Legge 12 dicembre 1966, n. 1078
Posizione
e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a
cariche presso enti autonomi territoriali.
Art. 1
I dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali,
presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di
700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma
di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro
richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2
I dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale e consigliere
provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente
è prevista l'aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
Art. 3
Al personale
collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, spetta il
seguente trattamento economico:
1) l'indennità di
carica, se deliberata dall'ente o azienda, nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
2) un assegno,
sempre a carico dell'ente o azienda presso cui il dipendente ricopre la carica
elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio,
paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o
grado ricoperte nell'amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta
indennità di carica;
3) le quote di
aggiunta di famiglia, a carico dell'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi
fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali,
nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e
di assistenza sanitaria.
Le altre
eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto,
vengono operate dall'ente od azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica
elettiva sull'assegno, di cui al n. 2 del precedente comma, e versate
all'amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.
Qualora l'ente o
l'azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia
deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui
trattasi viene corrisposto a carico dell'ente od azienda un assegno pari al
trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica
o per il grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza.
In tal caso si
applicano le disposizioni contenute nel n. 3 del primo comma e nel secondo
comma del presente articolo.
Art. 4
Al personale, di cui all'art. 2
della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e
le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per
speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai
servizi effettivamente prestati.
Art.
5
I periodi di
aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono
considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
L'aspettativa, di
cui all'art. 1, è considerata, ai fini del periodo di prova, legittimo
impedimento per tutta la durata del mandato.