Legge 21
dicembre 1999, n. 508
(in GU 4 gennaio 2000, n. 2)
Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
Art.
1.
(Finalità
della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla
riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
Art.
2.
(Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il
diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono
disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre
norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia
nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti
superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di
cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla
base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168,
e nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1
sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono
dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente
articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1
istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di
perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano
specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo
artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si
applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale
delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto
articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il
personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma
2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche
derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle
dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di
insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti
ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle
graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di
qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei
docenti;
b) i requisiti di
idoneità delle sedi;
c) le modalità di
trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili
accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni
scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di
reclutamento del personale;
f) i criteri
generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio
dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i
tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo
dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri
generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione
dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono
emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valorizzazione
delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e
musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi
riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra
studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati
alle specifiche attività formative;
c) programmazione
dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali
e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla
formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre
sistemi su base territoriale;
d) previsione, per
le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di
formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la
frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilità di
prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi
esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una
graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali
pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché
istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle
strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito
della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi
sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di
Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda,
rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) definizione di
un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei
corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al
riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente
intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,
con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e
di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma
di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,
con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di
diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facoltà di
costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della
complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti,
nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché
strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le
disposizioni del presente articolo;
l) verifica
periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard
e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di
istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di
altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative,
soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art.
3.
(Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula
proposte:
a) sugli schemi di
regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto
di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti
didattici degli istituti;
c) sul reclutamento
del personale docente;
d) sulla
programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e
coreutico.
2. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione
del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano
eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo,
nonchè degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia
nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di
nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento
del CNAM;
d) l'elezione da
parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica
resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione
della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative
competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in
rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in
rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri
designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti
delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un direttore
amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli
studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e
dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.
Art.
4.
(Validità
dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le
istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi
di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore
della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono
considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in
possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o
di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di
cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi
integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi
accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art.
5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1
si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art.
6.
(Diritto
allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui
all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, e successive modificazioni.
Art.
7.
(Norma
transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni
di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti
ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di
completare i corsi iniziati.
Art.
8.
(Disposizioni
per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della
presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
Art.
9.
(Norme
finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità
previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche)
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro
assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle
esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione
artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica
istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente
legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di
cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4,
comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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