Legge 9
gennaio 2009, n. 1
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca "
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Disposizioni
per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca
1. Le
università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere
all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, nè
all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di
completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui
all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17,
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi
espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
1-bis.
Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2009.
2. Le
università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il
primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio
2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di
quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato
dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per
una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a
tempo determinato e indeterminato, nonchè di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di
cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno
2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a
decorrere dall'anno 2012.
4. Per le
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori
universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le
commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato
dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero
triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella
sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un
numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata
mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti
a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato
dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al
triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede
direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da
assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario
può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
5. In
attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori
universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la
valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
sono composte da un professore ordinario o da un professore associato
nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo
a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha
richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove
possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al comma 4.
6. In
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle
elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono
stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
6-bis.
Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di
sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello
nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio
universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti
nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività
della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
7. Nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati
e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati,
ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
8. Le
disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione
comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le
votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto
disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati,
incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono,
altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle
commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle
disposizioni del presente decreto.
8-bis. I
professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento
in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della
costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter.
Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle
relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di
presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla
predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al
31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i
candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le
caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle
pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.
9.
All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
Art.
1-bis
Disposizioni
in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università
1. Il
comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è
sostituito dai seguenti:
«9.
Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono
procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore
mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in
attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni
universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre
anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati
scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario
nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le
università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le
università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio
universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la
chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la
relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio
e di valutazioni di merito.
9-bis.
Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico
della finanza pubblica».
Art. 2.
Misure
per la qualità del sistema universitario
1. A
decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento
qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare
l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in
considerazione:
a) la
qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la
qualità della ricerca scientifica;
c) la
qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le
modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31
marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c)
del medesimo comma.
Art. 3.
Disposizioni
per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al
fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del
diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla
realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro
per l'anno 2009.
2. Al
fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle
borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli
interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al
comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte
con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo,
sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello
stesso Ministero.
3-bis.
All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni».
Art.
3-bis
Anagrafe
nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori
1. A
decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e
associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle
pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità
annuale.
Art.
3-ter
Valutazione
dell'attività di ricerca
1. Gli
scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo
accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel
biennio precedente di pubblicazione scientifiche.
2. I
criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La
mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente
comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I
professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non
abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di
cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di
valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di
I e II fascia e di ricercatori.
Art.
3-quater
Pubblicità
delle attività di ricerca delle università
1. Con
periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo
all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione
e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle
attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonchè i
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è
pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e
trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e
sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art.
3-quinquies
Definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica
1.
Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali
l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.
Art. 4.
Norma di
copertura finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun
Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo
60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonchè quelle connesse all'istruzione ed
all'università.
Art. 5.
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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