Legge 20 gennaio 1999,
n. 9
OGGETTO:
Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
Articolo 1
Disposizioni
urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
1.
A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da
otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima
applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante
programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto
l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a
conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola
secondaria superiore o una qualifica professionale.
2.
A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo,
non intendono proseguire gli studi nell’istruzione secondaria superiore é
garantito, nell’ambito della programmazione dell’offerta educativa, come
previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto
alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica
professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno
1997, n. 196.
3.
Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con
i princípi di autonomia di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative
sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee,
volte a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia iniziative di
orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto
all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piú
confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di
agevolare, ove necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli
specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato
conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo
accertamento dei livelli di rendimento, di formazione e di maturazione, è
rilasciata all’alunno una certificazione che attesta l’adempimento dell’obbligo
di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito
formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
5.
In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che
nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola
elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi
prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente
normativa.
6.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via
regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
di istruzione.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri
competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è
disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione del presente articolo,
tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
8.
In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare
l’autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell’inserimento
nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998,
che potranno all’uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato
l’incremento della dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di
lire 174.285 milioni per l’anno 1998, di lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e
di lire 165 milioni a decorrere dall’anno 2000.
9.
Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di
integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104
milioni per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall’anno 2000.
10.
Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi
con l’attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie,
è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000
milioni per l’anno 1999.
11.
Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta, fino
all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo,
disciplinano l’elevamento dell’obbligo di istruzione adottando, eventualmente
in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti,
purché queste assicurino l’insegnamento delle materie fondamentali comuni degli
istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma
1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2
Norme
finanziarie
1.
All’onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire
179.285 milioni per l’anno 1998, in lire 221.518 milioni per l’anno 1999 e in
lire 153.359 milioni a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l’anno 1998,
per lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l’anno
2000 e l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
lire 71.695 milioni per l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l’anno 2000.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 3
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 20 gennaio 1999
SCALFARO
D’ALEMA
Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER
Ministro
della pubblica istruzione
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all’articolo 1:
-
Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
-
La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia di
promozione dell’occupazione".
-
Il testo dell’art. 21 della legge n. 59/1997
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e’ il seguente:
"Articolo
21
1.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si
inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
funzione del diritto allo studio nonche’ gli elementi comuni all’intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita’ giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando
l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilita’ dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita’ ordinamentali.
2.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu’ regolamenti
da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento e’ acquisito anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all’art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalita’
giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1,
anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una piu’ agevole
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto
alle esigenze e alla varieta’ delle situazioni locali e alla tipologia dei
settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio
e’ per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita’ statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4.
La personalita’ giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo
regime di autonomia sara’ accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realta’ territoriali, sociali ed economiche delle
singole istituzioni scolastiche per l’adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sara’ realizzato secondo criteri di gradualita’ che valorizzino
le capacita’ di iniziativa delle istituzioni stesse.
5.
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia’ in
possesso di personalita’ giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del
comma 4 e’ costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria e’ attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle
attivita’ di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l’accettazione di donazioni, eredita’ e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioni aventi finalita’ di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli
ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
7.
Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita’ giuridica e
autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia’ dotate di
personalita’ e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa
e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e
degli standard di livello nazionale.
8.
L’autonomia organizzativa e’ finalizzata alla realizzazione della
flessibilita’, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
dell’unitarieta’ del gruppo classe e delle modalita’ di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita’ di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita’
didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attivita’
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9.
L’autonomia didattica e’ finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta’ di
insegnamento, della liberta’ di scelta educativa da parte delle famiglie e del
diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita’ di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta’ progettuale, compresa l’eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti.
A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte
annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto
per ciascuna delle discipline ed attivita’ indicate come fondamentali di
ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttivita’ scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10.
Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di
accordi tra le regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell’educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi’ attribuite la
personalita’ giuridica e l’autonomia alle accademie di belle arti, agli
istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti
nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita’
proprie di tali istituzioni.
12.
Le universita’ e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attivita’ di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai
commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
cui ricognizione e’ affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e’ delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte
le conseguenti e necessarie modifiche.
14.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi
iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche’ per le modalita’ del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui
al comma 2. E’ abrogato il comma 9 dell’art. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
15.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e’
delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto
della specificita’ del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto
delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche’
delle specifiche professionalita’ e competenze, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a.
armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei
nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche’ con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome;
b.
razionalizzazione degli organi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera p);
c.
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto
previsto dall’art. 12, comma 1, lettera g);
d.
valorizzazione del collegamento con le comunita’ locali a norma dell’art. 12,
comma 1, lettera i);
e.
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della liberta’ di insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della liberta’ di insegnamento e in connessione con
individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l’unicita’ della funzione, ai capi d’istituto e’ conferita la
qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalita’
giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificita’, della qualifica dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a.
l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con
connesse responsabilita’ in ordine ai risultati;
b.
il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e le
attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai
sensi dell’art. 13, comma 1;
c.
la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con
adeguata anzianita’ di servizio, in armonia con le modalita’ previste dall’art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d.
l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito
corso di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara’ disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18.
Nell’emanazione del regolamento di cui all’art. 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica istruzione e’ realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le fruizioni amministrative attribuiti alle regioni ed
agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione.
19.
Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento,
a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
-
Si riporta il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251
del 29 maggio 1998:
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti
gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
Ritenuto
di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacita’
di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal
vigente ordinamento a quello configurato dall’art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la cui attuazione avverra’ con l’emanazione
dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto
che nell’ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno gia’
trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti
sperimentazioni, dalle quali e’ possibile trarre principi che supportino
scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto
l’organizzazione della didattica;
Ritenuto
che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle
istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna puo’ aderirvi
totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisione assunte dai
competenti organi collegiali;
Considerato
che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n.
1169), ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione
legislativa e’ legittima l’introduzione con decreto ministeriale di norme
transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova
normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione
legislativa;
Sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo
1.
1.
Per le finalita’ di cui in premessa e’ autorizzato in via transitoria un
programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni
scolastiche, nell’anno 1998, l’attivazione di iniziative sui seguenti aspetti
dell’organizzazione scolastica:
a.
adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: articoli 7,
10 e 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e
O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b.
flessibilita’ dell’orario e diversa articolazione della durata della lezione,
nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curricolo e per ciascuna delle discipline ed attivita’ comprese nei piani di
studio, ferme restando la distribuzione dell’attivita’ didattica in non meno di
cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: articoli 7,
10, 129, 167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995
e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c.
articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel
rispetto del principio dell’integrazione scolastica degli alunni con handicap
(normativa di riferimento: legge n. 517/1977, legge n. 148/1990, art. 14 legge
n. 104/1992; articoli 5, 7, 10 126, 128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art.
2 legge n. 352/1995);
d.
organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: legge 8
agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. n. 492 del 7 agosto
1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997
e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e.
attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: articoli
126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli 41, 43, 71, 72 del
C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133
del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n.
567 del 10 ottobre 1996);
f.
realizzazione di attivita’ organizzate in collaborazione con altre scuole e con
soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il territorio (normativa
di riferimento: legge n. 104/1992; articoli 126, 130, 167, 192, 278 del
D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995;
direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n.
567 del 10 novembre 1996; intesa con il
CONI del 12 marzo 1997);
g.
iniziative di orientamento scolastico e professionale (legge n. 352
dell’8 agosto 1995; art. 14 legge n. 104/1992; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo
1997; direttiva n. 487 del 6 agosto
1997);
h.
iniziative di continuita’ (normativa di riferimento: art. 119
D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre
1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2.
Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da
consentire l’individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da
perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle
responsabilita’ di attuazione, nonche’ delle metodologie prescelte, che possono
essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di
insegnanti, anche in coerenza con il principio della liberta’ d’insegnamento.
Esse prevedono le modalita’ di verifica, anche mediante autovalutazione, dei
processi attivati e dei risultati ed indicano l’eventuale preventivo di spesa,
ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessita’ di
coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli
alunni, sara’ opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Artcolo
2.
1.
Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero
dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d’istituto e su delibera
dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o
di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni
scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell’organizzazione
scolastica di cui all’art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi
fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2.
La sperimentazione di cui all’articolo 1 si realizza adattando la
programmazione educativa, attraverso l’inserimento, in un disegno complessivo,
degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze
formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai
principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all’art. 1, anche
con l’ausilio dei nuclei di supporto di cui all’art. 3.
3.
La sperimentazione e’ promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1,
anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed e’ attuata
ricercando l’adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola,
nonche’ degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi
livelli si adopereranno affinche’ venga, altresi’, perseguito l’obiettivo della
semplificazione, snellezza e rapidita’ delle procedure.
4.
Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di
cooperazione con le altre unita’ scolastiche operanti sul territorio favorendo
l’organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla
base di accordi, per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di
formazione e di progetti per l’uso integrato delle risorse e dei servizi. E’
comunque importante che sia assicurata la pubblicita’ e la circolarita’ delle
esperienze.
5.
L’utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi, che
possono essere assolti, anche sulla base di un’apposita programmazione
plurisettimanale.
6.
Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilita’ di bilancio
delle singole istituzioni scolastiche.
7.
Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni
scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza
al Provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e
all’I.R.R.S.A.E. competente.
Articolo
3.
1.
Presso ciascun provveditorato agli studi sono costituiti uno o piu’ ‘’Nuclei di
supporto tecnicoamministrativo’’, con il compito di sostenere, ove richiesto,
le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le
iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilita’ e di
promuovere la messa in rete delle esperienze.
2.
Ciascun nucleo e’ composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze
amministrative e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non
appartenenti all’amministrazione scolastica, necessarie per sostenere
adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo
interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano gia’
effettuato esperienze in merito.
3.
Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare
con la massima rapidita’ e per prestare, ove richiesto, la consulenza
direttamente nelle sedi scolastiche.
4.
Nelle province in cui sono costituiti piu’ nuclei di supporto tecnico
amministrativo, il provveditore agli studi assicura le condizioni per
realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
Roma,
29 maggio 1998
Il
Ministro BERLINGUER
-
Il testo dell’art. 4 della legge n. 440/1997
(Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi) e’ il seguente:
Articolo
4 (Dotazione del fondo)
1.
La dotazione del fondo di cui all’art. 1 e’ determinata in lire 100 miliardi
per l’anno 1997, in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire 345 miliardi
annue a decorrere dall’anno 1999. All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e
1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300
miliardi per l’anno 1998 e lire 245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio"