Legge
14 gennaio 1975, n. 1
(in
GU 14 gennaio 1975, n. 12)
Modifiche al D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416, concernente l'istituzione e il
riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica
Art.
1.
Aggiungere la lettera d) al secondo comma
dell'art. 3 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
d) nei corsi serali per lavoratori studenti,
tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe
Art.
2.
Modificare il comma terzo dell'art. 5 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma,
lettera b), del successivo art. 6
Art.
3.
Modificare il comma secondo dell'art. 11 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni
delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un
posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione
provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del
proprio seno, dal consiglio provinciale.
Quando il territorio del distretto
interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni
consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel
consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e
garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale non
insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese
nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole.
Art.
4.
Aggiungere un comma all'art. 12 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
Gli studenti che non abbiano raggiunto la
maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente
comma, riguardanti il bilancio preventivo,
il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.
Art.
5.
Sostituire il terzo comma dell'art. 19 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi
della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.
Art.
6.
Le adunanze degli organi collegiali della
scuola di cui al D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile
con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art.
7.
E' soppressa la cassa scolastica prevista
dall'art. 101 del
R.D. 30 aprile 1924, n. 965, (e dagli
articoli seguenti al 101 sempre del R.D.) e successive integrazioni e
modificazioni.
Il patrimonio della cassa scolastica e
quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato è devoluto
all'istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle
fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane
destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.
Art.
8.
Aggiungere quattro commi all'art. 34 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:
Nei consigli scolastici distrettuali delle
province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è
riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena .
Nelle stesse province i consigli scolastici
distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano
problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari,
di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di
istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il
parere della commissione di cui all'art. 9 della
Legge 22 dicembre 1973, n. 932.
Tali consigli, qualora assumano, nel loro
compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al
precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
Qualora trattasi di delibere adottate dai
predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per
le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione
di cui al precedente secondo comma.