Legge
4 febbraio 2005, n. 11
"Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 15 febbraio 2005
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il processo di formazione
della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari
e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di
partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all’emanazione di ogni atto
comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad
adottare provvedimenti di attuazione;
b) all’accertamento giurisdizionale,
con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento
giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario;
c) all’emanazione di
decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale.
Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei)
1.
Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di
formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei
compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale
partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari
regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno.
2.
Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche
le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il
presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia
autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i
presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si
avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per
le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le
politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno
parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione
in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome,
il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le
materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro
per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari
regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del
CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del
Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione
delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea)
1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea,
nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro
modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla
loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con
l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono
compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e
comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le politiche comunitarie assicura alle Camere un’informazione qualificata
e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante
aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi
parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all’ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del
Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che
intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi
parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione
europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando
i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e
informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del
Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo, entro
quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i
competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni
opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al
Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto
dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti
già consultati nonché dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle
imprese.
Art. 4.
(Riserva di esame parlamentare)
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o
di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle
attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari
e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque
decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei
ministri dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e
sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il
Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea,
una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In
tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione
affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie
comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in
sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di
venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in
mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione
dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea.
Art. 5.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione,
alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle
Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data
presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie
assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e
tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante
aggiornamento.
3.
Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province
autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del
ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere
osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le
politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza
dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o
delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano
richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del
raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine,
ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere
anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in
sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. In tale caso il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche
comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una
riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo
può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni
delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro
la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro
il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo
può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi
atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i
rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a
criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva
definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di
Unione europea.
8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province
autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle
materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano
inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri
dell’Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del
Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione
comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno,
illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo
riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle
riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alla Conferenza
stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del
giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri
dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di
loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 6.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi comunitari)
1.
Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza
degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni
rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro
interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere
osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le
politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti
all’esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti
locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le
politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5
esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei
progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della
discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle
attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
Art. 7.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie
produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti
materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare
pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene
opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento,
uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio
coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza,
in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori
possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle
province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.
Art. 8.
(Legge comunitaria)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle
materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni
e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli
organi dell’Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle
amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno
e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro
mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale
conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli
regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province
autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in
relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di
ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge
comunitaria» seguita dall’anno di riferimento.
5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui
al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità
dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali
procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana;
b) fornisce l’elenco delle direttive
attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle
ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di
recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel
periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della
delega legislativa;
d) fornisce l’elenco delle direttive
attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli
estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) fornisce l’elenco degli atti
normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è
provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza,
anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate
dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non
oltre il 25 gennaio di ogni anno.
Art. 9.
(Contenuti della legge comunitaria)
1.
Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento
comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o
abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all’articolo 1;
b) disposizioni modificative o
abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione
avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della
Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare
attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c)
del comma 2 dell’articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di
delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo
ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare
esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell’Unione europea;
f) disposizioni che individuano i
princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province
autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o
assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi
recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie
recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h) disposizioni emanate
nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 16, comma 3.
2.
Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Art. 10.
(Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti
dall’ordinamento comunitario)
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei
provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di
sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione
europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la
scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della
legge comunitaria relativa all’anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire
un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino
materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle
province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine
per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta
all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13,
comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni
legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui
delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono
adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti
dalla stessa legge per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì,
all’emanazione di testi unici per il riordino e l’armonizzazione di normative
di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome.
Art. 11.
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)
1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva
assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento
se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in
allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma
1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi
dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito
il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se
così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi
parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite
relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono
entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorsi i predetti termini, i
regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3.
I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali,
nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da
attuare:
a) individuazione della
responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto
del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte
degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino
efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste
dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e
locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e
procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino
al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di
legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o
interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro
con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e
integrazioni delle direttive.
6.
In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità
della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i
princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o
individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative
inerenti all’applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera c), ove l’attuazione delle direttive
comporti:
a) l’istituzione di nuovi organi o
strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o
minori entrate.
8.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli
atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al
fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano
l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti
normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 12.
(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie
recepite in via regolamentare)
1.
Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può disporre
che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante
regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda con la procedura di cui al
comma 2 del medesimo articolo 11.
Art. 13.
(Adeguamenti tecnici)
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle
materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie.
2.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i
provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al
fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del
potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.
Art. 14.
(Decisioni delle Comunità europee)
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal
Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla
Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi
nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le
politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i
Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei
ministri.
2.
Il Consiglio dei ministri, se non delibera l’eventuale impugnazione della
decisione, emana le direttive opportune per l’esecuzione della decisione a
cura delle autorità competenti.
3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di
una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei
ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal
Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la
formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro
esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per
il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la
formulazione di eventuali osservazioni.
Art. 15.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di
integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio
europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni
istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione
nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti
generali delle politiche dell’Unione;
b) la partecipazione dell’Italia al
processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee
caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista
dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli
indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti
normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che
rivestono rilievo di politica generale;
c) l’attuazione in Italia delle
politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari
verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni
della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli
atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con
l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente
adottati;
e) l’elenco e i motivi delle
impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente
distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo
intende assumere per l’anno in corso.
Art. 16.
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di
propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive
comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria
indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o
provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni
eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2.
I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della
direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per
l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le
regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all’articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4.
Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui
hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le
direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai
fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento
degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base
della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è
esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui
all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 17.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno
ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome,
una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata
alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse
regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui
risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi
all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per
conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e
all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge
di cui all’articolo 8 sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di
competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 18.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su
richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli
enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche
comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente
le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere
sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di
interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi
di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 19.
(Utilizzo di strumenti informatici)
1.
Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui
alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto
previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di
attuazione.
Art. 21.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere
modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso
l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare,
sospendere o abrogare.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1.
Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive modificazioni, è
abrogata.
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