Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 22-12-1999
LEGGE
COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n.1
Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e
l'autonomia statutaria delle Regioni.
in vigore dal: 6-1-2000
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
(Modifiche
all'articolo 121 della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse
le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma e' sostituito dal
seguente:
"Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 121. - Sono organi della
regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le
potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale e' l'organo
esecutivo delle regioni.
Il presidente della giunta
rappresenta la regione;
dirige la politica della giunta e ne
e' responsabile;
promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica
dell'articolo 122 della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno puo' appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta".
Art. 3.
(Modifica
dell'articolo 123 della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e'
promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica
dell'articolo 126 della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale puo'
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni
transitorie)
1. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del
primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato
alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della 6; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle
stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio
centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale
si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale
di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla
proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della
Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio
regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto
dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni
del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente.
La presente legge costituzionale,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
La presente legge costituzionale,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5389):
Presentato dall'on. Veltroni ed
altri il 10 novembre 1998.
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1998.
Esaminato dalla I commissione il 9,
17 dicembre 1998; 12, 27 gennaio; 10, 11, 16 e 17 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 18
febbraio 1999 (atto n. 5389/ A - relatore on. Soda ).
Esaminato in aula il 22 e 25
febbraio 1999 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 5473
(Calderisi ed altri); 5500 (Rebuffa e Manzione); 5567 (Paissan); 5587 (Boato) e
5623 (Boato) il 2 marzo 1999 (I deliberazione).
Senato della Repubblica (atto n.
3859):
Assegnato alla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 1999, con parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione il 22,
28, 29 aprile; 4, 6, 11, 26, 27 maggio; 2 e 3 giugno 1999.
Esaminato in aula il 16, 17 e 22
giugno 1999 e approvato, con modificazioni, il 23 giugno 1999 (I
deliberazione).
Camera dei deputati (atto n. 5389/
B):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1999, con il parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 6,
7, 8, 13 e 14 luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 15
luglio 1999 (atto n.5389/ C - relatore on. Soda ).
Esaminato in aula il 21, 22 e 27
luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1999 (I
deliberazione).
Senato della Repubblica (atto n.
3859/ B):
Assegnato alla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 1999.
Esaminato dalla 1 commissione il 28
luglio 1999.
Esaminato in aula e approvato il 29
luglio 1999 (I deliberazione).
Camera dei deputati (atto n. 5389/
D):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 26
ottobre 1999.
Esaminato in aula l'8 novembre 1999
e approvato il 10 novembre 1999 (II deliberazione).
Senato della Repubblica (atto n.
3859/ D):
Assegnato alla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 10 novembre 1999.
Esaminato dalla 1 commissione l'11
novembre 1999.
Esaminato in aula e approvato il 12
novembre 1999 (II deliberazione).
Nota all'art. 5:
- Il testo del tredicesimo comma
dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale),
e' il seguente:
"A tal fine effettua le
seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra
elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre
elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua
altresi' il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo
di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i
gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2)
abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento
dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi
nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi
assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente
comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista
regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre
elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il
numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto: il risultato
rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai
gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalita' di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima
circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del
decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo
all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente
inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria".