Legge 8 marzo 1989, n. 101
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
(gu n. 069 suppl.ord. del 23/03/1989)
Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Art. 1.
1. I rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità
israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la
denominazione di unione delle comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle
disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il
27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
Art. 2.
1. In conformità ai principi della costituzione, è
riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione
ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e
organizzazioni, alle comunità ebraiche e all'unione delle comunità ebraiche
italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la
parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e
la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle
comunità e dell'unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non
soggetti ad oneri.
4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento
religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i
cittadini e tra i culti.
5.
Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si
intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio
religioso.
Art. 3.
1. Ai ministri di culto nominati dalle comunità e
dall'unione a norma dello statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il
libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o
altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio
militare su loro richiesta vistata dall'unione, e, in caso di mobilitazione
generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le
funzioni di rabbino capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il
loro magistero nelle forze armate.
3.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14
e 31 l'unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri
di culto.
Art. 4.
1. La repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto
di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del
sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
2. Gli ebrei dipendenti dallo stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro
che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire,
su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni
caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in
giorno di sabato.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o
dell'alunno se maggiorenne.
Art. 5.
1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano
le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
A) capodanno (rosh
hashanà), primo e secondo giorno;
B) vigilia e
digiuno di espiazione (kippur);
C) festa delle
capanne (succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
D) festa della
legge (simhat torà);
E) pasqua (pesach),
vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
F) pentecoste
(shavuoth), primo e secondo giorno;
G) digiuno del 9 di
av.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette
festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'unione al
ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella gazzetta
ufficiale.
Art. 6.
1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a
capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello stato.
2.
La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata
dal decreto ministeriale 11 giugno 1980 , pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione
ebraiche.
Art. 7.
1.
L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati,
la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun
impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle
pratiche di culto.
2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle
condizioni di cui al comma primo il diritto di osservare, a loro richiesta e
con l'assistenza della comunità competente, le prescrizioni ebraiche in
materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si
trovano.
Art. 8.
1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata
dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'unione
e le autorità governative competenti.
2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei
giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle
località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si
svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari
ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di
servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.
4.
In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte
la comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del
defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.
Art. 9.
1.
L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle
case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui
all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti
comunicano alle comunità competenti per territorio le richieste di assistenza
spirituale avanzate dai ricoverati.
Art. 10.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'unione.
2. A tal fine l'unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli
istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole comunità.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in
locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore
dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la comunità
competente per territorio.
Art. 11.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di
religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione,
come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa
degli alunni ebrei.
2. La repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale
diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di
essi ai sensi delle leggi dello stato.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia
luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non
possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
4. La repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'unione o
dalle comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo
studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono
comunque a carico dell'unione o delle comunità.
Art. 12.
1.
Alle comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al
principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini
previsti dalla costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena
libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole dello stato e degli altri enti territoriali, anche
per quanto concerne l'esame di stato.
3.
Alle scuole elementari delle comunità resta garantito il trattamento di cui
esse attualmente godono ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289
.
Art. 13.
1.
Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica
rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal collegio rabbinico
italiano di Roma, dalla scuola rabbinica margulies-disegni di Torino e dalle
altre scuole rabbiniche approvate dall'unione, a studenti in possesso del
titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono
comunicati al ministero della pubblica istruzione.
3.
Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal
servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole
universitarie per i corsi di pari durata.
Art. 14.
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di
culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione
che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi
del comma primo devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega
ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi
potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese
nell'atto di matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la
celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato
civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito
dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste
dalla legge civile devono risultare:
A) il nome ed il
cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il
matrimonio;
B) la menzione
dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti
e i doveri dei coniugi;
C) le dichiarazioni
di cui al comma quarto eventualmente rese dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il
ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di
matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune
dove è avvenuta la celebrazione.
7.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e
l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri
dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne
dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto
abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere
matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge
e la tradizione ebraiche.
Art. 15.
1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto
ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla
loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata con il consenso della comunità competente
o dell'unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
l'unione.
3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso
e presi accordi con la comunità competente.
Art. 16.
1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta
della comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di
defunti ebrei.
2. Alla comunità che faccia domanda di aver un reparto
proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. Le sepolture nei cimiteri delle comunità e nei reparti
ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della
tradizione ebraiche.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico
degli interessati o, in mancanza, della comunità o dell'unione, le
concessioni di cui all' articolo 91 del decreto del presidente della
repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove
anni.
5.
L'inumazione nei reparti di cui al comma secondo ha luogo secondo il
regolamento emanato dalla comunità competente.
6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle
prescrizioni rituali ebraiche.
Art. 17.
1. Lo stato, l'unione e le comunità collaborano per la
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e
artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico
e librario dell'ebraismo italiano.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà
costituita una commissione mista per le finalità di cui al comma primo e con
lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni
culturali ebraici.
3. La commissione determina le modalità di partecipazione
della unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le
condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
4. Alla medesima commissione è data notizia del reperimento
di beni di cui al comma primo.
Art. 18.
1. Le comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali
dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono,
ai sensi dello statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle
esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.
2. La repubblica italiana prende atto che le comunità
curano lo esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa,
promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi
degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione
ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle comunità stesse.
3. Le comunità israelitiche di ancona, Bologna, Casale
Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano,
Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli
E Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui
sono attualmente dotate e assumono la denominazione di comunità ebraiche.
4. La costituzione di nuove comunità, nonché la modifica
delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione
di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del presidente della
repubblica, udito il parere del consiglio di stato, su domanda congiunta
della comunità e dell'unione.
Art. 19.
1. L'unione delle comunità israelitiche italiane conserva
la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la
denominazione di unione delle comunità ebraiche italiane.
2.
L'unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con
lo stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.
3. L'unione cura e tutela gli interessi religiosi degli
ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni
culturali ebraici, coordina ed integra l'attività delle comunità; mantiene i
contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.
Art. 20.
1. Le modifiche apportate allo statuto dell'ebraismo
italiano sono depositate a cura dell'unione presso il ministero dell'interno
entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Presso il ministero dell'interno sono altresì depositati
gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro
eventuali modifiche.
3. Il ministero rilascia copia di tali atti attestandone la
conformità al testo depositato.
Art. 21.
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in
quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma
secondo, lettera a), e siano approvati dalla comunità competente per
territorio e dalla unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del
presidente della repubblica, udito il parere del consiglio di stato.
2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti
aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di
cui all'articolo 26, comma secondo, lettera a):
A) asili infantili
israelitici - Roma;
B) ospedale
israelitico - Roma;
C) casa di riposo
per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
D) orfanotrofio
israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma;
E) deputazione
ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
F) ospizio
israelitico e ospedale "settimio saadun" - Firenze;
G) società
israelitica di misericordia - Siena.
3.
Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità
giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti
ebraici civilmente riconosciuti.
Art. 22.
1.
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo
di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del presidente della repubblica,
udito il parere del consiglio di stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il
riconoscimento stesso con decreto del presidente della repubblica, sentita
l'unione e udito il parere del consiglio di stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti
ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che
sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
4. L'unione o la comunità interessata trasmette il
provvedimento al ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone
l'iscrizione di cui al comma terzo e provvede alla devoluzione dei beni
dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto
prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in
ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni
statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi
civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Art. 23.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono
soppressi i seguenti enti:
A) pio istituto
Trabotti - Mantova;
B) opere pie
israelitiche - Torino;
C) compagnia della
misericordia israelitica - Vercelli;
D) asilo infantile
"Levi" - Vercelli;
E) opera pia
"Foa" - Vercelli;
F) pia opera di
misericordia israelitica - Verona;
G) opera pia Moise
Vita Jacur - Verona;
H) opera pia
Carolina Calabi - Verona;
I) pia scuola
israelitica di lavori femminili - Verona;
L) opera pia
beneficenza israelitica - Livorno;
M) opera pia Moar
Abetulot - Livorno;
N) opera del tempio
israelitico - Bologna;
O) opere pie
israelitiche unificate - Alessandria;
P) istituto
infantile ed elementare israelitico "clava" - Asti;
Q) congregazione
israelitica di carità e beneficienza - Asti;
R) opera di
beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);
S) ospizio marino
israelitico italiano "Lazzaro Levi" Ferrara;
T) ospizio marino
israelitico - Firenze;
U) opere pie
israelitiche - Padova;
V) fondazione Lelio
professor Della Torre - Padova;
Z) istituto per
l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente
riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi
amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termini dei commi
primo e secondo è trasferito alle comunità di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti
necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 24.
1. L'unione delle comunità, le comunità e agli altri enti
ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel
registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
A tale fine l'unione e le comunità depositano lo statuto dell'ebraismo
italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli
amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel
registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di
funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All'unione, alle comunità e agli altri enti ebraici
civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un
trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
5.
Decorso il termine di cui al comma primo, l'unione, le comunità e gli altri
enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.
1. L'attività di religione e di culto dell'unione, delle
comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma
dello statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza
ingerenze da parte dello stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
2.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dell'unione, delle comunità e degli altri enti ebraici civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma
dello statuto, senza ingerenze da parte dello stato, delle regioni e degli
altri enti territoriali.
3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di
donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti
predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle
persone giuridiche.
Art. 26.
1.
La repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le
esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.
2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
A) attività di
religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero
rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla
formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
B) attività diverse
da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a
scopo di lucro.
Art. 27.
1. Agli effetti tributari l'unione, le comunità e gli enti
ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come
pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini
di beneficenza o di istruzione.
2.
Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di
religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello stato
concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 28.
1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di
culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono
determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle
leggi 22 ottobre 1971, n. 865 , e 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive
modifiche e integrazioni.
2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti
con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro
destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno
venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei
registri immobiliari.
3.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra
la comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione
delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione
del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione,
accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo
sono nulli.
Art. 29.
1.
L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il
godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica
materia.
2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni
ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre
istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni
utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano
richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da
parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali
ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa
previsto dall' articolo 35 del decreto del presidente della repubblica 27
marzo 1969, n. 128 .
Art. 30.
1. La repubblica italiana prende atto che le entrate delle
comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi
annuali dovuti, a norma dello statuto, dagli appartenenti alle medesime.
2. In considerazione delle finalità assistenziali e
previdenziali perseguite dalle comunità, a norma dello statuto, in favore dei
propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle comunità
stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono
deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale
reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire
settemilionicinquecentomila.
3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del
ministro delle finanze.
4. Al termine di ogni triennio successivo al 1987, una
apposita commissione mista nominata dall'autorità governativa e dall'unione
delle comunità procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma
secondo al fine di predisporre eventuali modifiche.
Art. 31.
1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e
previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'unione e delle
comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al fondo
speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
Art. 32.
1.
Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente
legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'unione e
avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 33.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la
opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a
convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di
ulteriori intese e con la conseguente presentazione al parlamento di appositi
disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge
relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo
stato verranno promosse previamente, in conformità dell' articolo 8 della costituzione , le
intese del caso tra il governo e l'unione.
Art. 34.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 , e il regio decreto 19
novembre 1931, n. 1561 , sulle comunità israelitiche e sull'unione, ed ogni
altra norma contrastante con la legge stessa.
2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti
dell'unione, delle comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone
appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 58, sui culti ammessi nello stato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma primo restano
soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e
l'approvazione dei bilanci preventivi delle comunità e dell'unione deliberati
nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi
contributi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a
partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Lavori preparatori
Lavori preparatori camera dei deputati (atto n. 2953):
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (de mita) il 4 luglio
1988. Assegnato alla prima commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 21 ottobre 1988, con pareri delle commissioni seconda, terza,
quarta, quinta, settima, undicesima e dodicesima. Esaminato dalla prima
commissione il 16 novembre 1988. Relazione scritta annunciata l'11 gennaio
1989 (atto n. 2953-a - relatore on. Russo Francesco). Esaminato in aula il 17
gennaio 1989 e approvato il 18 gennaio 1989. Senato della repubblica (atto n.
1538): assegnato alla prima commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni seconda, quarta,
quinta, sesta, settima, nona e dodicesima. Esaminato dalla prima commissione
il 15 e 28 febbraio 1989. Relazione scritta annunciata il 28 febbraio 1989
(atto n. 1538-a - relatore sen. Cabras). Esaminato in aula e approvato l'1
marzo 1989
Data a Roma, addì 8 marzo 1989
Cossiga
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
visto, il guardasigilli: Vassalli
Annesso
A
Allegato intesa tra la repubblica italiana e l'unione delle
comunità israelitiche italiane Roma, 27 febbraio 1987
Preambolo
La repubblica italiana e l'unione delle comunità
israelitiche italiane, considerato che la costituzione riconosce i diritti
fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di
religione, considerato che la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
del 10 dicembre 1948, la dichiarazione internazionale sull'eliminazione di
ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o
sulle credenze del 25 novembre 1981, la convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e
relative ratifiche, la dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1959, la convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i patti internazionali relativi ai diritti economici,
sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,
ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di
libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che
tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua
plurimillenaria tradizione,
Considerato che in forza dell' articolo 8, secondo e terzo comma, della costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo stato sono regolati per
legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze,
Riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa
convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo stato e
la confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della costituzione.
Articolo 1. (libertà religiosa)
In conformità ai principi della costituzione, è
riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione
ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
È
garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle comunità
ebraiche e all'unione delle comunità ebraiche italiane la piena libertà di
riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la
distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno
e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle comunità e
dell'unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad
oneri.
È assicurata in sede penale la parità di tutela del
sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza
discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche alle manifestazioni di
intolleranza e pregiudizio religioso.
Articolo 2. (ministri di culto)
Ai
ministri di culto nominati dalle comunità e dall'unione a norma dello statuto
dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi
non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone
o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio
militare su loro richiesta vistata dall'unione, e, in caso di mobilitazione
generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le
funzioni di rabbino capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il
loro magistero nelle forze armate.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli
articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l'unione rilascia apposita certificazione delle
qualifiche dei ministri di culto.
Articolo 3. (sabato)
La
repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo
sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad
un'ora dopo il tramonto del sabato.
Gli ebrei dipendenti dallo stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro
che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire,
su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni
caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in
giorno di sabato.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se
maggiorenne.
Articolo 4. (altre festività religiose)
Alle
seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative
al riposo sabbatico di cui all'articolo 3:
capodanno (rosh hashanà), primo e secondo giorno;
vigilia e digiuno di espiazione (kippur);
festa delle capanne (succoth), primo, secondo, settimo e
ottavo giorno;
festa della legge (simhat torà);
pasqua (pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e
ottavo giorno;
pentecoste (shavuoth), primo e secondo giorno;
digiuno del 9 di av.
Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette
festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'unione al
ministero dell'interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale.
Articolo 5. (prescrizioni
religiose)
Agli
ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento
previsto dalle leggi dello stato.
La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua
ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla
tradizione ebraiche.
Articolo 6. (assistenza religiosa)
L'appartenenza
alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in
ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli
istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento
nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di
culto.
È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni
di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta e con
l'assistenza della comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia
alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.
Articolo 7. (assistenza religiosa ai militari)
L'assistenza
spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a
tal fine sulla base di intese tra l'unione e le autorità governative competenti.
I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e
nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove
essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano
attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei
potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio,
il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.
In
caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la
comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto,
che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.
Articolo 8. (assistenza religiosa ai ricoverati)
L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti
ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di
culto di cui all'articolo 2.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti
comunicano alle comunità competenti per territorio le richieste di assistenza
spirituale avanzate dai ricoverati.
Articolo 9. (assistenza religiosa ai detenuti)
Negli
istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di
culto designati dall'unione.
a tal fine l'unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli
istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole comunità.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei
messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la comunità competente per
territorio.
Articolo 10. (istruzione religiosa nelle scuole)
Nelle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel
rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei
cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza
sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.
La
repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di
non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli
alunni, o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi
dello stato.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia
luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non
possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
La repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'unione o
dalle comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono
comunque a carico dell'unione o delle comunità.
Articolo 11. (scuole ebraiche)
Alle comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in
conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena
libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole dello stato e degli altri enti territoriali, anche
per quanto concerne l'esame di stato.
alle scuole elementari delle comunità resta garantito il
trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
Articolo 12. (istituti rabbinici)
Sono
riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati
al termine di corsi almeno triennali dal collegio rabbinico italiano di Roma,
dalla scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole
rabbiniche approvate dall'unione, a studenti in possesso del titolo di studio
di scuola secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono
comunicati al ministero della pubblica istruzione.
gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università
e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.
Articolo 13. (matrimonio)
Sono
riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in italia secondo il
rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui al precedente
articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto
relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del
precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai
coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi
potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese
nell'atto di matrimonio.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la
celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato
civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito
dopo la celebrazione.
Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste
dalla legge civile devono risultare:
il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al
quale è stato celebrato il matrimonio;
la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese
dai coniugi.
Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il
ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di
matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune
dove è avvenuta la celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettuata la trascrizione
nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e
ne dà notizia al ministro di culto.
il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto
abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni
religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la
tradizione ebraiche.
Articolo 14. (edifici di culto)
Gli
edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione
neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata con il consenso della comunità competente o dell'unione.
Tali edifici non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
l'unione.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo
avviso e presi accordi con la comunità competente.
Articolo 15. (cimiteri)
I
piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunità competente
per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
Alla comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio
è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
Le sepolture nei cimiteri delle comunità e nei reparti
ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della
tradizione ebraiche.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico
degli interessati, o in mancanza, della comunità o dell'unione, le
concessioni di cui all' articolo 91 del decreto del presidente della
repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni 99
anni.
l'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo
secondo il regolamento emanato dalla comunità competente.
Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle
prescrizioni rituali ebraiche.
Articolo 16. (beni culturali e ambientali)
Lo
stato, l'unione e le comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione
dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e
architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa sarà costituita una commissione mista per
le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la
raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. La
commissione determina le modalità di partecipazione dell'unione alla
conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il
rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
Alla medesima commissione è data notizia del reperimento di
beni di cui al primo comma.
Articolo 17. (comunità ebraiche)
Le
comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in
Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello
statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose
degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.
La repubblica italiana prende atto che le comunità curano
l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la
cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei
in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche
all'assistenza degli appartenenti delle comunità stesse.
Le comunità israelitiche di ancona, Bologna, Casale
Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano,
Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli
E Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui
sono attualmente dotate e assumono la denominazione di comunità ebraiche.
La costituzione di nuove comunità, nonché la modifica delle
rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione o la estinzione di
quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del presidente della
repubblica, udito il parere del consiglio di stato, su domanda congiunta
della comunità e dell'unione.
Articolo 18. (unione delle comunità)
L'unione
delle comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui
è attualmente dotata e assume la denominazione di unione delle comunità
ebraiche italiane.
l'unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica
nei rapporti con lo stato e per le materie di interesse generale
dell'ebraismo.
L'unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei
in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali
ebraici; coordina ed integra l'attività delle comunità; mantiene i contatti
con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.
Articolo 19. (deposito dello
statuto)
Lo statuto dell'ebraismo italiano è depositato dall'unione
presso il ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte
dell'unione medesima.
Le successive modifiche sono depositate a cura dell'unione
presso il ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
Presso il ministero dell'interno sono altresì depositati
gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro
eventuali modifiche.
Il ministero rilascia copia di tali atti attestandone la
conformità al testo depositato.
Articolo 20. (enti ebraici civilmente riconosciuti)
Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in italia
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in
quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell'articolo 25,
secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla comunità competente per
territorio e dall'unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del
presidente della repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi
finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui
all'articolo 25, secondo comma, lettera a): asili infantili israelitici -
Roma; ospedale israelitico - Roma; casa di riposo per israeliti poveri ed
invalidi - Roma; orfanotrofio israelitico italiano "G. e V.
Pitigliani" - Roma; deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale
- Roma; ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;
società israelitica di misericordia - Siena.
Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano
la personalità giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente
intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Articolo 21. (mutamento degli
enti ebraici)
Ogni
mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di
esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del presidente della repubblica,
udito il parere del consiglio di stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il
riconoscimento stesso con decreto del presidente della repubblica, sentita
l'unione e udito il parere del consiglio di stato.
La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha
efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente
o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'unione o la comunità interessata trasmette il
provvedimento al ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone
l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni
dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto
prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in
ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Articolo 22. (estinzione di enti ebraici)
Con
l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono
soppressi i seguenti enti: Pio Istituto Trabotti - Mantova; opere pie
israelitiche - Torino; compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
asilo infantile "Levi" - Vercelli; opera pia "Foa" -
Vercelli; pia opera di misericordia israelitica - Verona; Opera Pia Moisè
Vita Jacur - Verona; Opera Pia Carolina Calabi - Verona; Pia Scuola
Israelitica di Lavori Femminili - Verona; Opera Pia beneficienza israelitica
- Livorno; Opera Pia Moar Abetulot - Livorno; opera del tempio israelitico -
Bologna; opere pie israelitiche unificate - Alessandria; istituto infantile
ed elementare israelitico "Clava" - Asti; congregazione israelitica
di carità e beneficenza - asti; opera di beneficenza israelitica - Casale
Monferrato (Alessandria); ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro
Levi" - Ferrara; ospizio marino israelitico - Firenze; opere pie
israelitiche - Padova; fondazione Lelio professor della torre - Padova;
istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
La soppressione di altri enti ebraici civilmente
riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi
amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa.
il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e
secondo comma è trasferito alle comunità di appartenenza.
I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a
norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa.
Articolo 23. (registro delle persone giuridiche)
L'unione
delle comunità, le comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa.
A tal fine l'unione e le comunità depositano lo statuto
dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli
amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
Per
gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone
giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli
articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli
organi di rappresentanza di ciascun ente. All'unione, alle comunità, e agli
altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini
della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone
giuridiche private.
Decorso il termine di cui al primo comma, l'unione, le
comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere
negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
Articolo 24. (attività degli enti ebraici)
L'attività
di religione e di culto dell'unione, delle comunità e degli altri enti
ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello statuto dell'ebraismo
italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello
stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione dell'unione, delle comunità e degli altri enti ebraici
civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi
competenti a norma dello statuto, senza ingerenze da parte dello stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali.
Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di
donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti
predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle
persone giuridiche.
Articolo 25. (attività di religione e di culto e attività
diverse)
La repubblica italiana prende atto che secondo la
tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto,
assistenziali e culturali.
agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
A) attività di
religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero
rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla
formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
B) attività diverse
da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a
scopo di lucro.
Articolo 26. (regime tributario)
Agli
effetti tributari l'unione, le comunità e gli enti ebraici civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficienza o
di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle
leggi dello stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto
per le medesime.
Articolo 27. (costruzione di edifici di culto)
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di
culto e delle relative pertinenze ad attività connesse sono determinati dalle
autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865 , e 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti
con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro
destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno
venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei
registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del
termine, d'intesa tra la comunità competente e la autorità civile erogante,
previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in
proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in
misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che
comportino violazione del vincolo sono nulli.
Articolo 28. (istituzioni ebraiche di assistenza)
La
assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il
godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica
materia.
Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni
ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per
altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni
utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano
richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza limiti di orario, da
parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali
ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa
previsto dall' articolo 35 del decreto del presidente della repubblica 27
marzo 1969, n. 128 .
Articolo 29. (deducibilità dei contributi)
La
repubblica italiana prende atto che le entrate delle comunità ebraiche di cui
all'articolo 17 sono costituite anche dai contributi annuali, dovuti, a norma
dello statuto, dagli appartenenti alle medesime.
In considerazione delle finalità assistenziali e
previdenziali perseguite dalle comunità, a norma dello statuto, in favore dei
propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle comunità
stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono
deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale
reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire
settemilionicinquecentomila.
Le modalità relative sono stabilite con decreto del
ministro delle finanze.
Al termine di ogni triennio successivo al 1987, un'apposita
commissione mista nominata dall'autorità governativa e dall'unione delle
comunità procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo
comma al fine di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 30. (dipendenti
dell'unione e delle comunità)
Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale
dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'unione e delle comunità in atto al
momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa.
I
ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al fondo
speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
Articolo 31. (norme di attuazione)
Le
autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di
approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 32. (ulteriori intese)
Le
parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al
termine del decimo anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di
approvazione dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle parti ravvivasse la
opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di
ulteriori intese e con la conseguente presentazione al parlamento di appositi
disegni di legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della costituzione .
In occasione della presentazione di disegni di legge
relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo
stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della costituzione, le
intese del caso tra il governo e l'unione.
Articolo 33. (entrata in vigore)
Con
l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono
abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 , e il regio decreto 19
novembre 1931, n. 1561 , sulle comunità israelitiche e sull'unione ed ogni
altra norma contrastante con la legge stessa.
cessano altresì di avere efficacia nei confronti
dell'unione, delle comunità nonché degli enti, istituzioni, persone
appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , sui culti ammessi nello stato.
In
deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle disposizioni
dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci
preventivi delle comunità e dell'unione deliberati nell'anno dell'entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei
relativi contributi.
Le
disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano a partire dal primo periodo
d'imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente
intesa.
Articolo 34. (legge di approvazione dell'intesa)
In conformità e in ottemperanza al disposto dell' articolo 8, secondo comma, della costituzione , il congresso straordinario dell'unione approva il nuovo
statuto dell'ebraismo italiano.
Successivamente al deposito di detto statuto ai sensi
dell'articolo 19 della presente intesa il governo presenterà al parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla quale sarà
allegato il testo d'intesa.
Roma, 27 febbraio 1987.
Il presidente del consiglio
(on. Bettino Craxi)
Il Presidente
(prof. Tullia Zevi)
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