Legge
9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge
Art. 1
E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La
discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo
indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con
qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale
l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui
ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di
orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per
quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe
alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce
discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso
l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò
sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Art. 2
La lavoratrice ha
diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
siano uguali o di pari valore.
I sistemi di
classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni
debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
Art. 3
E' vietata
qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione
delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriere.
Le assenze dal
lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
Art. 4
Le lavoratrici,
anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia,
possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti
di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno
tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di
vecchiaia.
Per le
lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino
ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto
alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
lavoro di cui al comma precedente.
La disposizione di cui al primo
comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro
i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso
la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data
in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nelle ipotesi di
cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni ed
integrazioni in deroga all'art. 11 della legge stessa.
Art. 5
Nelle aziende
manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle
ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni
direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.
Il divieto di cui al comma
precedente può essere diversamente disciplinato o rimosso, mediante
contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze
della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e
dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti
devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato
del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.
Il divieto di cui
al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.
Art. 6
Le lavoratrici
che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento
preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del
codice civile, possono avvalersi, semprechè in
ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o
dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
cui all'art. 4, lettera
c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse
lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di
cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno
dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non
abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro
previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.
Art. 7
Il diritto di
assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente
dall'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai
sensi dell'art. 314/20 del
codice civile, in alternativa alla madre
lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il
padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui
risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra,
nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato
medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui
al primo comma dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre
lavoratore, entro 10 giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente,
deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del
datore di lavoro dell'altro genitore di cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli
apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri
enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche
se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti
ai servizi domestici e familiari.
Art. 8
Per i riposi di
cui all'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal
1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale
la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è
anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi
contributivi dovuti all'ente assicuratore.
All'onere
derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo
comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti
di malattie tengono apposita evidenza contabile.
Art. 9
Gli assegni
familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per
familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna
lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i
genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle pensioni per i familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore
con il quale figlio convive.
Sono abrogate
tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al
comma precedente.
Art. 10
Alla lettera b)
dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
le parole "loro mogli e figli", sono sostituite con le parole
"loro coniuge e figli".
Art. 11
Le prestazioni ai superstiti,
erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono
estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del
pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione
di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di
altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi
ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti
istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati
dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti.
Art. 12
Le prestazioni ai
superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e della legge 5 maggio
1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni
stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
L'ultimo comma dell'art. 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Art. 14
Alle lavoratrici
autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto
il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative,
dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15
Qualora vengano
posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega
delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il
comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del
comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto
è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione
davanti il pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413
e seguenti del codice di procedura civile.
L'inottemperanza
al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni
di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme
previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 16
L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
della presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L'inosservanza
delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un
minimo di L. 400.000.
Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano le
penalità previste dall'art. 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17
Agli oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati,
in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede
per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30
novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano
per autotrazione.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 18
Il Governo è
tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art. 19
Sono abrogate
tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.
In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di
carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì
nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei
regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in
contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.