Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica
alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(in GU 10 giugno 2003, n. 132)
Art. 1.
(Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)
1. Costituiscono vincoli alla potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all’articolo 10 della Costituzione, da
accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione,
dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni
normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla
legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa
nell’ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato
o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per
orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino
all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi
princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più
decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza,
proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata:
«Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il
parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni
dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è
reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati
alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano
un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente
ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il
Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le
può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della
Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale
sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere
parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al
comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le
disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri
direttivi:
a) individuazione
dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri
oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini,
presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la
potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) considerazione
prioritaria, ai fini dell’individuazione dei princìpi fondamentali, delle
disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica ed economica,
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e
della normativa comunitaria, la tutela dell’incolumità e della sicurezza
pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti
amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
c) considerazione
prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione
prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo 51, primo comma, e dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento
formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.
Art. 2.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione e per l’adeguamento delle
disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell’economia e
delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione
delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e
Città metropolitane nonchè per il soddisfacimento di bisogni primari delle
comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al
comma 1, si provvede, altresì, nell’ambito della competenza legislativa dello
Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per
adeguarle alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, dopo l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere
entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni
dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell’attuazione della delega di cui ai
commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il
rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni,
l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi
degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonchè la valorizzazione delle potestà statutaria e
regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione
dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la
titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun
tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell’ente e
per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento,
tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni
storicamente svolte;
c) valorizzare i
princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella
allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da
parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e
strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione anche mediante l’indicazione
dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere
strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più
enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo
tra enti locali, Regioni e Stato;
e) attribuire
all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi
di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente,
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di
neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) prevedere una
disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di
parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e
finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi
previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell’Alta
Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
g) procedere alla
revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle
contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema
costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l’integrazione, la
soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al
fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e
la semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare i
procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e
delle popolazioni interessati;
i) individuare e
disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo
sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la
rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i
Comuni e le Province;
l) definire la
disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo
conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e
Province;
m) mantenere
ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti
locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco
quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la polizia amministrativa
locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica nonchè le disposizioni volte ad assicurare la conformità
dell’attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
n) valorizzare le
forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale
affidati ai comuni;
o) garantire il
rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
p) indicare
espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell’entrata
in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive
disposizioni;
q) rispettare i
princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le
competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell’esercizio delle
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a
seguito dell’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono
attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata
in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che
determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi
da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le
riforme istituzionali e la devoluzione e dell’economia e delle finanze,
sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di
legge collegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni
di legge è corredato della relazione tecnica con l’indicazione della
quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità
tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni
conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla
data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema
finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati al comma
4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al
comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non
aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione
concorrente)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi
unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti
omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole
modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il
coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni,
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Decorsi trenta giorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere
emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 4.
(Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)
1. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in
quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la
Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica,
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento
dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle
minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L’organizzazione degli enti locali è
disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell’organizzazione,
dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province
e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente
locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne
assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche
dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.
6. Fino all’adozione dei regolamenti
degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo
restando quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5.
(Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza
legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito
delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di
lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo
modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto
della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo
l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del
Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve
essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle
materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente
di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla
base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di
tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall’attuazione
del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle
Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi
anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo
è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 6.
(Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni)
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono
direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri
ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento,
possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma
restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono
concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare
attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali
osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a
cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i
quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l’intesa. Con
gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative
alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali
derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi
degli altri soggetti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi
di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli
obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera
italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva
comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.
Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire
nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all’estero,
le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari
italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma,
collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia
autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al
Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del presente
comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli
accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla
legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può,
in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma
interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi
da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello
Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione
sia portata in Consiglio dei ministri che, con l’intervento del Presidente
della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di
cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo
Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province
e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo
internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente,
comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2
ogni iniziativa.
Art. 7.
(Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro
esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra
assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento,
efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi
funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità
territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori
funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei
settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei
servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità
montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse
pubbliche, si applica l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente
attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e
comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli
accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di
Conferenza unificata, diretti in particolare all’individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti
disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve
recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle
norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e
nelle more dell’approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato
può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di
invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell’Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed
enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9
luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di
spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Gli schemi di
decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione
tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o
per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo
all’esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l’espressione del parere, i termini per
l’adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di
cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il
concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di
carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell’adozione dei decreti, si tiene
conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla
data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata
negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all’esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative
continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle
disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della
Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in
relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali
ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle
verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la
potestà delle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro
competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al
controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in
materia dal Ministero dell’interno.
8. Le Regioni possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province
e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa
previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non
sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.
I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e
le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle
materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status
dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata
dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri
finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo,
previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino
ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico
dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine,
con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del
ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni
regionali.
Art. 8.
(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalità previsti
dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli
enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere
sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.
L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario
deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il
commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora
tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora
l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le
finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i
provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai
rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono
essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula
di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in
materia di ricorsi alla Corte costituzionale)
1. L’articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di
legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo
comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione.
2. Ferma restando
la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale
della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La
questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto
alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente
articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il
ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
2. Il secondo comma dell’articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«La questione di legittimità
costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su
proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente
della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnati».
3. Al primo comma dell’articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione».
4. L’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Quando è promossa
una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e
33, la Corte costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro
novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione
dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un
irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico
della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile
per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i
provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di
discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della
sentenza è depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione».
5. Le Regioni assicurano la pronta
reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e
delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di
attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell’8 novembre 2001, il
ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla
Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro
mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento
effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di
tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con
decreto del Presidente.
Art. 10.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie)
1. In ogni Regione a statuto ordinario il
prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel
capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per
i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività
dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell’azione
amministrativa all’interesse generale, il miglioramento della qualità dei
servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con
il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva
informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle
leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti
amministrativi regionali, agli effetti dell’articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all’ufficio
dell’Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione
dell’attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti
da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e
autonomie locali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l’esecuzione
di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli
altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica
dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale,
regionale e degli enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie;
f) l’indizione
delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e
l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l’adozione dei provvedimenti
connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa
previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta
delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali,
costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della
Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e
lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard
e le metodologie definiti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d’intesa con lo stesso.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine
delle strutture e del personale dell’ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per
l’espletamento delle funzioni previste dall’articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall’articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici
territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili,
agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per gli affari
regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le
funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del
comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai
rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento
e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e
con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione
all’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro
per gli affari regionali.
8. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell’ufficio per il
federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla
struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per
l’attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato
giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato
nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei
ministri».
9. All’articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Le leggi regionali sono promulgate dal
Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: ’’Il Consiglio
regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga’’»;
b) i commi
secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616; l’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l’articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell’ordinamento
giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi
al prefetto titolare dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di
Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non
concerne le norme compatibili con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
Art. 11.
(Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché
dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli
statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie
spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l’adozione delle norme di attuazione per
il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e
organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni
amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma
2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle
attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e
comunitari.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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