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28-03-1991 n° 120 - Leggi

Legge 28 marzo 1991, n. 120
Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola
Legge 28 marzo 1991, n

Legge 28 marzo 1991, n. 120.

"Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola."

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1991, n. 85

 

 

Articolo 1

 

1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

 

 

Articolo 2

 

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 , anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

 

 

Articolo 3

 

1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.

 

2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.

 

 

Articolo 4

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme a favore del personale dipendente non vedente».

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Scadenze di: luglio 2025
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