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02-05-1984 n° 111 - Leggi

Legge 2 maggio 1984, n. 111
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
LEGGE 2 MAGGIO 1984, n

Legge 2 maggio 1984, n. 111

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 .

(GU n. 124 del 07/05/1984)

 

Preambolo

 

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

 

Promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1.

Classificazione delle lesioni ed infermità

 

Dall'1 gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

 

 

Art. 2.

Assegno di superinvalidità

 

Dall'1 gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

 

  1) lettera a ...L. 7.200.000

 

  2) lettera a-bis ...L. 6.480.000

 

  3) lettera b ...L. 5.760.000

 

  4) lettera c ...L. 5.040.000

 

  5) lettera d ...L. 4.320.000

 

  6) lettera e ... L. 3.600.000

 

  7) lettera f ...L. 2.880.000

 

  8) lettera g ... L. 2.160.000

 

  9) lettera h ...L. 1.440.000.

 

 

Art. 3.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

 

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio,con decorrenza dall'1 gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

 

  1) per lettera a ...L. 384.000

 

  2) per la lettera a-bis ...L. 335.000

 

  3) per la lettera b ... L. 296.000

 

  4) per la lettera c ...L. 260.000

 

  5) per la lettera d ...L. 220.000

 

  6) per la lettera e ...L. 182.000

 

  7) per la lettera f ...L. 143.000

 

  8) per la lettera g ...L. 105.000

 

  9) per la lettera h ...L. 69.000

 

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere a, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; a-bis; b, numero 1; c; d; e, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

 

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera a, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera a-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

 

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

 

  1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera a, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in l. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera a;

 

  2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera a;

 

  3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera a-bis.

 

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera a-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

 

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

 

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali,l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

 

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

 

 

Art. 4.

Assegno di cumulo

 

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità.

 

Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

 

 

Art. 5.

Adeguamento automatico degli assegni accessori

 

Allo assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.

 

L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del ministro del tesoro.

 

 

Art. 6.

Assegno di incollocabilità

 

L'ultimo comma dello articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , è sostituito dal seguente:

 

"Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".

 

 

Art. 7.

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

 

Dopo il secondo comma dell' articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , è aggiunto il seguente comma:

 

"Ai fini della applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".

 

 

Art. 8.

Pensione o assegno privilegiato tabellare

 

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

 

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dall'1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

 

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

 

Art. 9.

Esonero dal servizio militare

 

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

 

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

 

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

 

 

Art. 10.

Decorrenza dei nuovi benefici

 

Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all' articolo 5 hanno decorrenza dall'1 gennaio 1984.

 

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

 

 

Art. 11.

Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita

 

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione dell' articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .

 

 

Art. 12.

Ambito di applicazione della legge

 

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo stato nonché dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .

 

 

Art. 13.

Onere finanziario

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

 

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

Pertini

Craxi - Scalfaro - Goria - Longo - Spadolini

Visto, il guardasigilli: Martinazzoli

 

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