Legge 28 dicembre 2001, n. 448
“Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
( Legge Finanziaria 2002 )
(in
SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636
milioni di euro per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al
netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per
l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in
225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e
2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro
il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti
prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i
dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni
elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della
relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui
all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del
saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi del saldo netto da finanziare di
cui al periodo precedente, le eventuali maggiore entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute da soggetti sordomuti e della
deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).
1. All'articolo 12, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per
l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1^
gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per
l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a
lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A
decorrere dal 1^ gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a
303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è
stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un
figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato
testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista
alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono
sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del
comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per
oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:"c-ter) le spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge
11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità
delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n.449, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le
spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende
farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541,
attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per
cento ai fini della
determinazione del reddito di impresa. La
deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda
della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei
casi previsti dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sospeso per l'anno 2002.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa).
1. La rivalutazione dei beni di impresa e
delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21
novembre 2000, n.342, può essere eseguita anche con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31
dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede
di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale
è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, se si
avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di
cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla
data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui
all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in
corso alla data del 1o gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella
misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui
cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta
sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001 e la restante parte
in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per
la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute
nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle
assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30
settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel
libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1o ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche
alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato
comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno
dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da
relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei
revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella
in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle
disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in
quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i
criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli
articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle
dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In
questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al
12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35
per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità
per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli
atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese
per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali
atti.
Articolo 4
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in
sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di
dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva è liquidata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è
versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dell'esercizio di cui al comma 1 e dei due successivi,
rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35
per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi
assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il
reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1)
del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento
non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto
reddito.
4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e
può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del
bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale
sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in
deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui
all'articolo 2445, seconda comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi
assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa
denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui
al comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi
Articolo 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati).
1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto,
in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione
del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla
base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei
revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto
nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma
1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, alla data del 1^ gennaio 2002, e al 2 per cento per
quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il
30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere
rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito
all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è
predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la
partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito
d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto
di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del
1^ gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai
commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002,
per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive
modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o
del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai
dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale
della società periziata.
Articolo 6
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474
del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, dopo la parola: "soci"
sono inserite le seguenti: "relative alle società di nuova
costituzione".
Articolo 7.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola).
1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei
periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma
1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è
versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere
rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene
periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è
conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre
2002.
5. Il costo per la relazione giurata di
stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile
nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di
acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore
normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Articolo 8.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili).
1. L'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a
decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati
all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al
decreto- legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione
di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato
in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della
rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1,
comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
Articolo 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).
1. La detrazione fiscale spettante per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete,
per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1^ gennaio 1998, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, si applica
anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e
d), della legge 5 agosto 1978, n.457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo
caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in
ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della
citata legge n.449 del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n.388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
5. All'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 8, è inserito
il seguente: "8.bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei
volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari
esteri di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchè
stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.49.
6. Ai fini dell'adozione urgente di
misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi
di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di
manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo
previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di
fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del
2,5" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell' 1,9".
8. All'articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999,
2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998
al 2002";
b) al comma 5-bis, le parole: "a
decorrere dal 1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1^ gennaio 2003".
9. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono
rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati
e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, i quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
"consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle società
consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera
c)".
11. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle
decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in
altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove
rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002
non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al
comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli
studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il
versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed
assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle
imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e al comma 4, sostituire
le parole: "28 febbraio 2002" con le seguenti: "30 giugno 2002"
b) al comma 2, nell'alinea, le parole:
"Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge"; le parole: "la medesima
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di
emersione";
c) al comma 2, lettera a), il primo
periodo è sostituto dal seguente: "gli imprenditori che, con la
dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a
quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota
del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di
imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta
fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato;
d) "c) il comma 2-bis è sostituito
dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e
b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate
mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto
termine";
e) dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano
le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le
violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione
che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per
il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il
medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe
violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle
attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle
ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione."
f) al comma 7, le parole: "1^
gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1^ settembre
2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dì cui al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e
che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
17. Fino all'entrata in vigore del primo
decreto di cui al comma 7-bis, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto
del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21
novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola
"spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i tributi
connessi"; le parole "31 luglio 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2001" e le parole "31 gennaio
2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2 le parole "31 gennaio
2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002" ed alla
fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "I contribuenti possono
effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30
giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16
dicembre 2002.";
c) al comma 5, le parole "15
febbraio 2001", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2003" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole:
"entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte
degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi
in misura pari al tasso legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si
applicano anche alle Pro Loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: "per l'anno 2001",
inserire le seguenti: "nonché di 6 milioni di euro per l'anno
2002".
21. Nel testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all'articolo 54, comma 4, primo periodo, dopo le parole
"tre anni" inserire le seguenti: "o ad un anno per le società
sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2001.
22. All'articolo 9, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole "1o gennaio 2002",
ovunque ricorrono, con le seguenti: "1o marzo 2002".
23. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388,
all'articolo 3 comma 2, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro
dipendente prestato all'estero in zone dì frontiera, le parole: "Per
l'anno 2001", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e
2002".
24. Per il completamento del programma
relativo alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari di cui
all'articolo 78, comma 32, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno
2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata
disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma.
Articolo 10.
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).
1. Al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n.507, recante disposizioni in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno e si applicano a decorrere dal 1^ gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente
la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per
le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal
pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie
complessiva superiore al limite di cui al periodo che precede. ".
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini
dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti
pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e
riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio
regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni
ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico
dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari
di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare,
previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di
soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni
abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza
alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività
di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non
definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma".
2. I comuni che abbiano in corso di
esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti
in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di
altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o
complementari.
3. Le minori entrate derivanti
dall'attuazione del dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ragguagliate per ciascun comune
all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I
trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per
effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze
attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al
comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi
territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 è
abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25
per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione
all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di
sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".
Articolo 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
in materia di fondazioni).
1. All'articolo 1 comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) "Settori ammessi":
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la
scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attività sportiva;
prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca
scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività
e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con
regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) "Settori rilevanti": i
settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non
superiore a tre;".
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: 2. Le
fondazioni. "Art. 2. - (Scopi delle fondazioni). - 1. Le fondazioni, in
rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività
esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata
destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza
sociale".
3-bis. All'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 153 del 1999 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) previsione, nell'ambito dell'organo di
indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi
dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne
le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine
associativa dalla successiva lettera d), nonché dell'apporto di personalità
che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori
cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire
al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti
idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e
comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti
che partecipano alla formazione dell'organo;
4. All'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: " Salvo quanto previsto al periodo precedente, i
soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono
essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi
delle fondazioni;".
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d),
ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da:
", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola:
"onorabilità," sono inserire le seguenti: "intesi come
requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo
di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti
nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale.".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle
fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di
trasparenza e moralità".
10. All'articolo 6 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
7. All'articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura
delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi
di trasparenza e moralità".
10. All'articolo 6 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Una società bancaria o
capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando
il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più
fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato. ".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro
finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del
territorio".
11-bis. All'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 il secondo periodo è soppresso.
12. All'articolo 25 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di
quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria
conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che
la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza
e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice
civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno
successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58."
13. L'Autorità di vigilanza detta, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal
presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni
dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi
gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla
ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di
cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione
dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria
amministrazione nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di
erogazione già approvati.
14. In apposito allegato alla Relazione
previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone
l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di
tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da
iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge.
Articolo 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia
tributaria).
1. Al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di
collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, che disciplina la
durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole "di cui
alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle
tabelle E ed F";
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle
funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.""
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere
nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle
commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui
all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i
punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la
maggiore anzianità di età.";
b) nell'articolo 17, concernente la
composizione del consiglio dì presidenza della giustizia tributaria, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti
dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.";
2) dopo il comma 2-bis, inserire il
seguente: "2-ter, I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non
possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna
altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di
giustizia tributaria.";
c) nell'articolo 22, comma 3, prima delle
parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate".
inserire il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto
per non più di sei candidati.";
d) nell'articolo 24, comma 1, concernente
le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo
la lettera m), inserire la seguente:
m-bis) dispone, in caso di necessità,
l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di
un anno.";
e) dopo l'articolo 44-bis, é inserito il
seguente: "Art. 44-ter. - (Modificazioni delle tabelle). 1. I criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente
decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
2. Nel decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2,
concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal
seguente:
Articolo 2.
(Oggetto della giurisdizione tributaria).
1. Appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per
il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Appartengono altresì alla
giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori
concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie
concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari
urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via
incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie
rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in
materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone,
diversa dalla capacità di stare in giudizio.".
3. Dalle disposizioni di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità
di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del
modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in
materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di
giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.".
Articolo 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti
petroliferi).
1. Il regime agevolato previsto
dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è
stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato
in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del
regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i
benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle
parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio
comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di
erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n.
375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile
2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di
bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Articolo 14.
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano).
1. In funzione del completamento progressivo
del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote,
al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone
geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il
Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di
cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas
metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218. Le
tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986
continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di
117.797.672,84 euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A
decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Articolo 15.
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in
aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia
di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:
"10-bis Le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono
deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo".
3. La lettera g) del comma 1
dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA
per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 16,
nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in
detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si
applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di
merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Articolo 16.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per
il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti
dalla contrattazione
collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del
biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per
l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto
dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto legislativo si applica a
decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a
tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano
attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico
delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle
destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere
i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in
843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195.
3. Per la prosecuzione delle iniziative
dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai
sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato,
per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004,
della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge.
Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate
ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo
personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è
destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione
integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate
dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a
decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al
trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano
un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal
2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura
della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non
dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento
della propria attività professionale. Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92
milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al
personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera
prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n.362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti
pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, sono a carico
delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione
integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per
i rinnovi contrattuali.
Articolo 17.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa).
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3,
l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime
attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e
ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla
copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha
formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilità della
spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il
Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti
integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno
indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche
informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le
rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i
vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le
relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Articolo 18.
(Riordino degli organismi collegiali).
1. Ai fini del contenimento della spesa e
di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli
ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e
ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche
amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le
amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti
amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione
politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione
vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi
collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti
sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di
corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali
Articolo 19.
(Assunzioni di personale).
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici
non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle
comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le
disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti
locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto
delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle
procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali,
tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle
procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale
solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma
3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive
modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto
scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità,
nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori
del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non
si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il
Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato
giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18
agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per
l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al
divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma2,
della legge 16 dicembre 1999, n.494. Il termine di cui all'articolo 18, comma
3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è differito di 18 mesi a partire dalla
sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo
determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso
di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal
comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n.449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito
dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga
alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un
più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla
riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura
tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non
propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante
l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni
pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più
vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove
assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non
possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della
legge 14 novembre 2000, n.331.
5. I piani di cui al comma 4 sono
presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente
verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni
organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non
si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.215 del
2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione
delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi
di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della
società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
21 aprile 1999, n.116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli
elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno
dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la
disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica
ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia
abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai
corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a
tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso
di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia
medica notturna e festiva e della guardia medica turistica..
12. Il medico che si iscrive ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare
concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo
stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea
può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai
concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili
e senza canoni aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.338.
14. Le Amministrazioni pubbliche
promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale anche ai fini
della dirigenza favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni
istituzionali della amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle
ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione
del personale, le Amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture
di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare
borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti
corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del
potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di
cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n.301, e con conseguente indisponibilità di
posti di professore, la citata Scuola può assegnare incarichi di ricercatore,
previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente
normativa in materia universitaria.
Articolo 20
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di
personale nella Regione Sicilia)
1. La Regione Sicilia e gli enti locali
della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo
13 dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 2414/FPC
dell'8 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 227 del 28
settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23 quater del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi
sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive,
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti
delle dotazioni organiche.
Alla relativa spesa si provvede a valere
sulla disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della
definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma
1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze
professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei
comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni capoluogo di provincia,
nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze
connesse alle attività delle stesse.
Articolo 21
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessità di procedere
alla progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di
60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità
di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del
contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa
sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1
ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze
armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze
armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto
almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma
breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si
applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti
destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva,
e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel
successivo concorso.
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le
dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche
e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e
grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano
conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni
di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire
interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su
base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma
1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali
delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con
il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnati di
sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro
definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono
ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di
24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del
piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome,
ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono
provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza
con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente,
anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a
un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie
concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4
della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle
materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio
nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate
le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da
commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello
dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione
può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o
seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente
tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per
ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la
corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata
legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di
nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio
con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati
nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato
nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo
articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per
cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4
mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo
modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che
tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del
corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali.
L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con
la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca
educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi
al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite
graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza.
A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che
beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi
conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni
pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive
scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della
Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è
riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509. Le modalità di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite
convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
14. All'articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" è
soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel
2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a
decorrere dall'anno 2002";
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i
seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi
previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle
professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento
delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente
realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati
con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente comma".
Articolo 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle
spese di personale).
1. Il trattamento economico complessivo
dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile
1952, n.212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a
decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.37, si interpreta nel senso che per effetto del
conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro
annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi
indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità
integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti
percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n.158. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o
comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 24.
(Patto di stabilità interno per province e comuni).
1. Ai fini del concorso delle autonomie
locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle
spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari,
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n.448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello
dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti
stabiliti dal comma1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al
netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari,
non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del
comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative
intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti
dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di
incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti
per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province
ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio
disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento
della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente
incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le
province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n.388. In ogni caso per procedere ad acquisti in
maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui
sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai
rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle
funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive
affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle
procedure di cui al secondo periodo del comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi
4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e
migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, quali risultanti per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del
3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al
comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante sono ulteriormente
ridotti in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo
stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti.
Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti.
Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso
Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al
comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni
l'ente viene considerato come
inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad
esso spettante sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla
riduzione prevista al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio
del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono
trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla
fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui
pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui
al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con
riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di
credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13.. Il prospetto contenente le
informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
adottare entro il mese di febbraio 2002.
14. Alle finalità di cui al presente
articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 25.
(Finanza decentrata).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è
effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero
dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate
entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati
statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero
dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla
base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali
conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono
essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi
derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle
comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23
dicembre 2000, n 388, sono apportate, con decorrenza dal 2002, le seguenti
modifiche:
a) le parole: "a decorrere dal
1999" sono soppresse;
b) le parole: "34 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "24 per cento al Ministero dell'interno,
del 40 per cento";
c) le parole da: "del 50 per
cento" sino a "è destinato" sono sostituite dalle seguenti:
"e del 20 per cento";
d) al terzo periodo, dopo la parola:
"programmato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 30 per
cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano
superiori a 103.290.000 euro";
e) l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate
per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o
anche attraverso contributi ai comuni".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"I componenti degli organi di controllo della società sono designati
dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di
certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed
individuata dal Ministero dell'interno".
4. L'articolo 4 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 141, è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle
regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo
3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle
regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei
rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive
partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di
evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.
5. All'articolo 67 della legge 23
dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30
novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 è
istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del
riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per
l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a
ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta
netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del
domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002,
il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti
a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione
di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente
nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito,
relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i
dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione
di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica
ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione
spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti
erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è
erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate
di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati
previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base
dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti
conguagli rispetto alle somme già erogate".
6. Alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la
compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di
devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte
sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di
salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla
presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 6
sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli
interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla
ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione
di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la
riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e
per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni
con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui
all'articolo 37 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento
del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo
di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro.
Articolo 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali).
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli
investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, risultante a consuntivo per
l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato
del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti
locali, ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di
ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse
disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e
per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".
Articolo 27.
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
1. I trasferimenti erariali per l'anno
2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388. L'incremento
delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri
e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino
alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei
trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n.388, i contributi erariali sono erogati secondo le
modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei
trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato
agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle
esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a
decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso
spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a
quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla
ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11,
secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del
presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle
fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio
dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato
delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una
comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana,
i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in
relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le
modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000 n.392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.26, è
incrementato a decorrere dall'anno 2002, dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole:
"la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti:
"la sospensione dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole:
"Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "È
data facoltà agli enti locali di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento".
9.. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per
la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili,
scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002,
limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per
l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte
degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato
al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le
basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto
dall'articolo 3 della medesima legge n.925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a
fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune
in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente
da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni
interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari
relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie
variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con
popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico
del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente,
fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime
finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per
gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione
forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale
comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di
girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e
pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non
comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.
14. La facoltà di ricorrere alla
contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da
specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai
disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati
secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modifiche, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di
servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001
15.All'articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni
normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il
prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento
alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto
edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) l'aumento del contributo in misura
pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei
successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura
pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura
pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
18. All'articolo 14 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29
della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è
sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui
al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle
società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai
sensi dell'articolo 113, comma primo, lettere e) ed f) del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la
compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
19. Gli immobili di proprietà degli enti
locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di
infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto
possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more
dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di
tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il
periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai
suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla
destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il
contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di
rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione
del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera
raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la
propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la
stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
Capo III
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Articolo 28
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su
proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti
pubblici, le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non
siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale,
finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o
di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni
o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od
organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione
e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di
cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri
organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario
interesse nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della
difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e
vigilanza per la salute pubblica.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al
comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di
schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del
comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie
per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti
previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui
al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo
periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 è
subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al
di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in
liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla
legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni
di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si
applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità
indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si
applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate
dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario
per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti, possono avvalersi degli enti preposti ad prevalente uso irriguo
della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
Articolo 29.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni
di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto
privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1
possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre
progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a
carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte
degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a
favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1,
lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo
90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila
abitanti";
b) le parole: "che riscontrino e
dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti" sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede
a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la
determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di
carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti
locali.
6. Alla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) spa sono trasferiti i compiti attribuiti al
centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,
n.127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il
migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni.
L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata
all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emnare ai sensi
dell'articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei
servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego
ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione
tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte
delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il
monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici
eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse,
eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di
spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.
Articolo 30
(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali)
Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale di Italia lavoro Spa, istituita con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione
di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza
tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
Articolo 31
(Misure in materia di servizi della pubblica
amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
Al fine di migliorare i rapporti con i
cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, entrali e
periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo
semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via
telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché sulle
disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.
Al fine di accelerare ed estendere
l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei
servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione,
le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Nella stipula delle convenzioni, le
amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti
principi e criteri preferenziali:
a) localizzazione di strutture
tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti
occupati on misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli
accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di soggetti pubblici o
istituzioni a prevalente carattere pubblico.
Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n, 400, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro pe rl'innovazione e le tecnologie, individua
le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le
disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 32
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)..
Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici
diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 19, non considerati nella
tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del
4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004.
Tali enti nonoché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n, 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per
esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e
migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili
si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
Gli importi dei contributi di Stato in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui
alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica
previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio
di ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
La dotazione delle unità previsionali di
base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articlo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del
10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base
della legislazione vigente.
Articolo 33
(Servizi dei beni culturali)
All'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
"b-bis) dare in concessione a
soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le
procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con criteri concorrenti dell'offerta economica più
vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più
favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della
tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa
nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari
riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei
beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei
beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale,
le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli
retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego;
i parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1,
dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata
della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da
versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, all'atto della cessazione, i beni culturali conferiti in
gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La
presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di
maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati
in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà
considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque
salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del
museo minore".
Articolo 34
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e
le attività culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2002 del personale
già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n.61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n.448, e dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n.494.
Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in
essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Articolo 35
(Norme in materia di servizi pubblici)
1.L'articolo 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
"Articolo 113. - (Gestione delle
reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale).
1.Le disposizioni del presente articolo
si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano
ferme le disposizioni previsti per i singoli settori e quelle nazionali di
attuazione delle normative comunitarie.
Gli enti locali non possono cedere la
proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanti stabilito
dal comma 13.
Le discipline di settore stabiliscono i
casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere
separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantitot
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi
servizi.
Qualora sia separata dall'attività di
erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono:
di soggetti allo scopo costituiti, nella
forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti
locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
di imprese idonee, da individuare
mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
L'erogazione del servizio, da svolgere in
regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con
conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
Non sono ammesse a partecipare alle gare
di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a
qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto,
di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei e relativi
rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle
loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste
ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
La gara di cui al comma 5 è indetta nel
rispetto degli standard qualititativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente
Autorità di settore o, in mancanxa di essa, dagli enti locali. La gara è
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti,
per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto
di servizio.
Qualora sia economicamente più
vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità
di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In
questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
Alla scadenza del periodo di affidamento,
e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società
di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati
al nuovo gestore o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal
gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un
indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare
è indicato nel bando di gara.
E' vietata ogni forma di differenziazione
nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime
tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o
agevolazioni per la gestione del servizio.
I rapporti degli enti locali con le
società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e
degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati
di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
L'ente locale può cedere tutto o in parte
la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi. Tale cessione
non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in
essere.
Gli enti locali, in forma associata,
possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza,
che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione
del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di
quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di
settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti
locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la
gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
Fermo quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei
servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti
locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro
segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e
siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le
discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano
diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11,
un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori.
Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione".
Nei casi in cui le disposizioni previste
per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i
termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di
scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata, con
procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il
divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico,
salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per
oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il
regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la
gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a
condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e
siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura del relativi mercati. A
far data da quel periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui
la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie
dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio
territorio.
3. Il periodo transitorio di cui al comma
2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non
inferiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno dodici
mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito
dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il
termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di
una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il
termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno
per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro
il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata
almeno per il 51 per cento dai privati.
4. Ove ricorra più di una delle
condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati,
sommando le relative scadenze.
5. In alternativa a quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico delle leggi nell'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di
capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso
ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo
determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto, con le
modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad
evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio
alla società da essi partecipata.
6. Qualora le disposizioni dei singoli
settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali
di dimensione sovracomunale, il soggetto che garantisce il servizio stipula
appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica
inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed
omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In
caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio di comuni di minore
dimensione demografica, i soggetti competenti ad affidare la gestione del
servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in
corso sull'intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti nei
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo
reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal
gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma
9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre
2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31,
comma 8, del citato testo unico che gestiscono i servizi di cui al comma 1
del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del
citato testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 13 del citato testo unico, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata
in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale
delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano
proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per
l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga
alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo
d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei
servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società
per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci
abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di
quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la
maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle
disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In
tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato
testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sulle reti,
sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è
costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso
perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto
del proprietario ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali,
alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le
disposizioni degli articolo 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, le parole
da: "aventi rilevanza economica" fino a : "nello statuto"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis":
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e),
le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente:
"organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 è
abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le parole da:
"costituite" fino a "113, lettera c)" sono soppresse e le
parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di
capitali";
2) il comma 5 è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In
questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli
enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale";
e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le
parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le
seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
f) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole da:
"costituite" fino a: "lettera e)", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 12 dell'articolo 113";
2) il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 è
abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo
unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni,
gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di
qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende
esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti
e dei consumatori.
15. Dopo l'articolo 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Gestione dei servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale). 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi
di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o
partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia
quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non
sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere
all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le
modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i
soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da
contratti di servizio".
16. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e
l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui
all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Articolo 36
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attività poste in
essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione
delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si
applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Articolo 36.
(Organici del personale).
1. In conseguenza delle attività poste in
essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
le relative variazioni in diminuzione
alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze
di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le
vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 37.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamentedell'articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti
di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal
comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui
ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma
1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Articolo 38.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e
fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici
mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1
in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi
dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione,
tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti
di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno
ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi
contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al
comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili
assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è
concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi
propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se
coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con
quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino
inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto
in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle
maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito
della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi
anteriori al 1o gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito
qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile IRPEF per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31
euro.
8. Qualora i soggetti che hanno
indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di
un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a
8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un
quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante
trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di
ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che
la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8
e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia
indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero
dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel
caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Articolo 39.
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major
e drepanocitosi in materia di uso dei farmaci di automedicazione).
1.I lavoratori affetti da talassemia
major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità
contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno
trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di
importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente
articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa
fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.328.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo
85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, b.388, ed in virtù delle
raccomandazioni presentate nell'ambito del decreto legge 18 settembre 2001,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405,
sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il
Ministero della salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico
dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di
informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella
cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del
farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 40.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).
1. Il mancato rispetto degli impegni
indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della
spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome
inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma
6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 41.
(Finanza degli enti territoriali).
1. Al fine di contenere il costo
dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il
Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei
capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui
all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi
tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano
periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio
dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate
le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono
emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in
unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione
o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa
conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto
previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere
alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996,
anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o
rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle
commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e l'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n.420.
4. Per il finanziamento di spese di parte
corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 200, n.267, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
Articolo 42
(Riduzione del costo del debito pubblico).
1. All'articolo 11 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per le finalità di cui al
presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di
titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500
miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia
e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le
modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di
titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si
accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle
attività di rimborso".
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 43
(Riduzione del costo del lavoro).
1. A decorrere dall'anno 2002 restano
confermate:
a) la riduzione del contributo per la
tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e il
livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto
legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai
datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto,
di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488.
2. Restano, altresì, confermati con la
medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al
finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.144, e all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38;
b) il regime contributivo delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60
della legge 17 maggio 1999, n.144.
3. La disposizione di cui al comma 7
dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Articolo 44.
(Sgravi per i nuovi assunti).
1. A tutti i datori di lavoro privati ed
agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31
dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del
singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle
società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato unrapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro
dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si
applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla
lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al
comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è
riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, anche ai datori di
lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché dei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il
tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale
secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione
(CE) n. 1999/502, del 1o luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è
cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti
e delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.
Articolo 45
(Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i
limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle
infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo estremo della fiera
di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle
infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera del Levante di Bari e
della fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente limiti di impegno
quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2003.
4. Per la prosecuzione ed il
completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 3003.
Articolo 46
(Fondo investimenti).
1. Nello stato di previsione della spesa
di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni
comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati.
2. Con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al
comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per
gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la
procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di
legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente
articolo.
5. I Ministri competenti presentano
annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la
destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.
Articolo 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).
1. Per il finanziamento del piano
straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a
livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e
prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in
collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti
pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento
sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di
garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di
maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
2. La Cassa depositi e prestiti può
utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di
finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche
fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici
prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche
e intermediari finanziari vigilati.
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta
dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti
concessi da banche o intermediari finanziari adun tasso di mercato
determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli
interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare
superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento,
privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di
progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio
decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le
caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e
flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti
di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro
dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti:
"nonché della Cassa depositi e prestiti", e dopo le parole:
"Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti".
6. La Cassa depositi e prestiti può
concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento
delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui
alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri
connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al
comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. All'articolo 50 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell'anno
1999 possono esserlo entro l'anno 2003".
9. All'articolo 54, comma 13, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n.
662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con
organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o
fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per
finalità specifiche di interesse pubblico".
10. A valere sulle risorse destinate
dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15
dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è
utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio
architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al
perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di
localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima
legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).
1. Il credito di imposta di cui
all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica,
nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree
territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo
2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima
dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute
rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi
precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale,
il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del
2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle
pre dette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura
massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di
aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06,
concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di
imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale
fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma
1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e
2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione
per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalità di applicazione
dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Articolo 49.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio
di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da
circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro
amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente
alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla
restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di
sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione
dei veicoli confiscati;
d) prevedere la distruzione della merce
contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
2.Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere del Consiglio
di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in
particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i
veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e
del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri
soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di
chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al
fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso e nei confronti del
proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il
veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla
vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati
sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta
pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto
delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno
2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto
di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli
uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della
Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano
ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione
dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che
ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.
Articolo 50
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
1. I veicoli, anche registrati, giacenti
presso le depositarie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di
sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza
di acquirenti, purchè immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e
privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due
anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati
o alienati.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo
previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe,
forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate,
in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il procedimento
semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto dal
comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle
sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori,
delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi
tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione
dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la
rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle
spese di custodia di cui alla lettera a).
Articolo 51
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della
mafia).
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23
febbraio 1999, n.44, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di
surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le
vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, e
successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme
corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili
dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma
1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la
surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge
22 dicembre 1999, n.512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in
conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso".
Articolo 52
(Interventi vari).
1. L'applicazione del comma 28
dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sospesa per il
triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n.53,
articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n.383,
articolo 13".
3. Al comma 1, primo periodo,
dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole da:
"aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro
annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di
euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi
statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
4. È attribuito alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di
circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a
scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della
legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della
regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il
versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve
all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074, con leggi
entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed
opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti
criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari,
batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per
l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è
soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di
produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al
regolamento (CEE) n.536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono
essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1,
commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
10. Il Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di
produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che
il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1,
commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
11. All'articolo 145, comma 72, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono
sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".
12. In deroga al disposto degli articoli
6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203,
i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2000, si applicano
anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a
trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata
l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo
di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. L'esercizio degli impianti di cui al
comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente
dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
14. Per le finalità di tutela ambientale
correlate al potenziamento del settore delle ricostruzioni dei pneumatici
usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i
gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e
privati, nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte di
autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota
all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del
totale.
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge
18 febbraio 1999, n.28, e successive modificazioni, è abrogato.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è
conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
16. La carta di credito formativa per i
cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui
all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è
estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni
a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui
all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999,
n.488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di
un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui
all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno
2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per
queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono
stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli
interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo
anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20. L'articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n.584, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle
disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2,
che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono
soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene
aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma,
lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme
previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".
19. Dopo l'articolo 5 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per favorire le aziende
agricole montane).
1. Nei territori delle comunità montane,
il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti
e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire
un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci
anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria,
catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative
pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i
limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono
considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per
questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono
essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni
di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale
disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi
di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli
interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e
all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo
i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del
Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura
degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo
concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da
corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è
costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di
cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la
conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare,
l'estensione della superficie minima indivisibile."
22. . Il termine di cui al comma 3,
dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento,
previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo
transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene
riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2002.
24. All'articolo 138 della legge 23
dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre
1990, n.2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la
propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1
possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari
importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma
1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di
cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli
da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto
1997, n.266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato
non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla
rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto1995, n.341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse
e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima
rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le
disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, non si
applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e
contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma
comunque entro il 1o gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di
sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a
6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le
modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori";
b) dopo il comma 7, è inserito il
seguente:
"7-bis. Fino al termine di cui al
comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni
concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente
articolo".
25. Per le finalità di cui all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni,
le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità
derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle
domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive
ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel
limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche ed Umbria
stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi
straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione
o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo
concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto
del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue
disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e
successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi
previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e
documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di
investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche
successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese
sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle
imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione
dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al
presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati,
comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività
produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19
dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n.35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente
comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro
del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 1995, nonché le
modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle
medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti già
assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102
"Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e
delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della
provincia di Novara, colpita dalle eccezionalità atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987" possono essere concessi i finanziamenti agevolati,
di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990."
30. La regolarizzazione e la definizione
con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che
non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui
all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, è ammessa anche per le indennità
riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate
nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, in un'unica
soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di
eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono
dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35,
comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso
delle somme eventualmente versate.
31. All'articolo 85, comma 4, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame
mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio
sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per
l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n.30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali
per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno,
attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o
di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai
vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87
e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive
modificazioni.
33. All'articolo 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n.410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "cinquanta mesi".
34. Per il completamento degli interventi
per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a
137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione
Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi
51.645.689,91 euro.
35. In conformità alle disposizioni di
cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio
decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai
servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i
principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce i contenutidell'onere di servizio in
relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono
di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie
degli aeromobili, alla capacità di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi
all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito
servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di
Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità
dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello
Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attività
di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali,
è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta
emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole
pubbliche di alta formazione un contributo fruibile anche come credito di
imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la
realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.
Il contributo fruibile anche come
credito di imposta non concorre alla
determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le
modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli
istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito
di imposta e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire l'accesso
gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle
biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici
sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di
2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il
miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilità finanziarie non
impegnate giacenti al 1o gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno
2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta
del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di
responsabilità del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4 dell'articolo 92 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attività
formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al
cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici
di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del
Ministero della salute".
42. Al fine di assicurare le prestazioni
sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le
aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività
di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di
medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti
dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento
delle attività può essere affidatoanche ai medici specializzati e costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata,
per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le
parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
190.000". È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile
1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 273.
45. In relazione al nuovo assetto
dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del
trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali
è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a
decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da
corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli
uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in
regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite
della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti
al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento
degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli
articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre
2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
47. All'articolo 3, comma 8, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per
gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale
finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi".
48. I soggetti indicati nel decreto
dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del
16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e
successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui
al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini
del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in
favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino
alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà
intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
49. Cessano di avere efficacia le
concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001
risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad
acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più
vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. All'articolo 5, comma 4, della legge
17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole:
"eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di
programma".
51. Per il completamento degli interventi
urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli
eventi alluvionali verificatesi negli anni 1994 e 200, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due
limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono
emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano
di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone
l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo
8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n.471, per le regioni Liguria e
Piemonte sono destinati ai rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
12 ottobre 2002, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n.365, le parole "per gli anni 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 2005".
53. All'articolo 90, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a) le parole "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) b) dopo le parole: "decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.368", sono inserite le seguenti:
"ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale
finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa
sanitaria".
54. Al fine di favorire l'adeguamento
della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di
apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in
grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è
istituto presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per
l'informazione della rete distributiva dele piccole e medie imprese
commerciali, con una dotazione, per l'anno 2000, di 15 milioni di euro. Con
decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per
l'accesso al Fondo.
55. Le eventuali maggiori disponibilità
per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in
funzioni delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per
gli anni 2002, 2003, e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per in cementare
il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a) all'articolo 19 il comma 4 è
sostituito dal seguente:
b) "4. Entro il 4marzo 2002 le
regioni sulla base di metodologie di calcolo e della definizione di materiale
riciclato stabilite da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le
disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società
a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicato nel medesimo decreto, con
una quota di prodotti ottenuti con materiale riciclato non inferiore al 30
per cento del fabbisogno medesimo";
c) b) all'articolo 41, comma 2, lettera
e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando,
nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma
generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima
misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono
i singoli obiettivi di recupero".
57. All'articolo 2, primo comma, della
legge 13 agosto 1984, n.476, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
"In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borse di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di
lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto
di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei
due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai
sensi del secondo periodo;".
58. I progetti finalizzati a processi di
ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per
l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n.388, sono rifinanziati per l'anno 2002, per l'importo di 9 milioni di
euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, da ripartire con le medesime modalità previste
dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n.388 del 2000.
59.E' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998,
n.426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree
portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate
individuate con decreto de del ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in
particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, si applica anche in caso di trasferimento
dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62.All'articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n.388, il comma 82 è abrogato.
63. All'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 5 dell'articolo 36 della legge
144 del 1999 è sostituito dal seguente:
"5. È concesso alle piccole e medie
imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli,
un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al
massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media
impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del
comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al
restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria
prevista al comma 7".
b) al comma 6 è aggiunto, infine, il
seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è
affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A
tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento
dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS".
64. E' prorogata per l'anno 200, in
favore dei comuni della Basilicata e della Caloria interessati dal sisma del
9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministro dell'interno, del
contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma2, del decreto-legge
13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n.226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65.All'articolo 8, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n.405, dopo la parola "convenzione" è
aggiunta la seguente "regionale".
66. per la realizzazione del programma
"Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un
contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per
interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici
interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di
beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in
leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi
collegiali devono fare parte rappresentati del soppresso Ministero delle
finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti
Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla
designazione o alla nomina, ai sensi degli articolo 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché di quanto disposto ai sensi del
periodo seguente. Al fine del miglio utilizzo delle risorse umane per i compiti
istituzionali delle amministrazioni di appartenenza , gli incarichi di cui
all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001,
possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei
criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati
dalla amministrazione competente anche a soggetti estranei
all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali
richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per
l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati
dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, come sostituito dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n.693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il
necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra
l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a far parte
degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo
rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione e dei
regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio
199, n.300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di
trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti
agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, è compensato considerando indispensabile, ai fini del
conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione delle
presente legge, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo
13, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti
incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non
sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi
aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165.
70. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c)
della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal
citato articolo 78, comma 15, lettera c) della legge n.388 del 2000, e delle
ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo
per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All'articolo 6, comma , del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n.81, le parole "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
72. L'intervento di cui all'articolo 15
del decreto legge 16 maggio 1994, n.451, può proseguire per l'anno 2002 nei
limiti delle risorse finanziate impegnate per la medesima finalità entro il
31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, come da ultimo modificato dal
comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2002".
74. Fatti salvi i poteri del Ministro
dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso
alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per
l'innovazione e la tecnologia può avvalersi della citata Società per lo
svolgim |