Legge 14 aprile 1977, n. 112
(gu n. 102 del 15/04/1977)
Copertura finanziaria del decreto del presidente della
repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai
dipendenti dello stato.
098 Impiego Pubblico - 035 impiegati dello
stato - in genere
098 Impiego Pubblico - 221 stipendi - in
genere
Pd: s0019663
Urn: urn:nir:Stato:Legge:1977-04-14;112
Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art.1.
È autorizzata la spesa di lire 233.000
milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno
finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del presidente della
repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il
governo ed i rappresentanti della federazione unitaria cgil-cisl-uil e di
quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'intesa delle organizzazioni
sindacali autonome e dalla dirstat ed il 27 gennaio 1977 dalla cisnal, per la
corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle
categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli
2 e 3 della presente legge, di una somma di l.10.000 mensili, elevata a
l.25.000 mensili dall'1 febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima
mensilità di l.30.000 per il 1976 e di l.45.000 per il 1977.
Limitatamente ai riflessi economici
derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della
legge 15 novembre 1973, n.734 , nonché le disposizioni analoghe previste
da successivi articoli della stessa legge e dallo articolo 2, secondo comma, della
legge 7 giugno 1975, n.259 , e successive modificazioni.
Art.2.
Al personale dirigente indicato all' articolo 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748 , ai segretari
comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale
docente delle università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel
decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una
somma di l.10.000 mensili elevata a l.25.000 con effetto dall'1 febbraio 1977:
A) dall'1 gennaio 1976:personale dirigente
delle amministrazioni dello stato, dell'azienda nazionale autonoma strade
statali, delle aziende dipendenti dal ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome;segretari
comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;
B) dall'1 giugno 1976:personale docente
delle università;
C) dall'1 luglio 1976:personale dirigente
dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato e dell'amministrazione dei
monopoli di stato.
l'importo della tredicesima mensilità
relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è
integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente
articolo 1 , di l.30.000 per il 1976 e di l.45.000 per il 1977.
Art.3.
Con gli stessi criteri indicati nel decreto
di cui allo articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della
marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di
pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché ai militari di truppa
dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti, con esclusione del personale
militare di leva, è corrisposta, a partire dall'1 gennaio 1976, una somma di
l.10.000 mensili, elevata a l.25.000 con effetto dall'1 febbraio 1977.
L'importo della tredicesima mensilità
relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al
precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui
al precedente articolo 1, di l.30.000 per il 1976 e di l.45.000 per il 1977.
Art.4.
I miglioramenti economici concessi ai
dipendenti civili dello stato, di cui al precedente articolo 1 sono estesi al
personale dell'istituto centrale di statistica.
fino
a quando non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento
economico del personale dell'istituto centrale di statistica, si continuerà a
corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile
di produttività attualmente in godimento.
Art.5.
Con effetto dall'1 luglio 1975, il primo
comma dello articolo 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.268 , è sostituito dal
seguente:
Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la
somma di l.20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 è corrisposta
in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.detta somma non è utile a pensione e
non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai
sensi dell' articolo 91, primo comma, del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1938,
n.1933, convertito nella Legge 5 giugno 1939, n.973, e successive modificazioni.
Art.6.
La tredicesima mensilità spettante ai
dipendenti statali ai sensi dell' articolo 7 del Decreto
Legislativo del capo provvisorio dello stato 25 ottobre 1946, n.263 , e successive
modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio
del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese.si
applicano i commi terzo e settimo dello articolo 370 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, approvato
con Regio Decreto 23
maggio 1924, n.827 .
Sono abrogati il Decreto Legge 23 novembre
1973, numero 740 , convertito nella legge 27 dicembre 1973, n.874, e le altre
norme incompatibili con quelle del presente articolo.
Art.7.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900
miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello
stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario
1977.
Il ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a roma, addì 14 aprile 1977
Leone
Andreotti - morlino -
Stammati
Visto, il guardasigilli:bonifacio