Parlamento
Italiano
Legge 3 agosto
2009, n. 102
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonchè proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.
3. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento
degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i
lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in
progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento.
L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in
sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato
dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli
ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori
di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno
al reddito e retribuzione.
2. All'onere
derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro
per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del comma 1,
avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla
previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva
a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo
Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS
anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge.
4-bis. Il
comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a
partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre
2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce modalita', termini
e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui
all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della
legge 23 febbraio 2006, n. 51».
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25
milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
6. In via sperimentale
per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura
del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario
nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di
euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009
. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di
ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra
Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
delle risorse ad essi destinate ai sensi dello
stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i
seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e'
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel
caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o
una micro impresa, o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti.
In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili
con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49».
8. In via sperimentale
per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione
ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per
avviare un'attivita' autoimprenditoriale
o una micro impresa o per associarsi in cooperativa
in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato
il relativo trattamento per un numero di mensilita'
pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o
parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque
nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi',
nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento
di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni
caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione
al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il
beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere
efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad
interventi relativi agli ammortizzatori sociali per
l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo
stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte,
previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad
incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009.
Art. 1-bis
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori
per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente
emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga
a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997,
n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita'
di assistenza e di sostegno alle famiglie
1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai
datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009
occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi,
lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale,
e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per
componenti della propria famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro
di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la
sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore
italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante
apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita
dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo
pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il
contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di
cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita'
informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al
titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al
quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del
passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel
territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita'
di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui
alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero
di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da piu' soggetti conviventi
percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal
comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario
lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui
al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione
determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per
le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3
dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare e a due unita' per le attivita'
di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema
informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere
della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione
del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto
pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha
dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi
del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena
di inammissibilita' della dichiarazione di
emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti
la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del
comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita'
per l'attivita' di assistenza
ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi'
attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se'
causa di inammissibilita' della dichiarazione di
cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato
motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore
dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro
deve effettuare la comunicazione obbligatoria di
assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative
agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del
procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali
e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che
svolge le attivita' di cui al comma 1 per le
violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel
territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se
rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata
la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del
procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma
8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la
presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto
della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del
procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti
al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente
alla comunicazione obbligatoria di assunzione
all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla
base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti
al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di
emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio
decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di
emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la
contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno
di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello
straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale,
l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative
alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori
extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67
milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti
importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla
presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro
per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per
l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello
Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per
l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di
anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1
novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici,
gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai
superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. Per i
medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro,
quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita`
economica non puo' mai superare i quattro giorni
per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di
accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della
commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente
periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo
precedente non puo' comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a
pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con
propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.».
3. Al
comma 5-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal
citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini
dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun
mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita'
per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo
sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire
la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e
sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta',
nel quadro degli obiettivi della strategia e degli
strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per
il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma
8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere
dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da
destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di
promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa
in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010,
ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al
punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard
metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita'
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da
riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui
al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi
dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza
tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento
sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorita'
sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento
rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i
corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli
acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a
vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di
consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo
dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta della medesima Autorita',
tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di
consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le
procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del
servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo
periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; b) adegua la disciplina del
bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche
industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei
servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi
di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto
dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato
rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i
relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione
dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei
commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4-bis. L'energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 24
ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da' diritto
all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente
alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.
Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non
gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve
tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del
presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire
agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata
qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche
distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3
dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal
fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da
adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti
locali, con particolare valorizzazione dei costi per
investimenti e finalizzati alla qualita' del
servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico
delle componenti perequative della tariffa elettrica
gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli
interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari straordinari
del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le
stesse modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Ciascun Commissario,
sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti,
nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche,
occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti
di cui al comma 1 sono altresi' individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche'
i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione
normativa e degli altri Ministri competenti.
4-bis. All'articolo 17 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al
comma 1, dopo le parole: « nonche' dell'amministrazione
della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell'amministrazione
finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli
effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite
ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione
all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in
conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che
abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei
relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in
base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore
delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati
realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o
addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione
all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto
delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e
per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle
risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa
un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote
annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
con le assegnazioni gia' disposte. L'amministratore delegato della
societa' Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario
delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti
stipulati con il contraente generale e con la societa'
affidataria dei servizi di controllo e verifica
della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e
la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano
economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del
commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario
riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita'
svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui
all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
Art. 4-bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. Al fine di
promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto
pubblico, le autorita' competenti, qualora si
avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza
pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a
soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il
controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi
delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo
8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007,
risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di
procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di
gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in
ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Art. 4-ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per
l'anno 2009.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla
tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di
assicurare la piena funzionalita' dei servizi di
navigazione aerea da parte della societa' per
azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso,
Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo
e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e'
autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo
3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e' abrogato.
6. All'articolo
6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione
del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.
7. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
1. Al
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole:
«a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a
quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale
previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente
bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara, nonche', in caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di
valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.
All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in
contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui
all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente
un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto,
delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante,
ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una
commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le
giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto
all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente:
«precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di
cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purche'
si sia riservata tale facolta' nel bando di gara,
nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo'
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a
5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le
parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque
giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora
rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi
non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di
servizi non ancora concluse alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-quinquies
Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato
e degli enti pubblici
1. Al fine di favorire
il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialita'
agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del
demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, individua i beni liberi di proprieta'
dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini
istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente
articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina
il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del
demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori
agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano
le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani
imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici
statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita'
di cui al presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione
vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad integrazione delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni.
6. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere
una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di
alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita'
per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
1. Si
intendono ricomprese nelle prestazioni di
trasporto di persone di cui al numero 127-novies)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico
locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le
prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 hanno valore di interpretazione
autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Art. 4-septies
Interventi in favore della filiera agroalimentare
1. All'articolo 28,
comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter,
commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20
milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di
euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta
soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85
per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle
aree del centro-nord».
Art. 5.
Detassazione degli investimenti in
macchinari
1. E' escluso
dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di
effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a
rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre
2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e'
documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.
3. L'incentivo fiscale
e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni
oggetto degli investimenti a finalita'
estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo fiscale
di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto
degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in
Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter.
Per aumenti di capitale di societa' di capitali o
di persone di importo fino a 500.000 euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli
2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del
3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di
imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per
i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere
le piccole e medie imprese in difficolta'
finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione
degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli
oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai
tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche
caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Art. 6.
Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto
della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu'
avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31
dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni
industrialmente meno strategici.
Art. 6-bis
Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico
interregionale di competenza statale
1. Al fine di
fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi
economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del
comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale
di competenza statale e' riconosciuto un contributo
per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro
4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di
acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il
beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il
contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti modalita' operative
e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura
degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede,
rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente
decreto.
Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti
in sofferenza
1. All'articolo
106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3
erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti
erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma
concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso
comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle
svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile
in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte le parole
«e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis
dell'art. 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del
presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata
alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti
effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone
controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo. In caso di violazioni,
le sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
Art. 8.
Sistema «export banca»
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza
e disciplina le attivita' di Cassa depositi e
prestiti S.p.A. al servizio di SACE S.p.A. per dare
vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A
questo fine tra le operazioni di interesse pubblico
che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con
l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano
anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni
di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese
nazionali.
Art. 9.
Tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni
1. Al fine di
garantire la tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231:
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell' elenco
adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31
dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate
sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1,
al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di
cui al presente numero comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto
non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,
l'attivita' di analisi e revisione delle procedure
di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i
Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' effettuata anche dalle altre
pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della
presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali
la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita'
con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater
del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti
ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati
ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario
nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) in relazione ai debiti gia' in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti
esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008,
iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno
2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una
rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse
rese disponibili dalla legge di assestamento di cui
all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa
all'anno finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da
una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai
sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina
automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte
dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro
trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale
termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione
debitrice, il debito si intende comunque
riconosciuto nei termini di cui all'istanza.
Art. 9-bis
Patto di stabilita' interno
per gli enti locali
1. Le province e i
comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita'
interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al
4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti
dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il
patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008,
ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al
comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo
di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel
provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui
agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le
previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della
certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo
del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «,
fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal
patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono
effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse
alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la
tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in
sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata
legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i
criteri per la rideterminazione, a decorrere
dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province
autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad
autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli
afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale
da garantire disponibilita' finanziarie complessivamente
non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da
istituire nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita'
di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo
del presente comma, criteri e modalita' per la
distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e
province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico
dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto
di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto
beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota
parte del finanziamento non rinunciata e non erogata
puo' essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei
loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma
l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui
agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita'
che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad
interventi infrastrutturali compresi nel programma
di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive
ricadute sullo sviluppo delle comunita' locali e
del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinato al sostegno di interventi infrastrutturali
per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio.
8. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario,
sono definite le modalita' di attuazione del comma
7.
9. Le risorse
trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere
di ricostruzione connesse al disastro ferroviario
del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle
predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del
patto di stabilita' per l'anno 2009.
Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per
contrastare gli abusi e corrispondentemente per
incrementare la liquidita' delle imprese, tramite
un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali
volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) al fine di contrastare gli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In deroga a
quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare
in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non
comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;
2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «e' anche
presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le
parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e
le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»;
2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il
seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente:
«Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini
per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente
al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione », dopo le
parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate»
e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
della compensazione»;
4. fino all'emanazione
del provvedimento di cui al numero 3.1. ,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto;
5. all'articolo
8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo
37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il
seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49,
che intendono effettuare la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita'
tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia
delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.»;
7. i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta
sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno
l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita'
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta,
oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,
relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo
contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione
dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per
l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle
disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie
della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono
ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo
27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun
caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.»;
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali
1. I sistemi
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche'
dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter
disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati
alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in
materia di trattamento dei dati nell'ambito del
sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa
sulla protezione dei dati personali.
Art. 11-bis
Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
1. Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in
ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo
a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della
collaborazione gratuita delle associazioni di
categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
verifica la sussistenza del documento»;
b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis
dell'articolo 28».
Art. 11-ter
Sportello unico per le attivita' produttive
1. All'articolo 38,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita'
gia' disciplinate
da legge speciale che ne individua anche l'autorita'
amministrativa competente» sono soppresse.
Art. 11-quater
Addizionale
sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento
alla violenza
1. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,la Direzionegenerale per il
cinema e la Direzionegenerale per lo spettacolo dal
vivo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
2. Le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
al Ministero per i beni e le attivita' culturali
per interventi a favore del settore dello spettacolo.
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del
presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati
aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita'
economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali
privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di
trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche'
di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni
vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita'
di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener
conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli
fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
raddoppiate.
3. Al fine di garantire
la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la
prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche
e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in
coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti
di bilancio, una unita' speciale per il contrasto
della evasione ed elusione internazionale, per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita'
di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia
delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale
della guardia di finanza. 3-ter. In
relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente
previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del
Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere
aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
Art. 13.
Contrasto agli arbritaggi fiscali internazionali
1. Per analogia e
armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali
l'accesso a regimi che possono favorire disparita'
di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo,
e' sottoposto ad una verifica di effettivita'
sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente
«a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale,
come sua principale attivita', nel mercato dello
stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative
quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma
5 non si applica qualora i proventi della societa'
o altro ente non residente provengono per piu' del
50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprieta' industriale, letteraria o
artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al
comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati
ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da
quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati
soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del
50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprieta' industriale, letteraria o
artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del
comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai
fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalita' indicate nel
precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole « di
cui all'articolo 167 » sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di
quanto disposto al comma 8-bis».
Art. 13-bis
Disposizioni
concernenti il rimpatrio di attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
1. E' istituita
un'imposta straordinaria sulle attivita'
finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle
disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non
appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute
in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via
amministrativa.
2. L'imposta si applica
come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i
cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali
perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di
interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o
crediti.
3. Il rimpatrio ovvero
la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento
dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a
sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via
autonoma o addizionale.
4. L'effettivo
pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e
rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione
dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la
regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli
11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per
l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta
di cui al comma 1 si applica sulle attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al
31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15
settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal
10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal
10 al 50»
8. Le maggiori entrate
derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'articolo 16, comma 3.
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa'
ed enti
1. Per il periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai
corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in
metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o
risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in
adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita'
europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e
istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a
tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento,
entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal
bilancio relativo al periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di
versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo
delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di
imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata,
aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla
predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della
determinazione del reddito e non puo' essere imputata
a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e
il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi. Le disposizioni del presente articolo
si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in
vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando
quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo
si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e
comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e
finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su
conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure
previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli
stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni,
modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita'
esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione
di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
14-bis
Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con uno o piu' decreti
adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma
1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189,
comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto articolo
189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie
delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la
trasmissione dei dati attraverso modalita' operative
semplificate, in particolare i tempi e le modalita'
di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita'
con altri sistemi informativi, le modalita' di
elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le
informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e
messe a disposizione delle autorita' di controllo
che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e
per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per
il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di
cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del
2006 acopertura degli oneri derivanti dalla
costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle
contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere
dalla data di operativita' del sistema informatico,
come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in
conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 15.
Potenziamento della riscossione
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita'
di verifica sulle situazioni reddituali di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione
finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in
via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati
personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di
prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A
decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.
2. All'articolo 21,
comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito
mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica
di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella
misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
3. All'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite
dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del
ruolo e».
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.
6. All'articolo 2,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del
versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e
con le modalita' previste per i pagamenti rateali
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto
delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
7. La firma autografa
prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme
che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie
fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonche' sugli atti in materia di previdenza e
assistenza obbligatoria puo' essere sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento
dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva
competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.
8-bis. Al
comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli
articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
8-ter. Per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5,
6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
8-quater. Il
comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in
base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure
cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno
di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o
ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare,
dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, e successive modificazioni.».
8-quinquies. Al primo comma
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il
seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita'
stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita'
di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di
vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed
enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita'
di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge; ».
8-sexies. Al secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il
seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita'
stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita'
di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di
vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed
enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita'
di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.».
8-septies. Nei limiti di spesa
di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito
e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste
dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica
per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'.
La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per
i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al
doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e'
usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e
successive modificazioni.
8-octies. All'articolo
7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo
il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis. Ove si
accerti che una singola persona fisica risulti
proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici
del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica
segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e
alla regione territorialmente competente.».
8-novies. Gli interventi di cui
al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate,
con apposite misure di sostegno agli investimenti,
dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore
dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le
risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare
i principi di trasparenza, imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua completa
riorganizzazione che preveda specifiche unita'
operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, puo'
istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e
l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a
qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi
pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente
personale, in attivita' o in quiescenza,
appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di
Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo
74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita
al pubblico di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le
operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano
essi primari o secondari.».
8-duodecies. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo
83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina
anche le modalita' di trasmissione, tra le due
Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei
controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS
a seguito delle attivita' ispettive.».
8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte
le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione,
dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o
congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite
dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla
osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e' sostituita dalle
seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite
dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi
apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;
f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i
controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita'
di accertamento e di controllo, affidate con la
convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana
degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1.».
8-quinquiesdecies. Al
fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e
di contenerne i costi complessivi, nonche' di
favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento
agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa
l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle
violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti, la possibilita',
per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del
riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di
notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni
successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero
gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo
della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi
della facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita
comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento
di cui al comma 8-quinquiesdecies e' approvato il
modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese
sono stabiliti le modalita'
e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di
riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della
riscossione, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento
della somma iscritta a ruolo o per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.
Art. 15-bis
Disposizioni in materia di giochi
1. All'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente
articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi
apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni,
anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista
dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.».
2. All'articolo
110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «di 4.000 euro».
3. L'eventuale
esclusione da responsabilita' di cui all'articolo
12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia
delle illiceita' o irregolarita'
riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e
intrattenimento.
4. I poteri e le
attribuzioni di accertamento e controllo di cui
all'articolo 39-quater del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati
ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti
ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti
di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 15-ter
Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al
comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno
parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa
Amministrazione autonoma. Il Comitato, che puo'
avvalersi dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di
altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di
associazioni rappresentative, sovraintende alla
definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita',
di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di
interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio
nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la
sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica
attenzione e' dedicata dal Comitato all'attivita'
di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata
da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi
pubblici, nonche' dall'attivita'
di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva.
Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi
informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili
indici di anomalia e di rischio, quali fonti di
innesco delle attivita' di cui al comma 2.
Art. 16.
Flussi finanziari
1. Alle minori entrate
ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5,
dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76,
e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni
di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469
milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275
milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478
milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a
360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13,
dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo
25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4
milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a
336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a
315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a
652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente
dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a
140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno
2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace.
2. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di
euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013,
di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per
l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente
decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro
per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le
risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' alle indicazioni contenute nel Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013,
all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16-bis
Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture
irrigue
1. A valere sulle
economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008
al commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni,
gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita'
di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento
dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE;
la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della
Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n.
132 del 6 agosto 1999; le attivita' di cui
all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri
relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della
struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo
26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti:
«su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze».
3. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna
amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi
settori e aree di riferimento, nonche' degli
effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai
successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi
di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono
tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione
con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della
definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle
risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, ai fini dell'invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli
schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
5. Le amministrazioni
vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti
ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei
predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire
l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti
lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli
enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e
non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative
alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei
propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche'
il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti
interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono
procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e
indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate
e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
delle universita', degli enti di ricerca, del
personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla
normativa vigente. Per le finalita'
di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte
salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre
2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al
Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via
strutturale in riferimento alle misure relative agli
enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al
proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici
che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'
elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita'
amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o
siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal
comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla
comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui
al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e i Ministri interessati, e' determinata la quota da
portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai
minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli
obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla
mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al
40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino
al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare
un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali
in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi'
bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui
al comma 10 del presente articolo nonche'
dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
12.
Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale,
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il
personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneita' ove non gia'
svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non
oltre il 31 dicembre 2012.
13.
Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare
il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle
procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. (Soppresso).
15. Il termine per
procedere alle stabilizzazioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato
al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo
66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato
al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, approvate successivamente al 30
settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo
4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita'
di voti, prevale quello del presidente» .
22. L'articolo 2, comma
602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della
riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da
un singolo ente locale, affidatarie di servizi
pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e
degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro
emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai
sensi del comma 22-bis integra gli estremi della
giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non
comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico
fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti:
«o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le
assenze effettuate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio
sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a
carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno
2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli
scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le
regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera
a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a
9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
25. L'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta
nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui
all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti
di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro»
sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),
del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche'
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente
responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere
erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.
Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative
all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei
servizi offerti e le informazioni relative al loro
utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a
tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed
i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni
aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La
mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e
del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo
3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono
inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.
266; ».
30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni
caso la sezione centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure regionali
della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo
7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende
l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli
organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di
diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del
codice civile. L'azione e' esercitabile dal
pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di
danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato
per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, salvo che sia stata gia'
pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta
valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel
termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso
e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita'.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da
altra amministrazione,».
30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
le parole: «procedura civile,» sono inserite le
seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle
spese del giudizio e».
31. Al fine di
garantire la coerenza nell'unitaria attivita'
svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa
spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in
relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di
orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle
sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che
presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di
orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto
il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano
eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare
le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata
esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e
della sostenibilita' delle posizioni finanziarie,
si svolge con il supporto dell'advisor finanziario
previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando
quanto previsto dall' articolo 45 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione
derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la
ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio
2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno
2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con
proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime
risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi
aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo
di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma
in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei
servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione
degli investimenti e dei capitali, con modalita' di
aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il
contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio
del piano economico-finanziario della societa' di
gestione.
35. Gli interventi di
cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale
delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e'
prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare
l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,
la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la
relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti
sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti
dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di
riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita'
di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti
economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti
sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita'
dei compiti e delle condizioni di impiego del
comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della
difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui
da destinare alla speciale indennita' operativa per
il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008.
35-sexies. In
relazione alla straordinaria necessita' di
risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza
sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel
contempo, la piena operativita' su tutto il
territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione
incendi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di
un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie
di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a
valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo
ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu'
efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti
dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre
componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti
effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente
ricoperti.
35-novies. Il
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del
personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici. Con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalita' applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei
confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di
struttura complessa».
35-decies. Restano fermi tutte
le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto
prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal
servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle
imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi
pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro,
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie
istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei
beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta
di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
Art. 18.
Tesoreria statale
1. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le societa'
non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente,
e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i
criteri, le modalita' e la tempistica per
l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti
di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita'
e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare puo' essere stabilito
che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi
conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono
stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere
sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello
Stato, e le altre modalita' tecniche per
l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi
informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di
ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una
riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i
provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto
privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva
competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti
del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche'
degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.
Art. 19.
Societa' pubbliche
1. All'articolo
18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a
carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si
applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa'
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi
carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di
personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono
definite le modalita' e la modulistica per
l'assoggettamento al patto di stabilita' interno
delle societa' a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita'
nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica».
2. All'articolo
3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui
al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (soppressa).
3. L'articolo
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato
come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a favore
degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia
- Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione,
corrispondente al 70,97% del valore nominale»; d) al comma 3, dopo la lettera
a), e' introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di
azioni della societa' Alitalia
- Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero
dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato
sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione,
e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli
di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e
con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato
all'osservanza delle condizioni e modalita' di
seguito specificate; »;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere
a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000
per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le
parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e
delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «le
assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare
per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla
lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni
di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole
«entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari,
sotto la propria responsabilita', trasmettono» sono
aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono
aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita'
di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita'
di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono
aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le
parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis.
Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e
seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n.
166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato
dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia
- Linee aeree italiane S.p.A.,
ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro
per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano
un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei
confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese
di funzionamento degli interventi relativi ai fondi
sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497,
primo comma, del codice civile, si interpreta nel
senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi
dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma
12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie
delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da
parte dell'organo di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile; ».
8. L'articolo 3, comma
12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti
compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui
alla lettera b); ».
8-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma
459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad
ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo
articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun
veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di
euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa
provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano
economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo
precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle
strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma,
i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente
incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone.
Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa
a titolo di corrispettivo del contratto di programma
sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'articolo 3, comma
13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le
modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del
comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari
successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa'
di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa'
di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel
numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro
il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3,
comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti
di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000,
iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000,
iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro
49.000.000, agarantire la necessaria copertura
finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati
dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento
della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in
materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, aincrementare,
nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000,
alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con priorita' per il sistema
informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis,
per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo
7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro
14.510.000 avalere sui residui di stanziamento
iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende
sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato
dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo
l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come
integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti dei titolari di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita'. In caso di
comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici
in materia di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita', complete della
certificazione medica attestante la natura delle infermita'
invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita'
stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via
telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro
tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro
e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni
successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita
convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'articolo
10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
5-bis. Dopo il comma 6
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma
5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali,
nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle
indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena
di nullita', del consulente nominato dal giudice,
il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede
provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente
competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di
condanna relative a ricorsi depositati a far data
dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia
e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese
legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque
l'INPS.».
6. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e'
nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il
compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia'
approvate con decreto del Ministro della sanita'
5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di
decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 21.
Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. Per
garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in concessione attribuita, nel
rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita' di soggetti scelti mediante procedure
aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per
assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita',
economicita' e capillarita'
distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea
e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione
per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione
della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette
lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco,
nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a
quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita'
morale, tecnica ed economica.
2. La
concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso
dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione
istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario
aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione
concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500
milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010,
indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu'
completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita'
e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una
rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario,
costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare
entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino
restrizioni alla liberta' contrattuale dei
fornitori di beni o servizi.
4. Le
concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni,
suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da
parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il
mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea
indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere
distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le
gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012,
secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato
aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e
l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente, ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
7. Per garantire
l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del
gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della
rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano
richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati
all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della
stessa senza alcuna soluzione di continuita';
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali
e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica,
mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti
dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia'
richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla
presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a
un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia'
posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di
euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali,
previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b)
del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
«5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere
cedute tra i soggetti affidatari della concessione
e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al
finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita'
di installazione; ».
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5
e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di
contrasto dell'illegalita'
e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita'
di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente
previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a
cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali
possono essere rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul
piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri
derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a
valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo
le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito
di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito
programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle
risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
10. All'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e'
aggiunta la seguente:
«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che,
nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, le somme giocate vengano destinate per almeno il
70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1
per cento a compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita'
per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco
in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma
restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata
nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
11. Al
fine di consentire la parita' di trattamento tra i
soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma
1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il
trasferimento in proprieta' all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali
costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in
essere, e' differito alla scadenza della convenzione di concessione
sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente
al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule
di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1
al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota
del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle
acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura
non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso
dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle
acquistate. 13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse
ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle
corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con
riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno
precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e
al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per
il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per
quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.
Art. 22.
Settore sanitario
1. All'articolo 79, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009» ;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si
applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche'
le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».
2. E' istituito un
fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da
stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, insede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono
definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di
euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi
comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.
3. Il
fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa
dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal
fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in
termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo
anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute e'
determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello
Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
3-bis. All'articolo
5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle
seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche
dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai
cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche
stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche».
4. Attesa la
straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione,
l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di
Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il
riequilibrio economicofinanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria,
anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati
delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta
giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e
riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, nonche' a
provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia
valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni e' sentita
la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un
Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari
interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del
riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)
e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida
contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima
lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo
di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della
regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano
stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n.
3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento
e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non
siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica
sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di
conflitto di interesse e di assicurare piena
indipendenza e imparzialita' di giudizio, i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non
possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti componenti
supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di
non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono
proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata
in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita' che assume la struttura indicata
dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito
del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima
struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente,
per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo
articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi»
fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50
milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al
comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma
6.
8. Ai fini della
verifica degli adempimenti in materia di acquisto di
beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata
Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla
valutazione sentita la CONSIP.
Art. 22-bis
Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario
anche in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi
titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento
della sanita', le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul
territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. Le compensazioni relative alle
autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei
relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui
al comma 1 e' applicata nelle more della definizione di un meccanismo
automatico di acquisizione dei proventi derivanti
dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e
provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
Art. 22-ter
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
1. Inattuazione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1°
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente
comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono
ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno per
ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta'
di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a
specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu'
elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici
di cui al presente comma, che abbiano maturato entro
il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e
possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
2. Adecorrere
dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico
italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato
dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio
precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione.
In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta'
pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre
mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma,
corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie
derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e
familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la
dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
Art. 23.
Proroga di termini
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole
«fino al 30 giugno 2009.» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. All'articolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«al 30 settembre 2009».
4. Al fine di
assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle
quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo
alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del
concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi
della posizione C2.
5. All'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
6. All'articolo
159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14
dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole
«e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
8. All'articolo
8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis,
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato
al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga
presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
In pendenza del termine per la presentazione del progetto di
cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento
dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo
26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
settembre 2009».
11. All'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
12. All'articolo 354,
comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto
dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355».
13. All'articolo 9,
comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo
giorno successivo dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1o ottobre 2009».
14. Per le popolazioni
dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione
Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di
cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta
di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche'
l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente
dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei
comuni di cui al presente comma.
14-bis. All'articolo
4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza,
il programma non risulti completato, in ragione
delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli
eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche'
delle conseguenti difficolta' connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico,
su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine
di esecuzione del programma per le imprese con unita'
locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».
15. Al fine di
agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo
degli organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente
proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio
stesse.
15-bis. Al
fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle
zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del
Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011,
con la conseguente proroga del termine di scadenza degli
organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.
16. All'articolo
2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato
dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della
magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato fino al 13
novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle
modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) due componenti
eletti dai magistrati militari; »;
2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo
alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno
quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla
magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con
le funzioni della magistratura militare ne' puo'
esercitare attivita' professionale nell'interesse o
per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui
all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio
della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio della magistratura militare sono
promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti:
«del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, e' rideterminata la
dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della
magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».
19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare, successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio
della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo
giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui
all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il
31 dicembre 2009.
21. All'articolo
5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
21-bis. Il Fondo per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma
1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla
legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al
comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
«limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».
21-quinquies. Al
comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di
cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4».
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21
novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le rivendite gia' istituite con contratto
antecedente alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso
dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche',
entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di
rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque
denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita'
di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche
assicurative e valori similari, nonche' di gestione
del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche
e delle tasse di concessione governativa o attivita'
analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo
6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta
bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle
seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), aventi data di emissione non successiva a quella
riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».
21-novies. All'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
21-decies. All'articolo
3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e
successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2010».
Art.
24.
Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di
missioni di pace e segreto di Stato
1-72. (soppressi).
73. Alla legge 3 agosto
2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »; b)
all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle seguenti:
«disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono
sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono
sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a cio' abilitati»
sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni
classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di
assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del
territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego
di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato
per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con
ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province
per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini
dell'impiego del personale delle Forze armate nei
servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge
n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
75. Al personale delle
Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di
perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a
quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis,
comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al
personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico,
l'indennita' di cui al periodo precedente e'
attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale
delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'
obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per
l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Ai fini della
proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e'
autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino
al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.
Art. 25.
Spese indifferibili
1.
Al fine di adempiere agli impegni dello Stato
italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e'
autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini
di competenza.
2.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della
sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009,
avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta
sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010.
Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e
degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata
sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
3.
La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri
accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
gennaio 2010.
4. Il fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
incrementato di 256 milioni di euro per l'anno
2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011
e 54 milioni di euro per l'anno 2012.
5. All'articolo 14,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le
parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190
milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: « 279
milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari
recati dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo della ridotazione
del fondo di cui al precedente comma 4.
5-bis. I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti
per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza
alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo,
della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono
inserite le seguenti «fino ad un massimo».
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