Legge n. 476 del 13-8-1984
Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1984, n. 229.
Norme
in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la
seguente legge:
Articolo
1
[Nel Decreto del
Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382 sono
introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono
sostituite le seguenti: «all'articolo 70»; è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73,
nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono
sostituite le seguenti: «la metà»;
All'articolo 75,
nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa
di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai
consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di
ricerca»]*.
Articolo
2
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile
ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Articolo
3
I consorzi di università per il dottorato
di ricerca, di cui all'articolo 68,
secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, possono essere costituiti con non più di
cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca
possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti anche a sedi non
consorziate.
Articolo
4
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 30, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto
ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia
concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle
regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo
stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
come sostituito dall'articolo 4 della
legge 3 novembre 1982, n. 835.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto
1984.
PERTINI
Craxi-Falcucci-Goria-Visentini
(*questo articolo non è più valido perché
gli articoli del DPR 382/80
a cui fa riferimento sono stati abrogati dall'art. 8 del D.M.
30/4/1999, n. 224)