Legge 3 agosto 2007, n. 127
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto
2007 - Supplemento ordinario n. 182
Allegati
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Sono fatti
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
3. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n.
182
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori
entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di
euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel
provvedimento previsto dall'art. 17, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione
vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2011.
2. Gli
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il
presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui
all'art. 1, comma
4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità
interno.
1. Dopo il comma 683
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo
finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono
considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai
comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la
misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007".
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di
investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota
dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i
singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata
all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura
del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005
dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è
del 2,6 per cento;
b) nella misura
del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei
saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa
fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta
positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è
dell'1,3 per cento.
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39
è sostituito dal seguente:
"39. I
trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38,
sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto,
in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a
quello previsto";
b) il comma 46
è sostituito dal seguente:
"46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte
del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non
siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di
maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto".
2. Per l'anno
2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta
comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46
dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal
comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario
spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base
imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia
del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro
609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore
introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione
effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito
reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi
residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra
i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad
applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i
comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi
comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti
statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
5. Con la
medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente
articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi
per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro
mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è
posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6
milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori
oneri certificati.
Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.
1. Il limite
alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno
2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 22 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni
di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano
effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'art.
22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del
comma 2.
4. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).
Art. 4-bis.
Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e
servizi
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno
è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di
beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di
euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro
dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo,
nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.
2. Nello stato
di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire
per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno
2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con
decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 5.
Interventi in materia pensionistica
1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con
età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più
trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da
enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva
determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in
funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di
appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se
il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti,
si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti
diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini
dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva
complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale
riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento
pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di
erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e,
dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero
dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il
soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso
superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si
tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per
il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di
accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata.
2. Nei
confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i
quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei
trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo
stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite
reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma
aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i
soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso
l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato
dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli
stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma
aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai
fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con
esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento
delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto
dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati di cui all'art. 38, commi
da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto
anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al
mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di
cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in
7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540
euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al
presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli
importi di cui all'articolo 38,
comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce
di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni
è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di
prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la
corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica
dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo
per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno
2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di
riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per
la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi
pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione,
in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di
migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il
principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di
garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.
Art. 6.
Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n.
296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari
1. All'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base
"Fondo speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:
|
2007
|
2008
|
2009
|
(migliaia di euro)
|
Ministero
dell'economia e delle finanze
|
|
|
|
|
68.300
|
|
|
2.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468,
relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per
consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta
contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260
milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per
provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto
stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'art. 1, comma
1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del
trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato
un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di
assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali
in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS
S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione
dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro
per l'anno 2007.
6. All'art. 1, comma
153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le
parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "per le province confinanti con le province autonome di Trento
e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per
quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province
in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
7. È istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la
valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone
confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le
regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia
universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di
programma stipulati con le università in attuazione dell'art. 5, comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a
interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di
euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per
gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per
l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Le
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto,
sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate
per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma
507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2,
allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi
indicati.
Art. 8.
Trasferimenti correnti
alle imprese
1. Per l'anno
2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nell'unità
previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1,
comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo
aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri
di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai
contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello
Stato S.p.A..... | 166.300.000
Poste Italiane
S.p.A............... | 41.700.000
ANAS
S.p.A........................... |
36.000.000
ENAV
S.p.A........................... |
6.000.000
2. Per l'anno
2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per la
realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700
milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di
consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è
concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto
al capitale sociale per l'anno 2007.
Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle
imprese e di crisi di impresa
1. Per i
programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di
concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti
dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro
delle attività produttive 1o febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e
modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività
produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva,
a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo
e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi
definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le
modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare
anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento
ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri
sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese
quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, le cui disposizioni relative
agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al
presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per
la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma
4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del citato
decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della
verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle
agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 100 per cento".
3. Per
assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa
vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo
sviluppo di cui all'articolo 1,
comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale
di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria,
per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni, e all'art. 2, comma
203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della
filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad
individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di
imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le
limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma
sono abrogate le disposizioni dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto
salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno
alle imprese di cui all'art. 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite
dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1,
comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli
stanziamenti di cui all'articolo 2,
comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo
delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle
regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al
medesimo articolo 16
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma
sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse".
5. All'articolo
4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il
seguente:
4-ter. Nel caso
in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in
ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle
difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6. Le risorse
impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative
imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti
territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di
rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di
rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area
in essere, sono utilizzate:
a) per la
copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale
al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto
territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti
dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui
al comma 7 del presente articolo, nonchè di quelli derivanti dalla
corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l'attività di
istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la
copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti
territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto mesi dalla
data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del
presente articolo nonchè la misura e le modalità di corresponsione
dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320,
e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti
territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di
realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della
dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro
dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una
relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali
1. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui
ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità
di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura
di cui all'art. 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
2. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,
denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del
Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta
nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007).
L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma
1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in
Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui,
rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 2007.
5. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di
finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di
missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
6. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di
finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007,
l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della
Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della
missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è
corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 2007.
8. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007,
l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della
Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International
Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 2007.
9. È
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la
spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale
amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione
europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione
alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3
della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
10. È
autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei
programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni
inesplosi in Giordania.
11. Il
Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino
al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi
mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12.
All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole:
"(MSU)," sono inserite le seguenti: "Criminal Intelligence
Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),".
13. Alle missioni di cui al presente articolo si
applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 2007.
Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo
60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla
tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado
di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari
all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unità.".
Art. 11.
Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e
nelle università
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di
consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni
dell'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel
testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164,
continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di
sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento
previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da
stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di
cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano
ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero
delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento
di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiereai sensi
delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9
giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19
maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo
riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di
cui all'articolo 1,
comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine
per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, è prorogato
al 30 settembre 2007.
Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR
1. Nelle more
del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1,
comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle
amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di
Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo
pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1,
comma 758, della legge medesima, da
destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi
indicati nel predetto elenco.
2. Le
anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate
sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate
con il procedimento di cui all'articolo 1,
comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 14.
Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle Amministrazioni dello
Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle
commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la
registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese
di cui all'articolo 1,
commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni
legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle
disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo
competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo
di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di
favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche
ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la
protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore
spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei
marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le
quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività
di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007
destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure
di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
1-bis. Al fine
di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui
all'articolo 1,
commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli
orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della
pesca e dell'acquacoltura pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Le persone
fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle
disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui
all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, a condizione
che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o
dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di
cui allo stesso articolo 13
del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo
2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: "entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato
relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli
immobili interessati" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
novembre 2007".
3-bis. Dopo il comma 14
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis.
Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale
e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili
costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di
ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare
e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".
3-ter. Per
l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di
cui agli articoli 18 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo
previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente
periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali,
regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7
dicembre 2000, n. 383, della legge 11
agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e
per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale istituita ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le
modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo
precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi
all'obbligo di cui al presente comma.
3-quater.
All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, le parole:
"entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro e non oltre il 30 novembre 2007".
4. Anche al
fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i
soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, le parole:
"30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007".
5. All'articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto
2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31
dicembre 2007".
5-bis. Al fine
di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di
approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma
1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni".
5-ter.
All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma
5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
6. Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso
al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo
rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: "Fondo per il
credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo
per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per
le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di
organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di
rilascio e di operatività delle garanzie nonchè le modalità di apporto di
ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
6-bis. All'articolo 1,
comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente:
"484. La società di cui all'articolo 9, comma
1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una
delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili
delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di
euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La
determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità
immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di
fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché
l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento
dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della
documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del
territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di
accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate
sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio.
La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e
tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima
Agenzia".
Art. 15-bis.
Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel
lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di
deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni
strumentali
1. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6:
1) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi passivi e gli
oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo
dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare
complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione
della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci
110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria"; 2)
dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter.
Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma
1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto
ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle
indicate nel predetto secondo periodo del comma 1";
3) al comma 5
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza l'applicazione del
rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo
del medesimo comma 1";
b) all'art. 11,
comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi le banche, gli
altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e" sono sostituite
dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1,
comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione
delle competenti autorità europee," sono soppresse.
3. In deroga
all'art. 3, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli
effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività
produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a
partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo
quanto previsto dal comma 269 del
citato art. 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo
79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le seguenti:
"del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera
c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla
seguente: "dei".
5. Le
disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.
6. Agli oneri
derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l'anno
2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58
milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'I.N.P.S. a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
b) quanto a 186
milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
c) quanto a 101
milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito
dell'autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del
18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165
del 27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello
0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 51,
comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'art.
164, comma 1, lettera b):
1) il primo
periodo è sostituito dai seguenti: "Nella misura del 40 per cento
relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da
quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80
per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio";
2) al secondo
periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per cento";
c) la lettera
b-bis) del medesimo comma 1 dell'art. 164 è sostituita dalla seguente:
"b-bis)
nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". 8. Le
disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla
data del 27 giugno 2007.
9. Per il
periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di
deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1)
della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per
cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del
comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I
maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a
quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono
recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27
giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o
unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli
fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive relativi al periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può
continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'art. 2, comma 71, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire
all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
13. Alla
copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi
1. Il comma 989
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
"989. Il
Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento,
ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a) semplificazione,
con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento
della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità
portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei
diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro
ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione
espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il
Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007,
un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità
portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o
la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacità di autofinanziamento.".
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6,
e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a
1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma
1.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegati
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pag. 56
pag. 57
pag. 58
pag. 59
pag. 60
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