Legge
14 marzo 1985, n. 132
(gu n. 089 suppl.ord. Del 15/04/1985)
Ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a new york il 18 dicembre 1979.
175 Trattati,
convenzioni e organismi internazionali - 010 o.n.u.
063
Costituzione della Repubblica - 099 donna - in genere
063
Costituzione della Repubblica - 101 eguaglianza - in genere
Pd: s9850850
Urn: urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132
Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a new york il 18 dicembre 1979.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori preparatori
Lavori preparatori Camera
dei Deputati (atto n. 747): presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Andreotti) il 3 novembre 1983. Assegnato
alla terza commissione (affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 1984,
con pareri delle commissioni prima, seconda, quarta, quinta, ottava,
tredicesima e quattordicesima. Esaminato dalla terza commissione il 26 gennaio
1984. Relazione scritta annunciata il 17 febbraio 1984 (atto
n. 747/a). Esaminato in aula il 29 maggio 1984 e
approvato il 30 maggio 1984. Senato della repubblica
(atto n. 769): assegnato alla terza commissione (affari esteri), in sede
referente il 12 luglio 1984, con pareri delle commissioni prima,
seconda, undicesima e dodicesima. Esaminato dalla terza commissione il 19
dicembre 1984. Relazione scritta annunciata il 29 gennaio
1985 (atto n. 769/a). Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.
Data a roma, addì 14 marzo 1985
Pertini
Craxi, presidente del
consiglio dei ministri
Andreotti, ministro degli
affari esteri
Visto, il guardasigilli: martinazzoli
Annesso a
Convention sur
l'elimination de toutes les formes de discrimination
à legard des femmes
Omissis
Annesso b
Traduzione non ufficiale n.b. - i testi
facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna
Preambolo
Gli stati parte
della presente convenzione,
Visto lo statuto delle nazioni unite che
riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana e nella eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna,
Vista la
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della
non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte
le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul
sesso,
Visto che gli stati
firmatari dei patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di
garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di
tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,
Considerate le convenzioni internazionali
concluse sotto l'egida della organizzazione delle
nazioni unite e degli istituti specializzati al fine di promuovere
l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Tenute altresì
presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate
dall'organizzazione delle nazioni unite e dagli istituti specializzati al fine
di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare
che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere
oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordando che la discriminazione nei
confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del
rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle
stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale
del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e
della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità
tutta nella misura della loro possibilità,
Preoccupati del fatto che, nelle zone di
povertà, le donne non accedono che in misura minima
agli alimenti, ai servizi medici, alla educazione, alla formazione, alle
possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,
Convinti che la instaurazione
di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla
giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra
l'uomo e la donna,
Sottolineando che l'eliminazione
dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di
colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio
straniero o ingerenza negli affari interni degli stati è indispensabile perché
uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermando che il rafforzamento della pace
e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale,
la cooperazione tra tutti gli stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali
ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo
nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione
dei principi della giustizia, della uguaglianza e del
reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del
diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione
straniera alla autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della
sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso
sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della
piena parità tra uomo e donna.
Convinti che lo sviluppo completo di un
paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la
partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti
i campi,
Tenendo presente l'importanza del
contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della
società, che finora non è stato pienamente
riconosciuto, l'importanza del ruololsociale della
maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli,
e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere
all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una
suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme.
Consapevoli che il ruolo tradizionale
dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire
ad una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi
enunciati nella dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le
misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni
sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
Prima parte
Articolo
1.
Ai fini della presente convenzione,
l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne
ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come
conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato
matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una
base di parità tra l'uomo e la donna.
Articolo
2.
Gli stati parte
condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma,
convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una
politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e,
a questo scopo, si impegnano a:
A) iscrivere nella loro costituzione
nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio
dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e
garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato,
l'applicazione effettiva del suddetto principio;
B) adottare tutte le misure legislative e
ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a
proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
C) instaurare una protezione giuridica dei
diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire,
attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze
pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
D) astenersi da qualsiasi atto o pratica
discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre
autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
E) prendere ogni misura adeguata per
eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone,
organizzazioni o enti di ogni tipo;
F) prendere ogni misura adeguata, comprese
le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione,
regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei
confronti della donna;
G) abrogare tutte le disposizioni penali
che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Articolo
3.
Gli Stati parte
prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale,
economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni
legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle
donne e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio
e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo
4.
1 .l'adozione, da parte degli stati, di
misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e
le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della
presente convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme
ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli
obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano
raggiunti.
2 L'adozione da parte degli stati di misure
speciali, comprese le misure previste dalla presente convenzione, tendenti a
proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio.
Articolo
5.
Gli stati parte prendono ogni misura adeguata:
A) Al fine di modificare gli schemi e i
modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere
ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche
consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione
dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di
ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
B) Al fine di far sì che l'educazione
familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una
funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di
allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che
l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.
Articolo
6.
Gli stati parte
prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per
reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione
delle donne.
Seconda parte
Articolo
7.
Gli stati parte
prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti
delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare,
assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
A) di votare in tutte le elezioni ed in
tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in
tutti gli organi pubblicamente eletti;
B) di prendere parte all'elaborazione della
politica dello stato ed alla sua esecuzione, di
occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad
ogni livello di governo;
C) di partecipare alle organizzazioni ed
associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del
paese.
Articolo
8.
Gli stati parte
prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con
gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di
rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai
lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo
9.
1 Gli stati parte
accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di
acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare,
garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di
cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa
influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola
apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2 Gli stati parte accordano
alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei
loro figli.
Terza parte
Articolo
10.
Gli stati parte
prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli
uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su
basi uguali tra l'uomo e la donna:
A
le
medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e
conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni
ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza
deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico,
professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione
professionale;
B) l'accesso agli stessi programmi, agli
stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado,
a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
C) l'eliminazione di ogni
concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed
in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di
educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo
i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in
conformità;
D) le medesime possibilità nel campo della
concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
E) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i
programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di
ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi
esiste tra uomini e donne;
F) la riduzione del tasso d'abbandono
femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le
bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
G) le medesime possibilità di partecipare
attivamente agli sports e all'educazione fisica;
H) l'accesso alle specifiche informazioni
di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere
familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi
alla pianificazione familiare.
Articolo
11.
1 Gli stati parte
si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la
discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare,
sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
A) il diritto al lavoro, che è diritto
inalienabile di ogni essere umano;
B) il diritto ad usufruire delle medesime
opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei
medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
C) il diritto alla libera scelta della
professione e dello impiego, il diritto alla
promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni
di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento,
compreso lo apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione
permanente;
D) il diritto alla parità di remunerazione,
comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di
trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
E) il diritto alla sicurezza sociale, alle
prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di
capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
F) il diritto alla
tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la
tutela della funzione riproduttiva.
2 Per prevenire la discriminazione nei
confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e
garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
A) proibire, sotto pena di sanzione, il
licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la
discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
B) istituire la concessione di congedi di
maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con
la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
C) incoraggiare l'istituzione di servizi
sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro
obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla
vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete
di asili-nido;
D) assicurare una protezione speciale alle
donne incinte per le quali è stato dimostrato che il
lavoro è nocivo.
3 Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno
riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e
saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle
necessità.
Articolo
12.
1 Gli stati parte
prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare
loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi
sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2 Nonostante quanto disposto nel paragrafo
1 del presente articolo, gli stati parte forniranno
alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i
servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata
sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.
Articolo
13.
Gli stati parte si
impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione
nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al
fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i
medesimi diritti ed in particolare:
A) il diritto agli assegni familiari;
B) il diritto ad ottenere prestiti bancari,
prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
C) il diritto di
partecipare alle attività ricreative, agli sports ed
a tutte le forme di vita culturale.
Articolo
14.
1 Gli stati parte
tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone
rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza
economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei
settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per
garantire l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione alle
donne delle zone rurali.
2 Gli stati parte prendono
ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne
nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la
loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare
garantendo loro il diritto:
A) di partecipare pienamente
all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
B) di poter accedere
ai servizi appropriati nel campo della sanità comprese le informazioni, i
consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
C) di beneficiare direttamente dei
programmi di sicurezza sociale;
D) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti
i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro
competenze tecniche;
E) di organizzare gruppi di mutuo soccorso
e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità
nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
F) di partecipare ad ogni attività
comunitaria;
G) d'aver accesso al credito ed ai prestiti
agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme
fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
H) di beneficiare di condizioni di vita
decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la
fornitura dell'acqua e della elettricità, i trasporti
e le comunicazioni.
Quarta parte
Articolo
15.
1 Gli stati parte
riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2 Gli stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità
giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare
tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne
la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il
medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3 Gli stati parte convengono
che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia,
avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della
donna, deve essere considerato nullo.
4 Gli stati parte riconoscono
all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa
al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la
propria residenza ed il domicilio.
Articolo
16.
1 Gli stati parte
prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei
rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con
gli uomini:
A) lo stesso diritto di contrarre
matrimonio;
B) lo stesso diritto di scegliere
liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero
e pieno consenso;
C) gli stessi diritti e le stesse
responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
D) gli stessi diritti e le stesse
responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale,
nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei
figli sarà la considerazione preminente;
E) gli stessi diritti di decidere
liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite
e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai
mezzi necessari per esercitare tali diritti;
F) i medesimi diritti e responsabilità in
materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti,
allorchè questi esistano nella legislazione
nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli
sarà la considerazione preminente;
G) gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
H) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi
in materia di proprietà, di acquisizione, gestione,
amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito
quanto oneroso.
2 I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure
necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di
fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del
matrimonio su un registro ufficiale.
Quinta parte
Articolo
17.
1 Al fine di esaminare i progressi
realizzati nell'applicazione della presente convenzione, viene
istituito un comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti
della donna (qui di seguito detto il comitato) composto, al momento
dell'entrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o
l'adesione del trentacinquesimo stato parte, di 23 esperti di alta autorità
morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente
convenzione, eletti dagli stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a
titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione
geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei
principali sistemi giuridici.
2 I membri del comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati
dagli stati parte. Ciascuno stato parte può designare un candidato scelto tra i
suoi cittadini.
3 La prima elezione ha luogo sei mesi dopo
la data di entrata in vigore della presente
convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione,
il segretario generale dell'organizzazione delle nazioni unite indirizza una
lettera agli stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due
mesi. Il segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti
i candidati, con l'indicazione degli stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli stati parte.
4 I membri del comitato sono
eletti nel corso di una riunione degli stati parte convocata dal
segretario generale nella sede dell'organizzazione delle nazioni unite. A
questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli stati parte, vengono eletti membri del comitato i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti
dei rappresentanti degli stati parte presenti e votanti.
5 I membri del comitato sono eletti per
quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima
elezione terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di
questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6 L'elezione dei cinque membri aggiunti del
comitato verrà effettuata in conformità alle
disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito
alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri
aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due
anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal presidente del
comitato.
7 Per coprire le vacanze fortuite, lo stato
parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del
comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del comitato.
8 I Membri del Comitato riceveranno, con
l'approvazione dell'assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse
dell'organizzazione delle nazioni unite alle
condizioni fissate dall'assemblea considerata l'importanza delle funzioni del
comitato.
9 Il Segretario Generale dell'organizzazione
delle nazioni unite mette a disposizione del comitato il personale ed i mezzi
materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono
affidate in virtù della presente convenzione.
Articolo
18.
1 .Gli stati parte
si impegnano a presentare al segretario generale dell'organizzazione delle
nazioni unite, per esame da parte del comitato, un rapporto sulle misure di
ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno
adottato per dar seguito alle disposizioni della presente convenzione e sui
progressi realizzati in merito:
A) Durante l'anno seguente all'entrata in
vigore della convenzione nello stato interessato;
B) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del comitato.
2 I rapporti possono indicare i fattori e
le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione
degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
Articolo
19.
1 Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
2 Il comitato elegge il proprio ufficio per
un periodo di due anni.
Articolo
20.
1 Il Comitato si riunisce normalmente
durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i
rapporti presentati in conformità all' articolo 18
della presente convenzione.
2 Le Sessioni del Comitato hanno luogo
normalmente nella sede dell'organizzazione delle nazioni unite o in altro luogo
adatto stabilito dal comitato stesso.
Articolo
21.
1 Il Comitato rende conto ogni anno All'assemblea
Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni
Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e
raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni
ricevuti dagli stati parte. Questi suggerimenti e
raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del comitato, accompagnati, se del
caso, dalle osservazioni degli stati parte.
2 Il Segretario Generale trasmette, per
informazione, i rapporti del comitato alla commissione della condizione della donna.
Articolo
22.
Gli istituti specializzati hanno diritto di
essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente convenzione che rientri
nell'ambito delle loro competenze. Il comitato può invitare gli istituti
specializzati a presentare dei rapporti sulla applicazione
della convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.
Sesta parte
Articolo
23.
Nessuna disposizione della presente
convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare
l'uguaglianza tra l'uomo e la donna già contenute:
A) nella legislazione di uno stato parte,
oppure;
B) in ogni altra
convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale stato.
Articolo
24.
Gli stati parte si
impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire
il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente convenzione.
Articolo
25.
1 La presente Convenzione è aperta alla
firma di tutti gli stati.
2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle nazioni unite è designato come depositario della presente convenzione.
3 La presente Convenzione è soggetta a
ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario
generale dell'organizzazione delle nazioni unite.
4 La presente Convenzione sarà aperta
all'adesione di tutti gli stati. La adesione si
effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il segretario
generale dell'organizzazione delle nazioni unite.
Articolo
26.
1 Ogni Stato parte può richiedere, in
qualsiasi momento, la revisione della presente
convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al segretario
generale della organizzazione delle nazioni unite.
2 L'assemblea Generale delle Nazioni Unite decide
sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo
tipo.
Articolo
27.
1 La presente Convenzione entrerà in vigore
il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il segretario generale dell'organizzazione
delle nazioni unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2 Per ciascuno degli stati che
ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello
strumento di ratifica o d'adesione dello stato medesimo.
Articolo
28.
1 Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle nazioni unite riceverà e comunicherà a tutti gli stati
il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o
dell'adesione.
2 non sarà autorizzata nessuna riserva
incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente convenzione.
3 Le Riserve potranno essere ritirate in
qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al segretario generale della organizzazione delle nazioni unite, che informerà
tutti gli stati parte della convenzione. La notifica avrà effetto alla data di
ricezione.
Articolo
29.
1 Ogni controversia tra due o più stati
parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente
convenzione, che non sia regolata per via negoziale,
sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi
che seguono la data della domanda di arbitrato le
parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una
qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla corte internazionale
di giustizia, depositando una richiesta conforme allo statuto della corte.
2 Ogni Stato parte potrà
dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla
presente convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri stati parte non saranno vincolati
dalle suddette disposizioni nei confronti di uno stato parte che avrà formulato tali riserve.
3 Ogni Stato parte che avrà formulato una
riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo,
potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica
indirizzata al segretario generale della organizzazione
delle nazioni unite.
Articolo
30.
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo
fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il segretario generale
dell'organizzazione delle nazioni unite.
In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.