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13-08-1984 n° 476 - Leggi

Legge 13 agosto 1984, n. 476
Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
Legge n

Legge n. 476 del 13-8-1984

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1984, n. 229.

 

Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

 

 

Articolo 1

[Nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382 sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'articolo 71: nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono sostituite le seguenti: «all'articolo 70»; è soppresso l'ultimo comma;

All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: «la metà»;

All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca»]*.

 

Articolo 2

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

Articolo 3

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti anche a sedi non consorziate.

 

Articolo 4

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 30, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984.

 

PERTINI

Craxi-Falcucci-Goria-Visentini

(*questo articolo non è più valido perché gli articoli del DPR 382/80 a cui fa riferimento sono stati abrogati dall'art. 8 del D.M. 30/4/1999, n. 224)

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