Legge 30 marzo 1971, n. 118
(in
GU 2 aprile 1971, n. 82)
Conversione in
legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili
Art. 1.
(Conversione)
E' convertito in
legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei
mutilati ed invalidi civili.
Art. 2.
(Nuove
norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile
1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili
si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente
legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli
irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano
subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un
terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini
dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni
che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età.
Sono esclusi gli
invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i
sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Art. 3.
(Assistenza
sanitaria)
Fino all'entrata
in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede
direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria
protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli
se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui
risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione
viciniore.
Il Ministero
della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza
generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e
mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso
per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non
provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di
cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18
ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della
sanità.
L'assistenza
sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o
ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero
della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può
stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti,
associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri
medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate
prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Art. 4.
(Centri
di riabilitazione, ricerca e prevenzione)
Il Ministero
della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per
l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha
facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private
non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione,
l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di
riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari,
pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad
internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18
anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il
completamento della scuola dell'obbligo.
Le istituzioni
private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e
alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve
contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate
denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti
medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o
trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al
medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del
Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico
provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di
autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la
chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute
infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero
della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti
previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi
alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione
di personale specializzato;
b) contributi a
enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per
stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e
sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o
acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti
sociali.
Art. 5.
(Personale
ed educatori specializzati)
Presso le
università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per
la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di
personale paramedico.
Il riconoscimento
delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi,
l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la
sanità.
Art. 6.
(Accertamento
delle condizioni di minorazione)
L'accertamento
delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti
dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione
sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico
provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove
necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la
stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri
comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
Art. 7.
(Commissione
sanitaria provinciale: composizione)
La commissione
sanitaria provinciale è composta:
- dal medico
provinciale che la presiede;
- da un ispettore
medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli
specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in
igiene generale e speciale;
- da un medico
designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui
alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il medico
provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione,
con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico
provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di
igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso
in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di
segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico
provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera
direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri
della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario
del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
Art. 8.
(Compiti
della commissione sanitaria provinciale)
La commissione
sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare la
minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente
legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la
minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e
dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di
addestramento;
c) valutare la
necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami
attitudinali.
I nominativi dei
mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo
assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura
del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data
della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli
interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei
nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche
alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23
aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.
L'accertamento
della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del
grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono
effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli
interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L.
2 aprile 1968, n. 482.
La dichiarazione
di inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve essere
emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri
o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.
Art. 9.
(Commissioni
regionali sanitarie)
Contro il
giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare
ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla
commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico
provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che
la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga
funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da
un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo
dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline
neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei
mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le commissioni
sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.
Le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera
direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro
e della previdenza sociale.
La decisione
della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere
comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria
provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del
precedente articolo.
Le commissioni
sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai
precedenti artt. 7 e 8.
Art. 10.
(Articolo
abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio
1975, n. 165)
Art. 11.
(Presentazione
delle domande)
Per il conseguimento delle
provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli
interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria
provinciale competente per territorio.
Nella domanda
l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare
delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli
effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del
conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta
all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve
essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità
invalidante.
Art. 12.
(Pensione
di inabilità)
Ai mutilati ed invalidi civili di
età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita
medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a
carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di
inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni
economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite
dall'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione
degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella
misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano
ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla
loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi
natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione
e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e
redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una
tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle
mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato,
successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere
corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già
maturate alla data della morte.
Art. 13.
(Assegno
mensile)
Ai mutilati ed
invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo
anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa,
nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in
cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del
Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione
della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli
invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che
i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche.
Art. 14.
(Norme
per la concessione della pensione o dell'assegno)
La concessione
della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle
condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza
e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione
della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del
prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di
Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo
1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte,
in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto
D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il
commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione,
e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente
della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal
commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione
dell'Associazione stessa.
Nella regione
della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza
pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta
regionale.
Art. 15.
(Ricorsi
in materia di pensione e di assegno)
Avverso la
deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla
notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una
commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza
pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno
con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da
due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione è
nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai
componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e
il segretario supplenti.
In caso di
necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più
commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con
qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale
dell'assistenza pubblica.
Art. 16.
(Rilascio
di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte)
Ai fini
dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici
distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle
commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato
nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il
certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli
dell'imposta complementare dei redditi.
Art. 17.
(Assegno
di accompagnamento)
Ai mutilati ed invalidi civili,
di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle
commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola
dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano
ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno
di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.
A tali fini chi
ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera,
corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del
centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione
dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa
presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno di
accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con
le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno].
Art. 18.
(Scadenze
delle rate)
La pensione o
l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno
dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun
anno.
Sono irripetibili
i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempre che non
sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali
altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi
aventi causa.
Art. 19.
(Pensione
sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)
In sostituzione
della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e
invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di
65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al
godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che
si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della
pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero
dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS dà
comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della
pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o
dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente
comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Art. 20.
(Modalità
di erogazione della pensione o dell'assegno)
Il Ministero dell'interno
provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi
occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla
presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna
provincia.
Le aperture di
credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al
limite previsto dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni.
I prefetti, entro
dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti
comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali
vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o
dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con
assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Art. 21.
(Accertamenti
sulla permanenza dei requisiti)
Il comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può
disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di
incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno
deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il
provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 15.
Art. 22.
(Tutela
giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi
previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai
competenti organi ordinari e amministrativi.
Art. 23.
(Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti
per la vita di relazione)
I mutilati e
invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo
scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento,
all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le
disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e
seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi
di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi
civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e
seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi
di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati e
invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i
corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministero della sanità.
L'idoneità dei
minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla
frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle
commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge.
L'autorizzazione
dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di
particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni
pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà
inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino,
all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché
all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione
professionale.
Art. 24.
(Indennità
di frequenza ai corsi)
I mutilati e
invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino
regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva
presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per
il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.
L'assegno
giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di
disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5
novembre 1968, n. 1115.
Art. 25.
(Sistemi
di lavoro protetto)
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità,
promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a
sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati
nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti
ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Art. 26.
(Congedo
per cure)
Ai lavoratori mutilati e invalidi
civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa
inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario
per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione
del medico provinciale.
Art. 27.
(Barriere
architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di
relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al
pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di
nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi
varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della
presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in
nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai
minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato
uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni
dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per
precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne
facciano richiesta.
Le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
(Provvedimenti
per la frequenza scolastica)
Ai mutilati e
invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello
obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono
assicurati:
a) il trasporto
gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e
viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati
scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla
scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle
barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza
durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da
menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Sarà facilitata,
inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie
superiori ed universitarie.
Le stesse
disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29.
(Organizzazione
scolastica nei centri degenza e di recupero)
Esclusivamente
quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola
pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola
media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con
gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.
L'insegnante
dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli
allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti
saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di
analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione
obbligatoria.
Le sezioni
staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche
agli alunni non minorati.
Art. 30.
(Esenzione
dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili
che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano
subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai
figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle
tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli
esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed
invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
Art. 31.
(Finanziamenti)
Per far fronte
alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13,
17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di
cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa
dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le
seguenti somme annue:
1) Ministero
dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di
assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17:
lire 27 miliardi;
2) Ministero
della sanità:
a) per
l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il
funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche
diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per l'anno
finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per
l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6
agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;
Ministero del
lavoro e della previdenza sociale:
per
l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi
comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari
attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali
di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui
agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione
istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di
cui all'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un
miliardo 150 milioni.
Le somme non
impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli
esercizi successivi.
Art. 32.
(Copertura
della spesa)
Alla spesa
complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa
fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione
rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250
milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800
milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale
di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Disposizioni
transitorie)
I comitati provinciali di
assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento
della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di
cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli
invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno
mensile di assistenza.
Durante la fase di revisione
continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle
precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000
mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi
civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di
inabilità.
Art. 34.
(Disposizioni
finali)
In relazione alla
attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le
disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, in corrispondenza e all'atto
dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il
regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, numero
933, e 10 aprile 1954, n. 218.