Legge
2 maggio 1984, n. 111
Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa
prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 .
(GU n. 124
del 07/05/1984)
Preambolo
La Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il
Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente
legge:
Art. 1.
Classificazione
delle lesioni ed infermità
Dall'1
gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da
causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed
F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Art. 2.
Assegno di
superinvalidità
Dall'1
gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili,
previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati
nelle misure annue:
1) lettera a ...L. 7.200.000
2) lettera a-bis ...L. 6.480.000
3) lettera b ...L. 5.760.000
4) lettera c ...L. 5.040.000
5) lettera d ...L. 4.320.000
6) lettera e ... L. 3.600.000
7) lettera f ...L. 2.880.000
8)
lettera g ... L. 2.160.000
9) lettera h ...L. 1.440.000.
Art. 3.
Indennità
di assistenza e di accompagnamento
Ai
mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o
invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio,con decorrenza
dall'1 gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per
la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di
assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del
minorato, pari a:
1) per lettera a ...L. 384.000
2) per la lettera a-bis ...L. 335.000
3) per la lettera b ... L. 296.000
4) per la lettera c ...L. 260.000
5) per la lettera d ...L. 220.000
6) per la lettera e ...L. 182.000
7) per la lettera f ...L. 143.000
8) per la lettera g ...L. 105.000
9) per la lettera h ...L. 69.000
Gli
invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, nelle lettere a, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo;
a-bis; b, numero 1; c; d; e, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche
nominativa, un accompagnatore militare.
Per la
particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera
a, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera
a-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due
accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda,
ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità
di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di
assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente
comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del tesoro che ha
in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.
La misura
dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di
ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti
alla lettera a, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche
la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero
per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato
ordinario, ed in l. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera
a;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi
ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera a;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al
numero 1 della lettera a-bis.
Un secondo
accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella
E, lettera a-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore,
possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione
dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000
mensili.
L'indennità,
comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto,
è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli
invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o
assistenziali,l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le
integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo
accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti
pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il
ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini
dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati
provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido
ricoverato.
Art. 4.
Assegno di
cumulo
L'assegno
per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si
tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di
superinvalidità.
Al mutilato
o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834.
Art. 5.
Adeguamento automatico
degli assegni accessori
Allo
assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e
all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente
legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello
previsto per i pensionati di guerra dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834 , per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di
un assegno aggiuntivo.
L'adeguamento
automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra
menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto
del ministro del tesoro.
Art. 6.
Assegno di incollocabilità
L'ultimo
comma dello articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , è
sostituito dal seguente:
"Il
trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito,
sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione
concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione
per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di
superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le
condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il
trattamento di cui al primo comma".
Art. 7.
Perdita
totale o parziale dell'organo superstite
Dopo
il secondo comma dell' articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , è
aggiunto il seguente comma:
"Ai
fini della applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua
degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione
vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione
organica".
Art. 8.
Pensione o
assegno privilegiato tabellare
Le
pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile
1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto
della legge 29 gennaio
1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere
dall'1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dall'1 gennaio
1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a
soldato e gradi equiparati.
Per tutti
gli altri dipendenti militari, a decorrere dall'1 gennaio 1984, lo stipendio o
paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore
all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel
precedente comma.
Le
percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni
o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima
categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 9.
Esonero dal
servizio militare
L'unico
figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o
di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio,
sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.
Lo stesso
beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio
dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su
richiesta del genitore.
I benefici
di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.
Art. 10.
Decorrenza
dei nuovi benefici
Le
nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4
della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all' articolo 5 hanno
decorrenza dall'1 gennaio 1984.
Gli aumenti
sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.
Art. 11.
Mutilati ed
invalidi che prestano opera retribuita
Ai
mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi
spetta l'applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione
dell' articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
Art. 12.
Ambito di
applicazione della legge
Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate
liquidate o da liquidarsi dallo stato nonché dai fondi e casse richiamati nell'
articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Art. 13.
Onere finanziario
All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi
per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi
per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del Tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi
finanziari successivi.
Il Ministro
del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 2 maggio 1984
Pertini
Craxi -
Scalfaro - Goria - Longo - Spadolini
Visto, il
guardasigilli: Martinazzoli