LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica. (10G0146)
(GU n. 176 del
30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174)
testo in vigore dal:
31-7-2010
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma
12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23
giugno 2010, n. 94.
3. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30
luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, e' stato pubblicato in Supplemento Ordinario n. 114/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010.
A norma dell'art. 15
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato qui di
seguito.
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Testo del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta
Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento
ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica». (10A09387) (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario
n.174)
Titolo I
STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA
Capo I
Riduzione del perimetro
e dei costi della pubblica amministrazione
Art.
1
Definanziamento delle
leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di
spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle
risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008
e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità
individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.
11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono
riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
Art.
2
Riduzione e
flessibilità negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di
consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento
delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della
medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione
della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono
le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere
dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonche' le
risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per
mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni
sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri,
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.
((Dato il vincolo
europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli
effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per
qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento
alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente
comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.))
Art.
3
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa
1. Oltre alle riduzioni
di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio
2010:
a) eliminazioni di
posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme
vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei ((budget))
per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di
euro;
c) riduzione degli
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di
euro.
2. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal
bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia
tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di
contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente
titolo.
Art.
4
Modernizzazione dei
pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini di favorire
ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da
parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio
nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la
tessera sanitaria.
2. Ai fini
dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli ((standard))
tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici
distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il
soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti
qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le
modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche
diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai
propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce ((nel
20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del
servizio per)) pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le
carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le
modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le
modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di
cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i
soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia
e delle finanze.
4. Per le spese
attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di
cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e
delle finanze.
((4-bis. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le
disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di
armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre
2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al
personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio
relativamente alle competenze accessorie, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani
gestionali dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti
delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante
utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale
del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai
pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il
capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall'articolo 26,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione
dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte
variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato
elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli
importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti
attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale
del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla
tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di
spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli
originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
4-sexies. All'inizio di
ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto
del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura
periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime
strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene
successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai
criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di
contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti
al personale scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed e'
disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione
per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui
competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei
bilanci delle scuole.
4-octies. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di
ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione
finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie
dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro
i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La
predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti
in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte
eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito
delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente
articolo.
4-decies. Le maggiori
entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto
all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la
dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di
cui all'articolo 42.))
Capo II
Riduzione del costo
degli apparati politici ed amministrativi
Art.
5
Economie negli Organi
costituzionali, di governo e negli apparati politici
1. Per gli anni 2011,
2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche
con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale,
saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti
alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con
riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121
della Costituzione.
2. A decorrere dal 1
gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale,
previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e'
ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1°
gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e
dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono
ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso
del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
primo periodo.
4. A decorrere dal
primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del
Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art.
1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del
10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo
1.
5. Ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari
di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta.
6. All'articolo 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
« 2. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto ((di)) percepire, nei
limiti fissati dal presente capo, ((un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni.)) In nessun caso l'ammontare
percepito nell'ambito di ((un)) mese da un consigliere puo'
superare l'importo pari ad un ((quarto)) dell'indennità massima
prevista ((per il)) rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità e' dovuta ai consiglieri
circoscrizionali ((ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle
città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non puo'
superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il
rispettivo presidente»;))
b) al comma 8:
1) e' soppressa la
lettera e);
7. Con decreto del
Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per
i comuni con popolazione ((tra 15.001 e)) 250.000 abitanti e
per le province con popolazione tra ((500.001)) e un milione di
abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e
per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e'
determinato altresi' l'importo ((del gettone di presenza)) di
cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo.
Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di ((forme
associative di enti locali)) aventi per oggetto la gestione di
servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni,
gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ((dopo))
le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro
emolumento comunque denominato»;
b) al comma 2 sono
soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione,».
9. All'articolo 84 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: « sono
dovuti » sono sostituite dalle seguenti: «e' dovuto »;
b) sono soppresse le
parole: « , nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre
spese, ».
10. (((Soppresso)))
11. Chi e' eletto o
nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo'
comunque ricevere piu' di ((un emolumento, comunque denominato,))
a sua scelta.
Art.
6
Riduzione dei costi
degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni
che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che
operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 ((del
decreto del Presidente della Repubblica 30)) gennaio 2008, n. 43, ((alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative
alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla
Jugoslavia, nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie
ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato
di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.))
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarità di organi
dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, ((enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati,)) alle camere di
commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati
nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed
assistenziali nazionali, ((alle ONLUS, alle associazioni di promozione
sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche'
alle società.)) 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma
58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai
sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio.
4. All'articolo 62, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio dell'autorizzazione ((del
Consiglio dei Ministri)) prevista dal presente comma l'incarico si
intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente
alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non
dirigenziale. ». La disposizione di cui al presente comma si applica anche
agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
5. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e
gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato,
provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che,
a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove
non già costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori,
siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a
tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai
sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di
adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei
termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle società
possedute ((direttamente o indirettamente)) in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso ((di cui all'articolo 2389,
primo comma, del codice civile,)) dei componenti ((degli
organi)) di amministrazione e ((di quelli di controllo))
e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si
applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio
successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate ((e
alle loro controllate.))
7. Al fine di
valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità
indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e
gli organismi equiparati ((nonche' gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario,)) non puo' essere superiore al 20 per cento di quella
sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. ((Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento,
l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))
8. A decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la
produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni,
di giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle
Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e'
subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito ((internet))
istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche
attraverso il sito ((internet)) istituzionale; in ogni caso gli
eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi
titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei
limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature, dai
rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo
di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero
per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi
all'attività di organismi internazionali o comunitari, ((alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia.))
9. A decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la
possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai
commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127.
11. Le società,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonche' per sponsorizzazioni,
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e ((delle Forze armate,)) delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di
magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali
ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti
e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel
primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di
un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo
ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni ((internazionali)) di
pace ((e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle
Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.)) Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti
concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge
26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si
applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettive.
13. A decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, per attività ((esclusivamente)) di formazione
deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di
formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero
tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in
essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si
applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, ((dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre ((2009)), n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni
taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti
periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il
31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ».
16. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità
del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15
dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto,
ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a.
in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere
da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal
residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio
del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad
essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei
processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di
consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e
predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito
finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio
dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra
Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato
e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La
valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione
stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla
società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare
del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo
risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla
chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle
Finanze ((ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato)) e la residua
quota del 30% e' di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di
Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro
funzioni e la funzione di liquidatore di dette società e' assunta dalla
società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7
dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni
compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta
diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento
di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi
nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di
credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i
trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di
pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di
salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine
pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei
trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che
hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per
l'attuazione del presente comma. ((Ai lavori della Conferenza
Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative
regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome
di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.))
21. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
((21-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro
della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero
di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna
dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto
del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio,
sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla
rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione
dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio
del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio
entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga,
sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle
quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone
derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità
del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che
deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di
sequestro, nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso
fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per il
triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23
dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente
articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle
disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio
dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli
relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle
magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti
le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto
nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole
Agenzie.
21-septies.
All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
la parola: « immediatamente » e' soppressa.))
Art.
7
Soppressione ed
incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a
favore di enti
1. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare
la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla
materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le
risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e
assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività,
l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni
dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
((3-bis. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in
materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale
(ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,
e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.))
4. Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,)) nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPELS, con il Ministro della
salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ((ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) sono
trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,
sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ((ovvero, per
l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
5. Le dotazioni
organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle
unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.
In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione
dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e
dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento
per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del
menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita sezione
contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e
l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
6. I posti
corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in
posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi
precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi
dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano
dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti
ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei
sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale
generale.
7. All'art. 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il
direttore generale»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: « Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e
vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità
manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di
parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire
l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. ((In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo'
comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato»;))
c) al comma 4, dopo il
primo periodo e' aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della
naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del
presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare»;
d) al comma 5, primo e
secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio»
sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre
periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio e' composto» a
quella «componente del consiglio di vigilanza»;
e) al comma 6,
l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di
amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e'
eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione
pubblica»;
g) al comma 9,
l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» e' sostituita
dalla seguente « con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il
seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle
funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ».
8. Le competenze
attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9
marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da
qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla
ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla
ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di
cui all'articolo ((1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive
modificazioni,)) nonche' dei comitati previsti dagli articoli ((33
e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,)) il
numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta
per cento.
11. A decorrere dal 1°
luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei
comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,
comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare
l'importo di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1°
luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali
non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza
(gettoni e/o medaglie)
13. I regolamenti che
disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal
presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2003, n. 357.
15. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle
attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, ((confluisce))
nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL ((in una
delle macroaree già
esistenti.)) Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze ((e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione)) sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite,
in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in
vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua
il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono
trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza
contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività
risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approveto affluiscono ad evidenza
contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals e'
aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in
servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di
organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. ((Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di
chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.)) Il Commissario straordinario e
il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla
scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina 17. Le economie
derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti
previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto
sono computate, ((previa verifica del Dipartimento della funzione
pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,))
per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma
8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di
razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di
politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e'
soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia
e delle finanze ((e all'ISTAT.)) Le funzioni svolte dall'Isae
sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze ((di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;)) con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso ((l'ISTAT)).
I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero
sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei
decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma
provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano
Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari
regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la
Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di
apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i
restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui
all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono
trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a
tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e'
trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai
sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)). Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in
relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del
amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di
funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono
trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali
contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai
medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative
individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo, Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse
pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici già a tal fine utilizzati.». ((Fermi restando i risparmi attesi,
per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale per le conserve
alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e
concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche'
del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.))
21. L'Istituto
nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito
con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN ((e le connesse risorse umane, strumentali
e finanziarie)) sono trasferite ((al Consiglio nazionale delle
ricerche)) con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ((con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione)); con gli stessi decreti sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I
dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli ((del
Consiglio nazionale delle ricerche)) sulla base di apposita tabella
di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. ((Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede))
conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni
organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del ((Consiglio
nazionale delle ricerche)), e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro ((il
Consiglio nazionale delle ricerche subentra)) nella titolarità dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo
del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: « Le nomine dei componenti degli organi sociali sono
effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico ».
23. Per garantire il
pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi
gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima
data e' ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui
competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri
organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di
procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo
Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con
decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni
mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di
regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle
competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le
predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl
territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della
difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo
assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le
funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini della
ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le
funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le
seguenti parole: « nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
31. La vigilanza sul
Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi
dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo
economico.
((31-bis. Per
assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale
anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116,
da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno
2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo
universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi
in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo.
31-quater. Con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla
base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto
di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine
di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti
capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione,
l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo
a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5
dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso
dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per
essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
comma. 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
31-septies. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato
articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.
31-octies. Le
amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei
commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri,
le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi' coperte, evitando
l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.))
Art.
8
Razionalizzazione e
risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le
spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a
decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623
del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. ((81)),
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse
dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la
correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi
delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni
ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità,
gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora
nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo
nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice,
per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili
utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del
demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli
investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito
con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono
destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le
indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito
parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in
essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine
dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di
riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della
rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle
Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip
S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge
196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di
spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle modalità
di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro ((sessanta)) giorni ((dalla
data di entrata in vigore)) del presente decreto. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che
riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del
5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle
assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni ((dalla))
legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al
Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata
elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione
del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di
mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione
dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente,
al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato
dalla presente disposizione.
6. In attuazione
dell'articolo 1, comma 9, della legge ((13)) novembre 2009, n.
172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli
logistici integrati, riconoscendo ((al predetto)) Ministero
canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al
parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e
funzionali.
7. Ai fini della
realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione
pro capite in uso alla data di entrata in vigore ((del))
presente ((decreto)).
8. Gli immobili
acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura
strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi
investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta,
parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di
unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da
destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono
riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione degli
oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici
integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi
conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti
dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo
sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo ((2001)), n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010
un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione
e' effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ((Ministero)) dell'economia
e delle finanze.
10. Al fine di
rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis)
adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative
ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito
delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e non ancora riassegnati.
((11-bis. Al fine di
tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle
peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e
2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.))
12. Al fine di adottare
le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
((e dei datori di lavoro del settore privato)) il termine di
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 ((e quello di cui
all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e'
differito di dodici mesi.))
13. All'art. 41, comma
7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole. « 2009 e 2010 », sono sostituite dalle
seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 »; le parole: « dall'anno 2011 »
sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2014 »; le parole: « all'anno
2010 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2013 ».
14. Fermo quanto
previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità
di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore
scolastico. ((La destinazione delle risorse previste dal presente comma
e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.))
15. Le operazioni di
acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che
gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti
dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del ((Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni
di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.))
Capo III
Contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico, invaliditàe previdenza
Art.
9
Contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011,
2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in
ogni caso, il trattamento ((ordinariamente spettante per l'))anno
2010, ((al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni
caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,)) fatto salvo
quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, ((e dall'articolo 8,
comma 14.))
2. In considerazione
della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto
delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino
al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono
ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a
150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a
seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità
corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero
importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai
fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale,
non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel
contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
((2-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio.))
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei
titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai
sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi
contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il
biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in
regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso,
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore ((del
presente decreto; i trattamenti)) retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del
fuoco.
5. All'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come modificato dall'articolo
66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole « Per gli anni
2010 e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il quadriennio 2010-2013
».
6. All'articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « Per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere
dall'anno 2010 ».
7. All'articolo 66,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola « 2012 » e'
sostituita dalla parola « 2014 ».
8. A decorrere
dall'anno 2015 le amministrazioni ((di cui all'articolo 1,))
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non puo' eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.
Il comma 103 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
9. All'articolo 66,
comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
le parole « triennio
2010-2012 » sono sostituite dalle parole «anno 2010 »; dopo il primo periodo
sono aggiunti i seguenti: « Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative
alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale e' fissata nella
misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun
ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le
quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.
12. Per le assunzioni
di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma
10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per l'anno
scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari
a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto
dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di
sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle
situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
((15-bis. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri
uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare i rapporti
convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e
prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.))
16. In conseguenza
delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si
determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di
quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011
e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17. Non si dà luogo,
senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali
relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e
articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza
contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione
dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente
sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313
milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno
2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro
annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme ((di
cui al comma 18)), comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui
all'articolo 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per
l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure
corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale
statale.
21. I meccanismi di
adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si
applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica
degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera
comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate
ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di
cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero,
gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante
per l'anno 2014 e' pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009,
2010 e 2014. ((Per il predetto personale l'indennità speciale di cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni
2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per
cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non
opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.))
23. Per il personale
docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli
anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti. ((E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 14.))
24. Le disposizioni
recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in
posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o
qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano
riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della
corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di
posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa
amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto
previsto dal presente comma il personale, già appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni
aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero,
salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente
decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento
ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative
risorse finanziarie.
26. In alternativa a
quanto ((previsto dal comma 25)) del presente articolo, al fine
di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in
soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche
interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono
stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di
organico.
27. Fino al completo
riassorbimento, alle amministrazioni interessate e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi
contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a
posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo ((2001,
n. 165)), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale
relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori
economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti
dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.))
Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui
all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. ((Per
le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le
finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo
periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 2007-2009.
29. Le società non
quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le
loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente
articolo.))
30. Gli effetti dei
provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure
previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono
essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte
in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai
trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata
in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza
successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ((e, in via transitoria
limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica
nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
32. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche
in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in
assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di
valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni
normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al
dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima
o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la
riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
e' destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili
dell'Amministrazione economico-finanziaria. ((A decorrere dall'anno
2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al
capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del programma di spesa « Regolazione giurisdizione e
coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio », non puo' essere comunque superiore
alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.))
34. A decorrere ((dall'anno
2014)), con determinazione interministeriale prevista dall'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta
nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo
provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del
suddetto contingente l'Amministrazione dovrà ((tener conto))
dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità
di campagna. ((Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di euro per
l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e
seguenti.))
35. In conformità
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,
nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse
appositamente stanziate.
((35-bis. L'articolo 32
della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza
dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle
anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta
dell'interessato che si e' avvalso del libero professionista di fiducia.))
36. Per gli enti di
nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di
precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente
dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle
entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti
predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da
parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Fermo quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del
comparto Scuola previste dagli articoli 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29
novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine
del triennio 2010-2012.
Art.
10
Riduzione della spesa
in materia di invalidità
1. (((soppresso).))
2. Alle prestazioni di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
nonche' alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate
dall'I.N.P.S. si applicano, ((limitatamente alle risultanze degli
accertamenti di natura medico-legale,)) le disposizioni dell'articolo
9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto
previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme
la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato
a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da
parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare
copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma
3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
4. Al fine di
proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di
verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di
invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in
materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per il
triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie
previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di ((250.000
verifiche)) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti
dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».
((4-bis. Nell'ambito
dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari
di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi,
l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione
integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.))
5. La sussistenza della
condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie,
mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la
patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di
gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle
classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di
handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato
rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo
individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle
risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di
sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e
all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la
fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione
e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo
individualizzato.
((Art. 10 bis
Accertamenti in materia
di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali
1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente
stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della
società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel
caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno
nei confronti della società assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1,
ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza
oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione
medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli
odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle
associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le
procedure del CNEL.
3. Le commissioni
trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e
all'ISVAP.
4. Il Ministero dello
sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici
della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce
al Parlamento con relazione annuale.))
Art.
11
Controllo della spesa
sanitaria
1. Nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per
le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e
finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi
77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio
economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a
commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per
una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso
secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per
gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano
di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione
vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorche' anticipate
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali
vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei
medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e
tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma
ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino
al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle
regioni medesime.
3. All'art. 77-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I recuperi
delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui
proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con
riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformità con
quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio
previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni
e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di
specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di
revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di
razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta
programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12
dirette ad assicurare:
a) le risorse
aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale,
pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto
importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di
euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro
con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il
finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010;
b) un concorso alla
manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011.
((6. In attesa
dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i
farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura
rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella
misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti
che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di
quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una
quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non
si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non
superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in
regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende
farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale.))
6-bis. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei
criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri:
estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di
distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione
della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta
percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata
evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per
il Servizio sanitario nazionale.
7. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco
provvede:
a) all'individuazione,
fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di
cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n, 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di
quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del
presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui
all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della
relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla
predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera
sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di
tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole
regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior
risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi
attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale
dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.
Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di
programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità
dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee
guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di
acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali
acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
((9. A decorrere
dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale
dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai
fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso
per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma
farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La
dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime
caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico piu' alto di quello di
rimborso e' possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di
rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa
non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità
regionali.))
10. Il prezzo al
pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto dell'12,5 per
cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il
cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonche'
a quelli per i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo vigente alla data
del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive
periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del
farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto- legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ((novembre 2003)),
n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di adeguati piani di
controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità
dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di
quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2
dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo
dell'indennità integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso
d'inflazione.
14. Fermo restando gli
effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse
definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di
cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli
effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more
dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera
Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera
Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo
delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche
tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ((11
marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni.)) A tal fine e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more
dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis,
ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, ((dalla legge 24 novembre 2003,)) n. 326, al
fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione
delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della
diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto
compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto
del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. ((L'invio telematico dei predetti
dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato
cartaceo.))
Art.
12
Interventi in materia
previdenziale
1. I soggetti che a
decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di
vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009,
n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ((ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti
negli altri casi,)) conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti
requisiti;
b) coloro i quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata ((di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai
soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011
per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età
inferiori a quelle indicate al comma 1, ((conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:))
a) coloro per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti
requisiti;
b) coloro i quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata ((di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma
3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai
trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le
medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante
causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in
regime di totalizzazione. ((Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011».))
4. Le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei
confronti dei:
a) lavoratori
dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30
giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico
entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i
quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica
attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei
limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di
cui al comma 6:
a) ai lavoratori
collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori
collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che,
all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, ((sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro,)) delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di
10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso
al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della
dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita,
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ((ai sensi del comma 3 ))
dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento
dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del
trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione
a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo
annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore
a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e
il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in
tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima
scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo
e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro
mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di
cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni
derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle
domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego
avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ((ovvero
la presa d'atto)) della domanda di cessazione determina
l'irrevocabilità della stessa. ((All'onere derivante dalle modifiche di
cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
10. Con effetto sulle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo
dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle
predette anzianità contributive non e' già regolato in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con
applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività
autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate
in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori
diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni
dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma
208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma
26, ((della legge 8 agosto)) 1995, n. 335.
12. (((soppresso).))
((12-bis. In attuazione
dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente
l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere
dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica
e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65
anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il
requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a
cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione
del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il
predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al
comma 12-ter.
12-ter. A partire
dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno
dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla
media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma
12-bis:
a) i requisiti di età
indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore
in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima
applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene
effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi
si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza
di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;
b) i valori di somma di
età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono
conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla
normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la
disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto
alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei
requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicità triennale di
cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT
rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia.
12-quater. In base agli
stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito
del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle
gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti,
e' applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per
l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di età.
12-quinquies. Ogni qual
volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter
comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale
da superare di una o piu' unità il predetto valore di 65, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche
per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito
anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione
aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a
65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo
22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1°
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un
anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro
anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di
sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a
specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva
previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto
alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto"»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Le economie
derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non
autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro
annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro
nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro
nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere
dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere
da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati
dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse
modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza,
nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 562. Continuano a trovare applicazione le previdenti disposizioni per le
domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere
dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies
anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento
d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio
2010.
12-decies. All'articolo
4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con
decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come
successivamente adeguati in base alla normativa vigente».
12-undecies. Sono
abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322,
l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo
21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.
958.12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno
2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
12-terdecies. Per
ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli
istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.
152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla
compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di
garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.))
Art.
13
Casellario
dell'assistenza
1. E' istituito presso
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni
relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario
costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle
relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono
obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e
banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore
gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le
amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via
telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi
a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo
criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente articolo ».
5. L'INPS e le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono
soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo»;
b) al comma 8 ((e'
aggiunto)) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al
reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per
le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei
pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. ((1388)), e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10
aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui
al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in
godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si
procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta
comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo
nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il
suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo
accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Art.
14
Patto di stabilità
interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto
ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro
per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300
milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500
milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
((2. Il comma 302
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma
296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: « e
quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302 ». Le
risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono
ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di
misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi
della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero
dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni
annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono
ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno,
secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al
2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno
e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e
nono periodo del presente comma.))
3. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi
i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei
confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo,
in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del
Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso
Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei
mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero
dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la ((trasmissione
della)) certificazione relativa al patto di stabilità interno,
l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione,
entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra
indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui
fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata
a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di
stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la
((trasmissione della)) certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i
quali il patto di stabilità e' riferito al livello della spesa si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa
o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni
recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di
trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e
16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della
riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello
stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit
eccessivo di bilancio.
7. L'articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e'
sostituito ((dai seguenti:))
«557. ((Ai fini))
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento
della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. ((Ai
fini dell'applicazione del comma 557,)) costituiscono spese di personale
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione ((coordinata))
e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. ((In
caso di mancato rispetto del comma 557,)) si applica il divieto di
cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5
dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art.
76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente: «E' fatto
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011,
con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e'
soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i
comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai
fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un
importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi
in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non
si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e'
attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni
da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di
stabilità interno.
((13-bis. Per
l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma
8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario
del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di
spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto
attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonche' d'intesa
con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al
secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede
all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.))
14. In vista della
compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge
5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di
squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo
24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno
degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La
restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione
fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale
commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in
partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per
passeggero;
b) di un incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino
al limite massimo dello 0,4%.
((14-bis. Al fine di
agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un
commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
14-ter. I comuni della
provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui
contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima
di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di
criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti
sostenuta da ciascun ente locale. E' altresi' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al
presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento
dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione,
nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La
ripartizione del contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale
agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale
commissariale di cui al comma 14, lettera a), e' istituita dal Commissario
preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale
di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui
equivalenza finanziaria e' verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni
di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14,
secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare
la parte mancante e' vincolata una corrispondente quota delle entrate del
bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.))
15. Le entrate
derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono ((versate
all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001,
destinato)) esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e
l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari ((o di dissesto))
aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le
obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato
articolo 78 del decreto legge n. 112 ((per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto
finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario
straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della
gestione del piano.))
16. Ferme le altre
misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in
considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e
fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, ((n. 42, il comune di Roma concorda con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun
anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entità del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi
fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti
locali. Per garantire)) l'equilibrio economico-finanziario della
gestione ordinaria, il comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite
misure:
a) conformazione dei
servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche
di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e
delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di
adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
c) razionalizzazione
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di
pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad
una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le
funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo;
a) conformazione dei
servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche
di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e
delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di
adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
c) razionalizzazione
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di
pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad
una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le
funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico
del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un
contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per
notte di soggiorno;
((f) contributo
straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore
immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari
generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta,
rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità
pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione
urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve
essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di
intervento cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare la
spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse
generale, nonche' alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo
straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto
d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico
generale vigente;
f-bis) maggiorazione
della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per
cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;))
g) maggiorazione, fino
al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a
disposizione;
h) utilizzo dei
proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione
ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo
di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle
restanti risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta
verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di
200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria
del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità
finanziaria.
18. I commi dal 14 al
17 costituiscono attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
19. Ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati
dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi
antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e'
stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono
annullati senza indugio dallo stesso organo.
21. I conferimenti di
incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui
all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati,
stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende,
società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati
in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma
20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non
ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della
Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano ((di
stabilizzazione finanziaria;)) il piano e' sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa
con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di
qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e
l'attuazione degli atti indicati nel piano. ((Tra gli interventi
indicati nel piano la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto
del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del
CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate.))
23. Agli interventi
indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del
comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano
e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le
limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non
abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more
dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile
degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere
stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito
dei predetti uffici.
((24-bis. I limiti
previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti
territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse
finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso
apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate
dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e
gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente
gli specifici profili professionali richiesti.))
24-ter. ((Resta
fermo)) che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle
proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei
commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle
funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi
da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono
individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei
comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio
2009, n. 42.
28. Le funzioni
fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, ((esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione
d'Italia.)) Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti
o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non
possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma
associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma
associativa.
30. La regione, nelle
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale ((e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale
inferiore a quella ottimale,)) delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i
principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo
restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito
della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni
fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa
normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni
in forma associata.
31. I comuni assicurano
((comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 26 a 30)) del presente articolo entro il termine
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti
con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le
funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto
previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire società. Entro il ((31 dicembre 2011)) i comuni
mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con
partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero
degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e
50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro
il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre
società già costituite. ((Con decreto del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del
presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di
applicazione.))
33. Le disposizioni di
cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
((33-bis. All'articolo
77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti
per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del
patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le
risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di
assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;
b) dopo il comma
7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo
finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai
comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura
degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e
33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5
milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma
33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma
11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento
netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni
di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e
successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli
obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal
fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo
periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi
previsto.
33-quater. Il termine
del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n.189, per la trasmissione al Ministero dell'interno
delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30 ottobre 2010.))
Capo IV
Entrate non fiscali
Art.
15
Pedaggiamento rete
autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del
pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di
ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle
tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria,
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata
in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi
di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e'
autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro
per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in
concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi
autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente
periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi
delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni
tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un
incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti
dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti
dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione
straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone
annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art.
19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla
percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro
a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro
a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
5. I pagamenti dovuti
ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del comma 4.
((6. Per i comuni e i
consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le
basi di calcolo dei sovra canoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per
uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro,
fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto
dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa
previste.
6-bis. Al primo comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: « , e fino
alla concorrenza di esso, » sono soppresse.
6-ter. All'articolo 12
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le
parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento
dell'energia prodotta o della potenza installata » sono aggiunte le seguenti:
« nonche' di idonee misure di compensazione territoriale »;
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di
consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un
equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni»;
c) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
« 2. Il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con
proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari
minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in
conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse
strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo
degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di
consumo»;
d) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo
scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per
uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo
1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite
dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per
azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura
complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale
sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società
controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli
eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette,
decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione
delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette
province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non
puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla
data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento
per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente
proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro
dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle
normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale
periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione,
si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;
f) dopo il comma 10 e'
inserito il seguente:
« 10-bis. Le
concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi
impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono
soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della
ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo
del regime di tali concessioni».
6-quater. Le
disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano
fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni,
per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme
incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi
derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute
dagli stessi comuni e dallo Stato.
6-sexies. All'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il
seguente:
«289-bis. Fino al 31
marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei
poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente
all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4
Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo
autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime
funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle
funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene
appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS
Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse
interamente partecipati ».))
Art. 16 Dividendi delle società statali 1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1. 3. L'attuazione ((del presente articolo)) non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art.
17
Interventi a
salvaguardia dell'euro
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assicurare la partecipazione
della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà
costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformità con
le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al
fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per
l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
provvedimento.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello
Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di
costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri
dell'area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte
all'unanimità degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si
provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà
elencata, unitamente alle altre per le quali non e' previsto il prelevamento
dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo
31 della medesima legge.
Titolo II
CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art.
18
Partecipazione dei comuni
all'attività di accertamento tributario e contributivo
1. I Comuni partecipano
all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni
del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della
partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella
segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS,
di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni
presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili
fiscali e contributivi:
a) i Comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove
non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il
regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal
Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore ((del
presente decreto;))
b) i Comuni con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già
costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la
successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
((2-bis. Gli
adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
3. In occasione della
loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di
collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma
12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo comma
dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo
2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate,
prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo
38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio
fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma,
primo periodo, dell'articolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono
sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente,
o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal
fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli
allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.»
e' abrogato;
c) il quarto comma
dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio
fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo
comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della
segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del
reddito complessivo.»;
d) sono abrogati i
commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e'
abrogato.
5. All'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per potenziare l'azione di contrasto
all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di
economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme
relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle
sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito
all'accertamento stesso.»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data ((di
entrata in vigore della presente disposizione,)) d'intesa con l'INPS
e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso
alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche'
quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e
contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di
detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi
delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai
comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni
partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio
per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.»;
c) e' abrogato il comma
2-ter.
6. All'articolo 83,
comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33
per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, nonche' le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità
tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative
ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalità di partecipazione degli
stessi all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo
Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono
calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione
Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato
trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti
riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
Art.
19
Aggiornamento del
catasto
1. A decorrere dalla
data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata»,
costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto
dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((attivando
le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2
e 3 del proprio statuto.)) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta,
ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso
l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto
titolare di diritti reali.
2. L'accesso ((gratuito))
all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche emanate ((entro e non oltre
sessanta giorni dal termine di cui al comma 1)) con uno o piu'
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
((2-bis. I decreti di
cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed
interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio,
relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al
miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.))
3. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle
Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata
ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti,
nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi.
Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il
rilascio della predetta attestazione.
4. ((Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni,)) la consultazione delle banche dati
del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano,
nonche' dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione
ordinaria, e' garantita, ((a titolo gratuito,)) ai Comuni su
tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di
Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni
ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. ((Nella fase
di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e
allineamento delle banche dati catastali,)) le funzioni catastali
connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento
sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema
di regole tecnico-giuiridiche uniformi, ((e in attuazione dei principi
di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta)) del Ministro dell'economia
e delle finanze e previa intesa ((presso)) la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, ((entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Le
suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto
speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette
funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del
principio di sussidiarietà.
((5-bis. Per assicurare
l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei
principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati,
i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio
messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di
contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche
tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
5-ter. Presso la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' costituito, senza oneri per la
finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di
attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia del
territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro
dell'economia e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri
modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.))
6. Sono in ogni caso
mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in
materia di:
a) individuazione di metodologie
per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione
di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della
qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli
atti;
c) gestione unitaria e
certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico
digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria
dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale
per l'edilizia ((sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;))
e) gestione
dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e
controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri
di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa
intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del
Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal
secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre
2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati
in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2,
comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle
pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007
alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione,
ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di
aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di
accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso
il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo
termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili
oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione
di aggiornamento catastale. ((Restano salve le procedure previste dal
comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le
attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i
fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche'
quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come
fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che
siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.))
10. Se i titolari di
diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8
le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre
2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, ((con
oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,))
di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli
Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di
diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9
le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre
2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche
con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
12. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni
connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del
territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili
le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n.
262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati
non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36,
l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai
sensi del comma 10. Restano ((salve le procedure previste dal comma 336
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresi' fermi
i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e
l'applicabilità delle relative sanzioni.))
13. Gli Uffici
dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie
connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei
poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici
e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ((ad esclusione dei diritti reali di
garanzia,)) devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, ((sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale.)) Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di
registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni
immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei
dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati
catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di
cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. ((Nel
rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui
vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome
adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al
fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare.
16-bis. All'articolo 58
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560».))
Art.
20
Adeguamento alle
disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore
1. A fini di
adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto
disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al
comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2011»;
b) all'articolo 58,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai
precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di
cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la
sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le
sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
((2-bis. E' esclusa
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel
periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di
importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.))
Art.
21
Comunicazioni
telematiche alla Agenzia delle Entrate
1. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini,
tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione
delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art.
22
Aggiornamento
dell'accertamento sintetico
1. Al fine di adeguare
l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo
decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per
gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione
non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti
e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito
complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo
finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello
stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione
della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicità biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la
prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo
ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo
di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di
accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri
sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla
legge.».
Art. 23 Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi» 1. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24 Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica» 1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta ((e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.)) 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
Art.
25
Contrasto di interessi
1. A decorrere dal 1°
luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per
cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari,
con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai
bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per
i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio ((1997)),
n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute
operate.
Art.
26
Adeguamento alle
direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento
1. A fini di
adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di
trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed
amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. In caso di
rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati
nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della
conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui
al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta
comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini
dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi
d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del ((presente
decreto,)) deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art.
27
Adeguamento alla
normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del
contrasto delle frodi
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35,
comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti
che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II,
Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare
dette operazioni;
b) all'articolo 35,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti
che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera ebis) entro trenta
giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere
provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di
cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
«7-ter. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) all'articolo 35,
dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del
contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità
di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.».
Art. 28 Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa 1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.».
Art.
29
Concentrazione della
riscossione nell'accertamento
1. Le attività di
riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati
a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di
accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva
proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, ((degli))
importi stabiliti
dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in
base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla
lettera a) divengono esecutivi ((decorsi sessanta giorni dalla))
notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'
affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato;
c) in presenza di
fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta
giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle
somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi
e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione
anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto
dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del
potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di
accertamento;
e) l'agente della
riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza
la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni
che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica
degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni
caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le
somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire
dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della
procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme
iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti
della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo
l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso
avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione
della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di
cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme
dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate
riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo
le parole «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le
seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate».
b) il secondo periodo
del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
«La proposta di
transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo
161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che
procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta
di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva,
resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente
ed integralmente la
situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del
patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma
e' aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della
riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità
indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in
base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 11. (Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui
redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative
relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un
anno a sei anni.
2. E' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o
per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad
euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27,
comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole:
«In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati
al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle
seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono».
6. In caso di
fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione
a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la
violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis
del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale
appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini
della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo
182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
Art.
30
Potenziamento dei
processi di riscossione dell'INPS
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a
qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli
uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con
valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito
deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento,
il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi
addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ((e interessi ove
dovuti nonche' l'indicazione dell')) agente della riscossione
competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresi' contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione
che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel
medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, ((con i poteri, le
facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.))
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. ((Soppresso))
4. L'avviso di addebito
e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti
della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ((al
comma)) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione
con le modalità ((e i termini stabiliti)) dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto
dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. ((Soppresso))
8. ((Soppresso))
9. ((Soppresso))
10. L'articolo 25, comma
2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. ((Soppresso))
12. ((Soppresso))
13. In caso di mancato
o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ((al
comma)) 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al
presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, ((le
somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento)) si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito
dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento ((delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti
della riscossione.))
15. I rapporti con gli
agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le
disposizioni vigenti.
Art.
31
Preclusione alla
autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte
erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso
di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione ((del)) 50 per cento dell'importo ((dei debiti
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare
indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al
momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto
indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione.)) E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale,
delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le
modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non
operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
((1-bis. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter
e' inserito il seguente:
«Art. 28-quater.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
- 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la
utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione,
l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente
della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede,
sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva
nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». Per i
crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.
1-ter. All'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni
2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le
parole: «le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le
regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per
assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente
comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di
certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite
con il predetto decreto.))
2. In relazione alle
disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del
programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte»
della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
Art.
32
Riorganizzazione della
disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi
1. A seguito dei
controlli effettuati dall'Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1,
comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:
«j) 'fondo comune di
investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione
di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo
stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso
in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
b) all'articolo 36,
comma 6, dopo le parole: «nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla
medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte
per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il
proprio patrimonio.»;
c) all'articolo 37,
comma 2, lettera b-bis), dopo le parole:
«all'esperienza
professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi
non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e
l'articolo 39, comma 3.».
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma
1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le società di gestione
del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei
requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano
le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione
delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva,
a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari
all' 5 per cento ((del valore netto)) del fondo ((risultante
dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.)) L'imposta e' versata
dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro
il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi,
la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le società di
gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento
previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune
d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal
caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7
per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti. ((La liquidazione
deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati
conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la
società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta e'
versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno
successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che
hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono
fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di
liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di
registro, ipotecarie e catastali.
5-quater. Alle cessioni
di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si
applica l'articolo 17, quinto
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella
fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti
nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, e nell'articolo 4, della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo
19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto
passivo.))
6. Per l'accertamento
delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi
precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((e' sostituito
dai seguenti:
«3. La ritenuta non si
applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento
collettivo del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su
quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi
di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano
in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini
dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i
sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione
del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale
risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di
tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura
dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione
dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei
proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al
31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione».
7-bis. Le disposizioni
di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi
di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009.
Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.))
8. Sono abrogati i
commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità
di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
Art. 33 Stock options ed emolumenti variabili 1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
Art.
34
Obbligo per i non
residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con
operatori finanziari
1. All'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo
la lettera g-quater), e' aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi
delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi
clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto
continuativo.»;
b) al secondo comma,
secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio
o sede legale all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o
negozi di cui alla lettera g-quinquies).».
Art.
35
(Razionalizzazione
dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato
nazionale)
1. Dopo l'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il
seguente:
"Articolo
40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato
nazionale
1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle
dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla
consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Le
rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa
al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla
consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente
maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono
irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante
sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto
unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla
consolidante.
3. La
consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite
di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza,
all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine
di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione
dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcalo dell'eventuale
maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e
comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza.
4. Le
attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le
relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della
societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino
alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 ((. . . )),
l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o
modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.".
2. ((Nel titolo I, capo II,
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 9 e' aggiunto
il seguente:))
"Art.
9-bis - Soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Al
procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche
previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la
consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di
cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione,
sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti
di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da
parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La
consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione
ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3
dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza
da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo
40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di
adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente
emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito
imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore
dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al
comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto
ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi
di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di
cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Art.
36
Disposizioni antifrode
1. Al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sulla base
delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello
del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle informazioni risultanti dai rapporti di
valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le
persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad
esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed
f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire
operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto
continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano
direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, ((trust,))
società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei
Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano
anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate
aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non e' possibile identificare
il titolare effettivo e verificarne l'identità.
7-quater. Con il
decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il
termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.»;
b) all'articolo 41, comma
1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' un elemento di sospetto il
ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in
violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo
o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o
superiore a 15.000 euro.»;
c) all'articolo 57,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Alla violazione
della disposizione di cui all'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad
euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000
euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento
dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non
sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.».
Art.
37
Disposizioni
antiriciclaggio
1. Gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosi' detti ((black
list)) di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio
1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche
e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia
e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione e'
subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale
o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli
effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di
società controllanti e per il tramite di società fiduciarie ((nonche'))
alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla
normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad
accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione
alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' escludere con proprio decreto di natura
non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al
medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con
il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di
frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti
((non black list)) nonche' a specifici settori di attività e a
particolari tipologie di soggetti.
Art.
38
Altre disposizioni in
materia tributaria
1. Gli enti che erogano
prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle
prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto
medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni
agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del
Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita
convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche
tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei
soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la
restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del
maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni
sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000
euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle
modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente
conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni
agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti
di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una
discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto
abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di
razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le
seguenti misure:
a) all'articolo 60, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma,
lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera
d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle
seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e
dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in
via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate»;
3) al secondo comma, le
parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le
parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le
parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36»
sono sostituite dalle seguenti:
«della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la
domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi
dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di
inizio attività IVA».
b) all'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
«La notifica della
cartella puo' essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine
previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via
telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis
del codice di procedura civile.».
5. Al fine di
potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e
delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire
termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici
ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti
fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti
indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi
telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o
servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per
legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle
parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo
comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
«trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del
codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in
ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione,
l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e
i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche
amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la
qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more
della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' alle società interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività
dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe
tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle
corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100
euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione
di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il
conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto
comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che
corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli
interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono
l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate
senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro
60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme
trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente
a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi
residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere
applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito
di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi,
previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. ((Soppresso))
10. All'articolo 3,
comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le
seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del
ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per
conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai
beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente
locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze».
11. All'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2,
lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio di
attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza
obbligatoria».
Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si
applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di
previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni
contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il
31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi
dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche
che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia
determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle
imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività
lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti
residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria
detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
((13-bis. Nell'articolo
111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione
delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare
il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi,
anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi
di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87.
In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni
contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto,
nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo
acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
13-quater. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.
13-quinquies. Per
l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota
del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli
enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime
finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre
2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi
nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo
3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente
partecipazione pubblica».
13-septies.
All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) e' aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni
di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici
postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di
lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al
domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».))
Art.
39
Ulteriore sospensione
dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009
1. Nei confronti ((delle
persone fisiche)) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di
redditi di impresa o di lavoro autonomo, ((nonche' nei confronti dei
soggetti diversi dalle persone fisiche)) con volume d'affari non
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20
dicembre 2010.
Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato. ((Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di
assicurazione.))
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui
redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi
versamenti.
3. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo
comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n.
3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre
2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
((3-bis. La ripresa
della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi
di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono
effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della
riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per
effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009,
n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono
effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa
della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto
della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009,
n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri
derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo
1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità
speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.))
4. E' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far
fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori
entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale
connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
((4-bis. All'articolo
10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: «con una
dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce
tetto massimo di spesa».
4-ter. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo,
si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009,
compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo
38 del presente decreto.
4-quater. All'articolo
4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nel caso in cui
al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione
del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle
conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali,
il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel limite
massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella
regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto
limite di spesa». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater
dell'articolo 38.))
Titolo III
SVILUPPO ED
INFRASTRUTTURE
Art.
40
Fiscalità di vantaggio
per il Mezzogiorno
1. In anticipazione del
federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione
economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in
relazione all'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad
azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle
nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni
che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, e' stabilito il
periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni
di tali leggi.
((Art. 40 bis Quote latte 1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato fino al 31 dicembre 2010. 2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art.
41
Regime fiscale di
attrazione europea
1. Alle imprese
residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che
intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonche' ai loro dipendenti
e collaboratori, ((per un periodo di tre anni,)) si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria ((statale))
italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri
dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano
l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
((1-bis. Le attività
economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere
effettivamente svolte nel territorio dello Stato.))
2. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite
le disposizioni attuative del presente articolo.
Art.
42
Reti di imprese
1. ((Soppresso))
2. Alle imprese
appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi ((dei
commi successivi)) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari,
nonche' la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((2-bis. Il comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il
contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attività
rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un
organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,
l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve
indicare:
a) il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli
obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un
programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo
comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare
al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal
programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto
di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo
comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito
ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del
contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le
cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole
generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne
prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per
l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di
gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo
comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche
amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in
quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi
di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
provenienza;
f) le regole per
l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di
interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune,
nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto
prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo».
2-ter. Il comma
4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto
di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari».
2-quater. Fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili
dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio
successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete,
preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo
imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi
pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita
riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la
riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso
specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti
di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle
entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti
di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso
all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che
non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque,
superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione
in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in
nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies.
L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo
all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta
successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente
comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo
di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18
milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies.
L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))
Art.
43
Zone a burocrazia zero
1. Possono essere
istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al
comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art.
118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove
iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle
predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti
amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte,
fatta eccezione per quelli di natura tributaria, ((di pubblica
sicurezza e di incolumità pubblica,)) sono adottati in via esclusiva
da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite
conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente
adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento
espresso non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti
amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura
tributaria, ((di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica,))
le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al
Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei
relativi provvedimenti conclusivi. ((Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e
l'incolumità pubblica;))
b) ove la zona a
burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche
urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio
2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal
Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti
alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione
ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le
Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle
iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui
al comma 1.
Art.
44
Incentivi per il
rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai
docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario
o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di
cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
((3-bis. All'articolo 4
della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di
ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente
nella medesima lingua».))
((Art. 45
Disposizioni in materia
di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92
1. Le risorse derivanti
dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti
assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio
2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei
casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai
produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere
riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad
interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle
risorse a favore dei predetti interventi e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della
riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per
spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti
sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 e' inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di
contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di
famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre
2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte
del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle
competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello
relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento
di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi
in eccesso».))
Art.
46
Rifinanziamento del
fondo infrastrutture
1. I mutui accesi con
la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti
beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a
fronte dei quali alla stessa data non sono ((scaduti i termini di
presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi
pubblicati per l'affidamento dei)) lavori relativi agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal
fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata
o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'
responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito
dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad
altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso
e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite
le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la
prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di
euro.
Art.
47
Concessioni
autostradali
((1. All'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente: «2-bis. - La società ANAS S.p.A., salva la
preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di
soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i
medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il
finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative
tratte di accesso nonche' la realizzazione da parte del concessionario di
opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche
urbane o consistenti in gallerie,)) entro il ((31 dicembre))
2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del
bando di gara ((e del relativo capitolato o disciplinare,)) ivi
compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la
quota minima di proventi ((annuale, comunque non inferiore a quanto
accantonato in media negli esercizi precedenti,)) che il
concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ((nonche'
l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o
consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla
finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal
concessionario.)) Il predetto bando deve prevedere un versamento
annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del
bilancio dello Stato.
Nella determinazione
del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso
considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione
dell'infrastruttura».
2. All'articolo 55
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modifiche:
((a) al primo periodo,
le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero».
b) al primo periodo,
dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie»
sono aggiunte le parole:
«nonche' dei
collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione
di Verona».
c) al secondo periodo,
le parole: «Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta» sono
sostituite dalle seguenti:
«Tale accantonamento
nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
d) al terzo periodo le
parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno
1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il
31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31
dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2, comma
202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso
che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di
convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE
attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di
convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
3-bis. All'articolo 17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo,
le parole: «di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali e comunque con
traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi
strutture con sedimi in regioni diverse»;
b) nel secondo periodo,
dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le
seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di
programma».
3-ter. All'articolo 2,
comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole:
«all'esterno del territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti:
«con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati».))
Art.
48
Disposizioni in materia
di procedure concorsuali
1. Dopo l'articolo
182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«ART. 182-quater. -
(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato
preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - I crediti
derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un
concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo
182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono ((parificati ai)) prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai
soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda
di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo
di ristrutturazione e purche' ((la prededuzione sia espressamente
disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di
ammissione al)) concordato preventivo ((ovvero))
l'accordo ((sia omologato.)) In deroga agli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai
finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento
del loro ammontare.
Sono altresi'
prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di
predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis,
primo comma, purche' ((cio' sia espressamente disposto nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al))
concordato preventivo ((ovvero)) l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai
crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi
dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai
sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista
all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.».
2. Dopo il comma quinto
dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare
o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo'
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando
presso il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 9)) la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta
di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative
con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e
da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la ((idoneità della
proposta, se accettata, ad)) assicurare il regolare pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui
al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese ((e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e
cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.)) Il tribunale, verificata la
completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto
comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.
Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di
cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori
con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di
iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive ((e di acquisire
titoli di prelazione se non concordati)) assegnando il termine di non
oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e
della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il
decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in
quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.».
((2-bis. Dopo
l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«ART. 217-bis. -
(Esenzione dai reati di bancarotta). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo
216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o
di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo
182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)».))
((Art. 48-bis
Assunzione di
magistrati
1. Il Ministero della
giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa
vigente per l'anno 2010, e' autorizzato ad assumere magistrati ordinari
vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del
presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno
2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri
derivanti
dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del
maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2
dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo
unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i
processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui
al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
d) euro 374 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di
esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della metà. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e'
pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 132».))
((Art. 48-ter
Disposizione in materia
di contenzioso tributario
1. All'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, comma 2-bis, alla lettera
b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuto pagamento estingue
il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione
finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale
di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».))
Art.
49
Disposizioni in materia
di conferenza di servizi
1. All'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' indire»;
b) al comma 2, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui e'
consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione puo'
essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta
provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I
responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per
l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, ((o altre autorità competenti))
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che
coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza
del Ministero per i beni e le attività culturali.»;
b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a
tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
((b-bis) al comma 4
sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto dei
tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione
pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici
diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il
progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze»;))
c) dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione
ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi
compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede,
statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.»;
d) il comma 6-bis e'
sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire
direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata
adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono
valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno
derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del
procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e'
sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e'
soppresso.
3. All'articolo
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti:
«ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis,
3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei
casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove
venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la
questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione
e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa
intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti
locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in
una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera
in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono
aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
((4-bis. L'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
«ART. 19. -
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).
- 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in
cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di
cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della
segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di
cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni
tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine
per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo
di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo
non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare
anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso
previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».
4-ter. Il comma 4-bis
attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)
del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio
attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione
di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una
espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce
direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da
ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle
imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri
interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre
gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni:
a) proporzionalità
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e
al settore di attività, nonche' alle esigenza di tutela degli interessi
pubblici coinvolti;
b) eliminazione di
autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi
e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi
pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività
esercitate;
c) estensione
dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle
asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformità
da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione
degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
e) soppressione delle
autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione
ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle
attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,
assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli
interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I
regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel
processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59.))
Art.
50
Censimento
1. E' indetto il 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al
Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed
il censimento delle istituzioni ((non-profit.)) A tal fine e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni
per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi
dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche'
mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano
per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei
dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e
le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli
adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di censimento,
singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli
articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli
obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati
amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione
censuaria. L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce
altresi':
a) le modalità di
costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per
l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici
e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle
peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione
ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato,
nonche' le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e
rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza
entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza,
le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre
unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e
successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari,
privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi ai territori
di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi
statistici;
d) limitatamente al 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento
e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonche',
d'intesa con il Ministero dell'Interno, le modalità di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle
risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali
individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di
stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli
enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini
del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. ((Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal
Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a).))
4. Per far fronte alle
esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al
comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi
i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti
delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione
della popolazione legale e' definita con decreto del Presidente della
Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223. Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e
urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente
non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di
famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso
apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza,
l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi
dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie,
che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila sulla
corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione,
anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
e' sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarità delle
informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in
tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla
famiglia anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'articolo
1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le
disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con
quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17
dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le
operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto
Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat
SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle
operazioni censuarie;
b) le Regioni
organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani
di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di
Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione
integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e
gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati,
ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione,
assunzione o reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
7. Gli organi preposti
allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura
sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e
coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata
delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro
responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli
accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i
dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche
territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero
tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con
proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei
coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili,
nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre
l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione ((per il
perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei
livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all'esito della
soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo
articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le
modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di
cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.))
9. Agli oneri derivanti
dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste
dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre
2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti
dal citato articolo 17.
Art.
51
Semplificazione
dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale
1.
L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas
naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di una
dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza
con gli effetti di cui al comma 5 ((del presente articolo)) da
presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente
competente.
2. Fatta salva la
disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio
di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica
lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non
superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno
da adottarsi entro centoventi giorni dalla ((data di)) pubblicazione
((del)) presente ((decreto)) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3.
L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere
rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e
successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di
cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto
riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate
all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le
imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), ((del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla))
legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di
commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il
trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi
i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di
autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la
possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di
effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei
controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla
tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal
decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera ((a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla)) legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale
destinato agli impianti di cui al comma 1 e' assoggettato alle aliquota di
accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui
all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
7. Al comma 3
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: ((«entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre il 31 dicembre 2010».))
Art.
52
Fondazioni bancarie
1.
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita, nell'ambito
di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone
giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice
civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie e' attribuita al Ministero
dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le
fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o
partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in
qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono
partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero
concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso
patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate
dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione
dell'autorità di cui al primo periodo.
((1-bis. Le
disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
1-ter. All'articolo 7,
comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «non
superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al
15 per cento».
1-quater. All'articolo
4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società bancaria conferitaria».
1-quinquies.
All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo la lettera k), e' aggiunta la seguente:
«k-bis) presenta, entro
il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle
Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli
interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei
territori locali in cui operano le medesime fondazioni».))
((Art. 52 - bis
Garanzia per il
versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 3 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, puo' essere prestata anche mediante
ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato
dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero
della somma oggetto di rateizzazione.))
Art.
53
Contratto di
produttività
1. Nel periodo dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti
del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti
collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale
disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro
lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000
euro.
2. Nel periodo dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano
altresi' di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite
le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e
contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art.
54
EXPO
1. Per la prosecuzione,
per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41,
comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto
salvo il finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una
quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere
delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. e'
soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la
partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli
altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le
somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della
Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su ((un'apposita contabilità
speciale aperta)) presso la Tesoreria dello Stato.
3. I contratti di
assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a
progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati
esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015
S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità
di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma
1.
4. Sull'utilizzo delle
risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della
società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi
del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle
finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((Art. 54 bis
Interventi a sostegno
del settore della pesca marittima
1. Per far fronte alla
crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione
dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto
dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo
settore di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' concesso
agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di
cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di
cui al comma 1 e' pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti,
comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche,
di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed e' erogato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191.))
((Art. 54 ter
Modifica al decreto
legislativo n. 285 del 2005
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. I servizi di
linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di
servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte
del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di
contribuzione pubblica».))
Art.
55
Disposizioni
finanziarie
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il
versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo
conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300
milioni di euro.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il
versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo
conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600
milioni di euro.
((2-bis. Al fine di
perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute
pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'Allegato I,
alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da:
«Sigari» a: «Tabacco da
masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:
«a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da
fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto
24,78%;
f) tabacco da masticare
24,78%»;
b) nell'articolo
39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per il tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo
dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata
nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su
tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di
prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di
ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre
precedente.»;
c) il comma 4
dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«4. L'importo di base
di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento,
l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico
inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di
cui all'articolo 39-quinquies, comma 2».
2-ter. Decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio
fino per arrotolare le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni non
inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di
assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di
imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco «Tabacchi
lavorati» dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni;
b) all'articolo
39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
2-quinquies. Al fine di
garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa
della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di
tabacchi, tenuto conto altresi' della elevata professionalità richiesta per
l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia
conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito
di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione
stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».))
3. Al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74
e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ((a decorrere dal 4 agosto 2010, il
piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni
di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al
comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78
del 2009.)) E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno
2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le
manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità
d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5
milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della
proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni
internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010 ((nonche'
di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di
64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
5-bis. Nell'ambito
delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e
della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, e' autorizzata
la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed
euro 7.500.000 per l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze
armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a
carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la
condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della
presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle
missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si
svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal
decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di
base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività
prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali
di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo
internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni
culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi
di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data
notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale,
serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero
della difesa.
5-ter. Possono
presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i
cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti
requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a
trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità
all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,
di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti,
d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità
psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di
partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa
all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli
accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonche'
la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti
possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli individuati
annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente
destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi
nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita
medica.
5-quater. I giovani
ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma
volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i
corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio
collettivi e della mensa.
5-quinquies. Al termine
dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato un attestato di frequenza, che
costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento
del reparto di Forza armata presso il quale si e' svolto il corso, nonche',
previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici
in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento
del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto
del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventu', sono
stabiliti:
a) gli eventuali
ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi,
individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche
capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero
in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono
svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con
il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile
al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del
terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di
presentazione delle domande;
b) le modalità di
attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di
allontanamento dagli stessi, il cui accertamento e' demandato al giudizio
insindacabile del comandante del corso, nonche' le eventuali ulteriori modalità
per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile
l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al
comma 5-ter, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;
c) la somma che i
frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei
materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale
somma e', in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i
frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero
danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte dalla cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in
deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai
sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617
del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione
del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' stabilita in 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze
connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.))
6. La dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ((tenuto conto
degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, e' incrementata di 35,8
milioni di euro per l'anno 2010, di 1.748,4)) milioni di euro per
l'anno 2011, di ((224,3)) milioni di euro per l'anno 2012, ((di
44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016))
mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti
dall'applicazione del precedente periodo sono destinate all'attuazione della
manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate
e alle maggiori spese derivanti, dall'articolo 9, comma ((31,))
dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9,
dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25,
dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41,
dall'articolo 50, comma 1, e dall'articolo 55, ((commi da 1 a 6,))
pari complessivamente a ((1.004,5)) milioni di euro per l'anno
2010, a ((4.549,5)) milioni di euro per l'anno 2011, a ((1.476,8))
milioni di euro per l'anno 2012, a ((670,2)) milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, ((commi))
15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo
22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32,
dall'articolo 33, dall'articolo 38 e dall'articolo 47, pari a ((908,00))
milioni di euro per l'anno 2010, a ((4.549,50)) milioni di euro
per l'anno 2011, a ((1.399,80)) milioni di euro per l'anno
2012, a ((593,20)) milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5
milioni di euro per l'anno 2010;
c) quanto a 77 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere
dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ((medesimo
Ministero.
7-bis. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a
euro 11.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro
7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro
5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero
della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a euro
1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per
l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro
5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012 mediante parziale
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a
4-novies;
d) quanto a 5.000.000
di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo
38.))
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 56 Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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