Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(in G.U. 13
dicembre 1971, n. 314)
ISTITUZIONE
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 1.-
Sono istituiti tribunali
amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo
grado.
Le loro circoscrizioni sono
regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi
hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono
istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno
stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo
52.
Una sezione staccata con
ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa
ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo
regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a
Roma.
Art. 2.-
Il tribunale amministrativo
regionale decide:
a) sui ricorsi già attribuiti
dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.
1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in
sede giurisdizionale;
b) sui ricorsi per incompetenza,
per eccesso di potere per violazione di legge contro atti e provvedimenti
emessi:
1) dagli organi periferici dello
Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non
territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo
regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro
attività;
3) dagli enti pubblici
territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo
regionale.
Art. 3.-
Sono devoluti alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di
potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi
centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
Per gli atti emessi da organi
centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui
efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in
servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del
tribunale amministrativo regionale medesimo.
Negli altri casi, la competenza,
per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma;
per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
Art. 4.-
Nelle materie indicate negli
articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i
ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche,
la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri
organi di giurisdizione.
Art. 5.-
Sono devoluti alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano,
ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo
comma dell'art. 3.
Resta salva la giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e
del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli
articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 6.-
Il tribunale amministrativo
regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in
materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e
regionali.
Con la decisione dei ricorsi il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti
di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Rimangono salve, per le azioni
popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 1966, numero 1147, e dell'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108.
Art. 7.-
Il tribunale amministrativo
regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.
Il tribunale amministrativo
regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché
nelle materie di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo
regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche
di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate
all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti
patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o
provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali
concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti
della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Il tribunale amministrativo
regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri
2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
Art. 8.-
Il tribunale amministrativo
regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con
efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
La risoluzione dell'incidente di
falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui
restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che
si tratti della capacità di stare in giudizio.
TITOLO II - COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI
Art. 9.-
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, è nominato per
ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il
presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o
tra i consiglieri di Stato.
Con lo stesso decreto e con le
medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo
regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti
al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per i tribunali amministrativi
regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale
amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di
sezione del Consiglio di Stato.
Art. 10.-
Il tribunale amministrativo
regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati
amministrativi regionali.
In mancanza del presidente, il
collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.
Art. 11.-
I presidenti di sezione del
Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi
regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.
I presidenti di sezione del
Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali
cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e
riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il
Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per
la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
I consiglieri di Stato possono
essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se
abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che
rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il
criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano
almeno due anni di anzianità.
I consiglieri di Stato, a domanda,
possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di
tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla
presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati
presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Art. 12.-
Per l'assolvimento delle funzioni
previste dalla presente legge:
a) i posti di presidente di
sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018,
sono aumentati di dieci unità;
b) i posti di consigliere di Stato
della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unità;
c) è istituito il ruolo dei
magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente
legge.
Art. 13.-
I magistrati amministrativi
regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
Per quanto non diversamente
disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica
della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di
consigliere, primo referendario e referendario.
Per i magistrati amministrativi
regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme
indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali
amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
a) su domanda;
b) in seguito ad avanzamento;
c) in seguito all'insorgere di una
situazione di incompatibilità prevista dalla legge;
d) per variazione nel numero dei
magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I magistrati amministrativi
regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad
espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad essi si estendono le altre
cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati
ordinari.
Art. 14.-
Le nomine a referendario sono
conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono
partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:
1) i magistrati dell'ordine
giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i
magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i
procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori
dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti
della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo
nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di
ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni,
degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici
ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera
direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo
da quattro anni (Termine aumentato ad otto anni dall'art. 5, L. 24 febbraio
1997, n. 27) 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi
delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza,
che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice è
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da
due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Art. 15.-
Le nomine a primo
referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo
servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo e per un
terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le nomine vengono disposte con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo
e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali
amministrativi regionali.
Art. 16.-
I consiglieri
amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I posti che si rendono vacanti nel
ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi
referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 17.-
A decorrere dal 1 gennaio del
quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un
quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è
riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Il trasferimento di ruolo è
disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza
dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato trasferito conserva
l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati
amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli
spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.
Art. 18.-
Presso ogni tribunale
amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un
segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del
Consiglio di Stato:
a) tra i funzionari della carriera
direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non
inferiore a direttore di segreteria;
b) tra i funzionari della carriera
direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore
a direttore di sezione.
Agli uffici di segreteria sono
addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed
ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive
circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico
determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere
assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del
Consiglio di Stato.
I segretari generali e gli
impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo
organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano
lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui
all'articolo 58, comma secondo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Gli impiegati delle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale
amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del
personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.
TITOLO III - NORME DI PROCEDURA
Art. 19.-
Nei giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla
procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la
presente legge.
Per i giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di
procuratore legale.
Si applicano le disposizioni
generali in materia di gratuito patrocinio.
Ai fini fiscali si applicano nei
giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in
vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.
Per i giudizi in materia di
operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme
procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è
necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono
redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di
cancelleria.
Art. 20.-
Nei casi in cui contro gli atti o
provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a
carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso
al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul
ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel
termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e
notificato la decisione all'interessato.
Se siano interessate più persone
il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato
esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli interessati, che abbiano
già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura
dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale
amministrativo regionale.
Entro 30 giorni da tale
comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in
termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
Quando sia stato promosso ricorso
al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Art. 21.-
Il ricorso deve essere notificato
tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai
quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il
termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le
notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano
ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso, con la prova delle
avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale
amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine
stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto
meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia
del provvedimento medesimo.
La mancata produzione della copia
del provvedimento impugnato non implica decadenza.
L'amministrazione all'atto di
costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche
in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato
emanato.
Ove l'amministrazione non provveda
all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti
nel tempo e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il
Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi
dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria
l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa,
essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando danni
gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la
sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con
ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti
debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Art. 22.-
Nel termine di venti giorni
successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha
emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare
memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso
incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con
R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con R.D. 17 agosto
1907, n. 642.
Chi ha interesse nella
contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli
37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La
domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di
elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata
in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.
Entro i successivi venti giorni le
parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e
documenti.
Art. 23.-
La discussione del ricorso deve
essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte
costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due
anni dal deposito del ricorso.
Il Presidente, sempre che sia
decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto
l'udienza per la discussione del ricorso.
Il decreto di fissazione è
notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima
dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite
in giudizio.
Le parti possono produrre
documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza
e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove
occorra, gli incombenti istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza
deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione
dell'istruttoria.
Se entro il termine per la
fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in
modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo
regionale dà atto della cessata materia del contendere e prove sulle spese.
Art. 24.-
La morte o la perdita della
capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo
rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce
l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del
codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a
mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della
morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.
Il processo deve essere riassunto,
a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre
parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento
interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione;
altrimenti, si estingue.
Art. 25.-
I ricorsi si considerano
abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
Art. 26.-
Il tribunale amministrativo
regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con
sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi
di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se
accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e
quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o
sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Il tribunale amministrativo
regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza
esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme
di cui risulti debitrice.
In ogni caso, la sentenza provvede
sulle spese del giudizio.
Si applicano a tale riguardo le
norme del codice di procedura civile.
Art. 27.-
Si segue il procedimento in camera
di consiglio:
1) per i giudizi per i quali si
debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;
2) per i ricorsi per i quali le
parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere;
3) per i ricorsi contro le
decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità, previste
dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli
articoli 10, 34, 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del
testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1776;
4) per i ricorsi proposti ai sensi
dell'articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Nei casi di cui ai numeri
precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il
ricorso si tratti in udienza pubblica.
Art. 28.-
Contro le sentenze dei tribunali
amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei
termini previsti dagli articoli n. 395 e 396 del codice di procedura civile.
Contro le sentenze medesime è
ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da
proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato
il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.
Nei casi nei quali i tribunali
hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel
decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di
Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di
cognizione e di decisione del giudice di primo grado.
Art. 29.-
Al giudizio di appello si
applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
I ricorsi avverso le sentenze in
materie di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni
dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la
notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni
decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima
nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali
previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.
Sul ricorso il presidente fissa in
via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano
le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i
termini ridotti alla metà.
Nel giudizio di appello si
osservano le norme dell'art. 24 sull'interruzione del processo e sulla sua
riassunzione.
Art. 30.-
Il difetto di giurisdizione deve
essere rilevato anche d'ufficio.
Avverso le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice
amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'art.
28.
Nei giudizi innanzi ai tribunali
amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a
norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale
istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento
impugnato.
Art. 31.-
Il resistente o qualsiasi
interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale
possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando
quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente
decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile
d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a
pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio.
Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del
tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei
quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso
l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non
è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.
L'istanza di regolamento di
competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non
vi abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo
sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il
presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del
ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi
davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi, i processi,
relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e
gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio a cura della segreteria
del tribunale, al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali è notificato
il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorno successivi,
depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato
provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne
abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del
termine di cui al precedente comma.
La decisione del Consiglio di
Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio non
costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale
amministrativo regionale.
Quando l'istanza per il
regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle
spese colui che ha presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di
competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale
territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione
di accoglimento.
Art. 32.-
Nei ricorsi da devolversi alle
sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le
modalità indicate nell'art. 21 e le operazioni successive vengono effettuate
presso gli uffici della sezione staccata.
Le parti, che reputino che il
ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel
capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre
quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale
amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non
impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
La decisione del ricorso da parte
del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla
sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della
decisione.
Il disposto del secondo comma si
applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale
amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere
decisi dalla sezione staccata.
Art. 33.-
Le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio
di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia,
su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un
danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in
camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il
Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta.
Art. 34.-
Nel giudizio di appello, se il
Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del
tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del
giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del
giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
In caso di errore scusabile il
Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre
l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza
del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.
Art. 35.-
Se il Consiglio di Stato accoglie
il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di
primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al
tribunale amministrativo regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il
Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il
tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio
di Stato decide sulla controversia.
La riassunzione del giudizio
davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro
sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o,
in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione
stessa.
Art. 36.-
Contro le decisioni pronunziate
dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per
revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di
procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 37.-
I ricorsi diretti ad ottenere
l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in
quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria
ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico,
sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità
amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività
esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo
regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la
competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad
ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la
competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della
cui esecuzione si tratta.
La competenza è peraltro del
tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di
tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di
appello.