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla
legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. É abrogato il
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. É inoltre abrogata la legge 20
ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati,
altresì, i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti
alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1,
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Art. 6-bis.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. Al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete
che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo
scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di
sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a
regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le
modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di
fornitura.
2. Alle reti, di
livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere
aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati
internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti
produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad
eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole:
«Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono
sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della
razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e
finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di
imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per
le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite
semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina
comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per
le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire
procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le
seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
e) il comma 370 é abrogato.
4. Al comma 3
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge
5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
5. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 6-ter.
Banca del Mezzogiorno
1. Al fine di
assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto
bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la
crescita, é costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle
disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, é nominato il comitato promotore,
con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di
cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale
é previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della
Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni,
alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni
meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già
appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse
prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate.
4. É autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della
Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni
dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo é restituito allo
Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad
eccezione di una.
5. All'onere di cui
al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater.
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree
sottoutilizzate
1. Al fine di
rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su
indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni
operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle
risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o
programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la
medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca,
anche sanitaria. In ogni caso é fatta salva la ripartizione dell'85% delle
risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del
Centro-Nord.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono
norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità
per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le risorse
oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai
soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui é iscritto il Fondo
per le aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies.
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della
rete infrastrutturale di livello nazionale)
1. É istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere
dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle
energetiche, di cui é riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitività e della coesione del Paese. Il fondo é alimentato con gli
stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico
Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse
strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve
le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate
all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al
finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del
CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione
del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del
Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del
quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera
del CIPE é trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle
procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali
finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico
Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con
i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un
principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di
interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale
per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati
dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-sexies.
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
1. Per promuovere il
coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per
garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico
nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il
tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua
la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati
con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti
nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del
bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non
siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla
rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi
2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico
delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della
ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego
delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli
interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di
accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di
inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto
conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali
e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo
economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
livello nazionale e regionale di cui é riconosciuta la valenza strategica ai
fini della competitività e della coesione.
3. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di
cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti
necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.
Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse
di cui al periodo precedente é trasmessa al Parlamento ai fini
dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della
riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con
le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli
interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro
strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le
intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese
istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento
di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del
presente decreto.
Capo III
Energia
Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo
periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire,
anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e
delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato
interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia
e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e
sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e
negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della
elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi
1. Il divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di
Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come
modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica
fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza
di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di
valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di
accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
2. I titolari di
concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti
di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per
i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della
marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero
dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al
comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini
della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai
fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. É abrogata ogni
incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1,
comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con le
parole: «é adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti
percentuali rispetto» é aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare
la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e
dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti
petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con
proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività,
previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia.
3. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole, alimentari e forestali é approvata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione
di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per
l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le
modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le
disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione
delle disposizioni del presente articolo é subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali
strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 é aggiunta la seguente
lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed
in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di
fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, é approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano
nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano é
rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso
l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto
dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni
inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate
prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione
3. Il Piano
nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove
abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo
esistente ed é articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto
dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un
sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione
di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità
previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi,
potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi
accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e
di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in
termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed
energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli
accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di
cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla
parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento
della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al
comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento
al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.
e) la cessione, in tutto o in parte, dei
diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità
abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone
agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di
cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite
interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle
zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente
urbano.
7. Ai fini della
realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio
sociale, in quanto servizio economico generale, é identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli
articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte
essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di
attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati
le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione
del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione
più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle
procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva
alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del
piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui
al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
10. Una quota del
patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più
utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti
dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli
enti locali.
11. Per la migliore
realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai
sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo é istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis,
ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e
impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n.
159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti
agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in
sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come
definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli
immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies é sostituito
dal seguente: « 8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV
S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i
relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices
sono abrogati.
1-bis. All'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, é aggiunto, in fine, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente
comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati é parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da
parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di
revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o
di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto
con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale
pubblico
1. Al fine di
valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono,
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed
enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della
conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle
unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione
all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel
pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al
proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei
figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni
alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi
accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni
regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo
svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di
consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per
sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1°
settembre 2008 é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto
della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali
con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo é pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di
funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi
realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai
Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti
in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il
Ministero dell'economia e delle finanze é istituito il Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del
fondo é stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro
per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse
del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione
delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del
grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau
International des Expositions (BIE) é autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro
per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per
l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al
comma 1 il sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, é nominato Commissario
straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione
Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la
previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli
interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 14-bis.
Infrastrutture militari
1. All'articolo 27
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31
dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a
2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto
completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure
negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a
partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo é sostituito
dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché
per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione
e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto
capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma
di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i
proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia
del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al
Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei
predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, é inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui
al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2,
comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del
Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al
citato comma 13-ter.2.».
2. All'art 3, comma
15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti
territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli
enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati»;
b) il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Le
procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con
l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.».
3. Il Ministero
della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con
apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui
all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le
seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale
dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa
- Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta é decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione
appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da
rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze,
nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) (( possono essere destinati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze
funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità
finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti
territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo
bene, determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila
euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero
della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo
12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero
per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in
ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti
di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al
fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire
dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta
salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i
competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili,
in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di
potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi,
documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle
loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico
2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di
cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa,
on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
diversamente abili.
3. I libri di testo
sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di
studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi
aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo
nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del
peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di
testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno
della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e
le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle
università
1. In attuazione
dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e
dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in
fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione é adottata dal
Senato accademico a maggioranza assoluta ed é approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni
universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie é trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio,
la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di
trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad
essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni
universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo
le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicità della gestione. Non é ammessa in ogni caso la
distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o
altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento
degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a
titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie
sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque
altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.
Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle
fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente
alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti
di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione
universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni
universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di
ciascuna fondazione.
10. La vigilanza
sulle fondazioni universitarie é esercitata dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie é
assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei
conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente
al Parlamento.
12. In caso di gravi
violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione
universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza,
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un
Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione
dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento
economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
14. Alle fondazioni
universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le
Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la
natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una
più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e
all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in
considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente
perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a
decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI é soppressa.
2. A decorrere dal
1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico
della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto
al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze é disposta l'attribuzione del
patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società
totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con
il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta
società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi
o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o
l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse
acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma
3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in
settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di
infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri
di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui
all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società
a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati
regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e
redditi di lavoro
1. A decorrere dal
1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti
di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle
decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al
primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti
con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma,
dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso
che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia,
con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione
e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal
1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti
locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal
1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23
luglio 1991, n. 223, é sostituita dalla seguente: «a) al
versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle
retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.».
4. Sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155.
5. All'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono
soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione
dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo
periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti
relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a
fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano
un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme
eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro
accessorio, la riunificazione é disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della
riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande
successive alla prima é dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità
dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni
esecutive in violazione del comma 7.
9. Il giudice, ove
abbia notizia che la riunificazione non é stata osservata, anche sulla base
dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia
esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della
domanda.
10. A decorrere dal
1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, é corrisposto agli aventi diritto a condizione
che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci
anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal
1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono
soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto
nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle
variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni
dalla data dell'evento.
13. In caso di
ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 é soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole
«tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le
seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro».
1-bis. Dopo
l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, é inserito il
seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente
l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di
proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze
passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro é tenuto unicamente a indennizzare il
prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 5,
comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti
di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «e fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5,
comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti:
«, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
di tipo accessorio
1. L'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal
seguente:
«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni
sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di
età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla
lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72
comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal
seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i
criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e
delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e
nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e
c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto é abrogato l'articolo 71 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di
apprendistato
1. All'articolo 49,
comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da
«inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei
anni».
2. All'articolo 49
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 é aggiunto il seguente
comma: «5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non
opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I
contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di
formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata
e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento
della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo».
3. Al comma 1
dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le
parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i
dottorati di ricerca».
4. Al comma 3
dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le
parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti
periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione é rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni
formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti
all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53.».
5. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7
ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre
1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo
e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n.
25.
Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni
del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina
comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di
concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti
gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed
al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello
di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità
e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative
discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento
della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a
favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità.
3. In deroga alle
modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a
causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un
efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto
dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui
al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del
settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la
proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a
soggetti privati.
6. É consentito
l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali
nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i
servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata
degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto
delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in
maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi,
nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più
redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a
livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di
servizio universale.
8. Salvo quanto
previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico
integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti
titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le
procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui é affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici
o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto
di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per
l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica.
10. Il Governo, su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta
giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza
da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista
pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e
servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello
idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di
ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere
alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati
e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con
esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di
reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità,
sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in
regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del
servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee
forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione
dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non
giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai
sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, é
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente
articolo.
12. Restano salve le
procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva
l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.
1-bis. Il Governo
individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare
implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli
atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, é approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi
nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di
giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una
quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del
programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina
le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e
la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative,
organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di
cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono
nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , che assicura la
coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1.
4. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per
la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica
dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli
esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al
comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo é delegato ad
adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti
gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti
sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di
avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese é data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri
e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del
raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici
non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con
esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione
della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e
30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle
Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi
al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino
ai sensi del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni
esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione
vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a
quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne é oggetto.
L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente
soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse
finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non
possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636
dell'articolo 2 e l'allegato A
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del
medesimo articolo 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1,
comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
6. L'Unità per il
monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, é soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione
finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già
stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di
ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da
leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di
ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o
locali é sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti é
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. É istituito,
sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).
2. L' ISPRA
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di
personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna
selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono
soppressi.
3. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi
per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede
di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a
regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e
controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione
delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse
strumentali e logistiche.
4. La denominazione
«Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto
Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali
fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un
commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei
commi da 1 a 5, compresa l'attività dei commissari di cui al comma
precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-bis. L'Avvocatura
dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei
giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali,
le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione
istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, é composta da
ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente
viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica.
9. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio
decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino
all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle
attività istituzionali é garantito dagli esperti in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione
di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e
gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
é composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti
sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
12. La Commissione
continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei
commi da 7 a 12 del presente articolo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 é aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli
costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e
collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi,
ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza é sostituita
dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali
trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese,
liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la
semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di
cui al comma 1».
2. In sede di prima
applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 é
adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso.
4. All'articolo 38
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 é sostituito dal
seguente:
« 2. La notificazione é validamente effettuata solo se é
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate
identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo
rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile
del trattamento se designato;
b) la o le finalità del
trattamento;
c) una descrizione della
o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati
relativi alle medesime;
d) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di
dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione
generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle
misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo
44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti
nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può
far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie» sono inserite
le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a
carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese
soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto
certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il
rispetto della disciplina comunitaria.
2. La disposizione
di cui al comma 1 é espressione di un principio generale di sussidiarietà
orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
3. Con regolamento,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie
per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del
regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. All'articolo
3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità rilasciate a
partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono.».
2. La disposizione
di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini del
rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di
scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000
euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 é soppresso.
2. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n.
231 del 2007.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco
clienti fornitori
1. Il comma 1
dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, é sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio
1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire
dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano
in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente é fissato
al 31 dicembre».
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n.
146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi
indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146,
del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative
successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la
materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis é abrogato;
b) al comma 6 le parole: «ovvero degli
elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «della stessa».
Art. 34.
(Soppresso)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31
dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato
e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di
verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in
caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, é abrogato.
2-bis. Sono abrogati
i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 36.
Class action. Sottoscrizione
dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
1. Anche al fine di
individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria
collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 2,
comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «decorso un anno».
1-bis. L'atto di
trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile
può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici,
ed é depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario
abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione
del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito,
rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente
comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al
presente comma.
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di
garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari
alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete,
ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono
individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2
dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, é sostituito
dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41
della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in
possesso dei requisiti di legge, é tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni
del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per
garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per
l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
m) e p) della Costituzione.
3. Con regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della
disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo
quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce,
altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla
costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla
attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi
di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può
essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In
caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di
«impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della
dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della
presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in
caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo
autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, é
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di
osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi
per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più
regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e
le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera
c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la
divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le
quali é sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse
discipline regionali.
5. Il Comitato per la
semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di
cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente
articolo.
6. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei
rapporti di lavoro
1. Il datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve
istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli
associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore
devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano,
la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio,
nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico
del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in
danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi
le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere
un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di
ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori é annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico
del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun
mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del
lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna
al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del
lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio
1953, n. 4.
6. La violazione
dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al
comma 1 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500
euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro
é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I
soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio
1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di
errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui
ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3
é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a
1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di
cui al comma 4 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 é la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo
dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 é sostituito dal seguente: «Se ai
lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto
di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax,
all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre
1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo
2, é abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6
sono abrogati, il comma 5 é sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che
faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda é obbligato a
trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico
del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il
comma 1 é sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il
libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione
della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i
commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo
comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
10. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n.
1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n.
153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47,
48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h)
dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le
parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti
formali
1. L'articolo 5
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, é sostituito dal seguente: « Art. 5.
(Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento della
attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del
soggetto al quale é stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono
reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva
della violazione é data informazione tempestiva al Consiglio provinciale
dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali
provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 é sostituito dal
seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo
anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia
del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole «I
registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo
periodo»; b) il comma 3 é sostituito dal seguente: «Gli obblighi di
registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative
scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6
dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, é sostituito dal seguente:
«6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici
competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva, il datore di lavoro non é tenuto ad inviare
il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché
la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1
dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole
«nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le
società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento
della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo
sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che
a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1,
lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di
lavoro
1. All'articolo 1,
comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia
per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le
seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati
durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilità».
5. All'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui
all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
consecutivo é calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici
giorni».
6. La lettera a)
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é
sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta
che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di
periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1
dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituito
dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per
il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3,
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é
sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e
dall'articolo 10, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa da 130 a
780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é
sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa da 25 euro
a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo
di 24 ore».
10. Il comma 6
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é
sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, é soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a
154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si
é verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non é ammesso
il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4,
7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono
soppresse.
12. All'articolo 14,
comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono soppresse.
13. Al personale
delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità
propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai
dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed
il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5,
12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare
il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con
la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 6 é sostituito dal
seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto
periodo é ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e
con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione,
nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 é aggiunto il
seguente: «6-bis Fuori dei casi previsti dal comma 6, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca
reato, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo
comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo
comma é sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata
di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo, é ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola
«pubblicano» é sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al
secondo comma»;
4) dopo il quarto comma é aggiunto
il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca
reato, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.».
1-bis. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già
pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi
secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente
articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di
comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c)
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire
l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di
impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di
interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda
le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con
il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese
ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da
apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle
relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda
di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla
partecipazione al finanziamento delle eventuali opere
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le
regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione
e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari
e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello
sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla
programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto,
il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di
cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,
il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti,
salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria,
con benefici fiscali.
2. Il Ministero
dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi
operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di
cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni
finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1
possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già
assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali
di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal
Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi
individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per
individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo
del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più
presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi
sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle
domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la
domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le
disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1, é abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli
interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,
si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1,
lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria
intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2009.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento
di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione
normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate
nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della
disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria
per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando
comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della
testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure
informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non
oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto,
per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse
generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario é soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni
sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ed il relativo personale amministrativo é restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di
tale Ministero.
2. A decorrere dalla
data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24
aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) ,
e 3, comma 1, lettere d) ed e) , limitatamente al primo
periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c),
e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e
successive modificazioni.
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto
dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é
soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del
medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma
477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo
e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle
attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella
pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
da ultimo dall'articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente,
ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati
é causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, é soppresso.».
2. L'articolo 3,
comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 é così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti
di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione,
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3,
comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 é così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si
applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione é fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Art. 46-bis.
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
1. Al fine di
valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a
riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, é disposta una
razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al
secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo
sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo
sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle
amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
1. Dopo il comma 16
dell'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 é aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto
della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui
all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse
amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora
con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento
della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi
di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia
elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o
uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre
pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui
al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 é sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle
necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione
di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della
relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non é possibile ricorrere alla somministrazione di
lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure,
rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per
periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà
conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti
costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla
data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le
notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione
al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo
telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
2. Il Ministro della
giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli
Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando
i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 1.
3. A decorrere dalla
data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso
del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno
comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte
presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla
data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma é aggiunto il seguente:
«Nell'albo é indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun
professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123»;
b) il quarto comma é sostituito dal seguente: «A
decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso
sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di
giustizia
1. Alla parte
VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, é aggiunto il seguente
capo:
« Capo VI-bis
Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L).
Quantificazione dell'importo dovuto
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'art. 211.
Art. 227-ter (L).
Riscossione a mezzo ruolo
1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del
provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a
ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad
adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del
termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si
procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo é ripartito in più rate, l'intimazione
ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma
dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole «dell'articolo
precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma
dell'articolo 429 del Codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
«Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di particolare complessità della
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a
sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'art. 9, comma
2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite
con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di
equa riparazione non é proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non é
stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
3. Alla legge 27
aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma , le
parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni
giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma é
aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza,
individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive,
determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la
composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal
consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle
seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in
modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai
soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di
entrata in vigore dell'art. 1, comma
351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non é stata ancora fissata l'udienza di trattazione
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici
depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza
del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del
giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di
nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della
stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno
sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181
e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua
entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di
cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una
regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale
il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli
statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio é regolata da
contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse
attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei
contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate
alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per
l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, é disposta, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la
ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e
l'efficienza della spesa statale, le regioni, per accedere al contributo,
stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche
tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Su richiesta
delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione
detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle società Caremar -
Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima
S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia
Regionale Marittima S.p.A. é trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente
alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine,
la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento
gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni,
delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli
articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo
comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di
assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la
domanda di mobilità dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di
servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2,
comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo é
soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo
di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione.
2. L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili,
non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La
verifica di conformità é comunque richiesta e deve essere effettuata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli
dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano
variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi
di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno
di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del
codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto.
4. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione
del bene negli elenchi di cui al comma 1, é ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri
rimedi di legge.
6. La procedura
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per
la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli
elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si
applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di
cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione
alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti
proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti
di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli
elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e
19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.A.
1. In caso di
delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte
della società Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative strategiche di
sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato a
sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo
massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei
diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse
derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate
su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In
ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non
può risultare inferiore al 30 per cento.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
pubblica
1. Per il triennio
2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco
n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze
predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni
di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione
connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti
territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle
università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o
derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto
previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via
sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di
bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e
per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra
i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta
eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per
interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In
apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun
programma.
4. Ciascun Ministro
prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di
propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed
efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente
alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al
comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di
cui al citato comma 68
dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 é differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni
di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono
essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri
provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento
dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque
attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed
in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite
dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni,
nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da
disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi
la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge
n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo
17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono
esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, é abrogato.
7. Ai fini di
assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale
e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e
rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore
pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i
relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti
che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota
scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di
indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione
contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
8. Il fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, é integrato
di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie
dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai
sensi del presente comma, é ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per
l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2010.
8-bis. Nello stato
di previsione del Ministero della difesa é istituito un fondo con una
dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri
derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per
l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126.
8-quater.
All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 é
aggiunto il seguente:
« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle
operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche
in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente,
nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun
anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni».
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto
anno, ai sensi del citato comma 507, é portata in riduzione delle relative
dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo é ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009.
12. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, é ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1,
comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a
singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai
fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata
segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della
stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle
originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario
responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti
della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva
adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito,
nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i
predetti limiti.
15. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria
ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
Art. 61.
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione
della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica
1. A decorrere
dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A
tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di
spesa.
2. Al fine di
valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo
ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, é aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti».
3. Le disposizioni
introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All'articolo 53,
comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza».
5. A decorrere
dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le
medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle
spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere
dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.
7. Le società non
quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai
soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei
contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal
1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, é destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura
dell'1,5 per cento, é versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
9. Il 50 per cento
del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o
di segretario del collegio arbitrale é versato direttamente ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato; il predetto importo é riassegnato al fondo di
amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno
del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti;
la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali
ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal
1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati
nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il
patto di stabilità. Sino al 2011 é sospesa la possibilità di incremento
prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi
ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali
sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di
euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1,
comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e
le parole: «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
«al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura
ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura
comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo
periodo»;
c) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate,
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel
primo periodo del presente comma».
13. Le disposizioni
di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere
dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti
economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,
e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei
collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una
riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2008.
15. Fermo quanto
previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti
previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008,
adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare
la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati
amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare
dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e
del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture
organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel
presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita
dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del
presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità
interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19.
17. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del
primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La
dotazione finanziaria del fondo é stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione é incrementata con le somme
riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del
fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale
in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei
limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela
della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la
dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro
il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009
é istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito
fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla
base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni
interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, é abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del
presente articolo.
20. Ai fini della
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79,
comma 1, del presente decreto, é incrementato di 400 milioni di euro su base
annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al
proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle
disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure
di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a
realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni,
comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e
16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita
ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini
alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente
comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve
garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009,
per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione
ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni
degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la
Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga
alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse
di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere
sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate.
Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di
denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative,
anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata
la società di cui all'articolo 1,
comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi
conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che
sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma
23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle
relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103
e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo
301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi
quelli».
27. Dopo il comma
345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é inserito il
seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, é destinata
al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e
servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior
disagio economico.».
Art. 62.
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati
e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
01. Le norme del
presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di
coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione,
alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali é
fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo
1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che
non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive
di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere
superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento
o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di cui al presente
comma, é esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre
passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari
derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve
tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.
3-bis. All'articolo
3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso
altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla
base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate».
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, é incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal
fine é integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione
di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle
necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche
il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione é incrementato dell'importo di euro 200 milioni per
l'anno 2008.
4. Per far fronte
alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. é autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, é definita la destinazione del
contributo.
5. Per far fronte
alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel
contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui
passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A. é autorizzata ad
utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di
tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008,
previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno
correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per
l'anno 2009.
6. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativa al Fondo per l'occupazione é incrementata di euro 700 milioni per
l'anno 2009.
7. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come
determinata dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, é integrata di 300
milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze é
costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900
milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno
2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle
misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione
vigente.
9. All'articolo 1,
comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
«quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
9-bis Il contributo
al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, é incrementato di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Al fine di
garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, é integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di
2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo é altresì incrementato, a
valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate
derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008,
20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010,
24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, é ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di
430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. (Soppresso).
12. Per promuovere
lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali é
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per
l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al
finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e
le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai
sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse
di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento. Il finanziamento di nuovi interventi é subordinato all'esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere
finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione
delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste é definita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari
misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione
delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 é effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino
l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la
mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) é abrogata.
13-bis. Per la
realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e
allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed
occupazionale é autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma
provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali.
13-ter. All'articolo
5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) é abrogata.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in
16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato
decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui
all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
Art. 63-bis.
Cinque per mille
1. Per l'anno
finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa é destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e
4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il
meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui
al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione
delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto
delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme
non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni
che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche
a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di
attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di
controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei
confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per
un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo
anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede,
altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una
riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento
non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da
conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la
realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione
del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del
piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione
dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi
di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di
studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale
per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti
per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi
i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la
determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e
gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le
risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle
seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure
per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
attivate presso le università sono sospese per
l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i
dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali,
comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il
disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo,
devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non
inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per
l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le
competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri é costituito, contestualmente all'avvio dell'azione
programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
9. Una quota parte
delle economie di spesa di cui al comma 6 é
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno
scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza
con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e
della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale
utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per
cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere
dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per
cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità
ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal
Ministero della difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione
del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore
a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente
comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le
dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le
amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione
triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di
razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008
e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008
e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione
di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare
non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 é
sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine é istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità
cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104
dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate
nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di
cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo
le modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi
organi di controllo.
11. I limiti di cui
ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3,
7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle
forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle
parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni
di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi
restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nei confronti del personale delle
università. Nei limiti previsti dal presente comma é compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso
degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti
delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, é
ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per
l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio
2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità
cessate nell'anno precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di
controllo dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse
determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro é
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009,
nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina
del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo
svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato
B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere
dall'anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni
statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli
uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli
obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3,
trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime
finalità di cui al comma 1, va ridotta la
consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, é così sostituito: «189. A decorrere
dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici
indicati all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per
cento.».
6. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate
annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del
bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 é sostituito dal seguente: «6. In
caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.
Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali
ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi
precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.»;
b) il comma 7 é sostituito dal seguente: «7.
L'ipotesi di accordo é trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della
relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei
contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze
istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i
successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve
essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta
salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia
conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3,
non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 é inserito il seguente comma:
«7-bis Tutti i termini
indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».
8. In attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza
della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno.
9. A tal fine,
d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni
di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine
alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa
derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione
ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione
individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento
alle progressioni economiche.
10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni,
unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in
caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza
pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di
contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste
dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le
corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed é fatto
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione
trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione
integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il
collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture
1. Ai fini
dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per
realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi
dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività é
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che
non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste
dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di
1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza
di servizi.
2. Nei casi in cui,
in attuazione del comma 2-bis dell'articolo
29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità
degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga é concessa per un
periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da
corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto
a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza
dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la
località sede dell'organismo.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore
contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del
citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di
spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223
del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli
organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in
vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di
eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una
maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o
periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare
sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per
la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale
già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale
nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge
9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni
delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un
sottosegretario di Stato.
7. Le
amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle
strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I
risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica.
Art. 69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi
stipendiali
1. Con effetto dal
1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti
é differita, una tantum, per un periodo di dodici
mesi, alla scadenza del quale é attribuito il corrispondente valore economico
maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento é utile anche ai fini
della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli
ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale
che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua
passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità
pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la
medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico
spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato
al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale
periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico
della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente
valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo
2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai
risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di
euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto
dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università,
delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato
di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di
euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per
infermità dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal
1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di
servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza
di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30
settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31
dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza é corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni
altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative
di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a
causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per
le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I
risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi
per la contrattazione integrativa.
1-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in
attività operative ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica.
3. L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i
festivi.
4. La contrattazione
collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le
modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal
servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme
dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per
congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per
congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto,
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice
popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i
permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
6. Le disposizioni
del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei
limiti di età per il collocamento a riposo
1. Per gli anni
2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti
di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
minimo di anzianità contributivo richiesto e non é revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. É data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale
interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica
o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali
é prevista una riduzione di organico.
3. Durante il
periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo
continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente
documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative
che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed
altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo
é elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo
del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico
posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere
utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al
trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento
economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio é
cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non
é consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un
pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le
amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate
dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle
consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per
limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16
comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «In tal caso é data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente
in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.».
8. Sono fatti salvi
i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con
riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le
amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti
in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010
decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al
comma 7.
11. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla
disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene
automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa
dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave
pregiudizio» sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con
provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle
seguenti: «al 70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino a
«dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «é destinata, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad
incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni
che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di
riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a
«produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti
pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro
il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità,
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di
quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni
adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio
delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli
uffici;
all'unificazione delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1,
comma 404, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito
allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non
inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse
umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale.
2. Ai fini
dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di
esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la
gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in
servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture - uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c) , della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma
1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti
resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni,
nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle
esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui
al presente articolo.
5. Sino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti
alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. Al fine di
assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti
previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,
sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o
idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge 24 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle
amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 é
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano
escluse dall'applicazione del presente articolo
le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del
presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.
Art. 75.
Autorità indipendenti
Soppresso.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle
camere di commercio
1. All'articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni é
aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata
e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente».
2. In attesa
dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3,
comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di
dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.
3. L'articolo 82,
comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «La corresponsione dei
gettoni di presenza é comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e
modalita».
4. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno
nell'esercizio precedente é fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. É fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione.
5. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare
riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per
le amministrazioni statali.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con
correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento
di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma
anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli
articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e considerando in via prioritaria il rapporto tra la
popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla
riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con
particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di
tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti
di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base
di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio
negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico.
6-bis. Sono ridotti
dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011
i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle
comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 6
é fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale é
pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale
delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione
dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura
selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di
assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il
presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77.
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini
di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui
non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per
la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli
effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli
interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto
sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle
predette disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di
pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza
con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, é istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire
tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni
di competenza regionale.
2-ter. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei
trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo é costituito nell'anno 2010 e i
criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto é
trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere
espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-bis.
Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra
finanziaria é fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di
comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della
determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma
5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per
cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per
l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento
per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno
2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 10 per cento
per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per
cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 0 per cento
per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per
cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per
l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento
per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno
2011.
4. Per gli enti per
i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del
patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera
b) del presente articolo.
5. Il saldo
finanziario calcolato in termini di competenza mista é costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui
al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari
al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti
consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui
al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari
al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti
consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle
percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse
derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di
investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009,
nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3,
lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto
delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento,
il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno
l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di
ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del
proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore
alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici
indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo
il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui
la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per
l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del
proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti
statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 é ridotta di un punto. Il
rapporto percentuale é aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto
di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali
sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti
ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno,
il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali é, per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per
acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le
informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo
stesso decreto é definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi
del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo
periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente
l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti di cui al comma 1 é tenuto a inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di
competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità
definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo
quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai
conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti
non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti
istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente,
degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali
commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni
previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità
e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011,
alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i
contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo.
Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì
ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le
disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
22. Le misure di cui
ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi
assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga
conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province
e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento,
escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per
cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e
l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti é determinata
attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun
ente dell'importo da escludere é determinata mediante una funzione lineare
della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione
fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione
superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori
di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità
strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province
l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica
sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i
valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti
attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di
stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto
in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati
nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione
degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle
fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il
decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma
l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma
379, lettera i), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni
recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi
criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni
di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti.
30. Resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale
se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU).
31. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto,
fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel
rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero
dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter.
Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome
1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad
applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei
risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il
complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009,
al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base
dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e
per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al
complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato
assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno
2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 é quello risultante
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Il complesso
delle spese finali é determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto
capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali
sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi
2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità
interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di
patto di stabilità interno.
7. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma
6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli
esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono
altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il
coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi
costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza
regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli
esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti
di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi
e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto
a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche
prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto
previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal
presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la
facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro
enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o
provinciale.
11. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica,
la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle
autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le
regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo
restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per
acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione e provincia autonoma é tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un
prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del
patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente
articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma é tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi
del comma 6.
15. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011
la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo
a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì
ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni
recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge
n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni
recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi
criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale
se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente
previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità
interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater.
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi
trimestrali di cassa
1. A decorrere dal
1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, é estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni
statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende
ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i
policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che
affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo
40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate,
entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere
regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino
alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta
sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo
1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e
addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti
dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni
delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate
all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la
Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione
mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, é accreditata sulle
contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente
trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle
somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a
statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di
necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle
somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio
statale.
4. Nelle more del
perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA é
corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante
dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
della legislazione vigente.
5. Alla Regione
siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario
nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla
quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
6. Al fine di
assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme
relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso
rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di
finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale
risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e
rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della
leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle
manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze
quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile
indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli
anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà
comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, é sostituito
dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi
e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono
essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese
quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in
parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in
conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.».
8. Le risorse
trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico
diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità
speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale.
Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti
contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale,
intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote
annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al
limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi
successivi.
9. A decorrere dal
1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle
sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno
2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente
previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità
interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti
pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici
(SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o
cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio
di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato
invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della
finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina
dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, é nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di
liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario,
sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche
deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o
dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori
ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento
degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun
compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione
commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello
della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi
precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali
relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile
2008.
4. Il piano di
rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società
da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro
il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, é presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando
le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti
delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. É autorizzata
l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento
delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a
qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro
dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni
contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Per l'intera
durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può
procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data
di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di
competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione
corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi
precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini
previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per
l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo
all'esercizio 2008.
8. Nelle more
dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato é
confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3,
comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed é determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e
in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù,
preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale,
secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso
esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella
Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti
regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli
accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al
livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, é subordinato alla stipula
di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione
e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del
23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la
salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non
determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover
ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto,
diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi
compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete
ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di
riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di
conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di
cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri
standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché
delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree
della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della
contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto
previsto dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili
uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini,
ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente
normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno
in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento
programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non
venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con
la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati
lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard
necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale
nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente
articolo.
1-quater.
All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «di criteri e parametri
fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida
proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il terzo periodo é sostituito dai seguenti: «La
predetta modalità di ammissione al finanziamento é valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A
decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a
ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione
della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale
di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei
progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del
restante 30 per cento é subordinata all'approvazione da parte della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni,
comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno
precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano,
nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30
per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già
erogata».
1-quinquies. Al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da:
«in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di
economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi
standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture
preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema
informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili
presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti
modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni
e nelle province autonome»;
2) il secondo periodo é sostituito
dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto
del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base
ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative
e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse.
Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per
la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione é abrogato il
decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei
criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di
assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le
parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che,
compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita
da parte delle singole strutture sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole:
«accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle
seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b) dopo le
parole: «distinto per tipologia e per modalità di assistenza» é aggiunto il
seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture
o i professionisti accreditati.»;
3) dopo il comma 2-ter sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater.
Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui
all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a
prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati
annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo
conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di
investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi
e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso
di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo,
l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e
dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale interessati é sospeso».
1-sexies. Al fine di
garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui
al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008,
sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della
sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai
livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando
l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
definite le modalità con cui il cittadino é tenuto ad autocertificare presso
l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali
delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese
disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla
successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica
ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel
settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione
di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici,
gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale,
per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I
predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le
metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma
288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con
i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies.
All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 é sostituito
dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità
nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza
erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per
ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per
cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in
conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle
cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di
campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità
delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Al fine di
procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico
2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato,
di cui al comma 1, é incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di
69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del
Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico
in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo é
soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità
civili
1. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009
al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità
civile.
2. Nel caso di accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti
di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la
permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei
benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro
novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della
richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a
visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla
data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla
quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari
richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi
dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i
soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali é
stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti
da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione
dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il
godimento dei benefici economici.
4. Qualora
l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le
medesime modalità di cui al comma 3.
5. Ai titolari di
patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente
stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare
un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure
di rinnovo.
6. Nei procedimenti
giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni
mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi
dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione
passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e
modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo,
avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in
ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati
presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali
quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza
dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e
delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito
delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, é applicata con una addizionale di
5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di
imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che
operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas
di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere
a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi
relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti
rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima
disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica
mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o
eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti
indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati,
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati
nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito
imputato dalla società partecipata.
17. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al
comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. É fatto divieto
agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare
l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della
disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al
Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
19. Al testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 é aggiunto il
seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di
alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali
dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b)
é effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato
primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume
di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore,
esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni
di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior
valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui
all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed é soggetto
ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta
sostitutiva dovuta é versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo
dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986.
Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate
di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e
terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior
valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986;
tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base
all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a
concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni é computato in
diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza é compensabile
a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul
reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali é
inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute é ridotto del maggior
valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente
dell'imposta sostitutiva é computato in diminuzione delle rate di eguale
importo ancora da versare; l'eccedenza é compensabile a valere sui versamenti
a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione
e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti
lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle
rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le
svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del
reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
24. Fino al termine
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione
dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in
misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina
con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal
comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del
codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. É istituito un
Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente
di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei
cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo é
alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato
dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008
della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità
prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati
da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel
comparto energetico.
31. (Soppresso).
32. In
considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei
generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per
la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, é
concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di
maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
33. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di
cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi
conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti
non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di
fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire
la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione,
possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini
dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita
entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può
avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane
S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a..
35. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si
avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32,
in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto
della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al
fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del
beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di
erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni
o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari
delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei
mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro
il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, é
integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro
per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo é ridotto di 168 milioni di
euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari «familiari» e cooperative
1. All'art. 96 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 é inserito il
seguente:
«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai
soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base
imponibile della predetta imposta nei limiti del 1996 per cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117
a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a
soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.
La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti».
2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del
1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al
citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del
loro ammontare.
3. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo
é aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo
é aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, é aggiunto in fine il
seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili
nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella
determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in
sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono
sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono
sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima
riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della
medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui
all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60
per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
8. In deroga
all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale
della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 15-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, é
elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95
per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale
della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'art. 9,
comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é elevata al 14
per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per
gli anni successivi.
11. All'art. 106,
comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile
in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora
dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga
all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
13-bis. All'art. 1
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis é sostituito dal
seguente:
« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel
comma 2 é aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 é
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il
versamento é effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in
misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio
per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno
2008».
14. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «ad
eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso
decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art.
10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies)
dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di
immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta
commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla
medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni
di cui all'art. 1, comma
262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente
nel comma 264,
dell'articolo 1, lettera a) , della legge n.
244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 18 del presente articolo, si applica un'imposta
patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di
gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta
patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media
annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai
fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del
patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo . Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il
valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per
il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta é corrisposta entro
il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui
al comma 17 é dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione
dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio
inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di
10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute
da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'art. 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali,
società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché
da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di
cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni;
b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi
degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi
delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta,
da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di
parentela o affinità ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche
medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per
cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le
predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti
residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.
18-bis. L'imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,
realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di
partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle
disposizioni del comma 18 del presente articolo é dovuta nella misura del 20
per cento. L'imposta é applicata nella medesima misura al momento della
cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui
quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del
1997, e successive modificazioni.
19. La società di
gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma
18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione
scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del
risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al
fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui
al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al
comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.
20. La sussistenza dei
requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta
patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale
esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non
abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito
della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta
patrimoniale é applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore
delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi
prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c)
numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per
l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di
cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte,
la comunicazione alla società di gestione del risparmio.
21. Nell'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta
del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20
per cento».
21-bis. Nel caso di
rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento
immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente
articolo, é operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per
cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante
dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo
di sottoscrizione o acquisto.
22. All'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter
é inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio
sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente
o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo é individuato ai sensi
dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2
dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis)
é abrogata.
24. La disposizione
di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai
dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4
dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti
dall'esercizio di piani di stock option».
24-ter. L'esclusione
dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis)
del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma
24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai
dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a
mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano in
bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50
milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto
contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data
di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile
netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui
all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le
modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della
giustizia.
26. La disposizione
di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci
relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3
dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, é sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative
e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di
piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni
stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b)
é inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili
netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di
garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli
obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti
e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e
l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle
informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai
titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che
percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione,
quando l'apporto é costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e
l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio
2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa
destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale,
rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in
misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis é aggiunto
il seguente:
«2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza
semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei
commi precedenti.».
5. Ai fini di una
più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di
IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e
la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali
attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di
assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di
specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di
contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di
prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni
poste in essere.
6. Il coordinamento
operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 é assicurato
mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la
tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali
misure cautelari.
7. Gli esiti delle
attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6
formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e
delle finanze.
8. Nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e
2011 é pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli
finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a
norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in
particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero
7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione
delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 é data priorità ai
contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di
capacità contributiva.
10. Coerentemente
con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza
contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata
quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro,
le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della
realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni
segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la
determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di
favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le
Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima
fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e
funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una
Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da
conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia
il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia
fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale é in servizio il
dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una
retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente
generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono
fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in
essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse
assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di
rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta,
il dirigente generale é in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola
«sei» é sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo é sostituito
dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica
competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima
applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione
delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di
garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati
fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo
22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla
legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, é conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza
applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di
assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla
richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero,
confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza
nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta
di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio
nazionale é sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima
attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza
ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal
1° gennaio 2006. L'attività dei comuni é anche in questo caso incentivata con
il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di
semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale,
ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente
mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 é inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di
constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai
verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve
intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna
del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale.
Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione al competente
Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente
l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni
previste dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura
delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, é ridotta alla
metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione
dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le
modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste
in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo
alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di
cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
18-bis. L'articolo
5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con
riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di
prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da
parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto é comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino
al 31 dicembre 2008 é comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della
comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo
5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
19. In funzione
dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio
2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni
professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove
ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo
periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o
comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e
garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione
della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti
almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione
all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di
restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che
l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze
inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento,
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non é identificato né facilmente identificabile,
all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15
per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento é
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater Resta fermo il diritto di chiedere,
entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme
eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo
Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la
restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis
e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze».
22. Le somme
eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno
precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate
entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con
l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.
23. All'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se»
a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese»
sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto
di accoglimento dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis é abrogato. In ogni
caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
23-bis. All'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo il comma 3 é inserito il seguente:
«3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un
assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una
carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa
provvista finanziaria.».
23-ter. All'articolo
47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e
ai soggetti da essi incaricati».
24. All'articolo 79,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per
tre».
25. É istituito
presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con
compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei
fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati
rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze
tecniche nei suoi settori di intervento, é definita con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo
funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero
degli affari esteri. La partecipazione al Comitato é gratuita.
26.-28. (Soppressi).
28-bis. All'articolo
19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da
imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono
soppresse.
28-ter. Le
disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono
deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo é sostituito
dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75
per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2
per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».
28-quinquies. Le
disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta,
l'imposta del periodo precedente é determinata applicando le disposizioni del
comma 28-quater.
28-sexies. Nelle
more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
previsto dall'articolo
1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma
5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili
presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica
dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo
del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze
16 novembre 2000, é sostituito con il riferimento alla data di notifica
dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile
dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o
direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del
comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma
scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi,
scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia
delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi é
trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. É esclusa, quanto all'accesso, ogni
discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies. All'art.
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la
preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di
amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;
b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello
svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
28-octies. In
attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della
Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità
previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo
dell'aiuto oggetto di recupero é determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva
con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in
materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle
differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle
differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca
d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle
somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e
decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di
recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni
di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, e successive modificazioni.
28-decies. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, é approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei
maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei
maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti
alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni
dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi
del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto,
liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di
pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta
giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies.
L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, é abrogato.
Art. 83-bis.
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
1. L'Osservatorio
sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello
sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso
Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto
di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni
dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i
meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi
del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con
riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
4. Qualora il
contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto,
ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste,
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale
importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
5. Nel caso in cui
il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un
arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o
nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore
nel primo mese di vigenza dello stesso, é adeguata sulla base delle
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai
sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il
valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto
stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il
contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel
mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve
corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando
quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari
a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del
carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte
del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6,
risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il
vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il
contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma
scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto
sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno
ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
9. Se il committente
non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può
proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi
dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la
documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato
per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla
prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento
dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice,
verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli
prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto
al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto
ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il
termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni
di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando
non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo
dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per
l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore é calcolato sulla
base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo
economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto
pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento
della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 é pari
al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20
tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20
tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i
veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni
dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con
riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1°
luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.
12. Il termine di
pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su
strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, é fissato in trenta giorni dalla data di emissione
della fattura da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra
le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di
mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla
corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando
le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi,
nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni
indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente.
16. Non si dà luogo
all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le
parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei
vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di
garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme
funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di
impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni
od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella
stessa area, attività e servizi integrativi.
18. Le disposizioni
di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della
concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione.
19. All'articolo 1,
comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le
parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi
dell'Unione europea».
20. All'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a
fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
soppresse.
21. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di
programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal
comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per
autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme
disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria
e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a
interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di
autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione
contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai
fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di
spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai
prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente,
ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori
del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto
dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di
spesa di 30 milioni di euro, é fissata la percentuale delle somme percepite
nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel
medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano
nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008,
nel limite di spesa di 40 milioni di euro, é riconosciuto un credito di
imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la
predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i
veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il
credito d'imposta é usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non é rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del
numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e
26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di
indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura
del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi
per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono
destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente
comma.
29. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116
milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni
di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di
cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto,
previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle
quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del
Trattato che istituisce la Comunità europea.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma
16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per
l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
provvedimento.
1-bis. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale.
1-ter. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126.
1-quater. Agli
ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
1-quinquies. Agli
oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze … 846.000; Ministero del lavoro e della previdenza sociale … 519.000; Ministero della giustizia … 10.000; Ministero degli affari esteri … 7.800.000; Ministero dell'interno … 39.700.000; Ministero per i beni e le attività culturali … 1.568.000; Ministero della salute … 13.000.000; Ministero dei trasporti … 67.000; Ministero dell'università e della ricerca … 1.490.000; Ministero della solidarietà sociale … 55.000.000;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010
e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11
dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a
400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal
fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo
periodo.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
n.d.r.: non
vengono riportati allegati e tabelle
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