Parlamento Italiano
Legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo
2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.».
2. Le funzioni già
attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero
dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della
solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i
compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio
civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma
comunitario «Gioventù in azione» di cui all'articolo 5 del decreto-legge
27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere
parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del
Ministero dell'università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Le funzioni del
Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del
Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa
delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti,
sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio
di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. La denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella:
«Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono,
ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni:
«Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle
politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo economico
esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di
produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal
paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e
da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
10. La
denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero delle infrastrutture».
11. La
denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero della pubblica istruzione».
12. La
denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
13. La
denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per
la famiglia».
14. Sono, in ogni
caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo
46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in
tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla
peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività
innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento
della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui
alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale
anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi
l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo
Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al
Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime
funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la
famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle
politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della
maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi
di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla
genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo
per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la
gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1,
commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e
l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività
produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa
delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12
e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione
delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è
previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di
primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi
di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di
riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture,
la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti
rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo
ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20
per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per
l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai
sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente
decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
20. Con riferimento
ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e,
comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei
relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le
autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto
delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si
applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché
resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
21. L'articolo 3,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato. All'articolo
5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
economico».
21-bis. All'articolo
29, comma 3, lettera c), della legge 23 agosto
2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, organizzato ai
sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma
10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competete per
l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando
l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari
e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni
dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni,
mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo di cui
all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al
predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti:
«e specifiche».
22-bis. Dalle
disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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