Legge 6 dicembre
1971, n. 1074
Norme
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie
e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante
(Per
le nuove classi di abilitazione e di concorsi a cattedre, vedi il D.M. 2 marzo
1972)
(in
GU 18 dicembre 1971, n. 319)
Art. 1
A partire
dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di
abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a
corso di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente
all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione.
Ciascuno corso si
articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno
definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al settimo
comma del presente articolo.
I corsi, a
carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione
democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale
dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità
professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno
oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno
altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a
seminari e a gruppi di studio.
Al termine del
corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai
docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo art. 2, e presieduta
da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la
preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di
abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione
critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente,
nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella
discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi
compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle
attività didattiche eventualmente prestate.
La prova si
intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60
centesimi.
L'iscrizione e la
frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la
corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.
Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore
della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle
arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai D.P.R. 29 aprile 1957,
n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni, anche al fine
di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione
all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli
che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di
concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono
raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado,
anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e
gli istituti di istruzione artistica. Il decreto di cui al comma precedente
determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna
di quelle già esistenti.
A partire
dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui
alla L. 13 giugno 1969, n. 282 , possono essere conferiti unicamente a coloro
che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della
disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede
l'incarico (1).
Il Ministro per
la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per
la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non
abilitati (1).
A decorrere
dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione
all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati
conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.
Art. 2
Per le lezioni
teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida
del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di
studio relativi al corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti
universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica, nonché con esperti delle materie comprese
nei piani stessi.
Il Corpo docente
dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore
responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio
e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e
dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono
collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali
per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.
Art. 3
Il Ministro per
la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici
esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i
relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali,
interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuario;
stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.
Art. 4
In ogni sede di
capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal
sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e
composta:
di due ispettori
centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;
di due docenti
universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle università della
regione o, in difetto, dell'università più vicina;
di cinque fra
presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria
della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di
istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;
dall'assessore
regionale all'istruzione;
di tre membri,
scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.
La commissione
viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.
Essa, sulla base
degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:
a) formula il
piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone
l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;
b) nomina il
personale docente;
c) approva le
proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal Corpo
docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano
inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.
I compiti di segreteria della
commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o
interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico
provinciale del capoluogo di regione.
Per le province autonome
di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono
costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.
Art. 5
Gli insegnanti di
ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli
nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonché i maestri di ruolo e non di
ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di
arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo
di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del
precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei DD.P.R. 29 aprile 1957, n. 972,
e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono
ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di
studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo
della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole
primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso
dell'anno scolastico.
I criteri per
l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione
dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale,
sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui
all'articolo 3.
Valutato il
numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base
dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale
distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo
anno di attuazione.
Il corso
istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione
Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato
valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la
pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere
sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul
termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.
Art. 6
Al personale incaricato delle
lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonché della direzione
dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è
attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di
effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio
iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano
dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio
iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari
straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio
iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825. Il compenso in trentesimi di
cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed
ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma
dell'articolo 1 della presente legge (2).
Art. 7
Coloro che all'entrata in vigore
della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di
studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali
di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con
qualifica non inferiore a «buono», sono inclusi, purché in possesso di
abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini
dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie
compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.
Gli insegnanti
elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che
siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli
insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle condizioni di
cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della
prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al
precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di
cui sono in possesso.
Le graduatorie di
cui ai precedenti commi sono compilate distinte per ciascuna delle classi di
concorso previste dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui
all'articolo 1 settimo comma e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2,
secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603
.
A partire
dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti
orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo
l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19
giugno 1970, n. 366 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 571, è riservato per l'immissione in
ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei
commi precedenti.
Il cinquanta per
cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno
scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei
artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli
insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti che siano in servizio
rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Dopo la
conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della
presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse
modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte
per classi di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno
conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano
maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo.
Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere
utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente
articolo.
Ogni anno,
successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il
titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno
immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non
potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.
Con gli stessi
criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi
saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti
tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli
dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e
per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per
gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo
indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di
servizio con qualifica non inferiore a «buono» e siano in possesso del titolo
di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.
Il cinquanta per
cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai
sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti
tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata
negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei
corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in
possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente
articolo.
Per l'immissione
in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età
previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.
Alla copertura
delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non
riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in
ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed
esami.
A partire dal 1°
ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno
scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata
al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata
all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie
compilate ai sensi del presente articolo.
Fino al 30
settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi
potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto
titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento e della cattedra.
Entro tre mesi
dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della
presente legge con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le
competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame
ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi
dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già
esistenti (3).
L'inclusione
nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può
essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo
il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere
e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello
1971-72 con qualifica non inferiore a «buono» rilasciata con certificazione del
Ministero degli affari esteri (4).
Art. 8
Al corso di cui
al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti
professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 ,
nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in
possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per
le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo
comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli
insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti
professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente
inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano
prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica
non inferiore a «buono», in seguito a nomina conferita ai sensi della
richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354 , e in base a graduatorie formate con
i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa
legge.
Art. 9
Per
l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e
nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per
le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo
comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al
corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei
titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo
4 della presente legge.
Art. 10
Nella prima applicazione della
presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo
comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli
istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti
d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti
istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera
equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di
cinque anni con qualifica non inferiore a «buono», purché con il possesso,
almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , ratificato con
legge 11 dicembre 1952, n. 2528.
Art. 11
I vice rettori
aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo
degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda
essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma
dell'articolo 7 della presente legge.
Art. 12
L'articolo 11 della legge 9 marzo
1967, n. 150 , va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei
benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte
condizioni di servizio hanno conseguito la abilitazione all'insegnamento nella
scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 13
Il diploma
conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto
statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1734 , ha valore di
abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale
dell'obbligo per alunni ciechi. Il programma dei corsi, fatta salva la
specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei
commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed
ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.
Per l'ammissione
ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.
L'istituto
statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad
insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per
alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.
Gli insegnanti che alla data del
30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo
di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole
statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due
anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di
abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai
fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti
graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.
Gli insegnanti
elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per
alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di
studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per
le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.
Per la
compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme
stabilite all'articolo 7 della presente legge.
Tutti i posti
disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli
insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.
Le norme
contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , convertito, con
modificazioni, nella legge 26 luglio
1970, n. 571, concernenti la istituzione delle
cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni
ciechi.
Gli insegnanti di lingua
straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare
l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di
cui al comma precedente.
L'insegnamento dell'educazione
artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.
Art. 14
Le disposizioni
di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti
professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del
regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 .
L'attestato
conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici
di cui ai decreti 1° giugno 1070, n. 1399, e n. 1400, nonché il diploma di
abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25
e 28 del citato
decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14
dicembre 1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso
istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e
grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.
L'immissione in
ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite graduatorie
nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.
Art. 15
Il diploma di
specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati
dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Antonio
Magarotto» per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996 (5), e della legge 2 aprile
1968, n. 472 (6),
ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola
secondaria per sordomuti.
Per quanto
riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione,
la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché
l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si
applicano le norme previste dal precedente articolo 13.
Per gli insegnanti delle scuole
secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la
scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per
sordomuti.
Art. 16
Per gli
insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato
che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto
titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno
scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati
dall'articolo 5.
A titolo di
sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente
legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in
seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione
fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che,
in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del
prescritto titolo di scuola secondaria superiore.
Art. 17
Al personale non
di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle
carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e
degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei
posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di
graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro
per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante,
dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282 . A tal fine, la
commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del
1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante,
nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Tali
rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a
ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non
insegnante (7).
Contro i provvedimenti
adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso
ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della
predetta legge 13 giugno 1969, n. 282 , la quale, per la decisione dei ricorsi
predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in
servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali,
nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria. La Commissione decide con provvedimento
definitivo. Salvo quanto stabilito dall'articolo 25
della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , gli
impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed
ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano
compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto
ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda,
nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della
rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.
Il Ministro per
la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli
valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie (8).
Art. 18
Nella prima
applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere
esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e
istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per
almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di
concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio
sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha
esercitato le mansioni (Per una estensione delle norme, vedi l'art. 21, L. 30
luglio 1973, n. 477).
Art. 19
Il personale di
cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e
previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, purché
fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della
carriera di cui ha esercitato le mansioni .
Art. 20
Il titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di
insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti
articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.
I corsi di cui al
primo comma, si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo
quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono
integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.
Nelle regioni
dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di
insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono
costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo
comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.
Tali commissioni
speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali
potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.
Le norme relative
alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei
criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche
locali.
Ai corsi di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento
tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso
di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai
titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica
istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.
Nella prima
applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di
abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni
di servizio con qualifica non inferiore a «buono» nelle rispettive scuole di
istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana,
siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato
equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
Ai fini
dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il
servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio
estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in
data posteriore.
Le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge per l'immissione nei
ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana,
saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base
provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di
regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.
La validità dei
titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere
estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo
accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un
colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro
per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo
comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri
requisiti e titoli normalmente prescritti.
Le abilitazioni
all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi
a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono
valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di
Bolzano.
Per gli
insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e
professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località
delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci
anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-1971 negli istituti di
istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di
avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta
decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed
economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per
l'ammissione all'esame di abilitazione.
Art. 21
Alla spesa di
lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno
finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di
cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Note
Successivamente,
l'art. 33, L. 9
agosto 1978, n. 463, ha abrogato le disposizioni della
presente legge che disciplinano il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
(1)
Gli attuali commi terzultimo e penultimo così
sostituiscono l'originario penultimo comma per effetto dell'art. 5, L. 14
agosto 1974, n. 358.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 agosto
1974, n. 358.
(3)
Per l'interpretazione autentica del presente comma,
vedi l'art. 6, L. 14 agosto 1974, n. 358.
(4)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 9 agosto 1973,
n. 523 (Gazz. Uff. 28 agosto 1973, n. 221).
(5)
Recante «Istituzione di un Istituto professionale di
Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti in Roma».
(6)
La L. 2 aprile
1968, n. 472 (Gazz. Uff. 26 aprile 1968, n.
106), recante «Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti», ha così
disposto:
«Art. 1. Per il conferimento dei
posti di ruolo di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996,
gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i
corsi di formazione di cui alla lettera f) art. 3 del decreto sopra citato.
Art. 2. Il
personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se
sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio
presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per
sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione
disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al
D.P.R. 11 agosto 1966, n. 1369, purché il servizio stesso risulti prestato
lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e
purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o
almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti
di insegnanti tecnico-pratici.
Il personale insegnante, compreso
quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto,
qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di
quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere
mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode.
Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo
e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.
Il predetto
personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso
l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione
della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare
perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione
professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai
sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica
istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
Tutto il
personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito
favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f), art. 3 del D.P.R. 22
giugno 1960, n. 1996.
Art. 3.
L'indennità speciale di cui al D.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al
personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigianato per sordomuti.
Il nuovo
trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate
decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 4. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli
stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli
corrispondenti per gli anni finanziari successivi».
(7)
L'art. 3, L. 9
agosto 1978, n. 463, ha abrogato il presente primo
comma per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui
all'art. 3, L. 13 giugno 1969, n. 282.
(8)
Per l'interpretazione autentica del presente articolo,
vedi l'art. 3, D.L. 6 settembre 1972, n. 504.
**************************
Pronuncia n. 0112
del 1988
Numero Massima:
10292
Relatore:
CAIANIELLO
Udienza Pubblica
del 10/12/1987
Tipo giudizio:
INC
ORD. 112/88.
ISTRUZIONE PUBBLICA - CORSI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO - COMPENSO AGGIUNTIVO -
PREVISIONE PER I DOCENTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DI LEZIONI TEORICHE E NON
ANCHE PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI PRESCELTI PER IL TIROCINIO DEGLI ABILITANDI
- MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1074,
ART. 6, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 358, ART. 7. - COST.,
ARTT. 3, 36.
Non appare
arbitraria la previsione di un compenso aggiuntivo solo per i docenti
incaricati di svolgere lezioni teoriche ai partecipanti ai corsi di
abilitazione per l'insegnamento e non anche per gli insegnanti delle classi
prescelte per il tirocinio degli abilitandi, considerato il ruolo
obiettivamente diverso dei secondi rispetto ai primi e la non apprezzabile
incidenza sui loro compiti di istituto della presenza nelle classi dei tirocinanti.
(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale
dell'art. 6 della l. 6 dicembre 1971, n. 1074, come sostituito dall'art. 7 l.
14 agosto 1974, n. 358, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).