Legge 10 del 26 febbraio 2011
Testo
coordinato del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225 con le modifiche
apportate in sede conversione.
Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e
puntuale attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Proroghe
non onerose di termini in scadenza
1. È fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ((. . .)) di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici
indicati nella tabella 1 allegata.
((2-bis. Le proroghe di termini di
cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per
la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre
2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari
sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine,
possono essere comunque adottati.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo
245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive
modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".
2-quater. Al comma 2 dell'articolo
1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui mandato
è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il
cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";
b) le parole: "il cui mandato
scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";
c) le parole: "a far data dal
1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1°
gennaio 2011";
d) le parole: "non oltre il
31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31
dicembre 2011".
2-quinquies. I termini e i regimi
giuridici indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza
è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile
2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai
regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la
previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè a quelli di cui
all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali
resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato
dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga,
riferito alla "FONTE NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche
agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L'articolo 4-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni
degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai
suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in
emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel
concordato)).
Art. 2
Proroghe
onerose di termini
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio
finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio
finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da
2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del
5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000;
a valere su tale importo, una quota ((fino a 100 milioni di euro)) è destinata
ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza
domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse
nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui
alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere
derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede ai sensi dell'articolo 3.
((1-bis. All'articolo 2, comma
121, della legge 23 dicembre 2009,, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al
comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le
spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei
progetti di cui al medesimo comma 117".
1-ter. Fino alla completa
realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità
competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle
valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli
arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della
navigazione.
1-quater. Ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla
disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n.
120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono
disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di
un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida,
dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono
altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione
alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta
autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed
una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di
validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la
prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si
esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi
dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
1-quinquies. Il termine di cui
all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al
30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
19 febbraio 2004, n. 40, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano
i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro,
nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanità e al
Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura
non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di
cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo
inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto
superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-sexies. In attuazione
dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia
protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti
all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16
dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con
propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto:
a) istituisce l'elenco nazionale
dei valutatori per il sistema
trasfusionale, affidandone la
tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4,
della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte
degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del
farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della
compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010,
che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso
le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei
medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale
nonchè l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e
l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.
1-septies. Dall'attuazione delle
disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
1-octies. Il Comitato per la
verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31
dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica)).
2. Il termine del 20 dicembre
2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonchè dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è
differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal
periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai
sensi dell'articolo 3.
((2-bis. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di
gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e
indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata,
anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione
del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti
agli enti territoriali, con le seguenti modalità:
a) possono essere applicate nella
regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del
presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a
quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare
un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di
cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta
addizionale;
c) le province possono deliberare
un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con
maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.
2-ter. I comuni della regione
Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista
dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere
dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza,
un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di
cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo
annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
2-quater. All'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. A seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata
dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio
della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare
le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti
alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo
consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonchè
ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima
consentita.
5-quinquies. Qualora le misure
adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può
essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente
reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La
misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è
stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura
tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si
applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei
termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei
territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del
comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio
1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento,
stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonchè
le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita
finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso".
2-quinquies. Alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di
concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
b) all'articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le
parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ",
all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti";
2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi
finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilità speciali".
2-sexies. All'articolo 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) i provvedimenti
commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225;".
2-septies. All'articolo 27, comma
1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo,
incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a
complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con
motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci".
2-octies. I funzionari e
commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione
di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di
interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività,
rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma
5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della
Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2-novies. Entro il termine del 15
marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità
portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non
sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il
quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per
l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle
seguenti finalità:
a) nel limite di 150 milioni di
euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già
sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di
euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di
transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilità residuali
alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al
comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono
essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla
revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle
somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle
Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti,
per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende
revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la
revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di
mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al
comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora
disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo
restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo
dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
pubblica.
All'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di
cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità
portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati
ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2-duodecies. Con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a
favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-terdecies. Le risorse stanziate
ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere,
pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. È differita al 1°
gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione,
anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo
sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI".
2-quinquiesdecies. Il termine del
31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di
cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento
di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In
caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è
limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta
amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189)).
((3. È sospesa la riscossione
delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste
dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma
è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da
non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica)).
((3-bis. In ragione della
straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela
del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30
settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si
procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione
e attuazione di ogni intervento necessario.
3-ter. All'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo
appostate.
3-quater. All'articolo 39 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole:
"entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità
e i termini stabiliti";
b) al comma 3-ter, le parole:
"entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità
e i termini stabiliti".
3-quinquies. All'articolo 4 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
"4-ter.2. Nel caso in cui al
termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del
protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli
eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare
complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a
terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza
del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali
con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77".
3-sexies. Il comune dell'Aquila,
in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e
2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I
comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che
al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due
terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di
1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite
di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni
prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del
40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I
predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012
e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-septies. Al fine di agevolare la
definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle
procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del
Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila è differito al 1° novembre
2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi
organi.
3-octies. Al fine di contribuire
alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro
il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di
"Bussi sul Tirino", come individuato e perimetrato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli
interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di
consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di
euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies. Agli enti locali della
provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo
di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio
2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le
condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma
173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè le tariffe incentivanti, di
cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,
previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
3-decies. A decorrere dall'anno
2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le
vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila
e altri comuni abruzzesi, nonchè degli altri eventi sismici e delle calamità
naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai
fini lavorativi)).
((4. A decorrere dal 1° gennaio
2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2013)).
((4-bis. Il limite di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica
ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335,
della medesima legge.
4-ter. A decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle
sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o
religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei
Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze
sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative
alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.
4-quater. All'onere derivante dai
commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per
l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo
3;
b) quanto a euro 45.000.000 per
l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo
speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto
limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4-quinquies. Le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle
emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in
lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per
l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di
1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexies. Fatti salvi gli
investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge, 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire
l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei
predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri
vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il
31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di
investimento inserite nei piani.
4-septies. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati
consecutivi.
4-octies. Sono prorogati per
l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al
rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,
comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse
finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.
4-novies. Il servizio all'estero
del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa
sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio
all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga
del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia
già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove
anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici
2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero
per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio
presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in
servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti
d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione
del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie
riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale
scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010.
4-decies. Previa autorizzazione
dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del
31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle
condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.
4-undecies. All'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola:
"6," è soppressa;
b) al comma 15 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni
necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per
l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato
nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza
e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e
delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni
stesse".
4-duodecies. Per l'anno 2011, il
termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.
Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni,
del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di
merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione
delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del
settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40,
ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-terdecies. All'articolo 11-bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Per l'esercizio
dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si
applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
4-quaterdecies. È prorogato al 31
marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai
servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime
degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la
società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di
servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente
normativa comunitaria.
4-quinquiesdecies. Fino al 31
dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212,
lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte
relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di
cassazione.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexiesdecies. All'articolo 6,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono
inserite le seguenti: "ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla
frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali
sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei
limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225".
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto
2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso
l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
4-duodevicies. Al fine di definire
il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento
da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva,
secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata
alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo
modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa
pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non
comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
4-undevicies. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di
valutazione definendone l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio
del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di
ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla
prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e
indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)).
5. Le disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa
di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle
entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura
tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo
periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.
((5-bis. Il termine del 31
dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione
della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia
del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita
mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli
immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonchè
presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale,
decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione
tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la
rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita
proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti
fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio
2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una
diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base
imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono
corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per
l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non
dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.
5-ter. All'articolo 14 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010,
n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei
mesi";
b) al comma 2, le parole:
"entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove
mesi".
5-quater. All'articolo 7, comma
20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le
stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali".
5-quinquies. All'allegato 2 di cui
all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce è
inserita la seguente:
"Enti soppressi: Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e
attribuzioni: CCIAA Brescia".
5-sexies. All'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali
sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai
suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo".
5-septies. Le società di capitali
di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo
2011.
5-octies. Il termine di cui
all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato
fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario
liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
5-novies. Il termine di validità
del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.
5-decies. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale
della pesca, di seguito denominato "Programma nazionale", contenente
gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di
pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in
coerenza con la normativa comunitaria.
5-undecies. Sono destinatari degli
interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli
2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive
modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi
previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le
associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le
associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel
CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti
da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi
riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi
previsti dal Programma nazionale.
5-duodecies. Gli uffici della
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad
informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa
l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei
risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da 5-novies al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-terdecies. La durata dell'organo
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica
l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 85)).
6. Per garantire l'operatività
degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle
procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in
deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i
contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente
comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
((6-bis. All'articolo 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011,
nonchè per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
nei 15
limiti di 14,8 milioni di euro per
l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro
per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente
periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di
euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All'articolo 1, comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni,
le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre
2015".
6-quinquies. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica
agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire condecorrenza
anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine
di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto
dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della
lege 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che
è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse
condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. È abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando
l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1° aprile
1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
"con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite
dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";
b) al secondo periodo, le parole:
"Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella
qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in
possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita".
6-octies. La disposizione di cui
al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, nè dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche
dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali
sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la
piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e
di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai
rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita
dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la
dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata
al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare
l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonchè al fine di
incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione
degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero
in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a
decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le
modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di
Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito
dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di
esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto
dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato
delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi
del presente comma.
6-undecies. Ferme restando le
dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio
per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento
delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al
medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la
programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
6-duodecies. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè dai commi 6-decies e
6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della
presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti
il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi
da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione
degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento,
presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
6-terdecies. L'incarico di esperto
per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte.
La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni.
Esso è equivalente, a tutti gli
effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o
gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei
limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè
attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a
valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito
dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a
6-terdecies del presente articolo.
6-quinquiesdecies. All'articolo 11
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al
Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Direzione centrale per i servizi antidroga" e dopo le parole: "in
qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la
sicurezza";
b) al comma 2, le parole:
"riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono
sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della
Direzione centrale per i servizi antidroga";
c) al comma 3, le parole: "il
Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la
Direzione centrale per i servizi antidroga";
d) al comma 4, le parole:
"del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione centrale per i servizi antidroga")).
7. Dopo il comma 196 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
"196-bis. Il termine per la
conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è
fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195,
nonchè dal comma 2 dell'articolo 314 del ((codice dell'ordinamento militare di
cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale
procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto
di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il
comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi
con le finalizzazioni ivi previste (( . . . )). A tale fine i predetti immobili
sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di
cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo
criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui
al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della
citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili
sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a
qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di
cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778
Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato
ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire,
per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al
Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte
negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla
vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti
predisposti dal ((Commissario straordinario del Governo)) del comune di Roma,
nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità
nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari
per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono
accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al
documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento
del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con
effetti a decorrere ((dal 29 dicembre 2010)).
196-ter. Agli oneri derivanti dal
comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello
Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate –
Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata
all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai
sensi del medesimo comma 196.".
8. Il secondo periodo del comma
196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:
"L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200
milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro
il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato
entro il 31 dicembre 2010.".
9. All'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis è sostituito
dal seguente: "13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il
Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di
servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo
4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ((Il Commissario
straordinario del Governo)) procede all'accertamento definitivo del debito e ne
dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo
periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo
all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento
del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare
i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo
di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già
effettuati.";
b) dopo il comma 13-bis è inserito
il seguente:
"13-ter. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 253 del ((testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi
inclusi il compenso per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo
di cui ((al comma 14 del presente articolo)). Le predette spese di
funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non
superiore ((al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma
Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive)), il
compenso annuo per il Commissario straordinario. ((I subcommissari percepiscono
un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del
trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della
Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
aprile 2000, n. 119.
Gli importi di cui al quarto e al
quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del
50 per cento)). Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma
sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto
al Commissario straordinario (( . . . )). La gestione commissariale ha comunque
termine, allorchè ((risultino)) esaurite le attività di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale
alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.";
c) al comma 14-quater, il quarto
periodo è sostituito ((dai seguenti)): "Le entrate derivanti dalle
addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di
riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno
di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia
apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del ((testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.";
d) al comma 15, il primo periodo è
soppresso;
e) al comma 17, le parole
"L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della
verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario straordinario del Governo
può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica
positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze"; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.
((9-bis. All'articolo 5, comma 4,
del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"In nessun caso gli oneri a
carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva
spettanza".
9-ter. Il terzo periodo del comma
2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città
metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli
articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo
82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità
prevista per il rispettivo presidente". Il comma 7 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato)).
10. ((All'articolo 307, comma 10,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:))
"d) i proventi monetari
derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della
compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con
particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al
Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti
per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, ((per confluire)) nei fondi di cui
all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle
relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione
del settore infrastrutturale della difesa, nonchè, fino alla misura del 10 per
cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 (( . . . )). Alla ripartizione
((delle quote riassegnate dei citati fondi)) si provvede con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
al Ministero dell'economia e delle finanze; in misura non inferiore al 42,5 per
cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
((in una misura compresa)) tra il
5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di
valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove
non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in
parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;".
11. All'articolo 314 del ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura
competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento
dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a
essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle
funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto
di conferimento degli immobili al fondo.". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26
FEBBRAIO 2011, N. 10));
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente: "6. (( . . . )) i proventi monetari derivanti dalla cessione
delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono
destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307,
comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del
fondo casa di cui all'articolo 1836 (( . . . )) fino al 5 per cento delle
risorse di pertinenza del ((Ministero della difesa)).".
((12. Nel caso in cui le procedure
di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del
presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli
3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)).
((12-bis. Al fine di garantire la
continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e
di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per
l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma
sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei
servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al
comma 4 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata
per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione
risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al
comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta
giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del
personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e
trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5,
comma 2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di
finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorplogici Che hanno colpito il territorio, nonchè per la
copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari
a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione
Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione
Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione
Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni
della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo,
intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili,
già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli
interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo
5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso
abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della
misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per
l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All'articolo 11, comma
6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: "Il
Servizio sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere
dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in
relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del
2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo è versato
all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con
determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12-octies. Il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le
regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di
programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di
interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario
corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi
suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi
di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione
dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per
la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di
investimento in sanità.
12-novies. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163,
è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con
esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma
12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire,
senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della
attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:
"sono collocati fuori
ruolo" sono inserite le seguenti: ", se ne fanno richiesta,". La
facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo
13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009,
come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.
12-undecies. Al comma 7
dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2010" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e le parole: "2.000
unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.800 unità". È
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo
del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come
da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al
beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento
di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in
qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza
necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare
fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono
differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con
scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato
dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Agli oneri conseguenti, valutati
in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.
12-terdecies. All'articolo 44-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011")).
13. Al fine di fronteggiare la
crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009
e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione
dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare
gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio
1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono
prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata
a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la
conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1
del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro.
((Tale accordo)) diventa esecutivo
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì
autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all'ammontare di 24
cui alla ((lettera a) )), a
contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma
del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti
prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai
predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. È altresì prorogata
l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti
dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n.
146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a
800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato
tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust,
secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite
l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un
ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il
sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo
monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi
13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti
dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso
al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonchè al tasso di cambio,
si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e
corrispondenti per gli anni successivi.
((16-bis. Entro il termine del 31
dicembre 2011 nonchè per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della
costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk
Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per
il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di
rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti
dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per
assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione
denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di
Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura
per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo
periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è
prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro
sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3
milioni di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011
è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di
euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli
uffici giudiziari e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di
assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011
è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni
lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale
non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto
all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti
dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per
cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del
presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e
6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono
mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri
di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per
la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter
e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
16-sexies. Le risorse di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non
utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011
nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici nonchè per la promozione di attività sportive,
culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non
inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di
sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
16-septies. Resta fissato al 30
giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da
venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al
decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale
esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN
970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN
10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della
norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a
cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma
UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina
automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori
esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di
esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31
dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico
delle imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di
consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza
sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di
1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere,
pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del
nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nel
limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di
condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
e natanti)).
17. Per gli eventuali pagamenti
derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni
dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, ((n. 67, convertito)) dalla legge 22
giugno 2010, n. 99.
((17-bis. Al fine di fronteggiare
la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20
di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono
prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della
BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui
corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata,
non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli
atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie
reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire
la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le
garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione
dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti
all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna
formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al finanziamento erogato dalla banca a1 mutuatario in qualità
di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con
cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del
mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento
della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa.
In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il
compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a
seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del
mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di
obbligazioni bancarie garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al
fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater,
riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni
bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
17-sexies. All'articolo 12, comma
7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
17-septies. La prosecuzione delle
attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse
destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è
autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di
gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra
i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture
prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.
All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
17-octies. Ai fini
dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento
all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste
italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio
di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio
dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore
anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La
deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi
in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del
patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è
disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice
civile ivi espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione
dell'assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi
dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo
2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma
dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i
rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento
delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta
e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste
italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione
prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste
italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva
la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da
fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo
2447-quinquies del codice civile.
17-decies. È deliberata
dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di
organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonchè il
trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante
patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al
patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del
comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della
società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del
codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai principi
contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma,
del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel
capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè i provvedimenti
previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.
17-terdecies. All'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: "può
essere estesa all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti:
"può essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210,
commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità
corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel
bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente
nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura,
in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-ter. Le imprese di cui
all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza
nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di
valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina
con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma,
anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta".
17-quaterdecies. Il termine di un
anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma
2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da
ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31
dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai
limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del
limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere
incrementata)).
18. Per l'anno 2011 il termine di
approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito
al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i
termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"fino al 31 dicembre 2010, chiunque" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,";
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
((20. Le dilazioni concesse, fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo
peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione
della prima dilazione.
21. All'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Fino al 31 marzo 2011
Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire
dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla
stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il
principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini
stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri.
Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate 'Fondo
unico giustizia, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più
conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un
tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonchè
un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di
servizio".
22. Fino al 31 marzo 2011, in
funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione
e dell'elusione fiscale nonchè delle funzioni di controllo, analisi e
monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione
degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzato il completamento del
programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonchè del
programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante
utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al
comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le
quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.
23. Il termine di cinque anni di
cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato
di tre anni.
All'articolo 1, comma 28, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici
formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private
autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo
onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Il termine di cui all'articolo
1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la
presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali
relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29
marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso
relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in
applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro
quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e
l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive
modificazioni.
25. La disciplina normativa
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in
vigore delle disposizioni previste dal comma 26.
26. All'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I principi contabili
internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci
d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel
comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro
della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di
contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite
eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il
coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio
di esercizio.
7-quater. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare
eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base
imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di
cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE".
27. All'articolo 83 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "19 luglio
2002," sono inserite le seguenti: "anche nella formulazione derivante
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38,".
28. Le disposizioni di
coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono
essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili
internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo
compreso tra il l° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
29. Le norme di cui all'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle
violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze
fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31
maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio
2011.
30. All'articolo 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono
soppresse.
31. All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato".
32. Per i provvedimenti di
proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo
periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio
superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi
ordinamenti.
33. All'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera
g), è inserita la seguente:
"g-bis) delle spese
finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese
di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro";
b) dopo il comma 130 è inserito il
seguente:
"130-bis. Ai fini della
determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate
considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale
'Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionalì
ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente
comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento
i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano
nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma";
c) al comma 135, dopo le parole:
"alla spesa di personale," sono inserite le seguenti: "ai
trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie
e a istituzioni sociali private,";
d) dopo il comma 138 è inserito il
seguente:
"138-bis. Ai fini
dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e
modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali
e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie
locali";
e) il comma 140 è sostituito dal
seguente:
"140. Ai fini
dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI,
all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di
ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica";
f) al comma 143, nel primo
periodo, la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente:
"triplo";
g) dopo il comma 148, è inserito
il seguente:
"148-bis. Le regioni che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto
di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad
applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al
netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine
riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese
correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a
quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto
di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del
servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni
di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è
trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le
regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di
inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il
termine perentorio
previsto per l'invio della
certificazione".
34. I piani di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani
deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
35. All'articolo 1, comma 796,
lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole:
"strutture private" sono inserite le seguenti: "ospedaliere e
ambulatoriali" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del
1992;" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli
accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie private, nonchè degli stabilimenti termali come individuati
dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n.
502 del 1992;".
36. All'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando
quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto
dalla vigente normativa".
37. Fino al 31 dicembre 2011 le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di
Milano.
38. L'importo di 70 milioni di
euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente
all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi
agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i
dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal
Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato
costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa
valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.
39. Il comma 108 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
"108. All'articolo 204, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: 'il 15 per cento sono sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per
l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e 1'8 per cento a decorrere
dall'anno 2013'".
40. All'articolo 6, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonchè alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
41. All'articolo 2, comma 8, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e
2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al
2012".
42. All'articolo 63, comma 1,
numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti:
", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore
al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
43. All'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:
"117. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: `Entro il 31 dicembre 2011' sono
sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo non
si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui
le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in
utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti
esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non
abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza
delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano
delle perdite medesime".
44. Fino alla data di entrata in
vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31
dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti
parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a
concorrenza dell'onere.
45. Entro il mese di marzo 2011,
il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei
comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai
pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti
oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai
predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal
Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati
nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle
dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono prorogate per l'anno 2011 le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
46. Al fine di acquisire i necessari
elementi di valutazione per la successiva proroga del programma "carta
acquisti", di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonchè per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in
favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.
47. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalità di selezione degli
enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di
quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo
alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla
diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle
esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di
persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di
giornate in cui il servizio è prestato;
b) le caratteristiche delle persone
in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a
rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo,
tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) le modalità di rendicontazione
sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti
individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento
della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona
in condizione di bisogno;
d) le modalità di adesione dei
comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata
all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito
territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare,
all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante
versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di
contrasto alla povertà.
48. La sperimentazione ha durata
di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli
enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie
alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50
milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.
49. All'articolo 1, primo comma,
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino alla data di cessazione
del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di
fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità
premio di servizio) non possono essere ceduti".
50. Con effetto dal 16 dicembre
2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di
legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2
aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26
luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e
la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato
1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
51. All'articolo 3, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quarantotto mesi".
52. L'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure
concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011,
per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo
necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in
servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.
All'onere derivante dal presente
comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220.
53. All'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e
2014";
b) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. I posti resisi
vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può
essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del
medesimo comma 1".
54. All'articolo 32 della legge 4
novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. In sede di prima
applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative
al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".
55. In funzione anche della
prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per
imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non
ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè quelle relative al valore
dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi
sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi,
sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della
società venga rilevata una perdita d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al
comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte
dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da
effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attività per
imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle
riserve.
57. Il credito d'imposta di cui al
comma 55 non è rimborsabile nè produttivo di interessi. Esso può essere ceduto
ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito di impresa nè della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d'imposta in
corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti
negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta.
58. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
59. Nel comma 10 dell'articolo 15
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non
superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore
ad un decimo".
In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in
acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive per il medesimo periodo d'imposta.
60. All'onere derivante dai commi
da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
61. In ordine alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione
stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
62. Nell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il
seguente:
"5-quinquies. Gli organismi
di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui
redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al
5 per cento dell'attivo medio gestito, nonchè le ritenute del 12,50 per cento
previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto
decreto nonchè dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni".
63. Dopo l'articolo 26-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito
il seguente:
"Art. 26-quinquies. -
(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR
italiani e lussemburghesi storici). - 1.
Sui proventi di cui alla lettera
g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in
Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello
Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati
del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del
presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del
12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse
in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo
23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui
al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al
comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al
comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni
dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la
suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1
si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo
di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni
caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti
periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è
applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo
unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma
1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a
titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad
imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti
come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della
ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a
soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il
contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista".
64. All'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2,
dopo le parole: "Per i soggetti non residenti" sono inserite le
seguenti: "nonchè per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio";
b) nel secondo periodo del comma
5, dopo le parole: "Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il
rapporto di custodia, amministrazione o deposito" sono inserite le
seguenti: "o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio,".
65. Nella lettera c) del comma 3
dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le
parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono inserite le
seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo
26-quinquies".
66. Nel comma 3 dell'articolo 17
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonchè la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono
sostituite dalle seguenti:
"le ritenute del 12,50 per
cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto
decreto n. 600 del 1973".
67. Nel comma 1 dell'articolo 6
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26,
commi 2, 3, 3-bis e 5," sono inserite le seguenti: "e quella del
12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
68. La lettera a) dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla
seguente:
"a) gli organismi di
investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di
investimento a capitale variabile".
69. Le disposizioni di cui ai
commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.
70. Le società di gestione del
risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato
di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un
numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
71. Con effetto dal 1° luglio 2011
i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai
fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione
effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o
in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al
richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute
operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente
articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le
SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al
fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il
12,50 per cento del relativo ammontare.
72. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non
siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari
ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione
del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o
azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della
minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
73. Per la determinazione dei
redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o
azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore
rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo
oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73
possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è
aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza
positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai
prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di
sottoscrizione o acquisto.
75. Sui redditi d'impresa
derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla
data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi
percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni
dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti
alla data di sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati
attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui
al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è
riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio
2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra
il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla
data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi
prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del
risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o
azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento
dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo
26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
77. Sui proventi derivanti da
quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno
2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura
del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo
pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti
alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare
il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta
sostitutiva dovuta.
78. Per i rapporti di custodia o
amministrazione, nonchè per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto
con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli
intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è
applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di
rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30
settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente
fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario,
apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
79. Sono abrogati con effetto dal
1° luglio 2011:
a) l'articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da
1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma
1 nonchè il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo
14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo
del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: "da quote di
organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al successivo articolo 8, nonchè" del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
80. L'articolo 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 10-ter. - (Disposizioni
tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto,
di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o
azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle
quote o azioni medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento
è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui
redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a
forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote
o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle
quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle
ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto
per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e
2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o
azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare
il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma
di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il
valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni
si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o
sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6
i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle
convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in
Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma
8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui
legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento
collettivo italiani".
81. Nella lettera e) del comma 3
dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole:
"dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e
5".
82. Nel comma 3 dell'articolo 17
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".
83. Le disposizioni di cui ai
commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio
2011.
84. Alle minori entrate derivanti
dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate,
in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario)).
Art. 3
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010,
264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno
2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni
per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio";
((b) quanto a euro 20 milioni per
l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad
euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13
dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per
l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220));
c) quanto a euro 73 milioni per
l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria
accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma
847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle
imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di
tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per
l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per
l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che
sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui
all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per
l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute
in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario
2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro
per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per
l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative
alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun
Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di
bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando
diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti; b) mediante corrispondente
utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((2-bis. Le disponibilità di
bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative
all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono
riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione
del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro
49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189)).
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano