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22-11-1999 n° 1 - Leggi

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
Gazzetta Ufficiale n

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22-12-1999

 

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n.1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

 

in vigore dal: 6-1-2000

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

 

 

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

 

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";

b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.

La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.

Il presidente della giunta rappresenta la regione;

dirige la politica della giunta e ne e' responsabile;

promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

 

 

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

 

1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

 

 

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

 

1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla

loro pubblicazione.

Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".

 

 

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

 

1. L'articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".

 

 

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

 

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della 6; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 22 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5389):

Presentato dall'on. Veltroni ed altri il 10 novembre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1998.

Esaminato dalla I commissione il 9, 17 dicembre 1998; 12, 27 gennaio; 10, 11, 16 e 17 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1999 (atto n. 5389/ A - relatore on. Soda ).

Esaminato in aula il 22 e 25 febbraio 1999 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 5473 (Calderisi ed altri); 5500 (Rebuffa e Manzione); 5567 (Paissan); 5587 (Boato) e 5623 (Boato) il 2 marzo 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859):

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1 commissione il 22, 28, 29 aprile; 4, 6, 11, 26, 27 maggio; 2 e 3 giugno 1999.

Esaminato in aula il 16, 17 e 22 giugno 1999 e approvato, con modificazioni, il 23 giugno 1999 (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5389/ B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1999, con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1999 (atto n.5389/ C - relatore on. Soda ).

Esaminato in aula il 21, 22 e 27 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/ B):

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 1999.

Esaminato dalla 1 commissione il 28 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1999 (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5389/ D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 26 ottobre 1999.

Esaminato in aula l'8 novembre 1999 e approvato il 10 novembre 1999 (II deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/ D):

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 novembre 1999.

Esaminato dalla 1 commissione l'11 novembre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1999 (II deliberazione).

 

 

Nota all'art. 5:

- Il testo del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), e' il seguente:

"A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresi' il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalita' di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria".

 

Scadenze di: dicembre 2024
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